Legge Regionale 4 marzo 1993, n. 3 Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia. 
  Art. 1(Oggetto) 1. La presente legge, in deroga alle procedure 
previste dalla LR 23 giugno 1978, n. 24 << Norme per il controllo sulle 
nomine>> e successive modifiche ed integrazioni, detta la disciplina 
transitoria per il rinnovo degli organi di amministrazione e per le designazioni 
di competenza della Regione Puglia, in attesa di una nuova disciplina organica 
da emanare entro sei mesi dall entrata in vigore della presente 
legge. 
  
  Art. 2(Rinnovo 
degli organi) 1. Gli organi 
amministrativi scaduti devono essere rinnovati obbligatoriamente entro 
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi 
previsto dalla legge. 
  2. Qualora il 
Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza 
almeno tre giorni prima del termine previsto dal comma 1, la relativa competenza 
viene esercitata, con decreto, rispettivamente dal Presidente del Consiglio 
regionale e dal Presidente della Giunta regionale, i quali devono, comunque, 
provvedere entro tale termine. 
  3. Decorso il termine 
massimo di proroga senza che si sia gia provveduto alla loro costituzione, gli 
organi amministrativi decadono. 
  Tutti gli atti 
adottati dagli organi decaduti sono nulli. 
 
  Art. 3(Regime degli 
atti) 1. Nel periodo in cui 
sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e 
indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e 
indifferibilita. 
  2. Gli atti non 
rientranti fra quelli indicati nel precedente comma 1, adottati nel periodo di 
proroga, solo illegittimi. 
 
  Art. 4(Raccolta e 
tenuta dei dati sulla durata degli organi. Controllo sui provvedimenti di 
nomina) 1. Ai fini di 
esercitare un azione di controllo e di impulso, la Presidenza della Giunta 
regionale provvede alla tenuta e allaggiornamento di tutti i dati relativi ai 
termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi 
amministrativi. 2. I provvedimenti di 
ricostituzione di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono 
immediatamente esecutivi. 3. Nella pendenza dei 
controlli e fino alla comunicazione della conformita a legge, agli organi 
costituiti si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 
3. 4. Le dichiarazioni, 
in sede di controllo, di non conformita a legge dei provvedimenti di cui al 
comma 1, obbligano il Consiglio o la Giunta, ovvero il Presidente del Consiglio 
o il Presidente della Giunta, a provvedere entro quindici giorni dalla 
comunicazione delle dichiarazioni di non conformita, adeguandosi ad 
esse. 
 
  Art. 5(Nomine di 
designazioni) 1. Per le nomine o le 
designazioni di competenza regionale provvedono il Consiglio regionale e la 
Giunta regionale secondo le rispettiva competenze, entro il termine di scadenza 
previsto dalla legge ovvero entro il termine indicato nella richiesta  dellorganismo competente al 
rinnovo. 
2. Qualora il 
Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza 
almeno tre giorni prima del termine di scadenza, alla designazione provvedono, 
con decreto, rispettivamente il Presidente del Consiglio e il Presidente della 
Giunta regionale. 
3. La normativa di cui 
alla presente legge si applica anche in tutti i casi di parziale rinnovo degli 
Organi a seguito della cessazione della carica di uno o piu 
componenti. 
 
  Art. 6(Norma 
transitoria) 1. Le disposizioni 
della presente legge si applicano dalla data della sua entrata in vigore a tutti 
gli organi amministrativi che, alla stessa data, non siano ancora 
scaduti. 
2. Gli organi 
amministrativi che siano gia scaduti devono essere rinnovati entro i termini 
previsti dal precedente art. 2 che decorrono dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. 
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano 
anche alle designazioni di competenza della Regione Puglia. 
 
  Art. 7(Disciplina 
Transitoria per gli enti dipendenti e/o strumentali della 
Regione) 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge la Regione provvede a disciplinare in modo 
organico funzioni, organi e modalita di gestione degli enti dipendenti e/o 
strumentali della Regione. 
 
  Art. 81. Gli organi amministrativi, il cui rinnovo compete 
alla Regione, assumono solo gli atti necessari per l esercizio delle funzioni 
indifferibili ed urgenti fino alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 
 
  Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e 
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 
dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione.
 
  
                                
                                
                             |