Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 20 Legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7 « Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995- 1997». Rettifiche ed integrazioni.
Art. 11. A parziale
rettifica della legge
regionale 27 febbraio 1995, n. 7, sono apportate le variazioni alle poste
dei residui passivi presunti come dagli allegati elenchi A e B della presente
legge al fine di considerare le modificazioni intervenute nelle poste in parola
successivamente al periodo di predisposizione e formazione del bilancio di
previsione 1995. 2. Viene altresì
modificata la declaratoria del capitolo 0003130 in Oneri per patrocinio
legale , così come riportato nella legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 37, di variazione al bilancio di previsione
1994. 3. In conseguenza
delle variazioni di cui al precedente comma 1, gli stanziamenti dei capitoli
interessati sono incrementati, in termini di cassa, per gli importi di cui agli
allegati elenchi attingendo dal Fondo di riserva di cassa - Capitolo 1110020 -
per un ammontare complessivo di lire 208.216.446.486.
4. La norma di
riferimento del cap. 0343020 di cui allo stato di previsione della spesa del
bilancio di previsione per l esercizio 1995 e la legge regionale 17 gennaio
1988, n. 2 Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento
delle Commissioni provinciali e regionale per l artigianato .
Art. 21. Gli stanziamenti di competenza e di cassa di cui
allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l esercizio
finanziario 1995 oggetto di rinvio da parte del Governo centrale, in esecuzione
dell art. 127 della Costituzione, sono destinati al finanziamento di specifiche
spese secondo l articolazione di cui all allegato C della presente
legge.
Art. 3(1) [1. Al fine di assicurare, senza
soluzione di continuita, la piena fruizione delle risorse comunitarie e
statali, la decorrenza finanziaria e contabile del piano di formazione
professionale 1995 e fissata al 1 luglio 1995, con riguardo all aggiornamento
degli operatori, alla preparazione delle attivita formative, al funzionamento
delle strutture e dei servizi strumentali alle attivita
didattiche.
2. Le attivita formative
saranno avviate con decorrenza 1 ottobre 1995 per concludersi il 30 giugno
1996.
3. Rinviato dal
Governo
4. Le disposizioni di cui al
comma 1 dell articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37 <<
Seconda variazione al bilancio di previsione 1994 >> sono estese alle
attivita formative del 1995.]
(1) Articolo abrogato dalla l. r. 15/2002, art. 36
Art. 4(2) 1. Dello stanziamento
previsto al cap. 0741090 Trasferimento alle USL per il finanziamento
della spesa corrente sanitaria. Legge 833/ 1978 e riservata una quota
di lire 18 miliardi da destinare per l attuazione degli interventi di cui all
art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e del Piano sanitario nazionale
1994/ 1996.
2. Lo stanziamento di
cui al precedente comma 1, in sede di riparto del Fondo sanitario regionale,
sara così articolato:
a) 8 miliardi per
progetti integrati rivolti agli anziani non autosufficienti e definiti d intesa
tra i Comuni, singoli o associati, e le USL, anche promuovendo accordi di
programma così come disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n.
142;
b) 10 miliardi per il
concorso nella copertura degli oneri necessari alle attivita di rilievo
sanitario connesse con quelle socio - assistenziali relative al ricovero di
anziani non autosufficienti presso strutture protette, gestite da enti pubblici,
dal privato sociale, da cooperative sociali ed enti morali, che non abbiano fini
di lucro.
Il Consiglio
regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre 1995, provvede all
approvazione di specifico schema di convenzione, predisposto dagli Assessorati
sanita e servizi sociali, per la regolamentazione del rapporto tra USL e
soggetti interessati.
3. Gli interventi
previsti alla lettera a) del precedente comma 2 e quelli finanziati dal cap.
0784015 sono attivati dai Comuni con progetti da realizzare d intesa con le
Aziende Unita sanitarie locali competenti. Il Consiglio regionale entro il
termine perentorio del 30 settembre 1995, determina il riparto dei fondi tra i
progetti ammessi, su proposta motivata degli Assessorati alla sanita e ai
servizi sociali.
4. Le Unita di
valutazione geriatriche istituite presso le USL assicurano l assistenza all
attuazione del progetto integrato attraverso l analisi e le valutazioni delle
specificita e dei bisogni e indicano gli interventi necessari.
Art. 5Rinviato dal Governo
Art. 6(Art. 20
legge
regionale 20 febbraio 1995, n. 3 Procedure per l attuazione del
Programma Operativo
Plurifondo 1994-
1999 - Modifiche) 1. Nel bilancio di
previsione per l esercizio finanziario 1995 e pluriennale 1995- 1997 e
istituito un Fondo regionale di rotazione per la realizzazione degli interventi
di bonifica delle aree inquinate.
2. Il Fondo regionale
di rotazione e alimentato con le risorse finanziarie acquisite dalla Regione
per il finanziamento degli interventi di bonifica nell ambito del POP 1994-
1999, nonche del programma triennale per la tutela dell ambiente 1994- 1996.
Al Fondo regionale di rotazione confluiscono le risorse finanziarie derivanti da
azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti responsabili di situazioni di
inquinamento.
3. Nella parte Entrata
del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1995 e pluriennale 1995-
1997 sono istituiti i seguenti capitoli: Finanziamenti statali
destinati a interventi di bonifica dei siti inquinati. Fondo regionale di
rotazione ; Finanziamenti comunitari destinati a interventi di
bonifica dei siti inquinati. Fondo regionale di rotazione ; Somme derivanti da azioni regionali di rivalsa nei confronti di soggetti
responsabili di situazioni di inquinamento. Fondo di rotazione .
4. Nella parte Spesa
del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1995 e pluriennale 1995-
1997 e istituito il capitolo Finanziamento per interventi di bonifica
delle aree inquinate. Fondo regionale di rotazione .
Art. 7(Legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21, art. 30, comma 2)(3) [1. Il termine di cui al comma 2 dellart. 30 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, già prorogato con legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37, art. 10, comma 3, è ulteriormente prorogato alla data del 31 luglio 1995 sia per le cooperative che hanno cessato o che dichiarano di cessare lattività sia quelle che hanno i progetti in fase di completamento.]
(3) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l.r. 14/98
Art. 8(Legge
regionale 1 settembre 1993 n. 21, art. 4. Modifiche) 1. All art. 4
della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 21 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) Rinviato dal
Governo.
b) al comma 5, le parole entro trenta giorni 2 sono sostituite dalle parole 2 entro novanta giorni ;
c) al comma 10, dopo le parole La Regione diffida la cooperativa a ripristinare lo stato preesistente 2, sono aggiunte, previa eliminazione del punto, le parole entro
centottanta giorni dalla data dell invito ad adempiere ;
d) dopo il comma 12 e aggiunto
il seguente comma:
13. L iscrizione all
albo non esonera la cooperativa dall obbligo di acquisire, prima dell avvio
dell attivita, le autorizzazioni, licenze, concessioni, assensi della Pubblica
Amministrazione prescritti dalla normativa nazionale e regionale . ALLEGATI A E B OMISSIS
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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