Anno 1999
Numero 8
Data 11/02/1999
Abrogato No
Materia Programmazione;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 8

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 «Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari e alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e dalle Amministrazioni centrali».



Art. 1


1.       Il comma 1 dell’art.4 della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 3 è così modificato:
 
dopo le parole “pubblici servizi”, si sopprimono le parole sino a “degli strumenti stessi” e si aggiunge: “la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dei progetti costituisce adozione di variante agli strumenti urbanistici. La delibera di adozione è pubblicata il giorno successivo e depositata per dieci giorni presso la Segreteria comunale. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e all’Albo pretorio del Comune. Nei successivi dieci giorni si possono presentare osservazioni. Scaduti i termini predetti, il Consiglio comunale approva in via definitiva il progetto decidendo contestualmente sulle osservazioni presentate”.
 
2.       Il comma 2 dell’art.4 della legge regionale n. 3 del 1998 è così modificato:
 
“2.     Le deliberazioni di cui al comma 1 non sono soggette né a controllo né ad autorizzazione e approvazione regionale”.
 



Art. 2


1.       Dopo l’art.6 della legge regionale n. 3 del 1998 è aggiunto il seguente art. 6 bis:
 
“Art. 6 bis
 
1.           Ai fini urbanistici, edilizi, paesaggistico-ambientale e per ogni effetto di legge, la dichiarazione di pubblico interesse e di pubblica utilità di cui al precedente art. 6 può riguardare unicamente le opere di seguito elencate:
 
a)             opere realizzate da enti o organismi pubblici anche se non classificabili quali opere pubbliche;
b)             opere realizzate da soggetti privati che godono di finanziamento pubblico o che rientrano in programmi relativi alla previsione di urbanizzazioni, strutture, infrastrutture o servizi pubblici o di interesse pubblico;
c)             opere per le quali l’interesse pubblico e la pubblica utilità sono riconosciute da norme legislative statali e regionali”.
 
Art. 3
 
1.    Alla legge regionale n. 3 del 1998 è aggiunto il seguente art. 6 ter:
 
“Art. 6 ter
 
1.      Per quanto previsto all’art. 6 bis si seguono le procedure di cui all’art.25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ai regolamenti successivi”.