Anno 1998
Numero 20
Data 22/07/1998
Abrogato No
Materia Turismo;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 27 luglio 1998, n. 69.
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Nessun allegato

Legge Regionale 22 luglio 1998, n. 20

Turismo rurale.



Art. 1


  1. La Regione considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dellofferta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la valorizzazione dei patrimonio storico-artistico-rurale.
  1. Nellambito di tutto il territorio regionale sono consentiti, immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche dellimmobile, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano, rientranti nel regime giuridico della legge lo giugno 1939, 1089 o suscettibili di essere assoggettati a tale regime per essere stati eseguiti da oltre cinquantanni, al fine della trasformazione dellimmobile in strutture ricettive di cui allart. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
  1. L’eventuale ampliamento, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati, deve assicurare la conservazione e il recupero di manufatti sotterranei preesistenti quali ipogei, trappeti, cisterne, granai, cavità naturali, etc.Il progetto è approvato con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere favorevole della Commissione edilizia comunale.

            Deve essere, in ogni caso, acquisito il preventivo nulla-osta della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici,  artistici e storici della Puglia, e, per le aree sottoposte al vincolo paesaggistico, il preventivo nulla-osta previsto dallart. 7  della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche e integrazioni.

  1. La deliberazione, da pubblicarsi nei modi di legge, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico vigente c/o adottato ed è trasmessa, in uno con gli atti progettuali, pareri e nulla-osta, agli Assessorati regionali allurbanistica e al turismo, che esprimono, entro sessanta giorni, il proprio motivato parere. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, approva la variante. Il Comune inserisce la relativa previsione nellambito del proprio piano fabbricazione e/o piano regolatore generale vigente e/o adottato.
  1. La presente legge si applica anche ai progetti, presentati alla Regione ai sensi e per gli effetti dellart. 54 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3, che non hanno conseguito il finanziamento POP, con esclusione degli ampliamenti fuori terra previsti.
  1. Le aree previste per il finanziamento POP sono da considerarsi quelle inserite nella legge regionale sulle Comunità Montane e quelle inserite dalla delibera del Consiglio regionale per l’eleggibilità aree PIM.