Legge Regionale 20 gennaio 1998, n. 4
Personale residuo reclutato ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285. Norme di sanatoria.
Art. 11. In ottemperanza ai principi di cui all’art. 4 della
legge 29 marzo 1983, n. 93 ai dipendenti della Regione Puglia già immessi nei
ruoli regionali con inquadramento nella seconda qualifica funzionale di cui alla
legge regionale 13 marzo 1980, n. 16, in applicazione della legge regionale 26
gennaio 1981, n. 12 e successive modificazioni, è attribuita la qualifica
funzionale immediatamente superiore.
2. Quanto previsto al comma 1 è condizionato alla
presentazione da parte degli interessati di apposita domanda, da inoltrare alla
Regione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. La decorrenza del nuovo inquadramento sarà computata, a
sanatoria, osservando in modo analogica quanto stabilito nella deliberazione
della Giunta regionale pugliese n. 2987/1988, esecutiva.