Legge Regionale 22 luglio 1998, n. 20 Turismo rurale.
Art. 1
- La Regione considera il turismo rurale
importante strumento di potenziamento e diversificazione dellofferta turistica,
correlata con il recupero e la fruizione dei beni immobili situati in aree
rurali, per la tutela e la valorizzazione dei patrimonio
storico-artistico-rurale.
- Nellambito di tutto il territorio regionale
sono consentiti, immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i
prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche
dellimmobile, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici
rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti
censiti nel catasto agricolo urbano, rientranti nel regime giuridico della legge
lo giugno 1939, 1089 o suscettibili di essere assoggettati a tale regime per
essere stati eseguiti da oltre cinquantanni, al fine della trasformazione
dellimmobile in strutture ricettive di cui allart. 6 della legge 17 maggio
1983, n. 217.
- L’eventuale ampliamento, da effettuarsi
esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati, deve assicurare la
conservazione e il recupero di manufatti sotterranei preesistenti quali ipogei,
trappeti, cisterne, granai, cavità naturali, etc.
- Il progetto è approvato con deliberazione del
Consiglio comunale, previo parere favorevole della Commissione edilizia
comunale.
Deve essere, in ogni caso,
acquisito il preventivo nulla-osta della Soprintendenza per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici della Puglia, e, per le aree sottoposte al
vincolo paesaggistico, il preventivo nulla-osta previsto dallart. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche e
integrazioni.
- La deliberazione, da pubblicarsi nei modi di
legge, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico vigente c/o
adottato ed è trasmessa, in uno con gli atti progettuali, pareri e nulla-osta,
agli Assessorati regionali allurbanistica e al turismo, che esprimono, entro
sessanta giorni, il proprio motivato parere. La Giunta regionale, con proprio
provvedimento, approva la variante. Il Comune inserisce la relativa previsione
nellambito del proprio piano fabbricazione e/o piano regolatore generale
vigente e/o adottato.
- La presente legge si applica anche ai
progetti, presentati alla Regione ai sensi e per gli effetti dellart. 54 della
legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3, che non hanno conseguito il
finanziamento POP, con esclusione degli ampliamenti fuori terra
previsti.
- Le aree previste per il finanziamento POP sono
da considerarsi quelle inserite nella legge regionale sulle Comunità Montane e
quelle inserite dalla delibera del Consiglio regionale per l’eleggibilità aree
PIM.
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