Anno 1995
Numero 20
Data 19/04/1995
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Nessun allegato

Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 20

Legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7 « Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995- 1997». Rettifiche ed integrazioni.



Art. 1


1. I vigenti regolamenti comunali per l esercizio degli autoservizi pubblici non di linea restano validi fino alla data di adozione dei nuovi regolamenti comunali predisposti in conformita alla presente legge.


Art. 2


1. Gli stanziamenti di competenza e di cassa di cui allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1995 oggetto di rinvio da parte del Governo centrale, in esecuzione dell art. 127 della Costituzione, sono destinati al finanziamento di specifiche spese secondo l articolazione di cui all allegato C della presente legge.



Art. 3


1. Al fine di assicurare, senza soluzione di continuita, la piena fruizione delle risorse comunitarie e statali, la decorrenza finanziaria e contabile del piano di formazione professionale 1995 e fissata al 1 luglio 1995, con riguardo all aggiornamento degli operatori, alla preparazione delle attivita formative, al funzionamento delle strutture e dei servizi strumentali alle attivita didattiche.
2. Le attivita formative saranno avviate con decorrenza 1 ottobre 1995 per concludersi il 30 giugno 1996.
3. Rinviato dal Governo
4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37 << Seconda variazione al bilancio di previsione 1994 >> sono estese alle attivita formative del 1995.



Art. 4

(Assistenza agli anziani)


1. Dello stanziamento previsto al cap. 0741090 << Trasferimento alle USL per il finanziamento della spesa corrente sanitaria. Legge 833/ 1978 >> e riservata una quota di lire 18 miliardi da destinare per l attuazione degli interventi di cui all art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e del Piano sanitario nazionale 1994/ 1996.
2. Lo stanziamento di cui al precedente comma 1, in sede di riparto del Fondo sanitario regionale, sara cosi articolato:
a) 8 miliardi per progetti integrati rivolti agli anziani non autosufficienti e definiti d intesa tra i Comuni, singoli o associati, e le USL, anche promuovendo accordi di programma cosi come disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) 10 miliardi per il concorso nella copertura degli oneri necessari alle attivita di rilievo sanitario connesse con quelle socio - assistenziali relative al ricovero di anziani non autosufficienti presso strutture protette, gestite da enti pubblici, dal privato sociale, da cooperative sociali ed enti morali, che non abbiano fini di lucro.
Il Consiglio regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre 1995, provvede all approvazione di specifico schema di convenzione, predisposto dagli Assessorati sanita e servizi sociali, per la regolamentazione del rapporto tra USL e soggetti interessati.
3. Gli interventi previsti alla lettera a) del precedente comma 2 e quelli finanziati dal cap. 0784015 sono attivati dai Comuni con progetti da realizzare d intesa con le Aziende Unita sanitarie locali competenti. Il Consiglio regionale entro il termine perentorio del 30 settembre 1995, determina il riparto dei fondi tra i progetti ammessi, su proposta motivata degli Assessorati alla sanita e ai servizi sociali.
4. Le Unita di valutazione geriatriche istituite presso le USL assicurano l assistenza all attuazione del progetto integrato attraverso l analisi e le valutazioni delle specificita e dei bisogni e indicano gli interventi necessari.



Art. 5


Rinviato dal Governo


Art. 6

(Art. 20 legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3

<< Procedure per l attuazione del Programma Operativo

Plurifondo 1994- 1999 - Modifiche)


1. Nel bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1995 e pluriennale 1995- 1997 e istituito un Fondo regionale di rotazione per la realizzazione degli interventi di bonifica delle aree inquinate.
2. Il Fondo regionale di rotazione e alimentato con le risorse finanziarie acquisite dalla Regione per il finanziamento degli interventi di bonifica nell ambito del POP 1994- 1999, nonche del programma triennale per la tutela dell ambiente 1994- 1996. Al Fondo regionale di rotazione confluiscono le risorse finanziarie derivanti da azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti responsabili di situazioni di inquinamento.
3. Nella parte Entrata del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1995 e pluriennale 1995- 1997 sono istituiti i seguenti capitoli: << Finanziamenti statali destinati a interventi di bonifica dei siti inquinati. Fondo regionale di rotazione >>; << Finanziamenti comunitari destinati a interventi di bonifica dei siti inquinati. Fondo regionale di rotazione >>; << Somme derivanti da azioni regionali di rivalsa nei confronti di soggetti responsabili di situazioni di inquinamento. Fondo di rotazione >>.
4. Nella parte Spesa del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1995 e pluriennale 1995- 1997 e istituito il capitolo << Finanziamento per interventi di bonifica delle aree inquinate. Fondo regionale di rotazione >>.



Art. 7

(Legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, art. 30, comma 2)


1. Il termine di cui al comma 2 dell art. 30 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, gia prorogato con legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37, art. 10, comma 3, e ulteriormente prorogato alla data del 31 luglio 1995 sia per le cooperative che hanno cessato o che dichiarano di cessare l attivita sia quelle che hanno i progetti in fase di completamento.


Art. 8

(Legge regionale 1 settembre 1993 n. 21, art. 4. Modifiche)


1. All art. 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Rinviato dal Governo.
b) al comma 5, le parole << entro trenta giorni >> sono sostituite dalle parole << entro novanta giorni >>;
c) al comma 10, dopo le parole << La Regione diffida la cooperativa a ripristinare lo stato preesistente >>, sono aggiunte, previa eliminazione del punto, le parole << entro centottanta giorni dalla data dell invito ad adempiere >>;
d) dopo il comma 12 e aggiunto il seguente comma:
<< 13. L iscrizione all albo non esonera la cooperativa dall obbligo di acquisire, prima dell avvio dell attivita, le autorizzazioni, licenze, concessioni, assensi della Pubblica Amministrazione prescritti dalla normativa nazionale e regionale >>.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.