Legge Regionale 23 gennaio 1992, n. 5 Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37 Art. 1Finalità.(2) [1. La Regione stabilisce le tariffe minime del trasporto
pubblico locale e le tipologie dei titoli di viaggio, con lobiettivo di
favorire lintegrazione tariffaria tra i servizi urbani e quelli extraurbani
nonchè limpiego generalizzato di sistemi meccanizzati per lemissione e
lobliterazione dei titoli di viaggio]
(2) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
TITOLO 1Autoservizi di competenza della Regione
Art. 2Titoli di viaggio.(3) [1. Le aziende che gestiscono
autoservizi di competenza regionale sono tenute a rilasciare, a richiesta degli
utenti, i seguenti titoli di viaggio:
- biglietti di corsa semplice,
validi per leffettuazione di una sola corsa;
- abbonamenti settimanali,
validi per leffettuazione di n. 12 corse;
- abbonamenti mensili, validi
per leffettuazione di n. 50 corse]
(3) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 3Tariffa minima.(4) [1. Per la determinazione dei
prezzi relativi alle varie percorrenze ed ai relativi titoli di viaggio indicati
nel precedente art. 1 si fa ricorso alla tariffa minima che viene fissata
annualmente dalla Giunta regionale. Detta tariffa non può essere inferiore a
quella adottata dallEnte Ferrovie dello Stato per i biglietti di corsa semplice
in seconda classe con riferimento alla prima fascia di percorrenza.
2. Le modalità di calcolo dei
prezzi dei titoli di viaggio da rilasciare per le singole relazioni sono
riportate negli articoli seguenti]
(4) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 4Biglietti di corsa semplice.(5) [1. Per il calcolo dei prezzi
dei biglietti di corsa semplice si fa riferimento a fasce chilometriche di 5
chilometri fino a 50 chilometri e di 10 chilometri oltre i 50 chilometri. Il
prezzo del biglietto di corsa semplice di ciascuna relazione è calcolato
moltiplicando la tariffa minima di cui al precedente art. 3 per la lunghezza
chilometrica massima della fascia in cui è compresa la relazione.
2. La Giunta regionale, al fine
di agevolare luso di sistemi meccanizzati per il rilascio e lobliterazione dei
titoli di viaggio, può autorizzare il calcolo dei prezzi dei biglietti per fasce
di 10 chilometri]
(5) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 5Abbonamenti settimanali.(6) [1. I prezzi degli abbonamenti
settimanali per ciascuna relazione sono calcolati moltiplicando la tariffa base
per il coefficiente 11 e per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa
la relazione e applicando gli sconti seguenti:
- per i primi 10 Km.: 20%;
- da 11 Km. a 20 Km.: 30%;
- da 21 Km. a 30 Km.: 40%;
- da 31 Km. a 40 Km.: 50%;
- da 41 Km. a 50 Km.: 60%;
- oltre 50 Km.: 70%]
(6) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 6Abbonamenti mensili.(7) [1. I prezzi degli abbonamenti
mensili per ciascuna relazione sono calcolati moltiplicando la tariffa base per
il coefficiente 46 e per la lunghezza chilometrica massima della fascia in cui è
compresa la relazione e applicando gli sconti seguenti:
- fino a 10 Km.: 30%;
- da 11 Km. a 20 Km.: 40%;
- da 21 Km. a 30 Km.: 50%;
- da 31 Km. a 40 Km.: 60%;
- da 41 Km. a 50 Km.: 70%;
- oltre 50 Km.: 80%]
(7) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 7Prezzi minimi.(8) [1. I prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice e degli
abbonamenti sono calcolati sulla distanza minima di 10 chilometri]
(8) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 8Arrotondamenti.(9) [1. I prezzi dei biglietti di corsa semplice e di abbonamento
sono arrotondati, con approssimazione per eccesso o per difetto, alle 500 lire
se il risultato del calcolo effettuato con i criteri riportati ai precedenti
artt. 4, 5 e 6 è inferiore a lire 10.000 e alle 1000 lire se il risultato è
maggiore di lire 10.000]
(9) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 9Validità dei biglietti e degli abbonamenti.(10) [1. I biglietti e gli
abbonamenti hanno validità limitata alla relazione per la quale sono stati
rilasciati.
2. Gli abbonamenti settimanali
hanno validità nella settimana di rilascio e non sono cedibili.
3. Gli abbonamenti mensili
hanno validità nel mese di rilascio e non sono cedibili.
4. Ogni abbonamento dovrà
essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata a cura delle
aziende esercenti, dietro un compenso, a titolo di rimborso spese, di lire 5.000
per ogni tessera. La tessera ha validità triennale]
(10) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 10Uso dei biglietti e degli abbonamenti.(11) [1. I biglietti e gli
abbonamenti rilasciati da una azienda sono utilizzabili soltanto sui servizi
gestiti dalla medesima azienda.
2. I biglietti e gli
abbonamenti rilasciati da una azienda possono essere utilizzati anche sui
servizi di trasporto gestiti da altre aziende che operano sulla medesima
relazione, previa intesa tra le aziende interessate]
(11) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 11Servizi cumulativi.(12) [1. Le aziende che gestiscono pubblici servizi di trasporto
locale sono autorizzate a rilasciare biglietti ed abbonamenti in servizio
cumulativo con altre aziende, comprese quelle ferroviarie, con le quali siano
state stipulate apposite convenzioni. Dette convenzioni, per essere operanti,
devono essere sottoposte allapprovazione della Giunta regionale]
(12) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 12Facoltà della Giunta regionale.(13) [1. È facoltà della Giunta
regionale autorizzare le aziende interessate, per motivi o situazioni
particolari che le aziende medesime dovranno specificare nelle relative
richieste, a rilasciare titoli di viaggio di tipologie diverse da quelle
riportate al precedente articolo 2. Con il provvedimento di autorizzazione la
Giunta regionale determina anche le modalità di calcolo dei prezzi che devono
trovare applicazione sulle singole relazioni, unitamente alle modalità duso.
2. Le aziende che esercitano
autoservizi per non più di cinque giorni nella settimana sono tenute a
rilasciare, in relazione a quanto disposto dagli articoli 5 e 6, abbonamenti
utilizzabili esclusivamente per detti autoservizi calcolati sulla base del
coefficiente 10 per quelli settimanali e del coefficiente 42 per quelli mensili.
3. È altresì facoltà della
Giunta regionale autorizzare, a richiesta delle aziende interessate, tariffe
superiori a quelle minime di cui al precedente articolo 3, quando ciò risulti
necessario per consentire alle aziende di raggiungere, con i prodotti del
traffico, laliquota minima determinata annualmente dal Ministero dei trasporti,
in attuazione dellart. 6, comma primo, lett. b), della legge l aprile 1981, n.
151 ](14)
Art. 13Servizi speciali o concorrenti.(15) [1. È facoltà della Giunta regionale determinare ed imporre
alle aziende, nellesercizio di singoli autoservizi, di singole corse oppure di
singole relazioni, basi tariffarie più elevate di quelle minime di cui al
precedente art. 3, quando si tratti di servizi rapidi o di servizi speciali di
elevato livello, ovvero di servizi concorrenti con altri sovvenzionati]
(15) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 14Prenotazione posti.(16) [1. Le aziende possono istituire il servizio di prenotazione
dei posti applicando una maggiorazione del 10% del prezzo del biglietto di corsa
semplice, con un minimo di L. 500 per posto prenotato]
(16) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 15Tabelle polimetriche delle distanze e dei prezzi.(17) [1. Le aziende presentano alla
Regione le tabelle polimetriche delle distanze e dei prezzi entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la formazione
delle tabelle polimetriche delle distanze le frazioni di chilometro sono
arrotondate al chilometro superiore.
2. Le aziende sono tenute a
ripresentare le tabelle polimetriche delle distanze e dei prezzi tutte le volte
che introducono variazioni nel regime tariffario o nei percorsi, per effetto di
provvedimenti generali o specifici adottati dalla Regione in applicazione della
presente legge]
(17) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
TITOLO 2Autoservizi di competenza dei comuni
Art. 16(18) [1. Gli Enti e le aziende che
gestiscono autoservizi di competenza dei Comuni sono tenuti a rilasciare, a
richiesta degli utenti, i seguenti tipi di biglietti:
a) biglietti di corsa semplice
validi per effettuare un solo viaggio su qualsiasi linea della rete urbana nella
giornata in cui il biglietto è stato reso valido con i sistemi di convalida o di
obliterazione a disposizione dellazienda;
b) biglietti multipli ordinari
validi per effettuare più corse, al prezzo scontato del 20%.
2. La Giunta regionale
stabilisce, annualmente, dintesa con gli Enti locali, il prezzo minimo dei
biglietti di corsa semplice.
3. È facoltà dei Comuni
autorizzare le aziende che gestiscono autoservizi di propria competenza a
rilasciare biglietti e abbonamenti diversi da quelli sopra indicati per tenere
conto delle particolari esigenze dellutenza.
4. È facoltà del Comuni
deliberare facilitazioni tariffarie in favore di determinate categorie di
cittadini a condizione che, con i relativi atti, i Comuni competenti deliberino
contestualmente anche le risorse economiche e finanziarie necessarie per coprire
i minori introiti delle aziende interessate, i quali restano comunque a carico
del Comune che ha adottato il provvedimento.
5. In sede di determinazione
dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti sono consentiti arrotondamenti alle
100 lire superiori per i primi e alle 1000 lire superiori per i secondi]
(18) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
TITOLO 3Norme comuni
Art. 17Validità limitate dei titoli di viaggio.(19) [1. Allo scopo di consentire una adeguata programmazione dei
servizi svolti in relazione ai flussi di traffico le aziende interessate possono
adottare limitazioni alla validità dei titoli di viaggio a determinati giorni
della settimana o a particolari fasce orarie. I provvedimenti adottati dalle
singole aziende dovranno essere preventivamente approvati dallEnte concedente]
(19) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 18Rilascio titoli di viaggio a bordo.(20) [1. A richiesta delle aziende interessate lEnte concedente può
autorizzare il rilascio a bordo di titoli di viaggio da parte del conducente
dellautomezzo per particolari esigenze dellutenza, con prezzi maggiorati
rispetto a quelli minimi stabiliti dalla presente legge]
(20) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 19Ragazzi.(21) [1. I ragazzi di età non superiore a 10 anni accompagnati
singolarmente da persona adulta e che non occupino posto a sedere sono
trasportati gratuitamente]
(21) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 20Bagagli.(22) [1. Ciascun viaggiatore ha
diritto di portare con sé gratuitamente un bagaglio di peso non superiore ai 10
kg., di dimensioni non superiori a cm. 75x50x25.
2. I bagagli che superino per
numero o per dimensione quelli di cui al comma precedente sono tassati in misura
pari al prezzo del biglietto di corsa semplice per la relazione utilizzata dal
viaggiatore interessato e per un numero massimo di 2 bagagli tassabili per ogni
viaggiatore munito di biglietto]
(22) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 21Titoli di viaggio.(23) [1. I titoli di viaggio
rilasciati dalle aziende esercenti autoservizi pubblici devono consentire il
rilievo dei dati seguenti:
1) il nominativo dellazienda
che effettua il trasporto;
2) la tipologia e,
limitatamente agli autoservizi extraurbani, la relazione per cui sono
rilasciati;
3) il prezzo;
4) la validità temporale;
5) la numerazione progressiva e
distinta per ogni tipo di titolo di viaggio rilasciato, che deve trovare
riscontro in idonea documentazione che le aziende devono tenere a disposizione
per le verifiche del personale incaricato della vigilanza da parte dellEnte
concedente o della Regione.
2. La mancata osservanza di una
delle norme di cui al precedente comma, ovvero lapplicazione di tariffe
inferiori a quelle minime stabilite dalla presente legge, comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di lire 100.000 a carico del responsabile
dellesercizio.
3. Limporto delle sanzioni
amministrative di cui al precedente comma è devoluto allEnte concedente]
(23) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 22Sistemi meccanizzati.(24) [1. La Giunta regionale ha
facoltà di stabilire modelli unificati dei titoli di viaggio ed emanare norme
che consentano il rilevamento meccanizzato del traffico.
2. La Giunta regionale ha
facoltà di autorizzare limpiego di macchine emettitrici di biglietto o di
macchine obliteratrici o di apparecchiature per il rilievo del traffico, su
richiesta delle aziende esercenti]
(24) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 23Irregolarità di viaggio.(25) [1. È fatto obbligo ai
viaggiatori di munirsi del titolo di viaggio, valido per il percorso da
effettuare, con le modalità stabilite dallazienda che effettua il trasporto.
2. Le aziende che effettuano il
trasporto sono obbligate a dare ampia pubblicità alle tariffe applicate ed alle
modalità di acquisto dei titoli di viaggio.
3. I viaggiatori che allatto
dei controlli risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentino titolo di
viaggio comunque non valido sono tenuti, oltre al pagamento del normale
biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sovratassa di L.
50.000.
4. Allaccertamento delle
irregolarità di cui al comma precedente provvedono le aziende mediante gli
agenti alluopo incaricati.
5. Limporto delle sanzioni
amministrative del pagamento delle somme previste al terzo comma è devoluto
allazienda che esercita il servizio]
(25) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 24Modalità di applicazione delle sanzioni.(26) [1. Per lapplicazione delle sanzioni amministrative previste
dalla presente legge valgono le disposizioni contenute nella legge 24
novembre 1981, n. 689 e nel titolo VII, capo III, del D.P.R. 11 luglio
1980, n. 753]
(26) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 25Verifica disposizioni tariffarie.(27) [1. La Giunta regionale, su
proposta degli Enti Locali interessati e comunque con il concorso degli stessi,
procede annualmente alla verifica degli effetti delle disposizioni contenute
nella presente legge e stabilisce con apposita deliberazione le modifiche
tariffarie che si rendessero necessarie.
2. Le tariffe dei biglietti e
degli abbonamenti nonché del trasporto bagagli per i servizi di trasporto
pubblico locale saranno definite tenendo conto anche dei seguenti elementi:
a) variazione del costo di
produzione del servizio;
b) coordinamento con le tariffe
ferroviarie;
c) rapporto ricavi-costi da
conseguire annualmente]
(27) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
TITOLO 4Norme finali e transitorie
Art. 26Norma transitoria.(28) [1. Le funzioni attribuite dalla L.R. 23 giugno 1980, n.
79 ai Consorzi di Bacino, in materia di tariffe, sono svolte, fino alla loro
costituzione, dalla Giunta regionale]
(28) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 27Abrogazioni.(29) [1. Sono abrogati gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40 e 41 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, gli articoli 18 e 19
della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, larticolo 2 della legge
regionale 6 settembre 1984, n. 43 e larticolo 3 della legge regionale 17
aprile 1990, n. 11]
(29) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
Art. 28Norma transitoria.(30) [1. La Giunta regionale fissa i termini temporali per
ladeguamento alle disposizioni della presente legge dei prezzi e delle
tipologie dei titoli di viaggio]
(30) Legge abrogata dalla l.r. 13/99 , art.37
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