Anno 1994
Numero 13
Data 12/04/1994
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 13 aprile 1994, n. 61, suppl. ord.
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Legge Regionale 12 aprile 1994, n. 13

Legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 «Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1994». Proroga ed integrazione.



Art. 1


1. Il termine di cui allart. 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 è prorogato al 30 aprile 1994, ai sensi dellart. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni. 




Art. 2


1. La tabella A) di cui al comma 2 dellart. 2 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, viene integrata dai capitoli di spesa obbligatoria o inderogabile di cui allannessa tabella B).




Art. 3


1. Alla legge regionale 19 giugno 1993, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i termini previsti dallart. 36 - comma 2 - e dallart. 37 - comma 1 - sono prorogati di sei mesi;

b) allart. 36, 1° comma, dopo la parola Liquidatore sono aggiunte le seguenti: oltre a quanto previsto dal comma 2-bis dellart. 39;

c) allart. 38 la parola soppressione è sostituita dalla parola estinzione. Lultimo periodo del 2° comma dellart. 38 è abrogato;

d)  all art. 39, dopo il secondo comma, e aggiunto il seguente comma:

  2/ bis. Fino alla presentazione dell inventario di cui al primo comma, il Commissario liquidatore cura la gestione ordinaria e straordinaria dei beni relativi  ;

e) allart. 40, 1° comma, è aggiunto il seguente periodo: che può annullarli o modificarli nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di ricezione. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta del Commissario liquidatore si intende approvata;

f) il termine previsto dallart. 43, comma 1, è prorogato di mesi quattro;

g) il termine previsto dallart. 46, comma 1, è prorogato di mesi quattro. 




Art. 4


1. Il termine di cui allart. 11, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 31, è prorogato al 30 giugno 1994, in deroga alla disposizione di cui allart. 70 della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 11




Art. 5


1. I contratti dellAmministrazione regionale per la fornitura di beni e servizi sono sottoposti a riesame secondo le indicazioni dellart. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Interventi correttivi di finanza pubblica».

2. La Giunta regionale avvia il procedimento nel rispetto del comma 20 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. I funzionari delegati ai centri di spesa procedono alla verifica dei contratti richiamando i prezzi medi di mercato e valutando la congruità finanziaria degli affidamenti.

4. I risparmi di spesa derivanti dallapplicazione dei commi precedenti costituiscono economia di bilancio. 




Art. 6


1. Sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia i seguenti atti:

a) regolamenti ed altri atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;

b) atti generali di indirizzo, di direttiva, di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione territoriale approvati dal Consiglio regionale (tali atti vanno pubblicati per estratto);

c) contratti collettivi decentrati approvati dalla Amministrazione regionale ai sensi dellart. 45, comma 4, del D.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29;

d) piante organiche e relative variazioni degli enti amministrativi regionali e delle Unità Sanitarie Locali;

e) criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausilii finanziari ;

f) atti generali e relativi alla determinazione di tariffe, canoni e rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed altri analoghi provvedimenti;

g) atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della CEE;

h) atti la cui pubblicazione sul B.U.R.P. è espressamente prevista da leggi dello stalo;

i) decreti del Presidente o degli Assessori regionali, la cui pubblicazione è espressamente disposta con deliberazione della Giunta regionale.

2. Sono altresì pubblicate, per estratto, le decisioni della Corte Costituzionale riguardanti la Regione Puglia, nonché quelle più importanti dellAssemblea regionale, delle quali il Presidente del Consiglio faccia espressa richiesta, e quelle relative alla elezione dellUfficio di Presidenza dellAssemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni.

3. Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, gli avvisi di gara saranno inseriti nel B.U.R.P. pubblicato il giovedì.

4. La pubblicazione è anticipata al giorno precedente se il giovedì è festivo.

5. Le caratteristiche di stampa del B.U.R.P. devono essere quelle della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

6. Il numero delle copie del B.U.R.P. da stampare per ciascuno degli anni 1994 - 1995 - 1996 non può essere superiore a 3.000.

7. È abrogata e/o modificata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo. 




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.