Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 8
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 «Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari e alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e dalle Amministrazioni centrali».
Art. 11. Il comma 1 dell’art.4 della legge
regionale 30 gennaio 1998, n. 3 è così modificato:
dopo
le parole “pubblici servizi”, si sopprimono le parole sino a “degli strumenti
stessi” e si aggiunge: “la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione
dei progetti costituisce adozione di variante agli strumenti urbanistici. La
delibera di adozione è pubblicata il giorno successivo e depositata per dieci
giorni presso la Segreteria comunale. Dell’avvenuto deposito è data notizia
mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e all’Albo pretorio del Comune.
Nei successivi dieci giorni si possono presentare osservazioni. Scaduti i
termini predetti, il Consiglio comunale approva in via definitiva il progetto
decidendo contestualmente sulle osservazioni presentate”.
2. Il comma 2 dell’art.4 della legge
regionale n. 3 del 1998 è così modificato:
“2. Le deliberazioni di cui al comma 1 non sono
soggette né a controllo né ad autorizzazione e approvazione
regionale”.