Anno 1996
Numero 10
Data 19/06/1996
Abrogato No
Materia Problemi generali - Affari istituzionali;
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Legge Regionale 19 giugno 1996, n. 10

Istituzione di una commissine speciale per favorire la conoscenza e la prevenzione dei delitti di tipo mafioso, camorristico o di natura similare nella Regione Puglia.



Art. 1

(Istituzione e finalita)


1. E istituita una Commissione consiliare speciale con il compito di:
a) esaminare la diffusione, la consistenza, la tipologia dei fenomeni sociali, finanziari ed economici che abbiano attinenza con le fattispecie criminose di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche;
b) sottoporre ai competenti organi della Regione atti di natura legislativa, regolamentare, amministrativa e/o organizzatoria ritenuti idonei a favorire la conoscenza e la prevenzione dei suddetti fenomeni nelle materie di competenza regionale, come specificate nell art. 117 della Costituzione;
c) informare periodicamente dei propri programmi, atti, ricerche e risultati la Commissione parlamentare antimafia di cui alla legge 23 marzo 1988, n. 94, cui prospettare progetti per l attuazione di iniziative congiunte nel rigoroso rispetto dei diversi ambiti e delle reciproche competenze;
d) riferire ogni sei mesi al Consiglio regionale sulla propria attivita e formulare eventuali proposte;
e) promuovere convegni, seminari, incontri di studio con l Universita, la Magistratura, gli organi di Polizia giudiziaria, associazioni di categoria ed altre istituzioni, nel quadro delle finalita di cui alla presente legge.



Art. 2

(Composizione e insediamento)


1. La Commissione e composta da undici Consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei Gruppi.
2. Il Presidente del Consiglio provvede alla costituzione e all insediamento della Commissione speciale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni nominative fatte pervenire dai Presidenti dei Gruppi entro quindici giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio.



Art. 3

(Elezione della Presidenza)


1. I componenti la Commissione eleggono, nella prima seduta, un Presidente e un Vice Presidente, a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata di 2/ 3 per le prime due votazioni, ovvero a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta per le successive.
2. Per il funzionamento della Commissione si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento interno del Consiglio per l attivita delle Commissioni consiliari permanenti.



Art. 4

(Poteri)


1. La Commissione speciale, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facolta di ascoltare amministratori e funzionari pubblici nonche rappresentanti di formazioni sociali, economiche e culturali.
2. La Commissione, per lo svolgimento della propria attivita, potra avvalersi di esperti, sulla base della vigente normativa regionale, per lo studio e l approfondimento dei vari aspetti del fenomeno della criminalita organizzata nella Regione in tutte le sue implicazioni e diramazioni.



Art. 5

(Durata)


1. La Commissione ha la durata di mesi trenta dalla data dell insediamento.


Art. 6

(Funzioni di segreteria)


1. Per l espletamento delle funzioni di segreteria la Commissione si avvale dei dipendenti e delle strutture del Consiglio regionale.
2. Alla responsabilita dell ufficio e preposto un funzionario del Consiglio regionale, di qualifica non inferiore all VIII qualifica funzionale, cui competono le identita di legge.