Legge Regionale 4 marzo 1993, n. 3 Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia.
Art. 1(Oggetto) 1. La presente legge, in deroga alle procedure
previste dalla LR 23 giugno 1978, n. 24 << Norme per il controllo sulle
nomine>> e successive modifiche ed integrazioni, detta la disciplina
transitoria per il rinnovo degli organi di amministrazione e per le designazioni
di competenza della Regione Puglia, in attesa di una nuova disciplina organica
da emanare entro sei mesi dall entrata in vigore della presente
legge.
Art. 2(Rinnovo
degli organi) 1. Gli organi
amministrativi scaduti devono essere rinnovati obbligatoriamente entro
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi
previsto dalla legge.
2. Qualora il
Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza
almeno tre giorni prima del termine previsto dal comma 1, la relativa competenza
viene esercitata, con decreto, rispettivamente dal Presidente del Consiglio
regionale e dal Presidente della Giunta regionale, i quali devono, comunque,
provvedere entro tale termine.
3. Decorso il termine
massimo di proroga senza che si sia gia provveduto alla loro costituzione, gli
organi amministrativi decadono.
Tutti gli atti
adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Art. 3(Regime degli
atti) 1. Nel periodo in cui
sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e
indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e
indifferibilita.
2. Gli atti non
rientranti fra quelli indicati nel precedente comma 1, adottati nel periodo di
proroga, solo illegittimi.
Art. 4(Raccolta e
tenuta dei dati sulla durata degli organi. Controllo sui provvedimenti di
nomina) 1. Ai fini di
esercitare un azione di controllo e di impulso, la Presidenza della Giunta
regionale provvede alla tenuta e allaggiornamento di tutti i dati relativi ai
termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi
amministrativi. 2. I provvedimenti di
ricostituzione di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono
immediatamente esecutivi. 3. Nella pendenza dei
controlli e fino alla comunicazione della conformita a legge, agli organi
costituiti si applicano le disposizioni di cui al precedente art.
3. 4. Le dichiarazioni,
in sede di controllo, di non conformita a legge dei provvedimenti di cui al
comma 1, obbligano il Consiglio o la Giunta, ovvero il Presidente del Consiglio
o il Presidente della Giunta, a provvedere entro quindici giorni dalla
comunicazione delle dichiarazioni di non conformita, adeguandosi ad
esse.
Art. 5(Nomine di
designazioni) 1. Per le nomine o le
designazioni di competenza regionale provvedono il Consiglio regionale e la
Giunta regionale secondo le rispettiva competenze, entro il termine di scadenza
previsto dalla legge ovvero entro il termine indicato nella richiesta dellorganismo competente al
rinnovo.
2. Qualora il
Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza
almeno tre giorni prima del termine di scadenza, alla designazione provvedono,
con decreto, rispettivamente il Presidente del Consiglio e il Presidente della
Giunta regionale.
3. La normativa di cui
alla presente legge si applica anche in tutti i casi di parziale rinnovo degli
Organi a seguito della cessazione della carica di uno o piu
componenti.
Art. 6(Norma
transitoria) 1. Le disposizioni
della presente legge si applicano dalla data della sua entrata in vigore a tutti
gli organi amministrativi che, alla stessa data, non siano ancora
scaduti.
2. Gli organi
amministrativi che siano gia scaduti devono essere rinnovati entro i termini
previsti dal precedente art. 2 che decorrono dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche alle designazioni di competenza della Regione Puglia.
Art. 7(Disciplina
Transitoria per gli enti dipendenti e/o strumentali della
Regione) 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge la Regione provvede a disciplinare in modo
organico funzioni, organi e modalita di gestione degli enti dipendenti e/o
strumentali della Regione.
Art. 81. Gli organi amministrativi, il cui rinnovo compete
alla Regione, assumono solo gli atti necessari per l esercizio delle funzioni
indifferibili ed urgenti fino alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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