Legge Regionale 4 marzo 1993, n. 3 Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia.(1) (2) (3)  
 (1) Vedi anche le ll.rr. 24/78, 37/87 e 39/2006, art. 20 che così dispone: “Art. 20 (Misure di contenimento compensi nelle Società partecipate regionali) 1. In sede di rinnovo o di conferma degli incarichi degli amministratori e dei dirigenti delle Società partecipate regionali, la Regione, attraverso i propri rappresentanti nei competenti Organi statutari, riduce i compensi e gli eventuali trattamenti accessori, connessi ai predetti incarichi, in misura pari almeno al dieci percento rispetto agli attuali emolumenti. “ (2) Con D.G.R. n. 2730/2010 sono state approvate disposizioni normoprocedurali per la trasparenza e la semplificazione dei provvedimenti di nomina in Enti e/o organismi . (3) Legge regionale abrogata ai sensi dell'art. 242, comma 28, della l.r. 42/2024
   Art. 1(Oggetto) [1. La presente legge, in 
deroga alle procedure previste dalla LR 
23 giugno 1978, n. 24  Norme per il controllo sulle nomine  e successive modifiche ed integrazioni, detta la disciplina transitoria per il 
rinnovo degli organi di amministrazione e per le designazioni di competenza 
della Regione Puglia, in attesa di una nuova disciplina organica da emanare 
entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge.]  
 
  
  Art. 2(Rinnovo degli 
organi) [1. Gli organi amministrativi 
scaduti devono essere rinnovati obbligatoriamente entro quarantacinque giorni 
dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla 
legge. 
2. Qualora il Consiglio o la 
Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni 
prima del termine previsto dal comma 1, la relativa competenza viene esercitata, 
con decreto, rispettivamente dal Presidente del Consiglio regionale e dal 
Presidente della Giunta regionale, i quali devono, comunque, provvedere entro 
tale termine. 
3. Decorso il termine massimo 
di proroga senza che si sia gia provveduto alla loro costituzione, gli organi 
amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono 
nulli.]  
 
 
  Art. 3(Regime degli 
atti) 1. Nel periodo in cui sono 
prorogati, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e 
indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e 
indifferibilita. 
2. Gli atti non rientranti fra 
quelli indicati nel precedente comma 1, adottati nel periodo di proroga, solo 
illegittimi.  
 
 
  Art. 4(Raccolta e tenuta dei dati 
sulla durata degli organi. Controllo sui provvedimenti di 
nomina) [1. Ai fini di esercitare un 
azione di controllo e di impulso, la Presidenza della Giunta regionale provvede 
alla tenuta e all aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di 
scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi. 
2. I provvedimenti di 
ricostituzione di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono 
immediatamente esecutivi. 
3. Nella pendenza dei controlli 
e fino alla comunicazione della conformita a legge, agli organi costituiti si 
applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3. 
4. Le dichiarazioni, in sede di 
controllo, di non conformita a legge dei provvedimenti di cui al comma 1, 
obbligano il Consiglio o la Giunta, ovvero il Presidente del Consiglio o il 
Presidente della Giunta, a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione 
delle dichiarazioni di non conformita, adeguandosi ad esse.]  
 
 
  Art. 5(Nomine di 
designazioni) 1. Per le nomine o le 
designazioni di competenza regionale provvedono il Consiglio regionale e la 
Giunta regionale secondo le rispettiva competenze, entro il termine di scadenza 
previsto dalla legge ovvero entro il termine indicato nella richiesta  dell organismo competente al 
rinnovo. 
2. Qualora il Consiglio o la 
Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni 
prima del termine di scadenza, alla designazione provvedono, con decreto, 
rispettivamente il Presidente  del 
Consiglio e il Presidente della Giunta regionale. 
3. La normativa di cui alla 
presente legge si applica anche in tutti i casi di parziale rinnovo degli Organi 
a seguito della cessazione della carica di uno o piu 
componenti.  
 
 
  Art. 6(Norma 
transitoria) [1. Le disposizioni della 
presente legge si applicano dalla data della sua entrata in vigore a tutti gli 
organi  amministrativi che, alla stessa 
data, non siano ancora scaduti. 
2. Gli organi amministrativi 
che siano gia scaduti devono essere rinnovati entro i termini previsti dal 
precedente art. 2 che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. 
3. Le disposizioni di cui ai 
precedenti commi si applicano  anche alle 
designazioni di competenza della Regione Puglia.]  
 
 
  Art. 7(Disciplina Transitoria per gli 
enti dipendenti e/o strumentali della Regione) [1. Entro quarantacinque 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione provvede 
a disciplinare in modo organico funzioni, organi e modalita di gestione degli 
enti dipendenti e/ o strumentali della Regione.]
 
 
  Art. 8[1. Gli organi amministrativi, il cui rinnovo compete alla Regione, assumono solo gli atti necessari per lesercizio delle funzioni indifferibili ed urgenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.]  
 
 
 
  Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
  
                                
                                
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