Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 20 Legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7 « Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995- 1997». Rettifiche ed integrazioni.
Art. 11. I vigenti regolamenti
comunali per l esercizio degli autoservizi pubblici non di linea restano validi
fino alla data di adozione dei nuovi regolamenti comunali predisposti in
conformita alla presente legge.
Art. 21. Gli stanziamenti di
competenza e di cassa di cui allo stato di previsione della spesa del bilancio
di previsione per l esercizio finanziario 1995 oggetto di rinvio da parte del
Governo centrale, in esecuzione dell art. 127 della Costituzione, sono
destinati al finanziamento di specifiche spese secondo l articolazione di cui
all allegato C della presente legge.
Art. 31. Al fine di assicurare, senza
soluzione di continuita, la piena fruizione delle risorse comunitarie e
statali, la decorrenza finanziaria e contabile del piano di formazione
professionale 1995 e fissata al 1 luglio 1995, con riguardo all aggiornamento
degli operatori, alla preparazione delle attivita formative, al funzionamento
delle strutture e dei servizi strumentali alle attivita
didattiche.
2. Le attivita formative
saranno avviate con decorrenza 1 ottobre 1995 per concludersi il 30 giugno
1996.
3. Rinviato dal
Governo
4. Le disposizioni di cui al
comma 1 dell articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37 <<
Seconda variazione al bilancio di previsione 1994 >> sono estese alle
attivita formative del 1995.
Art. 4(Assistenza agli
anziani) 1. Dello stanziamento previsto
al cap. 0741090 << Trasferimento alle USL per il finanziamento della spesa
corrente sanitaria. Legge 833/ 1978 >> e riservata una quota di lire 18
miliardi da destinare per l attuazione degli interventi di cui all art. 30
della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e del Piano sanitario nazionale 1994/
1996.
2. Lo stanziamento di cui al
precedente comma 1, in sede di riparto del Fondo sanitario regionale, sara
cosi articolato:
a) 8 miliardi per progetti
integrati rivolti agli anziani non autosufficienti e definiti d intesa tra i
Comuni, singoli o associati, e le USL, anche promuovendo accordi di programma
cosi come disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) 10 miliardi per il concorso
nella copertura degli oneri necessari alle attivita di rilievo sanitario
connesse con quelle socio - assistenziali relative al ricovero di anziani non
autosufficienti presso strutture protette, gestite da enti pubblici, dal privato
sociale, da cooperative sociali ed enti morali, che non abbiano fini di
lucro.
Il Consiglio regionale, entro il
termine perentorio del 30 settembre 1995, provvede all approvazione di
specifico schema di convenzione, predisposto dagli Assessorati sanita e servizi
sociali, per la regolamentazione del rapporto tra USL e soggetti
interessati.
3. Gli interventi previsti alla
lettera a) del precedente comma 2 e quelli finanziati dal cap. 0784015 sono
attivati dai Comuni con progetti da realizzare d intesa con le Aziende Unita
sanitarie locali competenti. Il Consiglio regionale entro il termine perentorio
del 30 settembre 1995, determina il riparto dei fondi tra i progetti ammessi, su
proposta motivata degli Assessorati alla sanita e ai servizi
sociali.
4. Le Unita di valutazione
geriatriche istituite presso le USL assicurano l assistenza all attuazione del
progetto integrato attraverso l analisi e le valutazioni delle specificita e
dei bisogni e indicano gli interventi necessari.
Art. 5Rinviato dal
Governo
Art. 6(Art. 20 legge regionale 20
febbraio 1995, n. 3
<< Procedure per l
attuazione del Programma Operativo
Plurifondo 1994- 1999 -
Modifiche) 1. Nel bilancio di previsione
per l esercizio finanziario 1995 e pluriennale 1995- 1997 e istituito un Fondo
regionale di rotazione per la realizzazione degli interventi di bonifica delle
aree inquinate.
2. Il Fondo regionale di
rotazione e alimentato con le risorse finanziarie acquisite dalla Regione per
il finanziamento degli interventi di bonifica nell ambito del POP 1994- 1999,
nonche del programma triennale per la tutela dell ambiente 1994- 1996. Al
Fondo regionale di rotazione confluiscono le risorse finanziarie derivanti da
azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti responsabili di situazioni di
inquinamento.
3. Nella parte Entrata del
bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1995 e pluriennale 1995-
1997 sono istituiti i seguenti capitoli: << Finanziamenti statali
destinati a interventi di bonifica dei siti inquinati. Fondo regionale di
rotazione >>; << Finanziamenti comunitari destinati a interventi di
bonifica dei siti inquinati. Fondo regionale di rotazione >>; <<
Somme derivanti da azioni regionali di rivalsa nei confronti di soggetti
responsabili di situazioni di inquinamento. Fondo di rotazione
>>.
4. Nella parte Spesa del
bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1995 e pluriennale 1995-
1997 e istituito il capitolo << Finanziamento per interventi di bonifica
delle aree inquinate. Fondo regionale di rotazione >>.
Art. 7(Legge regionale 17 giugno 1994,
n. 21, art. 30, comma 2) 1. Il termine di cui al
comma 2 dell art. 30 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, gia
prorogato con legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37, art. 10, comma 3, e
ulteriormente prorogato alla data del 31 luglio 1995 sia per le cooperative che
hanno cessato o che dichiarano di cessare l attivita sia quelle che hanno i
progetti in fase di completamento.
Art. 8(Legge regionale 1 settembre
1993 n. 21, art. 4. Modifiche) 1. All art. 4 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 21 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) Rinviato dal
Governo.
b) al comma 5, le parole
<< entro trenta giorni >> sono sostituite dalle parole <<
entro novanta giorni >>;
c) al comma 10, dopo le parole
<< La Regione diffida la cooperativa a ripristinare lo stato preesistente
>>, sono aggiunte, previa eliminazione del punto, le parole << entro
centottanta giorni dalla data dell invito ad adempiere
>>;
d) dopo il comma 12 e aggiunto
il seguente comma:
<< 13. L iscrizione all
albo non esonera la cooperativa dall obbligo di acquisire, prima dell avvio
dell attivita, le autorizzazioni, licenze, concessioni, assensi della Pubblica
Amministrazione prescritti dalla normativa nazionale e regionale
>>.
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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