Anno 1999
Numero 8
Data 11/02/1999
Abrogato
Materia Programmazione;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia 17 febbraio 1999, n. 16 Legge abrogata implicitamente dall’art. 1 della l.r. 25 settembre 2000, n. 14 “abrogazione legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni”
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 8

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 "Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari e alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e dalle Amministrazioni centrali".(1) 


(1) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 14/2000, art. 1 che ha abrogato la l.r. 3/98


Art. 1

(2) 


[1. Il comma 1 dellart. 4 della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 3 è così modificato:

dopo le parole pubblici servizi, si sopprimono le parole sino a degli strumenti stessi e si aggiunge: la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dei progetti costituisce adozione di variante agli strumenti urbanistici. La delibera di adozione è pubblicata il giorno successivo e depositata per dieci giorni presso la Segreteria comunale. Dellavvenuto deposito è data notizia mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e allAlbo pretorio del Comune. Nei successivi dieci giorni si possono presentare osservazioni. Scaduti i termini predetti, il Consiglio comunale approva in via definitiva il progetto decidendo contestualmente sulle osservazioni presentate.]



(2) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 14/2000, art. 1 che ha abrogato la l.r. 3/98