Legge Regionale 20 gennaio 1998, n. 4
Personale residuo reclutato ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285. Norme di sanatoria.
Art. 11. In ottemperanza ai principi di cui all’art. 4
della legge 29 marzo 1983, n. 93 ai dipendenti della Regione Puglia già immessi
nei ruoli regionali con inquadramento nella seconda qualifica funzionale di cui
alla legge
regionale 13 marzo 1980, n. 16, in applicazione della legge
regionale 26 gennaio 1981, n. 12 e successive modificazioni, è attribuita la
qualifica funzionale immediatamente superiore. (1)
2. Quanto previsto al comma 1 è condizionato alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda, da inoltrare alla Regione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La decorrenza del nuovo inquadramento sarà computata, a sanatoria, osservando in modo analogica quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 2987/1988, esecutiva. ((2) )
(1) Con l'art. 17, della l.r. 9/2000, la decorrenza degli inquadramenti è fissata, ai fini economici, dalla data di esecutività dei provvedimenti di inquadramento e, ai fini giuridici, dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 1988, n. 2981.(2) Il Governo ha osservato:
“In relazione all’art. 1, comma 3
del provvedimento che la decorrenza del nuovo inquadramento dovrà essere
computata, a termini della ivi richiamata deliberazione della Giunta Regionale
Pugliese n. 2987/1988, solo dalla data di esecutività degli emanandi
provvedimenti di riconoscimento della III qualifica funzionale”.