Legge Regionale 22 luglio 1998, n. 20 Turismo rurale.
Art. 1
- La
Regione considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e
diversificazione dellofferta turistica, correlata con il recupero e la
fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la
valorizzazione dei patrimonio storico-artistico-rurale.
- Nellambito
di tutto il territorio regionale sono consentiti, immutata la volumetria fuori
terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche
architettoniche e artistiche dellimmobile, il consolidamento, il restauro e la
ristrutturazione di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e,
in genere, antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano, rientranti nel
regime giuridico della legge lo giugno 1939, 1089 o suscettibili di essere
assoggettati a tale regime per essere stati eseguiti da oltre cinquantanni, al
fine della trasformazione dellimmobile in strutture ricettive di cui allart. 6
della legge 17 maggio 1983, n. 217.
- L’eventuale
ampliamento, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi
interrati, deve assicurare la conservazione e il recupero di manufatti
sotterranei preesistenti quali ipogei, trappeti, cisterne, granai, cavità
naturali, etc.Il progetto è approvato con deliberazione del Consiglio comunale,
previo parere favorevole della Commissione edilizia comunale.
Deve essere, in ogni caso, acquisito il preventivo
nulla-osta della Soprintendenza per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici della Puglia, e, per le aree sottoposte al
vincolo paesaggistico, il preventivo nulla-osta previsto dallart. 7 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche e integrazioni.
- La
deliberazione, da pubblicarsi nei modi di legge, costituisce adozione di
variante allo strumento urbanistico vigente c/o adottato ed è trasmessa, in uno
con gli atti progettuali, pareri e nulla-osta, agli Assessorati regionali
allurbanistica e al turismo, che esprimono, entro sessanta giorni, il proprio
motivato parere. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, approva la
variante. Il Comune inserisce la relativa previsione nellambito del proprio
piano fabbricazione e/o piano regolatore generale vigente e/o adottato.
- La
presente legge si applica anche ai progetti, presentati alla Regione ai sensi e
per gli effetti dellart. 54
della legge
regionale 20 febbraio 1995, n. 3, che non hanno conseguito il finanziamento
POP, con esclusione degli ampliamenti fuori terra previsti.
- Le
aree previste per il finanziamento POP sono da considerarsi quelle inserite
nella legge regionale sulle Comunità Montane e quelle inserite dalla delibera
del Consiglio regionale per l’eleggibilità aree PIM.
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