Legge Regionale 30 dicembre 1994, n. 37 Seconda variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1994.
Art. 1Finalità. 1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per lesercizio
finanziario 1994, approvato con legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21, sono introdotte le variazioni di cui
allallegato B della presente legge.
Art. 2Adeguamento dello stato di previsione dellentrata
e della spesa. 1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente articolo 1, lammontare
complessivo dellentrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio
dellesercizio finanziario 1994 risulta modificato in lire 29.693.660.853.157 in
termini di competenza ed in lire 35.606.039.350.034 in termini di cassa per
lentrata e per luscita.
Art. 3Modifiche ed integrazioni nella descrizione ed
elencazione di capitoli di entrata e di spesa. 1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al
bilancio per lesercizio finanziario 1994 sono introdotte le variazioni ed
integrazioni di cui allallegato «A» della presente legge.
Art. 4Legge regionale 12 agosto 1981, n. 45Norme per il conferimento di consulenze. Modifiche. 1. Al comma 1 dellart. 2
della legge
regionale 12 agosto 1981, n. 45, dopo la parola finanziaria sono abrogate
le parole e non possono essere rinnovate per più di due volte.
2. Il comma 2 dell art. 3 della
legge regionale n. 45 del 1981 e integrato come segue: Per le
consulenze conferite a termini della lettera b), art. 1, il compenso e
corrisposto secondo la periodicita fissata dalle deliberazioni di incarico.
Art. 5Modifiche allart. 6 della legge regionale 23
ottobre 1979, n. 65 Interventi a favore degli emigrati e delle loro
famiglie.(1) [1. I commi 3 e 4 dell art. 6
della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 sono abrogati e sostituiti con i
seguenti commi:
3. Entro il 31 gennaio
di ciascun anno le associazioni che abbiano fruito di contributi nell anno
precedente presentano al competente Assessorato al lavoro ed emigrazione una
dettagliata relazione sulla utilizzazione delle assegnazioni
regionali.
4. La mancata o carente
presentazione della relazione comporta l automatica esclusione dell
associazione dalla assegnazione di ulteriore contributo .]
Art. 6Art. 31 legge regionale n. 21 del 1994 Bilancio
di previsione per lesercizio finanziario 1994 e pluriennale 1994-1996.
Modifiche. 1. Al comma 2 dellart. 31
della legge
regionale n. 21 del 1994 sono abrogate le parole ad eccezione degli artt.
14, 22, 24, 25, 28, 44, 47, 52, 54, 55 e 56, che saranno oggetto di successivi
accordi in sede di contrattazione integrativa regionale.
2. Al comma 4 dellart. 31
della legge
regionale n. 21 del 1994 il numero «180» è sostituito dal numero 179.
Art. 7(Integrazioni all art. 37 della
legge regionale n. 21 del 1994) 1. All art. 37 della legge
regionale n. 21 del 1994 dopo il comma 1 e inserito il seguente comma 1
bis:
1 bis. Dalla data di
cui al comma 1 decorre l iscrizione all INPDAP - Gestione autonoma ex INADEL
ai fini del trattamento di fine servizio .
Art. 8Legge regionale 18 aprile 1994, n. 15. Modifiche
ed integrazioni. 1. Lart. 1
della legge
regionale 18 aprile 1994, n. 15, dopo la parola per territorio, è così
integrato:
ovvero, in caso di indisponibilità di quello
interessato, ad altro consorzio.
2. Al terzo rigo del comma 2 dellart. 5 della
legge
regionale n. 15 del 1994 le parole in ciascuno sono sostituite dalle
parole in uno.
Art. 9Art.11 legge regionale 5 settembre 1994, n.
32. 1. Per il pagamento delle annualità già maturate
a favore del Comune di Tricase, relative al decreto dellAssessore alledilizia
residenziale pubblica 28 febbraio 1989, n. 152, decreto 28 febbraio 1989, n. 153
e decreto 31 maggio 1990, n. 99 emessi in attuazione dellart.4
della legge
regionale 19 febbraio 1986, n. 3, è stanziata la somma di L. 1.500.000.000
sul cap. 0491029 del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1994.
2. Per i decreti assessorili relativi alle
ulteriori annualità si procede a termini dellart. 11
della legge
regionale n. 32 del 1994.
Art. 10Art. 30 legge regionale n. 21 del 1994.
Modifiche. 1. Al comma 1 dellart. 30
della legge
regionale n. 21 del 1994, le parole relative allacquisto di beni di facile
consumo, al pagamento di stipendi e relativi oneri riflessi, a spese generali
limitatamente a:
- quelle obbligatorie per la formalizzazione
degli atti di costituzione;
- canoni di locazione;
- postali, telefoniche, telegrafiche ed
elettriche, vengono sostituite dalle seguenti:
«tutte intere relative alle spese rendicontate,
ad esclusione di quelle per lacquisto di beni immobili.
2. Il comma 2 dellart. 30
della legge
regionale n. 21 del 1994 si intende nel senso che gli organismi beneficiari
dei contributi di cui alla legge regionale 26 marzo 1985, n. 9 ed in deroga alla
medesima normativa, possono rendicontare anche in unica soluzione e per periodi
non direttamente rispondenti a quelli progettuali.
3. Il termine di cui al comma 2 dellart. 30
della legge
regionale n. 21 del 1994 si intende prorogato al quindicesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 2 dellart. 30
della legge
regionale n. 21 del 1994 non si applica agli organismi che, autorizzati
dalla Regione, completino il progetto successivamente al termine indicato al
precedente comma.
Art. 11Modificazioni dellart. 16 della legge regionale
29 giugno 1992, n. 15. 1. Le parole e quello del soppresso ente
«Gioventù Italiana sito in Gallipoli (Le) trasferito alla Regione ai sensi
dellart. 2, commi 2 e 3, della legge 18 novembre 1975, n. 764» del primo
periodo, linciso secondo le norme previste dallart. 8
della legge
regionale 13 aprile 1988, n. 13 e successive modificazioni del penultimo
periodo e lultimo periodo del comma 3 dellart. 16
legge
regionale 29 giugno 1992, n. 15 sono abrogati. (2)
2. Con decorrenza 1° gennaio 1995 è attribuito
in proprietà ai rispettivi Comuni il patrimonio immobiliare e mobiliare,
individuato, a norma del comma 3 dellart. 16
della legge
regionale n. 15 del 1992, dalla Giunta regionale con Delib. 18 maggio 1993,
n. 1217 ed agli stessi e comandato il personale dipendente di ruolo in servizio
presso le strutture assistenziali alla data di entrata in vigore della citata
legge regionale
n. 15 del 1992.
3. A decorrere dalla data del comando la Regione
assicura ai Comuni di Bari, San Vito dei Normanni e Castellaneta il
finanziamento della spesa effettiva del personale comandato a norma del comma 3
dellart. 16
della legge
regionale n. 15 del 1992 in costanza di servizio presso le rispettive
strutture assistenziali, nonché, limitatamente al primo biennio, la
corresponsione di un contributo almeno pari allimporto dei piani finanziari
accreditati per lanno 1990 in favore dei competenti funzionari delegati.
4. [Entro il 30 giugno 1995 la Regione provvede
ad adeguare le strutture assistenziali, di cui al precedente comma 2, alle norme
di sicurezza e prevenzione stabilite da leggi statali].(3)
5. Il bilancio di previsione per lesercizio
finanziario 1995 si farà carico degli oneri derivanti dallapplicazione delle
disposizioni di cui ai precedenti commi.
Art. 12Misure urgenti nel settore trasporti. 1. I proventi ed il saldo finanziario attivo
netto dichiarati della gestione commissariale di liquidazione del disciolto Ente
regionale pugliese trasporti sono acquisiti allentrata del bilancio regionale
con imputazione al capitolo di nuova istituzione n. 2055311 avente ad oggetto
«Proventi e saldo finanziario attivo netto della gestione commissariale di
liquidazione del disciolto Ente regionale pugliese trasporti».
2. Nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale per lesercizio finanziario 1994 è istituito il cap. n.
0551030 avente ad oggetto Potenziamento e/o rinnovo del materiale rotabile in
esercizio presso aziende pubbliche affidatarie di autoservizi extraurbani:
investimento di proventi e/o del saldo finanziario attivo della gestione
commissariale del disciolto E.R.P.T..
3. Nel bilancio di previsione per lesercizio
finanziario 1994 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Entrata |
|
- cap. 2055311 |
|
Competenza |
+ L. 13.500.000.000 |
Cassa |
+ L. 13.500.000.000 |
Spesa |
|
- cap. 0551030 |
|
Competenza |
+ L. 13.500.000.000 |
Cassa |
+ L. 13.500.000.000 |
|
|
4. La disponibilità finanziaria del capitolato
di spesa n. 0551030 di cui al precedente comma 3 è vincolata allacquisto, da
parte delle aziende pubbliche affidatarie di servizi pubblici di trasporto
locale, di autobus interurbani nelle quantità stabilite dalla Giunta regionale
con i programmi di ripartizione dei contributi per investimenti relativi agli
anni 1989 e 1990. Ai sensi dellart. 1411 del Codice Civile e con losservanza
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di contratti
pubblici, i contratti di acquisto degli autobus sono stipulati dalle predette
aziende a favore della Regione Puglia, che provvede ai pagamenti dei prezzi
convenuti direttamente ai fornitori sulla base di apposite procedure speciali
allincasso conferite dalle aziende acquirenti. I predetti autobus sono ceduti
in locazione alle aziende affidatarie alle condizioni stabilite dal comma 2
dellart. 15 della legge
regionale 19 marzo 1982, n. 13.
Art. 13Art. 38 legge regionale n. 21 del 1994.
Modifica.(4) [1. La legge di approvazione del bilancio può
altresì autorizzare la Giunta regionale a provvedere, con proprie deliberazioni,
alla reiscrizione delle economie provenienti dal mancato impegno, nel corso
dellesercizio di mantenimento dei residui di stanziamento connessi a fondi
statali o comunitari con vincolo di destinazione mediante lattivazione di
appositi fondi alla competenza del nuovo esercizio anche in pendenza
dellapprovazione della relativa legge di bilancio.
2. Analoga reiscrizione può essere autorizzata
per le economie individuate dalle leggi di approvazione dei rendiconti generali.
3. Alla successiva riassegnazione ai pertinenti
capitoli della competenza si provvede, su richiesta dei settori di spesa
interessati, mediante prelevamento delle somme, occorrenti dai fondi di cui
sopra con deliberazione della stessa giunta regionale.
4. Eventuali economie che si verificassero nel
corso dellesercizio per effetto di riduzioni di residui passivi connessi a
spese finanziate con fondi comunitari a destinazione vincolata possono esser
contestualmente reiscritte con le procedure di cui al comma precedente, anche
alla competenza dellesercizio in cui si sono prodotte . (5)
(4) Articolo abrogato dall'art. 15,
comma 1, n. 18), l.r.
16 novembre 2001, n. 28,(5) Articolo così sostituito dall'art. 46,
comma 2, l.r.
3 giugno 1996, n. 6. In precedenza il presente articolo aggiungeva un
periodo all'art. 38,
lr.
17 giugno 1994, n. 21, integrativo del primo comma dell'art. 43,
l.r. 30 maggio 1977, n. 17.
Art. 141. [Sul cap. 0961015 del bilancio di previsione
per lesercizio finanziario 1994, nei limiti dello stanziamento ed in deroga
allart. 5
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 1, gravano gli oneri non finanziati dalla CEE
e dallo Stato relativi alle attività formative destinate ad utenze particolari:
tossicodipendenti, portatori di handicaps, ristretti in Istituti di pena, minori
interessati da provvedimenti dellAutorità giudiziaria, minori ad alto rischio] (6) (7)
2. [Eventuali altri oneri derivanti per il primo
semestre 1994 e per le attività formative relative al piano di formazione
professionale 1994/1995 dallapplicazione del vigente C.C.N.L., preventivamente
determinati saranno assunti a carico del bilancio regionale per lesercizio
finanziario 1995].(8)
3. Il personale inserito nellalbo e nellelenco
di cui allart. 26
della legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54 potrà anche essere utilizzato, in attività
di docenza ed amministrativa, presso gli enti a convenzione particolare di cui
al penultimo comma dellart. 5
della legge regionale
n. 54 del 1978.
Art. 15Art. 35 legge regionale n. 21 del 1994.
Modifiche. 1. Al comma 1 dellart. 35
della legge
regionale n. 21 del 1994, dopo la parola famiglia, sono inserite le
seguenti: che assume in affido minori in stato di abbandono e di disagio
psico-sociale.
2. I commi 2, 3 e 4 dell art.
35 della legge regionale n. 21 del 1994 sono sostituiti dai
seguenti:
La Giunta regionale,
con propria deliberazione, impegna le somme mediante riparto ai Comuni. La
richiesta e accompagnata da una relazione che attesti l entita del fenomeno
dei minori in abbandono, l attivita gia svolta a favore della famiglia e i
programmi dell Amministrazione comunale per favorire l inserimento dei minori
nei nuclei familiari.
I Comuni, per gli interventi
previsti al precedente comma 1, successivamente all adozione della
deliberazione della Giunta regionale, anche d intesa con i giudici minorili,
provvedono alla programmazione degli stessi, con interventi anche di natura
economica, mediante regolamento attuativo che disciplini gli interventi in
favore delle famiglie . Allegati omissis
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