Anno 1994
Numero 13
Data 12/04/1994
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 12 aprile 1994, n. 13

Legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 «Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1994». Proroga ed integrazione.



Art. 1


1. Il termine di cui all art. 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 e prorogato al 30 aprile 1994, ai sensi dell art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.




Art. 2


1. La tabella A) di cui al comma 2 dell art. 2 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, viene integrata dai capitoli di spesa obbligatoria o inderogabile di cui all annessa tabella B).




Art. 3


1. Alla legge regionale 19 giugno 1993, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i termini previsti dall art. 36 - comma 2 - e dall art. 37 - comma 1 - sono prorogati di sei mesi;
b) all art. 36, primo comma, dopo la parola << liquidatore >> sono aggiunte le seguenti: << oltre a quanto previsto dal comma 2 bis dell art. 39 >>;
c) all art. 38 la parola << soppressione >> e sostituita dalla parola << estinzione >>. L ultimo periodo del secondo comma dell art. 38 e abrogato;
d) all art. 39, dopo il secondo comma, e aggiunto il seguente comma:
<< 2/ bis. Fino alla presentazione dell inventario di cui al primo comma, il Commissario liquidatore cura la gestione ordinaria e straordinaria dei beni relativi >>;
e) all art. 40, primo comma, e aggiunto il seguente periodo:
<< che puo annullarli o modificarli nel termine improrogabile di trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta del Commissario liquidatore si intende approvata;
f) il termine previsto dall art. 43, comma 1, e prorogato di mesi quattro;
g) il termine previsto dall art. 46, comma 1, e prorogato di mesi quattro.



Art. 4


1. Il termine di cui all art. 11, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 31, e prorogato al 30 giugno 1994, in deroga alla disposizione di cui all art. 70 della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 11.




Art. 5


1. I contratti dell Amministrazione regionale per la fornitura di beni e servizi sono sottoposti a riesame secondo le indicazioni dell art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 << Interventi correttivi di finanza pubblica >>.
2. La Giunta regionale avvia il procedimento nel rispetto del comma 20 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. I funzionari delegati ai centri di spesa procedono alla verifica dei contratti richiamando i prezzi medi di mercato e valutando la congruita finanziaria degli affidamenti.
4. I risparmi di spesa derivanti dall applicazione dei commi precedenti costituiscono economia di bilancio.



Art. 6


1. Sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia i seguenti atti:
a) regolamenti ed altri atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterne;
b) atti generali di indirizzo, di direttiva, di programmazione economico - finanziaria e di pianificazione territoriale approvati dal Consiglio regionale (tali atti vanno pubblicati per estratto);
c) contratti collettivi decentrati approvati dalla Amministrazione regionale ai sensi dell art. 45, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29;
d) piante organiche e relative variazioni degli enti amministrativi regionali e delle Unita sanitarie locali;
e) criteri e modalita per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausilii finanziari;
f) atti generali e relativi alla determinazione di tariffe, canoni e rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed altri analoghi provvedimenti;
g) atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della CEE;
h) atti la cui pubblicazione sul BURP e espressamente prevista da leggi dello Stato;
i) decreti del Presidente o degli Assessori regionali, la cui pubblicazione e espressamente disposta con deliberazione della Giunta regionale.
2. Sono altresì pubblicate, per estratto, le decisioni della Corte costituzionale riguardanti la Regione Puglia, nonche quelle piu importanti dell Assemblea regionale, delle quali il Presidente del Consiglio faccia espressa richiesta, e quelle relative alla elezione dell Ufficio di Presidenza dell Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni.
3. Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, gli avvisi di gara saranno inseriti nel BURP pubblicato il giovedì.
4. La pubblicazione e anticipata al giorno precedente se il giovedì e festivo.
5. Le caratteristiche di stampa del BURP devono essere quelle della Gazzetta ufficiale della Repubblica.
6. Il numero delle copie del BURP da stampare per ciascuno degli anni 1994- 1995- 1996 non puo essere superiore a 3.000.
7. E abrogata e/o modificata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.