Legge Regionale 30 dicembre 1994, n. 37 Seconda variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1994.
Art. 1(Finalita) 1. Nello stato di
previsione del bilancio della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1994,
approvato con legge regionale 17 giugno 1994, sono introdotte le variazioni di
cui all allegato B della presente legge.
Art. 2(Adeguamento dello stato di
previsione dell entrata e della spesa) 1. Per effetto delle
variazioni di cui al precedente articolo 1, l ammontare complessivo dell
entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio dell esercizio
finanziario 1994 risulta modificato in lire 29.693.660.853.157 in termini di
competenza ed in lire 35.606.039.350.034 in termini di cassa per l entrata e
per l uscita.
Art. 3(Modifiche ed integrazioni nella
descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di
spesa) 1. Nella descrizione ed
elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al bilancio per l
esercizio finanziario 1994 sono introdotte le variazioni ed integrazioni di cui
all allegato A della presente legge.
Art. 4(Legge regionale 12 agosto 1981,
n. 45 << Norme per il conferimento di consulenze >>.
Modifiche) 1. Al comma 1 dell art. 2 della
legge regionale 12 agosto 1981, n. 45, dopo la parola << finanziaria
>> sono abrogate le parole << e non possono essere rinnovate per
piu di due volte >>.
2. Il comma 2 dell art. 3 della
legge regionale n. 45 del 1981 e integrato come segue: << Per le
consulenze conferite a termini della lettera b), art. 1, il compenso e
corrisposto secondo la periodicita fissata dalle deliberazioni di incarico
>>.
Art. 5(Modifiche all art. 6 della
legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 << Interventi a favore degli
emigrati
e delle loro famiglie
>>) 1. I commi 3 e 4 dell art. 6
della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 sono abrogati e sostituiti con i
seguenti commi:
<< 3. Entro il 31 gennaio
di ciascun anno le associazioni che abbiano fruito di contributi nell anno
precedente presentano al competente Assessorato al lavoro ed emigrazione una
dettagliata relazione sulla utilizzazione delle assegnazioni
regionali.
4. La mancata o carente
presentazione della relazione comporta l automatica esclusione dell
associazione dalla assegnazione di ulteriore contributo
>>.
Art. 6(Art. 31 della legge regionale
n. 21 del 1994 << Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1994
e pluriennale 1994/ 1996 >>. Modifiche) 1. Al comma 2 dell art. 31
della legge regionale n. 21 del 1994 sono abrogate le parole << ad
eccezione degli artt. 14, 22, 24, 25, 28, 44, 47, 52, 54, 55 e 56, che saranno
oggetto di successivi accordi in sede di contrattazione integrativa
regionale>>.
2. Al comma 4 dell art. 31
della legge regionale n. 21 del 1994 il numero << 180 >> e
sostituito dal numero << 179 >>.
Art. 7(Integrazioni all art. 37 della
legge regionale n. 21 del 1994) 1. All art. 37 della legge
regionale n. 21 del 1994 dopo il comma 1 e inserito il seguente comma 1
bis:
<< 1 bis. Dalla data di
cui al comma 1 decorre l iscrizione all INPDAP - Gestione autonoma ex INADEL
ai fini del trattamento di fine servizio >>.
Art. 8(Legge regionale 18 aprile
1994, n. 15. Modifiche ed integrazioni) 1. L art. 1 della legge
regionale 18 aprile 1994, n. 15, dopo la parola << per territorio
>>, e così integrato: << ovvero, in caso di indisponibilita di
quello interessato, ad altro consorzio >>.
2. Al terzo rigo del comma 2
dell art. 5 della legge regionale n. 15 del 1994 le parole << in ciascuno
>> sono sostituite dalle parole << in uno
>>.
Art. 9(Art. 11 legge regionale 5
settembre 1994, n. 32) 1. Per il pagamento delle
annualita gia maturate a favore del Comune di Tricase, relative ai decreti
dell Assessore all edilizia residenziale pubblica nn. 152 e 153 del 28
febbraio 1989 e n. 99 del 31 maggio 1990, emessi in attuazione dell art. 4
della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 3, e stanziata la somma di L.
1.500.000.000 sul cap. 0491029 del bilancio di previsione per l esercizio
finanziario 1994.
2. Per i decreti assessorili
relativi alle ulteriori annualita si procede a termini dell art. 11 della
legge regionale n. 32 del 1994.
Art. 10(Art. 30 legge regionale n. 21
del 1994. Modifiche) 1. Al comma 1 dell art. 30
della legge regionale n. 21 del 1994, le parole << relative all acquisto
di beni di facile consumo, al pagamento di stipendi e relativi oneri riflessi, a
spese generali limitatamente a:
- quelle obbligatorie per la
formalizzazione degli atti di costituzione;
- canoni di
locazione;
- postali, telefoniche,
telegrafiche ed elettriche >> vengono sostituite dalle seguenti: <<
tutte intere relative alle spese rendicontate, ad esclusione di quelle per l
acquisto di beni immobili >>.
2. Il comma 2 dell art. 30
della legge regionale n. 21 del 1994 si intende nel senso che gli organismi
beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 26 marzo 1985, n. 9 ed in
deroga alla medesima normativa, possono rendicontare anche in unica soluzione e
per periodi non direttamente rispondenti a quelli
progettuali.
3. Il termine di cui al comma 2
dell art. 30 della legge regionale n. 21 del 1994 si intende prorogato al
quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Il comma 2 dell art. 30
della legge regionale n. 21 del 1994 non si applica agli organismi che,
autorizzati dalla Regione, completino il progetto successivamente al termine
indicato al precedente comma.
Art. 11(Modificazioni dell art. 16
della legge regionale 29 giugno 1992, n. 15) 1. Le parole << e quello
del soppresso ente Gioventu Italiana sito in Gallipoli (Le) trasferito alla
Regione ai sensi dell art. 2, commi 2 e 3, della legge 18 novembre 1975, n. 764
>> del primo periodo, l inciso << secondo le norme previste dall
art. 8 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13 e successive modificazioni
>> del penultimo periodo e l ultimo periodo del comma 3 dell art. 16
della legge regionale 29 giugno 1992, n. 15 sono abrogati.
2. Con decorrenza 1 gennaio 1995
e attribuito in proprieta ai rispettivi Comuni il patrimonio immobiliare e
mobiliare, individuato, a norma del comma 3 dell art. 16 della legge regionale
n. 15 del 1992, dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1217 del 18 maggio
1993 ed agli stessi e comandato il personale dipendente di ruolo in servizio
presso le strutture assistenziali alla data di entrata in vigore della citata
legge regionale n. 15 del 1992.
3. A decorrere dalla data del
comando la Regione assicura ai Comuni di Bari, San Vito dei Normanni e
Castellaneta il finanziamento della spesa effettiva del personale comandato a
norma del comma 3 dell art. 16 della legge regionale n. 15 del 1992 in costanza
di servizio presso le rispettive strutture assistenziali, nonche, limitatamente
al primo biennio, la corresponsione di un contributo almeno pari all importo
dei piani finanziari accreditati per l anno 1990 in favore dei competenti
funzionari delegati.
4. Entro il 30 giugno 1995 la
Regione provvede ad adeguare le strutture assistenziali, di cui al precedente
comma 2, alle norme di sicurezza e prevenzione stabilite da leggi
statali.
5. Il bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1995 si fara carico degli oneri derivanti dall
applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
Art. 12(Misure urgenti nel settore
trasporti) 1. I proventi ed il falso
finanziario attivo netto dichiarati della gestione commissTimeNewRomane di
liquidazione del disciolto Ente regionale pugliese trasporti sono acquisiti all
entrata del bilancio regionale con imputazione al capitolo di nuova istituzione
n. 2055311 avente ad oggetto << Proventi e saldo finanziario attivo netto
della gestione commissTimeNewRomane di liquidazione del disciolto Ente regionale
pugliese trasporti >>.
2. Nello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale per l esercizio finanziario 1994 e
istituito il cap. n. 0551030 avente ad oggetto << Potenziamento e/o
rinnovo del materiale rotabile in esercizio presso aziende pubbliche affidatarie
di autoservizi extraurbani: investimento di proventi e/o del saldo finanziario
attivo della gestione commissTimeNewRomane del disciolto
ERPT>>.
3. Nel bilanci di previsione per
l esercizio finanziario 1994 sono introdotte le seguenti variazioni in
aumento:
Entrata
- cap. 2055311 Competenza + L.
13.500.000.000 Cassa + L. 13.500.000.000
Spesa
- cap. 0551030 Competenza + L.
13.500.000.000 Cassa + L. 13.500.000.000
4. La disponibilita finanziaria
del capitolato di spesa n. 0551030 di cui al precedente comma 3 e vincolata
all acquisto, da parte delle aziende pubbliche affidatarie di servizi pubblici
di trasporto locale, di autobus interurbani nelle quantita stabilite dalla
Giunta regionale con i programmi di ripartizione dei contributi per investimenti
relativi agli anni 1989 e 1990. Ai sensi dell art. 1411 del Codice Civile e con
l osservanza delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di
contratti pubblici, i contratti di acquisto degli autobus sono stipulati dalle
predette aziende a favore della Regione Puglia, che provvede ai pagamenti dei
prezzi convenuti direttamente ai fornitori sulla base di apposite procedure
speciali all incasso conferite dalle aziende acquirenti. I predetti autobus
sono ceduti in locazione alle aziende affidatarie alle condizioni stabilite dal
comma 2 dellart. 15 della legge
regionale 19 marzo 1982, n. 13.
Art. 13(Art. 38 legge regionale n. 21
del 1994. Modifica) 1. All art. 38 della
legge regionale n. 21 del 1994, dopo le parole << Rendiconti generale
>> aggiungere la seguente espressione: << Le economie derivanti da
riduzione di residui passivi provenienti da spese su fondi comunitari a
destinazione vincolata possono essere riscritte anche alla competenza dell
esercizio in cui si sono verificate >>.
Art. 141. Sul cap. 0961015 del bilancio
di previsione per l esercizio finanziario 1994, nei limiti dello stanziamento
ed in deroga all art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, gravano
gli oneri non finanziati dalla CEE e dallo Stato relativi alle attivita
formative destinate ad utenze particolari: tossicodipendenti, portatori di
handicaps, ristretti in Istituti di pena, minori interessati da provvedimenti
dell Autorita giudiziaria, minori ad alto rischio.
2. Eventuali altri oneri
derivanti per il primo semestre 1994 e per le attivita formative relative al
piano di formazione professionale 1994/ 95 dall applicazione del vigente CCNL,
preventivamente determinati, saranno assunti a carico del bilancio regionale per
l esercizio finanziario 1995.
3. Il personale inserito nell
albo e nell elenco di cui all art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978,
n. 54 potra anche essere utilizzato, in attivita di docenza ed amministrativa,
presso gli enti a convenzione particolare di cui al penultimo comma dell art. 5
della legge regionale n. 54 del 1978.
Art. 15(Art. 35 legge regionale n. 21
del 1994. Modifiche) 1. Al comma 1 dell art. 35
della legge regionale n. 21 del 1994, dopo la parola << famiglia >>,
sono inserite le seguenti: << che assume in affido minori in stato di
abbandono e di disagio psico - sociale >>.
2. I commi 2, 3 e 4 dell art.
35 della legge regionale n. 21 del 1994 sono sostituiti dai
seguenti:
<< La Giunta regionale,
con propria deliberazione, impegna le somme mediante riparto ai Comuni. La
richiesta e accompagnata da una relazione che attesti l entita del fenomeno
dei minori in abbandono, l attivita gia svolta a favore della famiglia e i
programmi dell Amministrazione comunale per favorire l inserimento dei minori
nei nuclei familiari.
I Comuni, per gli interventi
previsti al precedente comma 1, successivamente all adozione della
deliberazione della Giunta regionale, anche d intesa con i giudici minorili,
provvedono alla programmazione degli stessi, con interventi anche di natura
economica, mediante regolamento attuativo che disciplini gli interventi in
favore delle famiglie >>.
ALLEGATO A
OMISSIS
ALLEGATO B
OMISSIS
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