Legge Regionale 4 marzo 1993, n. 3 Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia.(1) (2)
(1) Vedi anche le ll.rr. 24/78, 37/87 e 39/2006, art. 20 che così dispone: “Art. 20 (Misure di contenimento compensi nelle Società partecipate regionali) 1. In sede di rinnovo o di conferma degli incarichi degli amministratori e dei dirigenti delle Società partecipate regionali, la Regione, attraverso i propri rappresentanti nei competenti Organi statutari, riduce i compensi e gli eventuali trattamenti accessori, connessi ai predetti incarichi, in misura pari almeno al dieci percento rispetto agli attuali emolumenti. “(2) Con D.G.R. n. 2730/2010 sono state approvate disposizioni normoprocedurali per la trasparenza e la semplificazione dei provvedimenti di nomina in Enti e/o organismi . Art. 1(Oggetto) 1. La presente legge, in
deroga alle procedure previste dalla LR
23 giugno 1978, n. 24 Norme per il controllo sulle nomine e successive modifiche ed integrazioni, detta la disciplina transitoria per il
rinnovo degli organi di amministrazione e per le designazioni di competenza
della Regione Puglia, in attesa di una nuova disciplina organica da emanare
entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge.
Art. 2(Rinnovo degli
organi) 1. Gli organi amministrativi
scaduti devono essere rinnovati obbligatoriamente entro quarantacinque giorni
dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla
legge.
2. Qualora il Consiglio o la
Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni
prima del termine previsto dal comma 1, la relativa competenza viene esercitata,
con decreto, rispettivamente dal Presidente del Consiglio regionale e dal
Presidente della Giunta regionale, i quali devono, comunque, provvedere entro
tale termine.
3. Decorso il termine massimo
di proroga senza che si sia gia provveduto alla loro costituzione, gli organi
amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono
nulli.
Art. 3(Regime degli
atti) 1. Nel periodo in cui sono
prorogati, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e
indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e
indifferibilita.
2. Gli atti non rientranti fra
quelli indicati nel precedente comma 1, adottati nel periodo di proroga, solo
illegittimi.
Art. 4(Raccolta e tenuta dei dati
sulla durata degli organi. Controllo sui provvedimenti di
nomina) 1. Ai fini di esercitare un
azione di controllo e di impulso, la Presidenza della Giunta regionale provvede
alla tenuta e all aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di
scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.
2. I provvedimenti di
ricostituzione di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono
immediatamente esecutivi.
3. Nella pendenza dei controlli
e fino alla comunicazione della conformita a legge, agli organi costituiti si
applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.
4. Le dichiarazioni, in sede di
controllo, di non conformita a legge dei provvedimenti di cui al comma 1,
obbligano il Consiglio o la Giunta, ovvero il Presidente del Consiglio o il
Presidente della Giunta, a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione
delle dichiarazioni di non conformita, adeguandosi ad esse.
Art. 5(Nomine di
designazioni) 1. Per le nomine o le
designazioni di competenza regionale provvedono il Consiglio regionale e la
Giunta regionale secondo le rispettiva competenze, entro il termine di scadenza
previsto dalla legge ovvero entro il termine indicato nella richiesta dell organismo competente al
rinnovo.
2. Qualora il Consiglio o la
Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni
prima del termine di scadenza, alla designazione provvedono, con decreto,
rispettivamente il Presidente del
Consiglio e il Presidente della Giunta regionale.
3. La normativa di cui alla
presente legge si applica anche in tutti i casi di parziale rinnovo degli Organi
a seguito della cessazione della carica di uno o piu
componenti.
Art. 6(Norma
transitoria) 1. Le disposizioni della
presente legge si applicano dalla data della sua entrata in vigore a tutti gli
organi amministrativi che, alla stessa
data, non siano ancora scaduti.
2. Gli organi amministrativi
che siano gia scaduti devono essere rinnovati entro i termini previsti dal
precedente art. 2 che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Le disposizioni di cui ai
precedenti commi si applicano anche alle
designazioni di competenza della Regione Puglia.
Art. 7(Disciplina Transitoria per gli
enti dipendenti e/o strumentali della Regione) 1. Entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione provvede
a disciplinare in modo organico funzioni, organi e modalita di gestione degli
enti dipendenti e/ o strumentali della Regione.
Art. 81. Gli organi amministrativi, il cui rinnovo compete alla Regione, assumono solo gli atti necessari per lesercizio delle funzioni indifferibili ed urgenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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