Legge Regionale 23 gennaio 1992, n. 5 Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime.
Art. 1(Finalita) 1. La Regione stabilisce le tariffe minime del
trasporto pubblico locale e le tipologie dei titoli di viaggio, con l obiettivo
di favorire l integrazione tariffaria tra i servizi urbani e quelli extraurbani
nonche l impiego generalizzato di sistemi meccanizzati per l emissione e l
obliterazione dei titoli di viaggio.
TITOLO 1AUTOSERVIZI DI COMPETENZA DELLA REGIONE
Art. 2(Titoli di
viaggio) 1. Le aziende che
gestiscono autoservizi di competenza regionale sono tenute a rilasciare, a
richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:
- biglietti di corsa
semplice, validi per l effettuazione di una sola corsa;
- abbonamenti
settimanali, validi per l effettuazione di n. 12 corse;
- abbonamenti mensili,
validi per l effettuazione di n. 50 corse.
Art. 3(Tariffa
minima) 1. Per la
determinazione dei prezzi relativi alle varie percorrenze ed ai relativi titoli
di viaggio indicati nel precedente art. 1 si fa ricorso alla tariffa minima che
viene fissata annualmente dalla Giunta regionale. Detta tariffa non puo essere
inferiore a quella adottata dall Ente Ferrovie dello Stato per i biglietti di
corsa semplice in seconda classe con riferimento alla prima fascia di
percorrenza.
2. Le modalita di
calcolo dei prezzi dei titoli di viaggio da rilasciare per le singole relazioni
sono riportate negli articoli seguenti.
Art. 4(Biglietti di
corsa semplice) 1. Per il calcolo dei
prezzi dei biglietti di corsa semplice si fa riferimento a fasce chilometriche
di 5 chilometri fino a 50 chilometri e di 10 chilometri oltre i 50 chilometri.
Il prezzo del biglietto di corsa semplice di ciascuna relazione e calcolato
moltiplicando la tariffa minima di cui al precedente art. 3 per la lunghezza
chilometrica massima della fascia in cui e compresa la
relazione.
3. La Giunta
regionale, al fine di agevolare l uso di sistemi meccanizzati per il rilascio e
l obliterazione dei titoli di viaggio, puo autorizzare il calcolo dei prezzi
dei biglietti per fasce di 10 chilometri.
Art. 5(Abbonamenti
settimanali) 1. I prezzi degli
abbonamenti settimanali per ciascuna relazione sono calcolati moltiplicando la
tariffa base per il coefficiente 11 e per la lunghezza massima della fascia in
cui e compresa la relazione e applicando gli sconti
seguenti:
- per i primi 10 Km.:
20%;
- da 11 Km. a 20 Km.:
30%;
- da 21 Km. a 30 Km.:
40;
- da 31 Km. a 40 Km.:
50%;
- da 41 Km. a 50 Km.:
60%;
- oltre 50 Km.:
70%.
Art. 6(Abbonamenti
mensili) 1. I prezzi degli
abbonamenti mensili per ciascuna relazione sono calcolati moltiplicando la
tariffa base per il coefficiente 46 e per la lunghezza chilometrica massima
della fascia in cui e compresa la relazione e applicando gli sconti
seguenti:
- fino a 10 Km.:
30%;
- da 11 Km. a 20 Km.:
40%;
- da 21 Km. a 30 Km.:
50%;
- da 31 Km. a 40 Km.:
60%;
- da 41 Km. a 50 Km.:
70%;
- oltre i 50 Km.:
80%.
Art. 7(Prezzi
minimi) 1. I prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice e
degli abbonamenti sono calcolati sulla distanza minima di 10
chilometri.
Art. 8(Arrotondamenti) 1. I prezzi dei biglietti di corsa semplice e di
abbonamento sono arrotondati, con approssimazione per eccesso o per difetto,
alle 500 lire se il risultato del calcolo effettuato con i criteri riportati ai
precedenti artt. 4, 5 e 6 e inferiore a lire 10.000 e alle 1000 lire se il
risultato e maggiore di lire 10.000.
Art. 9(Validita
dei biglietti e degli abbonamenti) 1. I biglietti e gli
abbonamenti hanno validita limitata alla relazione per la quale sono stati
rilasciati.
2. Gli abbonamenti
settimanali hanno validita nella settimana di rilascio e non sono
cedibili.
3. Gli abbonamenti
mensili hanno validita nel mese di rilascio e non sono
cedibili.
4. Ogni abbonamento
dovra essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata a cura
delle aziende esercenti, dietro un compenso, a titolo di rimborso spese, di lire
5.000 per ogni tessera. La tessera ha validita triennale.
Art. 10(Uso dei
biglietti e degli abbonamenti) 1. I biglietti e gli
abbonamenti rilasciati da una azienda sono utilizzabili soltanto sui servizi
gestiti dalla medesima azienda.
2. I biglietti e gli
abbonamenti rilasciati da una azienda possono essere utilizzati anche sui
servizi di trasporto gestiti da altre aziende che operano sulla medesima
relazione, previa intesa tra le aziende interessate.
Art. 11(Servizi
cumulativi) 1.
Le aziende che gestiscono pubblici servizi di trasporto locale sono autorizzate
a rilasciare biglietti ed abbonamenti in servizio cumulativo con altre aziende,
comprese quelle ferroviarie, con le quali siano state stipulate apposite
convenzioni.
Dette
convenzioni, per essere operanti, devono essere sottoposte all approvazione
della Giunta regionale.
Art. 12(Facolta
della Giunta regionale) 1. E facolta della
Giunta regionale autorizzare le aziende interessate, per motivi o situazioni
particolari che le aziende medesime dovranno chiaramente specificare nelle
relative richieste, a rilasciare titoli di viaggio di tipologie diverse da
quelle riportate al precedente articolo.
2. Con il
provvedimento di autorizzazione la Giunta regionale determina anche le modalita
di calcolo dei prezzi che devono trovare applicazione sulle singole relazioni,
unitamente alle modalita d uso.
3. E altresì facolta
della Giunta regionale autorizzare, a richiesta delle aziende interessate,
tariffe superiori a quelle minime di cui al precedente art. 3, quanto cio
risulti necessario per consentire alle aziende di aggiungere, con i prodotti del
traffico, laliquota minima determinata
annualmente dal Ministero dei Trasporti, in attuazione dell art. 6, comma
primo, lett. b), della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Art. 13(Servizi
speciali e concorrenti) 1. E facolta della Giunta regionale determinare ed
imporre alle aziende, nell esercizio di singoli autoservizi, di singole corse
oppure di singole relazioni, basi tariffarie piu elevate di quelle minime di
cui al precedente art. 3, quando si tratti di servizi rapidi o di servizi
speciali di elevato livello, ovvero di servizi concorrenti con altri
sovvenzionati.
Art. 14(Prenotazione
posti) 1. Le aziende possono istituire il servizio di
prenotazione dei posti applicando una maggiorazione del 10% del prezzo del
biglietto di corsa semplice, con un minimo di L. 500 per posto
prenotato.
Art. 15(Tabelle
polimetriche delle distanze e dei prezzi) 1. Le aziende
presentano alla Regione le tabelle polimetriche delle distanze e dei prezzi
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per
la formazione delle tabelle polimetriche delle distanze le frazioni di chilometri sono arrotondate al chilometro
superiore.
2. Le aziende sono
tenute a ripresentare le tabelle polimetriche delle distanze e dei prezzi tutte
le volte che introducono variazioni nel regime tariffario o nei percorsi, per
effetto di provvedimenti generali o specifici adottati dalla Regione in
applicazione della presente legge.
TITOLO 2AUTOSERVIZI DI COMPETENZA DEI COMUNI
Art. 161. Gli Enti e le
aziende che gestiscono autoservizi di competenza dei Comuni sono tenuti a
rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti tipi di
biglietti:
a) biglietti di corsa
semplice validi per effettuare un solo viaggio su qualsiasi linea della rete
urbana nella giornata in cui il biglietto e stato reso valido con i sistemi di
convalida o di obliterazione a disposizione dell azienda;
b) biglietti multipli
ordinari validi per effettuare piu corse, al prezzo scontato del
20%.
2. La Giunta regionale
stabilisce, annualmente, d intesa con gli Enti locali, il prezzo minimo dei
biglietti di corsa semplice.
3. E facolta dei
Comuni autorizzare le aziende che gestiscono autoservizi di propria competenza a
rilasciare biglietti e abbonamenti diversi da quelli sopra indicati per tenere
conto delle particolari esigenze dell utenza.
4. E facolta dei
Comuni deliberare facilitazioni tariffarie in favore di determinate categorie di
cittadini a condizione che, con i relativi atti, i Comuni competenti deliberino
contestualmente anche le risorse economiche e finanziarie necessarie per coprire
i minori introiti delle aziende interessate, i quali restano comunque a carico
del Comune che ha adottato il provvedimento.
5. In sede di
determinazione dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti sono consentiti
arrotondamenti alle 100 lire superiori per i primi e alle 1000 lire superiore
per i secondi.
TITOLO 3NORME COMUNI
Art. 17(Validita
limitate dei titoli di viaggio) 1. Allo scopo di consentire una adeguata
programmazione dei servizi svolti in relazione ai flussi di traffico, le aziende
interessate possono adottare limitazioni alla validita dei titoli di viaggio a
determinati giorni della settimana o a particolari fasce orarie. I provvedimenti
adottati dalle singole aziende dovranno essere preventivamente approvati dall
Ente concedente.
Art. 18(Rilascio
titoli di viaggi a bordo) 1. A richiesta delle aziende interessate l Ente
concedente puo autorizzare il rilascio a bordo di titoli di viaggio da parte
del conducente dellautomezzo per particolari esigenze dell utenza, con prezzi
maggiorati rispetto a quelli minimi stabiliti dalla presente
legge.
Art. 19(Ragazzi) 1. I ragazzi di eta non superiore a 10 anni
accompagnati singolarmente da persona adulta e che non occupino posto a sedere
sono trasportati gratuitamente.
Art. 20(Bagagli) 1. Ciascun viaggiatore
ha diritto di portare con se gratuitamente un bagaglio di peso non superiore ai
10 kg., di dimensioni non superiori a c. 75x50x25.
2. I bagagli che
superino per numero o per dimensione quelli di cui al comma precedente sono
tassati in misura pari al prezzo del biglietto di corsa semplice per la
relazione utilizzata dal viaggiatore interessato e per un numero massimo di 2
bagagli tassabili per ogni viaggiatore munito di biglietto.
Art. 21(Titoli di
viaggio) 1. I titoli di viaggio
rilasciati dalle aziende esercenti autoservizi pubblici devono consentire il
rilievo dei dati seguenti:
1) il nominativo dell
azienda che effettua il trasporto;
2) la tipologia e,
limitatamente agli autoservizi extraurbani, la relazione per cui sono
rilasciati;
3) il
prezzo;
4) la validita
temporale;
5) la numerazione
progressiva e distinta per ogni tipo di titolo di viaggio rilasciato, che deve
trovare riscontro in idonea documentazione che le aziende devono tenere a
disposizione per le verifiche del personale incaricato della vigilanza da parte
dell Ente concedente o della Regione.
2. La mancata
osservanza di una delle norme di cui al precedente comma, ovvero l applicazione
di tariffe inferiori a quelle minime stabilite dalla presente legge, comporta la
sanzione amministrativa del pagamento di lire 100.000 a carico del responsabile
dell esercizio.
3. L importo delle
sanzioni amministrative di cui al precedente comma e devoluto all Ente
concedente.
Art. 22(Sistemi
meccanizzati) 1. La Giunta regionale
ha facolta di stabilire modelli unificati dei titoli di viaggio ed emanare
norme che consentano il rilevamento meccanizzato del
traffico.
2. La Giunta regionale
ha facolta di autorizzare l impiego di macchine emettitrici di biglietti o di
macchine obliteratrici o di apparecchiature per il rilievo del traffico, su
richiesta delle aziende esercenti.
Art. 23(Irregolarita di viaggio) 1. E fatto obbligo ai
viaggiatori di munirsi del titolo di viaggio, valido per il percorso da
effettuare, con le modalita stabilite
dallazienda che effettua il trasporto.
2. Le aziende che
effettuano il trasporto sono obbligate a dare ampia pubblicita alle tariffe
applicate ed alle modalita di acquisto dei titoli di
viaggio.
3. I viaggiatori che
all atto dei controlli risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentino
titolo di viaggio comunque non valido sono tenuti, oltre al pagamento del
normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sovratassa di
L. 50.000.
4. All accertamento
delle irregolarita di cui al comma precedente provvedono le aziende mediante
gli agenti all uopo incaricati.
5. L importo delle
sanzioni amministrative del pagamento delle somme previste al terzo comma e
devoluto all azienda che esercita il servizio.
Art. 24(Modalita di
applicazione delle sanzioni) 1. Per l applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge valgono le disposizioni contenute nella legge 24
novembre 1981, n. 689 e nel titolo VII, capo III, del DPR 11 luglio 1980, n.
753.
Art. 25(Verifica
disposizioni tariffarie) 1. La Giunta
regionale, su proposta degli Enti locali interessati e comunque con il concorso
degli stessi, procede annualmente alla verifica degli effetti delle disposizioni
contenute nella presente legge e stabilisce con apposita deliberazione le
modifiche tariffarie che si rendessero necessarie.
2. Le tariffe dei
biglietti e degli abbonamenti nonche del trasporto bagagli per i servizi di
trasporto pubblico locale saranno definite tenendo conto anche dei seguenti
elementi:
a) variazione del
costo di produzione del servizio;
b) coordinamento con
le tariffe ferroviarie;
c) rapporto ricavi -
costi da conseguire annualmente.
TITOLO 4NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 26(Norma
transitoria) 1. Le funzioni attribuite dalla l.r. 23 giugno 1980,
n. 79 ai Consorzi di Bacino, in materia di tariffe, sono svolte, fino alla loro
costituzione, dalla Giunta regionale.
Art. 27(Abrogazioni) 1. Sono abrogati gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40 e 41 della legge regionale n. 79 del 23 giugno 1980, gli articoli 18 e 19
della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, l articolo 2 della legge regionale
6 settembre 1984, n. 43 e l articolo 3 della legge regionale 17 aprile 1990, n.
11.
Art. 28(Norma
transitoria) 1. La Giunta regionale fissa i termini temporali per
l adeguamento alle disposizioni della presente legge dei prezzi e delle
tipologie dei titoli di viaggio.
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