Legge Regionale 12 aprile 1994, n. 13 Legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 «Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1994». Proroga ed integrazione.
Art. 11. Il termine di cui all
art. 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 e prorogato al 30 aprile
1994, ai sensi dell art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 21. La tabella A) di cui al
comma 2 dell art. 2 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, viene
integrata dai capitoli di spesa obbligatoria o inderogabile di cui all annessa
tabella B).
Art. 31. Alla legge regionale 19
giugno 1993, n. 9, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i termini previsti dall art.
36 - comma 2 - e dall art. 37 - comma 1 - sono prorogati di sei
mesi;
b) all art. 36, primo comma,
dopo la parola << liquidatore >> sono aggiunte le seguenti: <<
oltre a quanto previsto dal comma 2 bis dell art. 39
>>;
c) all art. 38 la parola
<< soppressione >> e sostituita dalla parola << estinzione
>>. L ultimo periodo del secondo comma dell art. 38 e
abrogato;
d) all art. 39, dopo il secondo
comma, e aggiunto il seguente comma:
<< 2/ bis. Fino alla
presentazione dell inventario di cui al primo comma, il Commissario liquidatore
cura la gestione ordinaria e straordinaria dei beni relativi
>>;
e) all art. 40, primo comma, e
aggiunto il seguente periodo:
<< che puo annullarli o
modificarli nel termine improrogabile di trenta giorni dalla data di ricezione.
Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta del Commissario
liquidatore si intende approvata;
f) il termine previsto dall
art. 43, comma 1, e prorogato di mesi quattro;
g) il termine previsto dall
art. 46, comma 1, e prorogato di mesi quattro.
Art. 41. Il termine di cui all
art. 11, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 31, e prorogato al
30 giugno 1994, in deroga alla disposizione di cui all art. 70 della legge
regionale 4 dicembre 1991, n. 11.
Art. 51. I contratti dell
Amministrazione regionale per la fornitura di beni e servizi sono sottoposti a
riesame secondo le indicazioni dell art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
<< Interventi correttivi di finanza pubblica
>>.
2. La Giunta regionale avvia il
procedimento nel rispetto del comma 20 della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
3. I funzionari delegati ai
centri di spesa procedono alla verifica dei contratti richiamando i prezzi medi
di mercato e valutando la congruita finanziaria degli
affidamenti.
4. I risparmi di spesa derivanti
dall applicazione dei commi precedenti costituiscono economia di
bilancio.
Art. 61. Sono pubblicati sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia i seguenti atti:
a) regolamenti ed altri atti
aventi contenuto normativo a rilevanza esterne;
b) atti generali di indirizzo,
di direttiva, di programmazione economico - finanziaria e di pianificazione
territoriale approvati dal Consiglio regionale (tali atti vanno pubblicati per
estratto);
c) contratti collettivi
decentrati approvati dalla Amministrazione regionale ai sensi dell art. 45,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n.
29;
d) piante organiche e relative
variazioni degli enti amministrativi regionali e delle Unita sanitarie
locali;
e) criteri e modalita per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausilii
finanziari;
f) atti generali e relativi alla
determinazione di tariffe, canoni e rette per il rilascio di autorizzazioni,
licenze ed altri analoghi provvedimenti;
g) atti e provvedimenti generali
attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della
CEE;
h) atti la cui pubblicazione sul
BURP e espressamente prevista da leggi dello Stato;
i) decreti del Presidente o
degli Assessori regionali, la cui pubblicazione e espressamente disposta con
deliberazione della Giunta regionale.
2. Sono altresì pubblicate, per
estratto, le decisioni della Corte costituzionale riguardanti la Regione Puglia,
nonche quelle piu importanti dell Assemblea regionale, delle quali il
Presidente del Consiglio faccia espressa richiesta, e quelle relative alla
elezione dell Ufficio di Presidenza dell Assemblea, della Giunta regionale,
delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni.
3. Gli annunci, gli avvisi, i
bandi di concorso, gli avvisi di gara saranno inseriti nel BURP pubblicato il
giovedì.
4. La pubblicazione e
anticipata al giorno precedente se il giovedì e festivo.
5. Le caratteristiche di stampa
del BURP devono essere quelle della Gazzetta ufficiale della
Repubblica.
6. Il numero delle copie del
BURP da stampare per ciascuno degli anni 1994- 1995- 1996 non puo essere
superiore a 3.000.
7. E abrogata e/o modificata
ogni altra disposizione in contrasto con il presente
articolo.
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 127 della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto ed entrera in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
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