Anno 1994
Numero 37
Data 30/12/1994
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Nessun allegato

Legge Regionale 30 dicembre 1994, n. 37

Seconda variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1994.



Art. 1

(Finalita)


1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1994, approvato con legge regionale 17 giugno 1994, sono introdotte le variazioni di cui all allegato B della presente legge.




Art. 2

(Adeguamento dello stato di previsione dell entrata e della spesa)


1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente articolo 1, l ammontare complessivo dell entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio dell esercizio finanziario 1994 risulta modificato in lire 29.693.660.853.157 in termini di competenza ed in lire 35.606.039.350.034 in termini di cassa per l entrata e per l uscita.




Art. 3

(Modifiche ed integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa)


1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al bilancio per l esercizio finanziario 1994 sono introdotte le variazioni ed integrazioni di cui all allegato A della presente legge.




Art. 4

(Legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 << Norme per il conferimento di consulenze >>. Modifiche)


1. Al comma 1 dell art. 2 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45, dopo la parola << finanziaria >> sono abrogate le parole << e non possono essere rinnovate per piu di due volte >>.
2. Il comma 2 dell art. 3 della legge regionale n. 45 del 1981 e integrato come segue: << Per le consulenze conferite a termini della lettera b), art. 1, il compenso e corrisposto secondo la periodicita fissata dalle deliberazioni di incarico >>.



Art. 5

(Modifiche all art. 6 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 << Interventi a favore degli emigrati

e delle loro famiglie >>)


1. I commi 3 e 4 dell art. 6 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 sono abrogati e sostituiti con i seguenti commi:
<< 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le associazioni che abbiano fruito di contributi nell anno precedente presentano al competente Assessorato al lavoro ed emigrazione una dettagliata relazione sulla utilizzazione delle assegnazioni regionali.
4. La mancata o carente presentazione della relazione comporta l automatica esclusione dell associazione dalla assegnazione di ulteriore contributo >>.



Art. 6

(Art. 31 della legge regionale n. 21 del 1994 << Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1994 e pluriennale 1994/ 1996 >>. Modifiche)


1. Al comma 2 dell art. 31 della legge regionale n. 21 del 1994 sono abrogate le parole << ad eccezione degli artt. 14, 22, 24, 25, 28, 44, 47, 52, 54, 55 e 56, che saranno oggetto di successivi accordi in sede di contrattazione integrativa regionale>>.
2. Al comma 4 dell art. 31 della legge regionale n. 21 del 1994 il numero << 180 >> e sostituito dal numero << 179 >>.



Art. 7

(Integrazioni all art. 37 della legge regionale n. 21 del 1994)


1. All art. 37 della legge regionale n. 21 del 1994 dopo il comma 1 e inserito il seguente comma 1 bis:
<< 1 bis. Dalla data di cui al comma 1 decorre l iscrizione all INPDAP - Gestione autonoma ex INADEL ai fini del trattamento di fine servizio >>.



Art. 8

(Legge regionale 18 aprile 1994, n. 15. Modifiche ed integrazioni)


1. L art. 1 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, dopo la parola << per territorio >>, e così integrato: << ovvero, in caso di indisponibilita di quello interessato, ad altro consorzio >>.

2. Al terzo rigo del comma 2 dell art. 5 della legge regionale n. 15 del 1994 le parole << in ciascuno >> sono sostituite dalle parole << in uno >>.




Art. 9

(Art. 11 legge regionale 5 settembre 1994, n. 32)


1. Per il pagamento delle annualita gia maturate a favore del Comune di Tricase, relative ai decreti dell Assessore all edilizia residenziale pubblica nn. 152 e 153 del 28 febbraio 1989 e n. 99 del 31 maggio 1990, emessi in attuazione dell art. 4 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 3, e stanziata la somma di L. 1.500.000.000 sul cap. 0491029 del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1994.
2. Per i decreti assessorili relativi alle ulteriori annualita si procede a termini dell art. 11 della legge regionale n. 32 del 1994.



Art. 10

(Art. 30 legge regionale n. 21 del 1994. Modifiche)


1. Al comma 1 dell art. 30 della legge regionale n. 21 del 1994, le parole << relative all acquisto di beni di facile consumo, al pagamento di stipendi e relativi oneri riflessi, a spese generali limitatamente a:
- quelle obbligatorie per la formalizzazione degli atti di costituzione;
- canoni di locazione;
- postali, telefoniche, telegrafiche ed elettriche >> vengono sostituite dalle seguenti: << tutte intere relative alle spese rendicontate, ad esclusione di quelle per l acquisto di beni immobili >>.
2. Il comma 2 dell art. 30 della legge regionale n. 21 del 1994 si intende nel senso che gli organismi beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 26 marzo 1985, n. 9 ed in deroga alla medesima normativa, possono rendicontare anche in unica soluzione e per periodi non direttamente rispondenti a quelli progettuali.
3. Il termine di cui al comma 2 dell art. 30 della legge regionale n. 21 del 1994 si intende prorogato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 2 dell art. 30 della legge regionale n. 21 del 1994 non si applica agli organismi che, autorizzati dalla Regione, completino il progetto successivamente al termine indicato al precedente comma.



Art. 11

(Modificazioni dell art. 16 della legge regionale 29 giugno 1992, n. 15)


1. Le parole << e quello del soppresso ente Gioventu Italiana sito in Gallipoli (Le) trasferito alla Regione ai sensi dell art. 2, commi 2 e 3, della legge 18 novembre 1975, n. 764 >> del primo periodo, l inciso << secondo le norme previste dall art. 8 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13 e successive modificazioni >> del penultimo periodo e l ultimo periodo del comma 3 dell art. 16 della legge regionale 29 giugno 1992, n. 15 sono abrogati.
2. Con decorrenza 1 gennaio 1995 e attribuito in proprieta ai rispettivi Comuni il patrimonio immobiliare e mobiliare, individuato, a norma del comma 3 dell art. 16 della legge regionale n. 15 del 1992, dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1217 del 18 maggio 1993 ed agli stessi e comandato il personale dipendente di ruolo in servizio presso le strutture assistenziali alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 15 del 1992.
3. A decorrere dalla data del comando la Regione assicura ai Comuni di Bari, San Vito dei Normanni e Castellaneta il finanziamento della spesa effettiva del personale comandato a norma del comma 3 dell art. 16 della legge regionale n. 15 del 1992 in costanza di servizio presso le rispettive strutture assistenziali, nonche, limitatamente al primo biennio, la corresponsione di un contributo almeno pari all importo dei piani finanziari accreditati per l anno 1990 in favore dei competenti funzionari delegati.
4. Entro il 30 giugno 1995 la Regione provvede ad adeguare le strutture assistenziali, di cui al precedente comma 2, alle norme di sicurezza e prevenzione stabilite da leggi statali.
5. Il bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1995 si fara carico degli oneri derivanti dall applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.



Art. 12

(Misure urgenti nel settore trasporti)


1. I proventi ed il falso finanziario attivo netto dichiarati della gestione commissTimeNewRomane di liquidazione del disciolto Ente regionale pugliese trasporti sono acquisiti all entrata del bilancio regionale con imputazione al capitolo di nuova istituzione n. 2055311 avente ad oggetto << Proventi e saldo finanziario attivo netto della gestione commissTimeNewRomane di liquidazione del disciolto Ente regionale pugliese trasporti >>.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l esercizio finanziario 1994 e istituito il cap. n. 0551030 avente ad oggetto << Potenziamento e/o rinnovo del materiale rotabile in esercizio presso aziende pubbliche affidatarie di autoservizi extraurbani: investimento di proventi e/o del saldo finanziario attivo della gestione commissTimeNewRomane del disciolto ERPT>>.
3. Nel bilanci di previsione per l esercizio finanziario 1994 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Entrata
- cap. 2055311 Competenza + L. 13.500.000.000 Cassa + L. 13.500.000.000
Spesa
- cap. 0551030 Competenza + L. 13.500.000.000 Cassa + L. 13.500.000.000
4. La disponibilita finanziaria del capitolato di spesa n. 0551030 di cui al precedente comma 3 e vincolata all acquisto, da parte delle aziende pubbliche affidatarie di servizi pubblici di trasporto locale, di autobus interurbani nelle quantita stabilite dalla Giunta regionale con i programmi di ripartizione dei contributi per investimenti relativi agli anni 1989 e 1990. Ai sensi dell art. 1411 del Codice Civile e con l osservanza delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, i contratti di acquisto degli autobus sono stipulati dalle predette aziende a favore della Regione Puglia, che provvede ai pagamenti dei prezzi convenuti direttamente ai fornitori sulla base di apposite procedure speciali all incasso conferite dalle aziende acquirenti. I predetti autobus sono ceduti in locazione alle aziende affidatarie alle condizioni stabilite dal comma 2  dellart. 15 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13.



Art. 13

(Art. 38 legge regionale n. 21 del 1994. Modifica)


1. All art. 38 della legge regionale n. 21 del 1994, dopo le parole << Rendiconti generale >> aggiungere la seguente espressione: << Le economie derivanti da riduzione di residui passivi provenienti da spese su fondi comunitari a destinazione vincolata possono essere riscritte anche alla competenza dell esercizio in cui si sono verificate >>.




Art. 14


1. Sul cap. 0961015 del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1994, nei limiti dello stanziamento ed in deroga all art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, gravano gli oneri non finanziati dalla CEE e dallo Stato relativi alle attivita formative destinate ad utenze particolari: tossicodipendenti, portatori di handicaps, ristretti in Istituti di pena, minori interessati da provvedimenti dell Autorita giudiziaria, minori ad alto rischio.
2. Eventuali altri oneri derivanti per il primo semestre 1994 e per le attivita formative relative al piano di formazione professionale 1994/ 95 dall applicazione del vigente CCNL, preventivamente determinati, saranno assunti a carico del bilancio regionale per l esercizio finanziario 1995.
3. Il personale inserito nell albo e nell elenco di cui all art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 potra anche essere utilizzato, in attivita di docenza ed amministrativa, presso gli enti a convenzione particolare di cui al penultimo comma dell art. 5 della legge regionale n. 54 del 1978.



Art. 15

(Art. 35 legge regionale n. 21 del 1994. Modifiche)


1. Al comma 1 dell art. 35 della legge regionale n. 21 del 1994, dopo la parola << famiglia >>, sono inserite le seguenti: << che assume in affido minori in stato di abbandono e di disagio psico - sociale >>.
2. I commi 2, 3 e 4 dell art. 35 della legge regionale n. 21 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:
<< La Giunta regionale, con propria deliberazione, impegna le somme mediante riparto ai Comuni. La richiesta e accompagnata da una relazione che attesti l entita del fenomeno dei minori in abbandono, l attivita gia svolta a favore della famiglia e i programmi dell Amministrazione comunale per favorire l inserimento dei minori nei nuclei familiari.
I Comuni, per gli interventi previsti al precedente comma 1, successivamente all adozione della deliberazione della Giunta regionale, anche d intesa con i giudici minorili, provvedono alla programmazione degli stessi, con interventi anche di natura economica, mediante regolamento attuativo che disciplini gli interventi in favore delle famiglie >>.
           
ALLEGATO A OMISSIS
ALLEGATO B OMISSIS