Legge Regionale 19 giugno 1996, n. 10 Istituzione di una commissine speciale per favorire la conoscenza e la prevenzione dei delitti di tipo mafioso, camorristico o di natura similare nella Regione Puglia.(1)
(1) Legge che ha esaurito i propri effetti
Art. 1(Istituzione e finalita) 1. E istituita una Commissione consiliare speciale con il
compito di: a) esaminare la diffusione, la consistenza, la tipologia dei
fenomeni sociali, finanziari ed economici che abbiano attinenza con le
fattispecie criminose di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive
modifiche; b) sottoporre ai competenti organi della Regione atti di natura
legislativa, regolamentare, amministrativa e/o organizzatoria ritenuti idonei a
favorire la conoscenza e la prevenzione dei suddetti fenomeni nelle materie di
competenza regionale, come specificate nell art. 117 della Costituzione; c) informare periodicamente dei propri programmi, atti,
ricerche e risultati la Commissione parlamentare antimafia di cui alla legge 23
marzo 1988, n. 94, cui prospettare progetti per l attuazione di iniziative
congiunte nel rigoroso rispetto dei diversi ambiti e delle reciproche
competenze; d) riferire ogni sei mesi al Consiglio regionale sulla propria
attivita e formulare eventuali proposte;
e) promuovere convegni, seminari, incontri di studio con l
Universita, la Magistratura, gli organi di Polizia giudiziaria, associazioni di
categoria ed altre istituzioni, nel quadro delle finalita di cui alla presente
legge.
Art. 2(Composizione e insediamento) 1. La Commissione e composta da undici Consiglieri regionali
in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei Gruppi.
2. Il Presidente del Consiglio provvede alla costituzione e
all insediamento della Commissione speciale entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base
delle designazioni nominative fatte pervenire dai Presidenti dei Gruppi entro
quindici giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio.
Art. 3(Elezione della Presidenza) 1. I componenti la Commissione eleggono, nella prima seduta, un
Presidente e un Vice Presidente, a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata
di 2/3 per le prime due votazioni, ovvero a scrutinio segreto e a maggioranza
assoluta per le successive.
2. Per il funzionamento della Commissione si osservano, in
quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento interno del Consiglio per
l attivita delle Commissioni consiliari permanenti.
Art. 4(Poteri) 1. La Commissione speciale, per lo svolgimento del mandato di
cui alla presente legge, ha la facolta di ascoltare amministratori e funzionari
pubblici nonche rappresentanti di formazioni sociali, economiche e
culturali.
2. La Commissione, per lo svolgimento della propria attivita,
potra avvalersi di esperti, sulla base della vigente normativa regionale, per
lo studio e l approfondimento dei vari aspetti del fenomeno della criminalita
organizzata nella Regione in tutte le sue implicazioni e diramazioni.
Art. 5(Durata) 1. La Commissione ha la durata di mesi trenta dalla data dell insediamento.
Art. 6(Funzioni di segreteria) 1. Per lespletamento delle funzioni di segreteria la Commissione si avvale dei dipendenti e delle strutture del Consiglio regionale. 2. Alla responsabilità dellufficio è preposto un funzionario del Consiglio regionale, di qualifica non inferiore allVIII qualifica funzionale, cui competono le indennità di legge. 3. Il Presidente della Commissione si avvale di una segreteria particolare per la cura e la corrispondenza degli affari connessi allesercizio delle proprie funzioni, formata da due unità di cui una con incarico di segretario particolare conferito a dipendente della Regione e indicato dal Presidente della Commissione. ((2) )
(2) Comma così aggiunto dalla l.r. 13/98, art. 1.
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