Legge Regionale 19 giugno 1996, n. 10 Istituzione di una commissine speciale per favorire la conoscenza e la prevenzione dei delitti di tipo mafioso, camorristico o di natura similare nella Regione Puglia.
Art. 1(Istituzione e
finalita) 1. E istituita una Commissione
consiliare speciale con il compito di:
a) esaminare la diffusione, la
consistenza, la tipologia dei fenomeni sociali, finanziari ed economici che
abbiano attinenza con le fattispecie criminose di cui alla legge 13 settembre
1982, n. 646 e successive modifiche;
b) sottoporre ai competenti
organi della Regione atti di natura legislativa, regolamentare, amministrativa
e/o organizzatoria ritenuti idonei a favorire la conoscenza e la prevenzione dei
suddetti fenomeni nelle materie di competenza regionale, come specificate nell
art. 117 della Costituzione;
c) informare periodicamente dei
propri programmi, atti, ricerche e risultati la Commissione parlamentare
antimafia di cui alla legge 23 marzo 1988, n. 94, cui prospettare progetti per
l attuazione di iniziative congiunte nel rigoroso rispetto dei diversi ambiti e
delle reciproche competenze;
d) riferire ogni sei mesi al
Consiglio regionale sulla propria attivita e formulare eventuali
proposte;
e) promuovere convegni,
seminari, incontri di studio con l Universita, la Magistratura, gli organi di
Polizia giudiziaria, associazioni di categoria ed altre istituzioni, nel quadro
delle finalita di cui alla presente legge.
Art. 2(Composizione e
insediamento) 1. La Commissione e composta da
undici Consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza
dei Gruppi.
2. Il Presidente del Consiglio
provvede alla costituzione e all insediamento della Commissione speciale entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base delle designazioni nominative fatte pervenire dai
Presidenti dei Gruppi entro quindici giorni dalla richiesta da parte del
Presidente del Consiglio.
Art. 3(Elezione della
Presidenza) 1. I componenti la Commissione
eleggono, nella prima seduta, un Presidente e un Vice Presidente, a scrutinio
segreto e a maggioranza qualificata di 2/ 3 per le prime due votazioni, ovvero a
scrutinio segreto e a maggioranza assoluta per le
successive.
2. Per il funzionamento della
Commissione si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal
Regolamento interno del Consiglio per l attivita delle Commissioni consiliari
permanenti.
Art. 4(Poteri) 1. La Commissione speciale, per
lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facolta di
ascoltare amministratori e funzionari pubblici nonche rappresentanti di
formazioni sociali, economiche e culturali.
2. La Commissione, per lo
svolgimento della propria attivita, potra avvalersi di esperti, sulla base
della vigente normativa regionale, per lo studio e l approfondimento dei vari
aspetti del fenomeno della criminalita organizzata nella Regione in tutte le
sue implicazioni e diramazioni.
Art. 5(Durata) 1. La Commissione ha la
durata di mesi trenta dalla data dell insediamento.
Art. 6(Funzioni di
segreteria) 1. Per l espletamento delle
funzioni di segreteria la Commissione si avvale dei dipendenti e delle strutture
del Consiglio regionale.
2. Alla responsabilita dell
ufficio e preposto un funzionario del Consiglio regionale, di qualifica non
inferiore all VIII qualifica funzionale, cui competono le identita di
legge.
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