Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 11 Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.
Art. 1(Finalità della legge) 1. Con la presente legge la Regione Puglia,
recependo il contenuto dellart. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, detta
norme in materia di classificazione e di regolamentazione delle strutture
ricettive individuate ex artt. 6 e 10 della medesima legge n. 217 del 1983 e in
materia amministrativa e gestionale delle strutture ad uso pubblico gestite in
regime di concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate,
darsene).
Art. 2(Delega
alle Province) 1. Le
funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture
ricettive di cui alla presente legge, con esclusione di quelle espressamente
riservate alla Regione, sono delegate alle Province.
2. Le Province, nellesercizio di funzioni
delegate, osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e
coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi
dellart. 64 dello Statuto regionale, i poteri di indirizzo, di coordinamento e
di controllo in ordine allesercizio delle funzioni amministrative
delegate.
4. La Giunta regionale, in caso di accertato
inadempimento o in caso di gravi reiterate violazioni delle norme regionali di
indirizzo, coordinamento e controllo, propone al Consiglio regionale la revoca
della delega, nel rispetto delle procedure di cui allart. 2 della legge
regionale 24 maggio 1985, n. 41.
TITOLO 1ATTIVITA RICETTIVA ALBERGHIERA
Art. 3(Destinatari) 1. Ai fini della presente legge e con riferimento
specifico allesercizio dellattività ricettiva alberghiera, sono individuate le
seguenti strutture organizzate:
a) alberghi;
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) residenze turistico-alberghiere;
e) alberghi dimora storica - residenza depoca;
f) alberghi centro benessere.
Art. 4(Tipologia) 1. Sono “alberghi” le strutture ricettive
aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed
eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suites e unità
abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di
stabile.
2. Sono “motels” gli alberghi
particolarmente attrezzati per la sosta e lassistenza delle autovetture o delle
imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento
carburanti.
3. Sono “villaggi-albergo” le strutture
ricettive che, in ununica area, forniscono agli utenti di unità abitative,
dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
4. Sono “residenze turistico-alberghiere” le
strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono
alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o
più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
5. Sono “alberghi dimora storica-residenza
d’epoca” le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare
pregio storico-architettonico o di particolare livello artistico, dotati di
mobili o arredi depoca idonei ad unaccoglienza altamente qualificata, con
servizi riferiti minimo alla classe a quattro stelle.
6. Sono “alberghi centro benessere” le
strutture dotate di impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno,
finalizzato a cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax,
con servizi riferiti minimo alla classe a tre stelle.
7. E fatto divieto di attribuire tipologie
diverse da quelle previste dal presente articolo.
Art. 5(Ulteriori caratteristiche delle
tipologie) 1. Negli alberghi è consentita la presenza
di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del
40 per cento della ricettività autorizzata (in termini di camere e/o
suites).
2. Nelle residenze turistico-alberghiere è
consentita la presenza di unità abitative senza angolo di cottura nel limite
massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata in termini di unità
abitative.
3. Le suites sono composte da almeno due
vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e almeno
un bagno privato.
4. Le unità abitative sono costituite da uno
o più locali allestiti a camera da letto, con soggiorno e servizio autonomo di
cucina e bagno privato.
Art. 6(Dipendenze) 1. Lattività ricettiva può essere svolta
oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di
ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli
ospiti, anche in dipendenze.
2. Le dipendenze possono essere ubicate in
immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte
separata dello stesso immobile quando ad esse si accede da un diverso
ingresso.
3. Rispetto alla sede principale le
dipendenze devono essere ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea
darea o allinterno dellarea delimitata e recintata su cui insiste la sede
principale. Il suddetto limite spaziale è inoperante nei confronti di dipendenze
esistenti o in via di costruzione alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Le dipendenze sono classificate in una
delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono, tuttavia,
essere classificate in categoria uguale a quella della sede principale ove
concorrano particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento
che consentano lofferta alla clientela del medesimo trattamento della sede
principale.
Art. 7(Requisiti) 1. I requisiti minimi delle strutture ricettive
ai fini della classificazione sono:
a) capacità ricettiva non inferiore a sette
camere o sette unità abitative nel rispetto di quanto previsto dallart. 5,
commi 1 e 2;
b) un lavabo con acqua corrente calda e fredda
per ogni camera, ove non sussista bagno privato;
c) un locale bagno completo ogni dieci posti
letto non serviti da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno
completo;
d) attrezzature e servizi come da tabelle
allegate C, e D;
e) superficie minima per la struttura ricettiva
alberghiera come da tabella allegata A.
2. Le strutture ricettive alberghiere devono
possedere i requisiti standard qualitativi indicati nelle tabelle allegate A,
C, D e quelli tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti
dalle norme vigenti in materia.
Art. 8(Denominazione) 1. La denominazione di ciascuna struttura
ricettiva soggetta a classificazione è approvata dalla Provincia, che deve
evitare linsorgere di omonimie nellambito territoriale di sua
competenza.
2. Le strutture ricettive esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge possono mantenere la propria
denominazione.
3. In alternativa alla dizione di albergo
può essere usata quella di Hotel; lindicazione di Grand Hotel spetta
solamente agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura
Palace Hotel spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro
stelle.
4. In alternativa allindicazione residenza
turistico-alberghiera possono essere utilizzate le seguenti: Hotel Residence,
Albergo residenziale o Aparthotel.
5. Gli alberghi di cui allart. 4, comma 6,
assumono, dopo la denominazione della struttura, quella ulteriore di casa di
bellezza o beauty-farms.
6. In caso di cessazione di attività, la
denominazione di una struttura alberghiera può essere assunta da unaltra,
decorsi due anni dalla cessazione stessa, salvo espressa autorizzazione del
titolare della struttura la cui attività è cessata.
Art. 9(Classificazione) 1. Le strutture alberghiere previste
dallart.3 sono classificate in base ai requisiti posseduti, come da tabelle “A”
– “C” e vengono contrassegnate con cinque, quattro, tre, due e una stella; le
residenze turistico-alberghiere, come da tabella “D”, vengono contrassegnate con
quattro, tre e due stelle; le dimore storico-residenze depoca sono classificate
secondo le modalità di cui allart.11.
2. Gli alberghi classificati con cinque
stelle assumono la denominazione aggiuntiva Lusso quando possiedono almeno
cinque degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale di cui
alla tabella allegata
“B”.
3. Per le strutture ricettive esistenti,
classificate nelle categorie quattro, tre e due stelle, non sussiste lobbligo
di un bagno completo per piano qualora tutte le stanze siano munite di servizio,
fatta salva la presenza di un bagno completo comune in tutto
lesercizio.
4. Per gli esercizi classificati ad una
stella sussiste lobbligo della presenza di almeno un bagno in comune completo
per lintera struttura.
5. La classificazione è obbligatoria ed è
condizione indispensabile per il rilascio della autorizzazione; ha validità per
un quinquennio che decorrerà, in fase di prima applicazione della presente
legge, dal 1° gennaio dellanno successivo a quello di entrata in vigore della
legge stessa.
6. Per le nuove strutture aperte durante il
quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dellattribuzione e per
la frazione di quinquennio rimanente.
7. Nel secondo semestre dellultimo anno di
validità del quinquennio non si può procedere a variazione di
classificazione.
8. E fatto obbligo di esporre in modo ben
visibile, allesterno e allinterno di ciascuna struttura ricettiva, il segno
distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente a numero
delle stelle assegnate. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle, denominati
Lusso, devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera
L.
Art. 10(Procedure per la
classificazione) 1. La classificazione è effettuata con
delibera di Giunta provinciale dalla Provincia competente per territorio ed è
condizione indispensabile per il rilascio della licenza di
esercizio.
2. La domanda di classificazione è
presentata alla Provincia secondo la modulistica già approvata e predisposta
dalla Regione per la denuncia delle attrezzature, nel rispetto dei parametri
fissati dalla presente legge.
3. Qualora, per qualsiasi causa, le
strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione
diversa da quella attribuita, la Provincia procede in ogni momento, dufficio o
su domanda, a una nuova classificazione.
4. La classificazione è assegnata sulla base
degli elementi denunciati di cui al comma 2 e a seguito di verifica da parte
della Provincia, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda
di classificazione.
5. In caso di inerzia della Provincia si
intende acquisita la classificazione richiesta dal
proponente.
6. Entro il mese di giugno dellultimo anno
di ogni quinquennio, il titolare dellautorizzazione allesercizio della
struttura ricettiva ripresenta alla Provincia la domanda di classificazione, con
la conferma o la modifica dei dati in essa relativi. La ripresentazione di tutta
la documentazione è obbligatoria in caso di modifiche strutturali o anche nel
caso di sopravvenuti mutamenti di condizioni o di requisiti tali da comportare
una diversa classificazione.
Art. 11(Disciplina per la classificazione a
dimora storica-residenza depoca) 1. I castelli, le ville e gli altri
complessi immobiliari in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 5, da
destinare in tutto o in parte alla ricettività turistica, devono essere
complessi monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano subito
interventi lesivi della loro destinazione e i cui interventi di restauro,
consolidamento e conservazione non ne abbiano alterato, sia allesterno che
allinterno, loriginaria fisionomia architettonica e strutturale, fermo
restando, per i beni soggetti al vincolo monumentale, le prescrizioni dei
competenti organi statali.
2. Alla classificazione di tali strutture
provvede la Provincia competente per territorio, su domanda degli interessati,
previo conforme parere della Sovrintendenza per i Beni ambientali,
architettonici e storici della Puglia.
3. Le residenze depoca sono assoggettate
agli obblighi amministrativi e alle sanzioni previste per gli
alberghi.
Art. 12(Notifica del provvedimento di
classificazione) 1. Il provvedimento di classificazione delle
strutture ricettive è adottato dalla Giunta provinciale ed è notificato
allinteressato, al Comune in cui è ubicato lesercizio e allAssessorato
regionale al turismo, per la pubblicazione sullAnnuario nazionale e regionale
degli alberghi.
Art. 13(Pubblicità della
classificazione) 1. Entro trenta giorni dalla data di
esecutività dei provvedimenti di classificazione o di riclassificazione, la Provincia ne trasmette
alla Presidenza della Giunta regionale lelenco relativo per la pubblicazione
sul Bollettino ufficiale Regione Puglia.
TITOLO 2STRUTTURE RICETTIVE ALLARIA APERTA
Art. 14(Definizione) 1. Ai fini della presente legge sono individuate
le seguenti strutture ricettive allaria aperta: a) villaggi turistici; b) campeggi. 2. La gestione dellattività ricettiva allaria
aperta può essere esercitata da: a) imprese turistiche di cui allart. 5 della
legge n. 217 del 1983;
b) associazioni senza scopo di lucro che operano
per finalità ricreative, culturali e sociali.
Art. 15(Villaggi turistici) 1. Sono villaggi turistici le strutture
ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree
recintate, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi
autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse, quali
appartamenti, bungalows, villette e simili, dotate di tutti i
servizi.
2. Nei villaggi turistici è possibile
riservare apposite aree per ospitare turisti in transito, provvisti di proprio
mezzo di pernottamento autonomo. La ricettività in dette aree non può superare
il 25 per cento di quella complessiva e, comunque, in conformità con gli artt. 17 e 18.
Art. 16(Requisiti tecnici dei villaggi
turistici) 1. Nei villaggi turistici gli allestimenti per
lospitalità devono avere le seguenti caratteristiche tecniche: a) area di superficie netta non superiore a mq
70; b) altezza minima interna di m 2,40; c) tutti gli allestimenti devono essere
costituiti da un unico piano, salvo quanto previsto negli strumenti urbanistici
approvati; d) la superficie abitabile, compresa quella dei
servizi igienici ed eventuali verande, non devo essere inferiore a mq 8 per
persona; e) ciascun allestimento non può ospitare più di
sei persone; f) larredamento minimo deve comprendere, oltre
ai letti, al tavolo e alle sedie, anche un fornello a gas. Leventuale bombola a
gas deve essere collocata allesterno;
g) i parametri di cui alle lettere b) e d) non si
applicano alle strutture esistenti e autorizzate.
Art. 17(Campeggi) 1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento e possono assumere la denominazione aggiuntiva di Centro Vacanze qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali. 2. Nei complessi di cui al comma 1 è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare novanta posti letto per ettaro. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità di cui al presente comma viene consentita con il rilascio di concessione edilizia ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità abitative, di cui al presente comma, viene consentita previa presentazione di apposito piano particolareggiato, che con delibera del Consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico. Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di trasmissione allAssessorato regionale competente. 3. Le unità abitative allestite nei campeggi devono avere i requisiti tecnici di cui allart. 16 della presente legge. 4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento, quali caravan, case mobili per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento. Tale ricettività non può superare il 20 per cento di quella consentita. Gli allestimenti mobili non sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a condizione che: a) conservino i meccanismi di rotazione in funzione; b) non abbiano alcun collegamento permanente al terreno; gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento. Tali mezzi mobili di pernottamento possono comunque essere liberamente dislocati e variati di posizione allinterno del complesso ricettivo.
Art. 18(Requisiti tecnici dei
campeggi) 1. Le piazzole destinate alla sosta e al
soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in quattro persone devono avere,
in relazione alla classificazione, una superficie di mq. 50, 55, 65 e 75,
distanti tra di loro non meno di quattro metri e devono essere delimitate e
numerate con apposito contrassegno ben visibile e corrispondente alla
planimetria generale del complesso che deve essere affissa allingresso dello
stesso.
2. Nelle aree terrazzate o di particolare
conformazione, nonchè in aree intensamente alberate, le piazzole possono avere
una superficie inferiore a quella prevista dal comma 1 purchè il loro numero
complessivo non superi quello che si otterrebbe qualora la superficie fosse
interamente pianeggiante.
3. E consentita la suddivisione della
piazzola, in due settori, limitatamente al caso di tenda, con non più di due
posti ciascuna, rimanendo, in ogni caso, invariata la capacità ricettiva totale
del complesso.
4. Nei campeggi classificati con una stella
non è consentito lallestimento di unità abitative.
Art. 19(Altre tipologie di
campeggi) 1. Oltre alle strutture campeggistiche previste
dallart. 17, i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti
tipologie:
a) campeggi naturalistici;
b) campeggi mobili;
c) campeggi liberi ed isolati;
d) mini-aree di sosta.
Art. 20(Campeggi naturalistici) 1. Nei territori dei parchi e riserve
naturali regionali e nelle adiacenti zone di protezione possono essere
realizzati campeggi naturalistici, a scopo di studio, su parere favorevole da
rilasciarsi nel quadro dei rispettivi piani di riassetto dalle autorità di
gestione, che, a tal fine, devono emanare apposito regolamento circa i requisiti
degli impianti con la prescrizione di eventuali specifiche clausole di
salvaguardia secondo le caratteristiche delle zone.
2. La realizzazione di campeggi
naturalistici è riservata ai Comuni, i quali possono affidarne la gestione agli
enti turistici territoriali o ad associazioni naturalistiche riconosciute come
persone giuridiche e operanti a livello nazionale o regionale.
Art. 21(Campeggi mobili) 1. Le associazioni senza scopo di lucro che
operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono
usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a
disposizione dal Comune o da privati, di periodi di sosta per non più di venti
giorni, non prorogabili, purchè forniti di mezzi autonomi di
pernottamento.
2. Lautorizzazione viene concessa dal
Sindaco purchè siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il
rispetto delle norme igienico-sanitarie e, comunque, losservanza di tutte le
altre prescrizioni contenute nellautorizzazione del
Sindaco.
3. Ai fini della salvaguardia dei valori
naturali e ambientali, il Sindaco, nel rilasciare lautorizzazione, deve
attenersi a rigorosi criteri di valutazione delle domande e di contenimento
delle presenze che, in nessun caso, devono superare le cinquanta
unità.
4. Qualora lattività campeggistica di cui
al comma 1 venga effettuata su terreni di proprietà privata, il responsabile
dellassociazione deve informare il Sindaco del Comune territorialmente
competente e munirsi di certificazione, rilasciata dallAazienda unità sanitaria
locale, attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari nel rispetto
dei parametri previsti dall’art. 27, comma 6.
Art. 22(Campeggi liberi e
isolati) 1. Il Sindaco, accertata lesistenza dei
requisiti minimi igienico-sanitari, può consentire ai singoli turisti in
transito il campeggio libero e isolato su apposite aree comunali
demaniali.
2. Al fine di tutelare e salvaguardare
lambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli
insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura
non meglio specificata e disciplinata, i Comuni sono obbligati a individuare
apposite aree di sosta, al di fuori delle quali non deve essere consentita
alcuna altra forma di sosta campeggistica.
3. Le aree di cui al comma 2 devono essere
delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle
piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per
una capacità ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: Area
comunale di sosta campeggistica.
4. La sosta nelle aree di cui al comma 2,
che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito,
non deve superare i cinque giorni di permanenza per ogni
equipaggio.
5. Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non
dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonchè
di sicurezza e di tutela dellambiente, la sosta può essere consentita soltanto
ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.
6. E fatto obbligo ai Sindaci di emettere,
entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con lindicazione delle aree
di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.
7. Copia delle ordinanze di cui al comma 6
deve essere trasmessa allAssessorato regionale al turismo e allAzienda di
promozione turistica (APT) competente per territorio.
8. Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà
di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla
vigilanza.
9. La gestione delle aree di sosta può
essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui allart. 36, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 23(Mini-aree di sosta) 1. Sono definite mini-aree di sosta quelle
strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che
svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche,
in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed
escursionistico.
2. Le mini-aree di sosta possono essere
istituite nei Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i
requisiti standards minimi previsti per i campeggi a una
stella.
3. Alle mini-aree di sosta non si applica
lobbligo della superficie complessiva minima prevista dallart. 24, comma 5. La
capacità ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq. 35 a
persona.
Art. 24(Aree destinate a villaggi e
campeggi) 1. I complessi ricettivi allaria aperta di
cui agli artt. 15, 17 e 19 (villaggi e campeggi) devono essere allestiti in
apposite aree inquadrate dal piano urbanistico comunale che tenga conto della
effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto anche alle
esigenze del movimento turistico locale e generale.
2. Nei Comuni i cui strumenti urbanistici,
allatto dellentrata in vigore della presente legge, non prevedono la
destinazione di zone specifiche per gli insediamenti turistici ricettivi
allaria aperta o la prevedono in quantità insufficiente, gli insediamenti
predetti possono essere autorizzati e realizzati soltanto nel caso in cui è
stata accertata leffettiva necessità di aumentare la ricettività turistica già
esistente e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e territoriali della
zona interessata.
3. Nei casi di cui al comma 2,
lautorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi è disposta con delibera
del Consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo
strumento urbanistico. Detta variante deve essere approvata nel rispetto della
normativa regionale vigente in materia urbanistica.
4. I complessi ricettivi allaria aperta
devono essere allestiti in località salubri, a conveniente distanza da opifici,
ospedali, case di cura, colonie, caserme, da valutarsi opportunamente già in
sede di istruttoria della domanda di rilascio della concessione
edilizia.
5. Con lentrata in vigore della presente
legge, le aree destinate allallestimento di nuovi impianti ricettivi di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell art.14 devono avere i seguenti
requisiti:
a)
una
superficie minima di 10 mila mq.;
b)
una densità
massima di settanta equipaggi e duecentottanta persone per
ettaro.
6. Tutto il perimetro del complesso
ricettivo deve essere recintato con muratura a secco o con rete metallica di
altezza non inferiore a mt. 1,50 e lingresso dellimpianto deve essere munito
di cancello e sbarra.
7. Le aree delle strutture ricettive
allaria aperta non possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del
diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli o
associati.
8. La denominazione dei villaggi e campeggi
deve evitare omonimie nellambito di uno stesso territorio provinciale ed è
soggetta obbligatoriamente a preventivo nulla-osta dellAPT competente per
territorio.
Art. 25(Terreno) 1. Il suolo su cui insistono le strutture
ricettive allaria aperta deve essere sistemato e attrezzato in modo da
favorire lo smaltimento delle acque
meteoriche e consentire unagevole percorribilità ai veicoli, anche con traino.
Art. 26(Norme di tutela
dellambiente) 1. Lapertura e la gestione delle strutture
turistiche ricettive allaria aperta sono subordinate alla normativa prevista
dagli artt. 117 e 118 del regolamento igiene e sanità pubblica dei Comuni in
attuazione dellart. 9,
comma 2, lettera m), della legge
regionale 20 luglio 1984, n. 36 ed eventuali modificazioni e
integrazioni.
2. I complessi turistici allaria aperta in ogni
caso devono essere dotati di:
a) approvvigionamento idrico di almeno lt. 300
per persona/giorno, di cui lt. 100 potabili. Lerogazione di acqua non potabile
ad uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporta
pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita
indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;
b) sistema di trattamento completo delle acque
reflue a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319 e di quantaltro
previsto dal regolamento igiene di cui al comma 1;
c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei
rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24
ore sufficientemente aerati, nel rispetto delle norme contenute nella legge 10
settembre 1982, n. 915 e di quantaltro previsto in materia specifica dal
regolamento di cui al comma 1;
d) gruppi elettrogeni che alimentino un sistema
di illuminazione di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare
riguardo agli impianti tecnologici.
Art. 27(Servizi
igienico-sanitari) 1. Le installazioni igienico-sanitarie,
prescritte per livello di classificazione, devono essere costituite da edifici
in muratura o altro materiale idoneo a garantire la durabilità nel tempo e la
capacita di pulizia. I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale
non assorbente e non poroso. Appositi chiusini, a pavimento, devono consentire
il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari devono essere in
porcellana fire-clay oppure in acciaio inox e comunque in materiale non
assorbente e di facile e pratica pulizia.
2. Gli edifici adibiti a servizi igienici
devono essere divisi per sesso e dislocati a conveniente distanza dalle piazzole
e, comunque, non oltre sessanta metri dalle stesse.
3. Nel caso di complessi ricettivi allaria
aperta che agiscono, con autorizzazione annuale, durante il periodo invernale,
tutti i locali adibiti a servizi igienici devono essere riscaldati e deve essere
garantita lerogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle
docce.
4. Linstallazione dei servizi igienici è
rapportata alla classificazione richiesta e alla
ricettività.
5. Il fabbisogno dei servizi idroigienici si
calcola dividendo la ricettività massima consentita con il numero dei servizi
previsti dalla tabella E di classificazione allegata alla presente
legge.
6. Il numero minimo dei servizi idroigienici
non deve essere inferiore a: a) un WC ogni venti persone;
b) un lavabo per pulizie personali ogni venti
persone;
c) un lavapiedi ogni cinquanta persone;
d) una doccia con acqua fredda ogni cinquanta
persone;
e) una doccia con acqua calda ogni cinquanta
persone;
f) un lavatoio per biancheria ogni trenta
persone;
g) un lavello per stoviglie ogni trenta persone;
h) un vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di
servizi e per ogni quindici roulotte; erogazione di acqua calda in almeno il 30
per cento dei servizi comuni ad esclusione delle docce.
Art. 28Impianto elettrico. 1. Limpianto elettrico deve essere realizzato
con canalizzazioni interrate e nel più rigoroso rispetto delle norme C.E.I.
2. Limpianto elettrico deve essere costituito
da:
a) impianto di illuminazione con punti luce posti
a distanza massima di venti metri luno dallaltro e, comunque, in modo tale da
garantire lagevole funzione della viabilità interna, dei servizi igienici e
delle zone comuni;
b) impianto di distribuzione di elettricità,
negli allestimenti fissi o mobili, con prese di corrente poste allinterno degli
stessi;
c) prese di corrente per alimentare le piazzole
poste in colonnine dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da evitare
che lallacciamento comporti lattraversamento di strade.
Art. 29(Dispositivi e mezzi
antincendio) 1. I complessi devono essere dotati di
idonei dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi
provinciali dei Vigili del fuoco e, comunque, nel rispetto della normativa
vigente.
Art. 30(Rimessaggio) 1. Durante il periodo di inattività nelle
strutture ricettive allaria aperta può essere consentito - in apposito sito -
il ricovero e il rimessaggio di roulottes e di altri servizi di pernottamento
purchè individuato ed espressamente indicato nella licenza di
esercizio.
2. Durante tale periodo è tassativamente
vietata la fruizione degli alloggi in parcheggio.
Art. 31(Parcheggio auto e
pre-campo) 1. Le auto dei turisti devono accedere alle
aree destinate alle piazzole di soggiorno e agli allestimenti mobili e semifissi
solo per le operazioni di carico e scarico bagagli. Esse devono sostare,
allinterno del complesso, in apposite zone destinate esclusivamente a
parcheggio, possibilmente ombreggiate e munite di almeno un estintore ogni
cinquanta auto. Tali zone devono prevedere tanti posti macchina quante sono le
piazzole di soggiorno e gli allestimenti abitativi.
2. Al fine di assicurare una prima
necessaria sistemazione ai campeggiatori in arrivo durante gli orari di riposo
previsti dal regolamento interno e in attesa della sistemazione definitiva nella
piazzola assegnata, ogni parco di campeggio deve destinare a pre-campo una zona
di terreno, nelle immediate vicinanze dellingresso. A tal uopo potrà essere
utilizzato anche il parcheggio auto.
Art. 32(Superamento delle barriere
architettoniche) 1. Al fine di consentire lutilizzazione
degli impianti alle persone con limitate capacità motorie e anche agli anziani,
nellambito di complessi ricettivi allaria aperta devono essere evitate le
barriere architettoniche nel rispetto della specifica normativa
vigente.
Art. 33(Pronto soccorso) 1. Nei complessi ricettivi allaria aperta
con ricettività superiore a seicento persone è
obbligatorio un locale di infermeria non inferiore a mq. 16 con un medico
convenzionato di pronta reperibilità, ventiquattro ore su
ventiquattro.
2. Nelle strutture con capacità ricettive al
di sotto di seicento unità è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito
di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio
dellautorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della AUSL competente per
territorio.
Art. 34(Assicurazioni rischi) 1. I titolari dei complessi ricettivi
allaria aperta sono obbligati ad assicurarsi per i rischi di responsabilità
civile nei confronti degli ospiti.
Art. 35(Regolamento interno) 1. E fatto obbligo a tutti i gestori dei
complessi ricettivi allaria aperta di esporre in modo ben visibile il
regolamento interno che, oltre agli aspetti di carattere organizzativo, deve
contenere anche le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità
del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti e alla tutela
dellambiente.
2. Il regolamento deve essere redatto in
lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più
diffuse.
3. Il regolamento interno oltre che
allingresso del complesso ricettivo dovrà essere esposto anche in ogni singola
unità abitativa e in tutti i servizi destinati ad uso comune.
Art. 36(Telefono) 1. Tutti i complessi ricettivi devono essere
muniti di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea
esterna.
Art. 37(Periodi di apertura) 1. I complessi ricettivi allaria aperta devono osservare un
periodo minimo annuo di apertura di centoventi giorni.
2. Nel caso di sostanziali modifiche alla
struttura e/o un periodo di chiusura superiore a un anno linteressato dovrà
richiedere nuova autorizzazione sanitaria.
Art. 38(Classificazione delle strutture
allaria aperta) 1. Le strutture ricettive allaria aperta di
cui all’art. 14, comma 1, lettera a) (villaggi), vengono classificate in ordine
decrescente a quattro, tre e due stelle.
2. Le strutture ricettive allaria aperta di
cui all’art. 14, comma 1, lettera b) (campeggi), vengono classificate in ordine decrescente
con quattro, tre, due e una stella.
3. Lattribuzione della classe di
appartenenza è effettuata sulla base della domanda inoltrata dallinteressato,
con attestazione del possesso dei requisiti standards minimi previsti
dallallegata tabella E, dalla Provincia territorialmente
competente.
4. Le strutture di cui ai commi precedenti
autorizzate allapertura annuale devono indicare sul distintivo di
classificazione la lettera A (Annuale).
5. La classificazione per le suddette
strutture ricettive è condizione indispensabile per il rilascio della licenza
desercizio.
6. Sono confermate per le strutture allaria
aperta le disposizioni della presente legge contenute negli artt.9 (commi 5-6-7
e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in
questione, fermo restando che per i complessi ricettivi che hanno ottenuto la
classificazione questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia
ladeguamento alle norme della presente legge.
7. Le strutture indicate all’art. 19, comma 1, lettere a), b), c) e d), non sono
soggette a classificazione.
TITOLO 3OSTELLI DELLA
GIOVENTU
Art. 39(Definizione e requisiti
tecnici) 1. Sono ostelli della gioventù le strutture
ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani di età non
superiore a venticinque anni.
2. Negli ostelli della gioventù deve essere
garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base, anche la disponibilità di
strutture e di servizi finalizzati allappagamento di finalità culturali, di
svago, di sport e di socializzazione.
3. Gli ostelli della gioventù possono essere dotati di particolari
strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo le modalità
organizzative nellambito e sotto la responsabilità del titolare
dellautorizzazione.
4. Negli ostelli della gioventù il soggiorno
e il pernottamento degli ospiti deve essere limitato a non più di sette giorni.
In relazione a particolari esigenze turistiche, culturali o ambientali locali,
il Sindaco può ampliare il periodo di permanenza per la durata di tempo
strettamente connessa ai motivi per cui è stata concessa la
proroga.
5. In rapporto alla classificazione
richiesta, gli ostelli della gioventù devono possedere i requisiti minimi
obbligatori previsti dalla tabella F allegata alla presente legge e osservare
la normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere
architettoniche nonchè quelle in materia igienico-sanitaria.
Art. 40(Classificazione degli ostelli della
gioventù) 1. Gli ostelli della gioventù vengono
classificati in tre categorie in ordine decrescente terza, seconda e prima in
base ai requisiti qualitativi minimi indicati nella tabella F allegata alla
presente legge.
2. Sono confermati per gli ostelli della
gioventù le disposizioni della presente legge
contenute negli artt. 9 (commi 5 - 6 - 7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto
compatibili con le peculiarità delle strutture in questione, fermo restando che
per gli ostelli che hanno ottenuto la classificazione, questa resta valida fino
alla scadenza. Da tale momento inizia ladeguamento alle norme della presente
legge.
TITOLO 4ATTIVITA RICETTIVA EX ART. 6, COMMA 10,
LEGGE N. 217 DEL 1983
Art. 41(Definizione) 1. Lattività ricettiva può essere svolta
attraverso:
a) residenze turistiche o residence;
b) case e appartamenti per vacanza. 2. Sono residenze turistiche o residence le
strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che
forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative
composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e
collocati in un complesso immobiliare unitario.
3. Sono case e appartamenti per vacanza gli
immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per laffitto ai
turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici,
cucina e collocati anche in più complessi immobiliari.
4. Entrambe le strutture ricettive di cui ai
commi precedenti possono essere concesse in affitto ai turisti nel corso di una
o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi
consecutivi e non inferiori a sette giorni.
5. Nella gestione delle residenze turistiche
e delle case e appartamenti per vacanza
è vietata la somministrazione di cibi e bevande nonchè lofferta di
servizi centralizzati caratteristici delle aziende
alberghiere.
6. Le strutture destinate allattività
ricettiva di cui al comma 2 devono possedere i requisiti edilizi,
igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme di legge e regolamenti
vigenti per i locali di civili abitazioni.
7. Lutilizzo degli immobili a residenze
turistiche e case e appartamenti per vacanza non comporta modifiche di
destinazione duso ai fini urbanistici.
8. I titolari o i gestori delle imprese
organizzate e gestite in forma imprenditoriale di cui al presente articolo sono
tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il
commercio previsto dallart. 5 della legge n. 217 del
1983.
Art. 42(Requisiti base delle residenze
turistiche e delle case e appartamenti per vacanza) 1. Le residenze turistiche e le case e
appartamenti per vacanza devono possedere gli standards minimi obbligatori
previsti dalla tabella G allegata alla presente legge e non sono soggette a
classificazione.
TITOLO 5DIRETTIVE IN MATERIA
AMMINISTRATIVA E GESTIONALE
DELLATTIVITA
EXTRALBERGHIERA
Art. 43(Definizione) 1. Sono strutture extralberghiere non soggette a
classificazione:
a) le case per ferie;
b) gli esercizi di affittacamere.
Art. 44(Case per ferie) 1. Sono case per ferie le strutture
ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori
di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi,
operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali,
culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonchè da enti o aziende per il
soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Art. 45(Requisiti tecnici per le case per
ferie) 1. Le case per ferie, devono avere i seguenti
requisiti tecnici:
a) una superficie minima delle camere, al netto
di ogni accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e mq 10 per le camere a
due letti, con un incremento di superficie di mq 3 per ogni letto in più;
b) laltezza minima dei locali deve rispettare le
previsioni del regolamento edilizio urbano o del regola mento comunale di
igiene;
c) una o più sale da pranzo con una superficie di
mq 1,20 per ogni utente;
d) vano cucina non inferiore ad una superficie di
mq 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq 16, dotata di celle
frigorifere e dispense;
e) gruppi di servizi distinti per sesso, composti
da un WC ogni sei persone, un lavabo ogni tre persone e una doccia per ogni sei
persone. Nel rapporto degli impianti idroigienici non si computano le camere
dotate di servizi privati. Gli impianti idroigienici devono essere aerati e
illuminati direttamente dallesterno, disimpegnati da un ampio antibagno;
f) locale guardaroba per la biancheria pulita e
per la custodia di effetti personali convenientemente aerati;
g) lavanderia o, in mancanza, un locale ben
ventilato per la raccolta della biancheria sporca;
h) locale per lassistenza sanitaria, costituito
da un ambulatorio e una infermeria con un letto ogni venticinque utenti,
sistemati in camere da non più di quattro letti e dotate di servizi propri e
distinti per sesso;
i) locali di isolamento per eventuali episodi di
malattie infettive con annesso separato servizio per disinfezione,
disinfestazione delle biancherie e suppellettili.
2. Gli impianti elettrici devono essere conformi
a quelli previsti dalle norme C.E.I.
3. Le strutture adibite a case per ferie devono
essere dotate di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea
esterna.
4. Tutti gli ambienti devono corrispondere alle
prescrizioni delle norme delledilizia residenziale.
Art. 46(Esercizi di
affittacamere) 1. Sono esercizi di affittacamere le
strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due
appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti
alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta
dal medesimo titolare di esercizio.
2. Ove mai lattività di affittacamere
venisse svolta in forma complementare allesercizio di ristoro, il titolare del
medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli
esercenti il commercio previsto dallart. 5 della legge n. 217 del
1983.
Art. 47(Requisiti minimi per lesercizio di
affittacamere) 1. I locali destinati allesercizio di
affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico
edilizie previste, per i locali di abitazione, dal regolamento comunale.
2. Gli affittacamere debbono assicurare,
avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di
ospitalità compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e,
comunque, almeno una volta alla settimana;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di
cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e
fredda e riscaldamento.
3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si
deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia
o ad altro ospite.
4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di
un servizio igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda
e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.
5. Per le camere da letto larredamento minimo
deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e
cestino rifiuti.
6. Qualora i posti letto siano più di quattro,
lesercizio dovrà essere dotato di doppi servizi.
TITOLO 6STRUTTURE AD USO PUBBLICO GESTITE IN
REGIME DI CONCESSIONE
Art. 48(Definizione) 1. Sono definiti strutture a uso pubblico in
regime di concessione:
a) gli stabilimenti balneari;
b) le spiagge attrezzate;
c) le darsene e approdi turistici.
2. Sono stabilimenti balneari le strutture aperte
al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree demaniali, recintate, per
la sosta di turisti, in allestimenti minimi costituiti da unità fisse,
semifisse, mobili anche prefabbricate.
3. Sono spiagge attrezzate le aree demaniali
recintate e sprovviste di allestimenti fissi o semifissi, dotate di attrezzature
minime igienico-sanitarie, gestite unitariamente e prevalentemente asservite ai
complessi turistici per il soggiorno della propria utenza.
4. Sono darsene e approdi turistici le strutture
attrezzate per la nautica da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed
extralberghiera, e di tutte le altre attività di interesse turistico.
Art. 49(Stabilimenti balneari) 1. Fatte salve le procedure delle norme
vigenti in materia di concessione
demaniale marittimo ad uso turistico, lapertura di stabilimenti balneari, sia
pubblici che facenti parte di complessi turistici, deve essere autorizzata dal
Sindaco, previo parere del Servizio di igiene pubblica della AUSL competente per
territorio.
2. Ai fini della tutela ambientale, il
Servizio di igiene pubblica, prima di pronunciarsi sullistanza di apertura,
deve acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative
attività di controllo.
3. In ogni stabilimento balneare deve essere
assicurata una superficie minima di mq. 3 per singola persona. Si considera come numero massimo di utenze
ammissibili il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli
spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorre)
e la superficie minima per ogni utenza.
4. È fatto obbligo a tutti i gestori degli
stabilimenti balneari di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che
disciplina:
a) le modalità e le condizioni di fruizione dei
servizi;
b) quali sono i servizi inclusi nelle tariffe e
quelli extra;
c) le raccomandazioni in ordine alla tranquillità
e alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dellambiente.
5. Il regolamento deve essere redatto in
lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più
diffuse.
6. Il regolamento, oltre allingresso della
struttura, deve essere esposto anche in ogni singola cabina e in tutti i servizi
di uso comune.
Art. 50(Requisiti tecnici) 1. Le cabine-spogliatoio, in qualsiasi
materiale realizzate, devono avere una altezza massima di mt.2,20 e una
superficie minima di mq. 2,50. La pavimentazione deve essere levigata e
facilmente lavabile.
2. Lungo tutto il lato di accesso alle
cabine deve essere realizzato un marciapiede di larghezza minima di un
metro.
3. Ogni stabilimento balneare deve essere
allacciato alla rete idrica-fognante conforme alle norme previste dalla vigente
legislazione statale e regionale o comunque dotato di strutture
igienico-sanitarie regolarmente approvate dalla normativa
vigente.
Art. 51(Installazioni
igienico-sanitarie) 1. Le installazioni igienico-sanitarie
distinte per sesso devono essere costituite da un minimo di un WC ogni quindici
cabine-spogliatoio. I WC devono essere provvisti di adeguati spazi
antibagno.
Art. 52(Dotazione delle
cabine-spogliatoio) 1. Le cabine-spogliatoio devono avere le seguenti
dotazioni minime:
a) un sedile;
b) un appendiabiti;
c) uno specchio;
d) un cestino porta rifiuti.
Art. 53(Tutela dellambiente) 1. Le operazioni di pulizia delle cabine devono essere effettuate almeno due
volte al giorno.
2. Gli arenili devono essere mantenuti
mediante pulizia quotidiana, con cernitura manuale o meccanica della sabbia,
nonchè con disinfestazione settimanale degli stessi mediante rimescolamento
profondo della sabbia.
3. I servizi igienici devono essere
quotidianamente disinfettati e disinfestati.
4. La raccolta dei rifiuti deve essere
realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi
recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la
chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a
cento litri per ogni dieci ombrelloni.
5. Sono fatte salve, comunque, le norme in
materia di igiene e sanità pubblica nonchè quelle prescritte dalla Capitaneria
di Porto.
Art. 54(Pronto soccorso) 1. In ogni stabilimento balneare è
obbligatorio lallestimento di un armadio di pronto intervento munito di presidi
indicati e verificati al momento del rilascio dellautorizzazione dal Servizio
igiene pubblica dellAUSL competente per
territorio.
Art. 55(Darsene e approdi turistici) 1. Le darsene e gli approdi turistici devono
essere approvvigionati di acqua potabile, di tutti i servizi e devono essere
allacciati alla fognatura comunale o ad impianto munito di sistema di
depurazione. Devono essere dotati percentualmente, per ogni cento imbarcazioni,
di:
a) dieci docce;
b) dieci WC (separati, cinque per sesso);
c) venti lavandini;
d) dieci lavapiedi;
e) dieci lavelli per stoviglie;
f) dieci vasche per bucato;
g) dieci bidoni per rifiuti solidi;
h) dieci contenitori per olii lubrificanti usati,
per residui di carburante e vernici, per liquami di sentina;
i) due piazzole di materiale impermeabile e
lavabile, dimensionate alla stazza delle imbarcazioni, dotate di pozzetto di
raccolta con caditoio, ispezionabile, collegato alla rete fognante, per i
lavaggi da effettuarsi con sapone, e detersivi a bassa concentrazione di
polifosfati;
j) armadio di pronto intervento, munito di
presidi indicati e verificati al momento del rilascio dellautorizzazione dal
Servizio di igiene pubblica dellA.U.S.L., competente per territorio.
2. Tutti i servizi di cui al comma 1, lettere a),
b), e), d) e f), devono trovare sistemazione in fabbricati idonei sotto il
profilo igienico-sanitario. Le pareti interne devono essere piastrellate fino
allaltezza di mt. 2 o, comunque, rivestite con materiale impermeabile di facile
lavatura; i pavimenti devono essere costruiti in gres con pendenza verso uno o
più chiusini per lo scolo dellacqua di lavaggio, nonché essere
antisdrucciolevoli.
3. È obbligatorio il collegamento telefonico per
chiamate urgenti (pronto soccorso, polizia) e un facile accesso ai mezzi
impiegati.
4. È fatto divieto di svolgere qualunque
operazione di rimessaggio, di manutenzione, di lavaggio che provochi
limmissione in mare di qualunque sostanza inquinante anche in minima quantità.
5. Le darsene, e gli approdi turistici devono
essere dotati di idoneo sistema di illuminazione che garantisca agevolmente lo
svolgimento di operazioni di attracco.
6. I progetti per la realizzazione delle
strutture di diporto nautico e la conseguente realizzazione e agibilità devono
essere preventivamente esaminati, per quanto attiene le norme contenute nel
presente articolo e tutte le norme igienico-sanitarie, dal Servizio di igiene
pubblica dellAUSL territorialmente competente. Per quanto attiene gli aspetti
di tutela ambientale sarà cura del Servizio di igiene pubblica acquisire
preventivamente il parere, degli organi preposti alle relative attività di
controllo.
7. Sono fatte salve le prerogative degli altri
enti aventi competenza nella materia.
TITOLO 7ASSOCIAZIONI SENZA
SCOPO DI LUCRO
Art. 56(Definizione
dellattività) 1. Ai sensi dellart. 10 della legge n. 217 del 1983, le
associazioni che operano a livello
nazionale, senza scopo di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose
e sportive, possono esercitare attività
turistiche ricettive e di diporto nautico, riservate esclusivamente ai propri
associati.
2. Per lo svolgimento dellattività sociale,
sia a carattere stagionale che annuale, lautorizzazione viene rilasciata dal
Sindaco nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle per la sicurezza
sociale.
Art. 57(Requisiti tecnici) 1. Gli impianti per lo svolgimento
delle attività di cui allart. 56 devono possedere i
requisiti tecnici delle tipologie di riferimento (alberghi, villaggi-campeggi,
stabilimenti balneari) disciplinate dalla presente legge e la ricettività deve
essere rapportata agli standards minimi previsti dalle allegate tabelle di
classificazione.
2. Nel caso la gestione riguardi darsene o
impianti nautici, ai fini della
vigilanza ogni natante o altro mezzo marittimo deve evidenziare su ogni
imbarcazione, in maniera ben visibile, il numero corrispondente a quello
registrato nellelenco dei soci.
3. Gli utenti, durante la sosta nei
complessi, devono essere in possesso della tessera di appartenenza
allassociazione o ente gestore della struttura, con validità in corso. Tale
documento deve essere esibito in occasione di controlli.
4. E fatto obbligo ai gestori di tenere a
disposizione degli organi di vigilanza il registro dei soci.
TITOLO 8AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 58(Norme comuni a tutti i soggetti destinatari della presente legge) 1. Lapertura per la gestione di tutte le
strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, ai sensi dellart. 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, nel rispetto del
disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche, è subordinata alla preventiva autorizzazione di esercizio
rilasciata dal Sindaco del Comune competente per
territorio.
2. Il servizio di spiagge attrezzate, di cui
allart. 48, comma 3, è considerato complesso di attività unitaria dellintero
esercizio e deve essere ricompreso in ununica autorizzazione
amministrativa.
Art. 59(Domanda per
lautorizzazione) 1. La domanda di autorizzazione, indirizzata al
Sindaco del Comune in cui è ubicato lesercizio, deve indicare:
a) le generalità del titolare e, ove persona
diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;
b) quando la domanda è presentata da persona
giuridica, occorre lindicazione dellente e della persona che ne ha la
rappresentanza legale, con menzione del mandato;
c) la denominazione prescelta, che non potrà
essere uguale ad altra già esistente nel territorio comunale;
d) il periodo di apertura (annuale o stagionale);
e) il titolo legale di disponibilità
dellesercizio;
f) la classificazione assegnata, ove prevista;
g) lubicazione della struttura;
h) gli estremi identificativi della concessione
edilizia ove prevista.
A seconda delle strutture ricettive, di cui ai
successivi commi la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni
e deve essere corredata della prevista documentazione.
2. Comparto alberghiero.
I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri
di cui allart. 3 della presente legge, alla domanda devono allegare la seguente
documentazione:
a) copia autenticata della delibera di
classificazione;
b) copie delle ricevute dei versamenti delle
tasse sulle concessioni, sulla base della vigente normativa in materia
specifica;
c) relazione descrittiva della struttura
indicante il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle
camere ad un letto, a due letti e il numero dei bagni;
d) copia del certificato di iscrizione alla
sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui allart. 5
della legge n. 217 del 1983;
e) indicazione anagrafica del direttore
dalbergo;
f) copia della polizza di assicurazione
responsabilità civile e furto.
3. Comparto complessi ricettivi allaria aperta
di nuova apertura.
Per ottenere il rilascio della licenza di
esercizio, i titolari delle strutture ricettive allaria aperta (villaggi e
campeggi) di cui allart. 14, comma 1, lettere a) e b), alla domanda devono
allegare la seguente documentazione:
a) copia autenticata della delibera di
classificazione;
b) copia delle ricevute di versamento delle tasse
di concessione a norma della vigente normativa specifica in materia;
c) copie delle polizze di assicurazione per i
rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti degli ospiti;
d) copia autenticata del certificato di
iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di
cui allart. 5 della legge n. 217 del 1983;
e) planimetria dellubicazione dellimpianto,
rispetto ad altri insediamenti turistici e residenziali già esistenti di cui
allart. 24, comma 5;
f) planimetria dellubicazione delle piazzole,
progressivamente numerate, delle unità abitative, con lindicazione, per ogni
unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone
adibite a parcheggio macchine;
g) regolamento interno di funzionamento delle
strutture di cui allart. 35;
h) certificato di agibilità degli allestimenti.
4. Comparto ostelli della gioventù.
Lattività di gestione degli ostelli della
gioventù è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. Lautorizzazione
amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è
ubicato limmobile previa stipula di apposita convenzione che individua e
regola:
a) i soggetti che possono utilizzare la
struttura;
b) il tipo dei servizi che si intendono offrire
in rapporto alle finalità della struttura e in relazione alla classificazione
posseduta;
c) la durata minima della permanenza degli
ospiti;
d) il numero dei posti letto;
e) il regolamento per luso della struttura;
f) il tipo di gestione che deve garantire luso
della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per
cui è autorizzato lesercizio;
g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i
diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dallutenza giovanile;
h) i periodi di apertura.
Alla domanda devono essere allegate le copie
delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti
disposizioni in materia. Lautorizzazione allesercizio può comprendere la
somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e
a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali
cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione
stipulata col Comune.
5. Comparto attività ricettiva ex art. 6, comma
10, legge n. 217 del 1983.
Lattività di gestione delle residenze turistiche
e delle case e appartamenti per vacanze è soggetta a preventiva autorizzazione
amministrativa da parte del Comune ove sono ubicati gli immobili. La domanda
deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e deve essere corredata
di:
a) relazione tecnica-illustrativa indicante
lubicazione e le caratteristiche degli immobili;
b) certificato di iscrizione alla sezione
speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dallart. 5 della
legge n. 217 del 1983;
c) copia delle ricevute del versamento delle
tasse sulle concessioni a norma della vigente legislazione in materia.
6. Comparto case per ferie.
Lattività di gestione degli esercizi case per
ferie è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. Lautorizzazione,
amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è
ubicato limmobile previa stipula di apposita convenzione che individua e
regola:
a) i soggetti che possono utilizzare la
struttura;
b) il tipo dei servizi che si intendono offrire
in rapporto alle finalità della struttura;
c) la durata minima della permanenza degli
ospiti;
d) il numero dei posti letto;
e) il regolamento per luso della struttura;
f) il tipo di gestione che deve garantire luso
della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per
cui è autorizzato lesercizio;
g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i
diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dallutenza giovanile;
h) i periodi di apertura.
Alla domanda devono essere allegate le copie
delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti
disposizioni in materia.
Lautorizzazione allesercizio può comprendere la
somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e
a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali
cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione
stipulata col Comune.
7. Comparto affittacamere.
Chi
intende esercitare lattività di affittacamere è soggetto a preventiva
autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ove sono ubicati gli
immobili. Alla domanda per ottenere la licenza di esercizio deve
essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti
elementi:
a) estremi del certificato di abitabilità;
b) numero dei vani destinati alla ospitalità con
lesatta ubicazione;
c) numero dei posti letto;
d) numero dei servizi igienici a disposizione
degli ospiti;
e) servizi accessori offerti;
f) eventuale servizio di ristorazione.
Oltre
alla relazione tecnica, alla domanda devono essere allegate le copie delle
ricevute del versamento delle tasse di concessione a norma della vigente
legislazione in materia. Qualora lattività di affittacamere viene esercitata
nei modi previsti dallart.46, comma 2, della presente legge, alla domanda il
titolare e/o il gestore deve allegare anche il certificato di iscrizione alla
sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall art.
5 della legge n. 217 del
1983.
8. Comparto stabilimenti balneari.
Per ottenere lautorizzazione amministrativa di
esercizio il titolare dello stabilimento balneare deve inoltrare apposita
domanda al Sindaco e deve allegare:
a) relazione tecnica illustrativa indicante
lubicazione e le caratteristiche dellimpianto;
b) estremi della licenza edilizia;
c) estremi della concessione demaniale;
d) certificato di iscrizione alla sezione
speciale degli esercenti previsto dallart. 5 della legge n. 217 del
1983;
e) copia delle ricevute del versamento delle
tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
f) copia della polizza di assicurazione
responsabilità civile e furto;
g) regolamento interno di fruibilità
dellimpianto di cui allart. 49, comma 4.
9. Comparto darsene.
Per ottenere la licenza di esercizio i titolari
delle darsene e approdi turistici, devono inoltrare apposita domanda al Sindaco
e devono allegare:
a) relazione tecnica illustrativa indicando
lubicazione e le caratteristiche dellimpianto;
b) estremi della concessione demaniale;
c) certificato di iscrizione alla sezione
speciale degli esercenti previsto dallart. 5 della legge n. 217 del
1983;
d) copia delle ricevute del versamento delle
tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
e) copia della polizza di assicurazione
responsabilità civile e furto;
f) certificato di agibilità degli impianti.
10. Compatto associazioni senza scopo di lucro.
Le associazioni e gli enti di cui allart. 56
sono soggetti a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco
del Comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o
gli impianti di diporto nautico. Alla domanda per ottenere lautorizzazione di
esercizio, deve essere allegata:
a) relazione tecnica illustrativa dellimpianto;
b) planimetria con lesatta ubicazione delle
strutture;
c) estremi della concessione demaniale rilasciata
dalla Capitaneria di Porto (per lattività nautica);
d) certificato di agibilità degli impianti e
delle strutture;
e) copia delle ricevute dei versamenti sulle
tasse di concessione;
f) copia delle polizze di assicurazione per
rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di terzi;
g) copia dello statuto sociale;
h) elenco dei soci numerato cronologicamente;
i) regolamento interno.
11. Sono fatti salvi ulteriori documenti
richiesti dal regolamento delle Amministrazioni comunali competenti per
territorio e dalle Capitanerie di Porto in materia di demanio marittimo.
Art. 60(Rilascio dellautorizzazione di
esercizio) 1. Fatte salve le procedure in materia
igienico-sanitario, di sicurezza sociale nonchè quelle previste dal regio
decreto 18 giugno 1931, n.773 ed eventuali modificazioni, lAmministrazione
comunale deve decidere sulla domanda entro e non oltre sessanta giorni dalla
data di presentazione della stessa.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1,
si applicano le procedure previste per la semplificazione e accelerazione dei
procedimenti amministrativi previsti dallart. 19 della legge n. 241 del 1990
come sostituito dallart. 2, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n.
537.
3. Copia della licenza di esercizio deve
essere trasmessa dal Comune oltre che allinteressato anche alla Regione Puglia
- Assessorato al turismo, al Prefetto e allEnte turistico territoriale e alla
Provincia territorialmente competente.
4.
Il pagamento delle tasse di
concessione è annuale anche per gli esercizi con autorizzazione stagioinale
Art. 61(Contenuti
dellautorizzazione) 1. Lautorizzazione di esercizio deve contenere:
a) il nominativo e le generalità complete del
titolare e/o gestore dellesercizio;
b) il nominativo e le generalità complete del suo
eventuale rappresentante;
c) il nominativo e le generalità complete del
direttore di albergo (ove è previsto);
d) la denominazione e lubicazione
dellesercizio;
e) la tipologia e la classificazione (ove è
prevista) dellesercizio;
f) la validità (annuale o stagionale) e
lindicazione del periodo di apertura;
g) il numero complessivo delle camere distinto ad
un letto, a due letti, dei bagni, e dei letti aggiuntivi (alberghi,
affittacamere);
h) il numero degli appartamenti, camere e letti
(case e appartamenti per vacanze);
i) il totale della ricettività massima
consentita;
j) il totale delle unità abitative autorizzate
(campeggi, villaggi, residenze turistiche);
k) il totale della ricettività nelle unità
abitative;
l) il totale delle piazzole (campeggi, villaggi);
m) il totale della ricettività (campeggi,
villaggi);
n) il totale dei visitatori occasionali entro e
non oltre i limiti consentiti dalle installazioni igienico-sanitarie (campeggi e
villaggi);
o) il totale delle cabine-spogliatoio
(stabilimenti balneari);
p) il totale della ricettività (stabilimenti
balneari);
q) leventuale servizio di spiagge attrezzate di
cui allart. 58, comma 5.
Art. 62(Rinnovo autorizzazione) 1. Lautorizzazione si rinnova
automaticamente previo versamento delle tasse di concessione regionali e
comunali, accompagnate da autocertificazione in cui si attesti che le condizioni
strutturali del complesso non hanno subito variazioni.
Art. 63(Chiusura temporanea o
definitiva) 1. Il titolare dellautorizzazione che
intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico
deve darne preventivo avviso al Comune, allAssessorato regionale al turismo,
alla Provincia e allEnte turistico competenti per territorio.
Art. 64(Registrazione notifica delle persone
alloggiate) 1. I titolari delle strutture ricettive (o
gestori) sono tenuti a comunicare settimanalmente allAPT competente, su
apposito modello predisposto dallISTAT, il movimento degli ospiti ai fini delle
rilevazioni statistiche.
2. La comunicazione delle tariffe deve
essere riferita soltanto ai prezzi minimi e massimi dellalta e bassa
stagione oppure della stagione unica.
Detta comunicazione è richiesta ai fini
della pubblicazione sullannuario regionale e nazionale sullazienda ricettiva.
TITOLO 9CERTIFICAZIONE DI QUALITA
Art. 65(Certificazione di
qualità) 1. Al fine di qualificare le strutture di
cui alla presente legge, la Regione promuove la certificazione di qualità delle
stesse.
2. A tale scopo, la Giunta regionale, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un
provvedimento specifico di sostegno alla certificazione.
3. Le aziende certificate saranno
considerate prioritarie nell’erogazione di finanziamenti pubblici regionali
finalizzati alla qualificazione delle strutture, così come individuate nella
presente legge.
TITOLO 10GESTIONE E RESPONSABILITA - RECLAMI -
VIGILANZA - SANZIONI
Art. 66(Gestione e
responsabilità) 1. Responsabile delle strutture di cui alla
presente legge è il titolare dellautorizzazione allesercizio (o il
gestore).
2. Il titolare o leventuale rappresentante,
la cui nomina deve risultare dallautorizzazione, è responsabile dellosservanza
della presente legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni
amministrative.
Art. 67(Reclami) 1. I clienti delle strutture ricettive ai
quali siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella
prescritta tabella o che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture
possono presentare reclamo entro venti
giorni dallevento allAssessorato regionale al turismo.
2. LAssessore regionale al turismo promuove
tempestivamente le procedure di accertamento del caso e, se il reclamo risulta
fondato, comunica al reclamante, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, il prezzo che doveva essere richiesto e i servizi che dovevano essere
forniti, dando corso al procedimento relativo allapplicazione della rispettiva
sanzione amministrativa.
3. Se il reclamo risulta fondato e riguarda
lapplicazione di tariffe, il titolare o gestore, indipendentemente dalla
sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente limporto pagato in
eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, e
contemporaneamente a comunicare gli estremi dell avvenuto pagamento alla
Regione.
4. Se il reclamo accolto riguarda carenze
nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto al comma 2,
lAssessore regionale al turismo ne dà comunicazione alle Autorità di Pubblica
sicurezza, dei Vigili del fuoco e quelle sanitarie se eventualmente competenti
per ladozione degli ulteriori provvedimenti e al Sindaco.
Art. 68(Accertamento delle violazioni e
funzioni di vigilanza) 1. Le violazioni alle norme della presente
legge sono accertate dagli organi secondo le vigenti leggi statali e
regionali.
2. Per gli stabilimenti balneari, le darsene
e tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di
concessione demaniale, lesercizio della vigilanza e del controllo nonchè
sanzionatorio è esercitato anche dalla Capitaneria di Porto
territoriale.
Art. 69(Procedimento
sanzionatorio) 1. Ai sensi del comma 2 dellart. 6 del
decreto ministeriale 16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza
della Regione.
2. Listruttoria del procedimento
sanzionatorio è regolamentato dalle disposizioni contenute nella legge 24
novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 31 marzo 1973, n.8 e successive
modifiche e integrazioni.
3. I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge sono devoluti alla Regione.
Art. 70(Sanzioni amministrative in materia di
classificazione) 1. Ai sensi dellart. 7, ultimo comma, della
legge n. 217 del 1983, linosservanza delle disposizioni in materia di
classificazione disciplinate dalla presente legge è punita con sanzioni
amministrative da lire due milioni a lire venti milioni.
2. Salva lapplicazione delle norme previste dal
codice penale:
a) il titolare di un esercizio alberghiero che
attribuisce alla propria struttura una tipologia diversa da quella prevista
dallart. 4 è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a
lire nove milioni;
b) il titolare di una struttura turistica
ricettiva che attribuisca alla propria struttura, con qualsiasi mezzo, una
classificazione o denominazione diversa da quella autorizzata, ovvero una
attrezzatura non corrispondente a quella approvata, è soggetto al pagamento
della sanzione da lire quattro milioni a lire dodici milioni oltre alla
sospensione della licenza di esercizio fino a quando non avrà ottemperato alle
previsioni della presente legge;
c) il titolare di una struttura ricettiva che non
ottemperi alle previsioni di cui allart. 18, comma 1 (numerazione delle
piazzole), è soggetto al pagamento della sanzione, da lire tre milioni a lire
nove milioni;
d) chiunque procede al frazionamento delle
piazzole mediante vendita o concessione del diritto (art. 24, comma 7) è
soggetto al pagamento di una sanzione da lire cinque milioni a lire dodici
milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio e la perdita e
restituzione di eventuali contributi regionali incentivanti;
e) è soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio
che omette di esporre il segnale distintivo di classificazione o che lo esponga
in maniera difforme da quanto previsto dallart. 9, comma 8;
f) al titolare di esercizio che non fornisce le
informazioni richieste ai fini della classificazione o non consente di
effettuare gli accertamenti disposti dagli organi competenti di cui allart. 68,
comma 1, è comminata una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire
venti milioni. In caso di persistente rifiuto, su richieste dellAssessore
regionale al turismo, il Sindaco competente per il territorio in cui è ubicata
la struttura dispone la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il
titolare non avrà ottemperato allobbligo.
g) chiunque pratica prezzi difformi da quelli
comunicati e convalidati è soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre
milioni a lire dodici milioni.
Art. 71(Sanzioni amministrative in materia di
tutela dellambiente) 1. Linosservanza delle disposizioni in
materia di tutela dellambiente, fatti salvi i provvedimenti previsti in materia
forestale e di igiene pubblica, nonchè del codice della strada e del codice
penale, è passibile di una sanzione
amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire venti
milioni.
2. E soggetto a una sanzione amministrativa
da lire tre milioni a lire nove milioni chi consente linstallazione di tende
oltre i limiti di superficie previsti dallart.18, comma
3.
3. Salvo i provvedimenti in materia
edilizia, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire
nove milioni chi allestisce insediamenti oltre i limiti di superficie previsti
dallart. 17, comma 2.
4. E soggetto a sanzione amministrativa da
lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro delle attrezzature
campeggistiche, il responsabile delle organizzazioni che non ottempera alle
previsioni di cui agli artt. 20 e 21 in materia di campeggi naturalistici e
mobili.
5. E soggetto alla sanzione amministrativa
da lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro della tenda o roulotte,
chi dovesse campeggiare nelle aree non consentite (art. 22). Nel caso in cui il
mezzo di pernottamento fosse incorporato alla motrice di trasporto, sarà
comminata soltanto la sanzione amministrativa da lire sei milioni a lire dodici
milioni.
6. E soggetto alla sanzione amministrativa
da lire due milioni a lire nove milioni il proprietario che consente la sosta ai
turisti sul proprio appezzamento senza alcun nulla-osta comunale. Qualora il
numero delle persone in sosta superi le cinque unità, la sanzione viene
maggiorata da lire un milione a lire tre milioni per ogni unità eccedente a
cinque. Ove mai il proprietario fosse in grado di comprovare la propria
estraneità alla sosta abusiva dei campeggiatori, la sanzione viene comminata ai
campeggiatori nella stessa misura.
7. E soggetto alla sanzione amministrativa
da lire due milioni a lire sei milioni chi non ottempera a quanto previsto
dallart. 30 in materia di rimessaggio, con la sospensione della licenza di
esercizio per la durata di quindici giorni da scomputarsi durante il periodo di
funzionamento del complesso.
8. Il titolare di esercizio che consente il
parcheggio delle macchine o di altri
mezzi di trasporto in maniera difforme da quanto previsto dallart. 31,
comma 1, è soggetto a una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei
milioni.
Art. 72(Sanzioni amministrative in materia di
conduzione gestionale) 1. Linosservanza delle disposizioni
connesse alla licenza di esercizio, fatti salvi i provvedimenti previsti dal
codice penale nonchè quelli previsti dal testo unico delle leggi di Pubblica
sicurezza, è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di lire tre
milioni a un massimo di lire nove milioni.
2. Chiunque gestisce una struttura ricettiva
disciplinata dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione comunale è
soggetto, in solido con il proprietario della struttura, qualora fosse persona
diversa, a una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire dodici
milioni, oltre al pagamento da lire duecentomila a lire novecentomila per ogni
persona ospitata durante tutto il periodo di funzionamento e la immediata
chiusura dellesercizio.
3. Il superamento della capacità ricettiva
autorizzata comporta la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei
milioni oltre al pagamento da lire centomila a lire trecentomila per ogni
persona in esubero e la sospensione per la durata di tre mesi della licenza di
esercizio in caso di recidiva.
4. La mancata esposizione al pubblico
dellautorizzazione amministrativa è punita con una sanzione da lire due milioni
a lire sei milioni. Nel caso di recidiva può essere disposta la sospensione
dellautorizzazione fino a quindici giorni.
5. La mancata esposizione in ogni camera del
cartello indicante il costo dellospitalita e del cartello indicante il
percorso di emergenza antincendio comporta la sanzione amministrativa da lire
tre milioni a lire nove milioni.
6. Chi non ottempera all’esposizione del
regolamento interno prevista dallart.35, comma 1, e dallart. 49, commi 5 e 7,
è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire
nove milioni.
7. Linosservanza del periodo minimo di
apertura, di cui allart. 37, comporta una sanzione amministrativa da lire tre
milioni a lire nove milioni.
8. Il titolare di esercizio che esercita in
maniera difforme da quanto previsto dallart. 41, comma 5, in materia di affitto
di case e appartamenti per vacanze è passibile di una sanzione amministrativa da
lire due milioni a lire sei milioni.
9. Linosservanza di quanto previsto
dallart. 41, comma 5, in materia di somministrazione pasti è punita con una
sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni oltre alla
revoca della licenza di esercizio.
10. E passibile di una sanzione amministrativa
da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che gestisce in
maniera difforme da quanto previsto dall’art. 39 (ostelli della gioventù), comma
4 e dallart. 44 (case per ferie).
11. E soggetto alla sanzione amministrativa da
lire due milioni a lire sei milioni il responsabile di esercizio che non
ottempera a quanto previsto dall’art. 57, comma 2, in materia di
natanti.
12. Il titolare di esercizio che consente
laccesso nella propria struttura a persone non in possesso della tessera
associativa di cui allart. 57, comma 3, è passibile di una sanzione
amministrativa da lire tre milioni a lire sei milioni oltre alla sospensione
della licenza di esercizio per quindici giorni. In caso di recidiva, oltre alla
sanzione amministrativa il Sindaco, competente per il territorio in cui è
ubicata la struttura, procede alla revoca della licenza di
esercizio.
13. E soggetto alla sanzione amministrativa da
lire due milioni a lire nove milioni il responsabile di esercizio che non
ottempera a quanto previsto dallart. 57, comma 4, in ordine alla mancata tenuta
del registro dei soci.
14. Il titolare della struttura che procede
alla chiusura temporanea o definitiva del proprio esercizio senza ottemperare a
quanto previsto dallart. 63 è passibile di una sanzione amministrativa da lire
due milioni a lire sei milioni con la revoca immediata della licenza di
esercizio.
15. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti
oggettivi previsti e quando comunque lattività del complesso è ritenuta dannosa
o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o ha dato luogo a irregolarità
tecnico-amministrative, il Sindaco, competente per il territorio in cui è
ubicata la struttura, sospende lautorizzazione allesercizio della struttura
ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida,
non venga ottemperato, entro trenta giorni, alle prescrizioni
previste. 16. Lautorizzazione allesercizio della
struttura ricettiva è altresì revocata dal Sindaco:
a) qualora il titolare dallautorizzazione, alla
scadenza della sospensione di cui al comma 4, non abbia ottemperato alle
prescrizioni ivi previste;
b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi
previsti dalla legge per il titolare dellautorizzazione allesercizio delle
strutture ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente
discriminante, da parte del gestore;
c) nelle ipotesi previste dallart. 100 del testo
unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;
d) in caso di recidivo comportamento in relazione
alle violazioni della presente legge sanzionate dallart. 70, comma 2, lettere
a) e b).
17. Ogni provvedimento relativo
allautorizzazione deve essere comunicato alla Provincia e allA.P.T. competenti
per territorio, nonché allAssessorato regionale al turismo.
TITOLO 11
NORME TRANSITORIE
Art. 73(Adeguamento delle
strutture) 1. Entro il primo quinquennio di validità di
classificazione tutti i soggetti destinatari della presente legge devono
adeguare i requisiti qualitativi standards minimi di classificazione alla
presente normativa, sulla base delle relative allegate tabelle di
riferimento.
2. Per le strutture preesistenti e per
quelle già in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono fatte salve le dimensioni minime delle superfici delle stanze purchè
conformi alle norme vigenti in materia edilizia e igienico-sanitaria previste
dai regolamenti comunali.
3. A decorrere dallinizio del secondo
quinquennio di validità di classificazione disciplinato dalla presente legge, il
nuovo sistema deve essere applicato a regime e i nuovi standards minimi
qualitativi devono essere osservati integralmente su tutto il territorio
regionale.
4. Il mancato adeguamento, entro i termini
previsti dal comma 3, degli standards qualitativi minimi di classificazione
comporta la chiusura dellesercizio fino alladempimento degli obblighi di
legge.
Art. 74(Classificazione) 1. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, devono essere inoltrate alla Provincia
competente le domande di classificazione secondo le nuove
norme.
Art. 75(Autorizzazione
amministrativa) 1. Le licenze preesistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge continueranno ad essere valide sino alla
loro scadenza.
TITOLO 12ABROGAZIONE - MODIFICHE - RINVIO
Art. 76(Abrogazione della precedente
normativa) 1. Con lentrata in vigore della presente legge
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge
regionale 20 giugno 1979, n. 35;
b) Reg. 21 luglio
1980, n. 1;
c) legge
regionale 26 giugno 1981, n. 37;
d) art. 4, lettera a), legge
regionale 16 maggio 1985, n. 28;
e) legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 29;
f) legge
regionale 24 ottobre 1986, n. 33;
g) legge
regionale 2 agosto 1993, n. 12 (art. 2, con esclusione di quanto
riportato al comma 1 alloggi agrituristici; gli artt. 3-4-5-6-8-9-
10-11-14-15-16; gli artt. da 18 a 31 restano in vigore con esclusivo riferimento
agli alloggi agrituristici;
h) art. 5, commi 1 e 2, legge
regionale 5 settembre 1994, n. 29;
i) art. 9, commi 4 e 8, legge
regionale 5 settembre 1994, n. 29;
l) legge
regionale 24 maggio 1994, n. 16.
Art. 77(Rinvio alla normativa
vigente) 1. Per tutto quanto non espressamente
disciplinato dalla presente legge si rinvia alle norme statali e regionali
vigenti in materia.
Tabella A SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE - DELLE UNITA
ABITATIVE - SUITES - DELLE JUNIOR SUITES IN ALBERGHI, MOTELS, VILLAGGI - ALBERGO
E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE SUPERFICI MINIME
DELLE CAMERE (esclusi i bagni)
Composizione
(locale unico)
____________________________________________________________________________
1. Camera a un letto mq 8
2. Camera a due
letti
mq 14
3. Camera a tre
letti
mq 20
4. Camera a
quattro letti
mq 26
SUPERFICI MINIME
DELLE UNITA ABITATIVE (esclusi i bagni)
Composizione (uno
o più locali)
_____________________________________________________________________________
(1-2-3 stelle)
(4-5 stelle)
1. Unità abitativa
a un letto mq
10 mq 12
2. Unità abitativa
a due letti mq
16 mq 18
3. Unità abitativa
a tre letti mq
22 mq 24
4. Unità abitativa
a quattro letti mq 28 mq 30
SSUPERIFICI MINIME
DELLE SUITES (esclusi i bagni)
Composizione (due
o più locali)
______________________________________________________________________________
1. Suites a un
letto
mq 13 (mq 8 + 5)
2. Suites a due
letti
mq 19 (mq
14 + 5)
3. Suites a tre
letti
mq 27 (mq 14 + 8 + 5)
4. Suites a
quattro letti
mq 33 (mq
14 + 14 +5)
SUPERIFI [*]
MINIME DELLE JUNIOR SUITES (esclusi i bagni)
Composizione (un
locale)
______________________________________________________________________________
1. Junior suites a
un letto mq
10
2. Junior suites a due
letti mq
16
[*] Salve le
deroghe di cui allarticolo 6, comma 8, per quanto concerne il calcolo delle
cubature si fa riferimento alle altezze previste dai P.R.G. Comunali.
Tabella B STANDARDS TIPICI DEGLI ESERCIZI DI CLASSE
INTERNAZIONALE 1. boutique
2. gioielleria e orologeria
3. tabaccheria
4. negozi per oggettistica e souvenirs
5. negozi di lingeria
6. parrucchiere per donna e/o uomo
7. negozi di calzature
8. prodotti tipici locali
9. sala mostre e sfilate
10. sala telecomunicazioni (telex, telefax,
telefono)
11. farmacia
12. servizio interno di baby sitting
13. sala giochi bambini
14. casinò
15. night club
16. palestra
17. solarium
18. estetica
19. bancomat
Lesercizio di
tali attività è disciplinato dalla L. 11 giugno 1974, n. 426, in particolare
allart. 28.
Tabella C REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI, MOTELS E
VILLAGGI - ALBERGO
1. PRESTAZIONE DI SERVIZI |
STELLE |
1.01 Servizi di ricevimento e di portineria
informazioni |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.11 Assicurati 24/24 ore da un addetto in via
esclusiva
per
ciascun servizio |
|
|
|
|
X |
1.12 Assicurati 14/24 ore da un addetto in via
esclusiva |
|
|
|
X |
|
1.13 Assicurati 12/24 ore con personale
addetto |
|
|
X |
|
|
1.14 Assicurati 12/24 ore |
X |
X |
|
|
|
1.02 Servizio di notte |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.021 Portiere di notte |
|
|
|
X |
X |
1.022 Addetto disponibile a
chiamata |
X |
X |
X |
|
|
1. PRESTAZIONE DI SERVIZI |
STELLE |
1.03 Servizio di custodia
valori |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.031 Cassette di
sicurezza per tutte le camere/suites/unità
abitative |
|
|
|
|
X |
1.32 In cassaforte dellalbergo o in cassette di sicurezza
singole, almeno nel 50% delle
camere |
|
|
|
X |
|
1.33 In cassaforte dellalbergo |
|
|
X |
|
|
1.04 Trasporto interno dei
bagagli |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.41 Assicurato 24/24 ore con un addetto in via
esclusiva |
|
|
|
|
X |
1.42 Assicurato 16/24 ore con un
addetto |
|
|
|
X |
|
1.43 Assicurato 12/24 ore con un
addetto |
|
|
X |
|
|
1.05 Servizio di 1^
colazione |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.051 In sala apposita e/o in
ristorante |
|
|
|
X |
X |
1.052 In sale comuni anche destinate ad altri
usi |
X |
X |
X |
|
|
1.053 Servizio reso nelle camere a richiesta del
cliente |
|
|
X |
X |
X |
1.06Servizio di bar nel locale ove è ubicato limpianto e/o
nei locali comuni |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.061 Assicurato 16/24 ore con personale
addetto |
|
|
|
X |
X |
1.062 Assicurato 12/24 ore con personale
addetto |
X |
X |
X |
|
|
1.07 Servizio di bar nelle camere o unità
abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.071 Assicurato 16/24
ore |
|
|
|
X |
X |
1.072 Assicurato 12/24
ore |
|
|
X |
|
|
1.07Frigo-bar in tutte le camere/suites/unità
abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
X |
X |
1.08 Frigo-bar
in tutte le camere/suite/unità abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
X |
X |
1.09 Divise per il
personale |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
X |
X |
1.10 Lingue estere correttamente
parlate |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.101 Dal gestore o direttore: - due lingue
- una lingua
|
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
1.102Dal personale di ricevimento
portineria-informazioni: - due lingue
- una lingua |
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
1.103dal maitre - una
lingua |
|
|
|
X |
X |
1.11 Cambio
biancheria |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.111Lenzuola e federe ad ogni cambio cliente,
es:
- tutti i giorni
- a giorni alterni
- due volte alla settimana |
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
1.112 asciugamani
nelle camere e ad ogni cambio
cliente, es:
- tutti i giorni
- a giorni alterni |
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
1. PRESTAZIONE DI SERVIZI |
STELLE |
1.12 Accessori dei locali-bagno
privati |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.121 saponetta |
X |
X |
X |
X |
X |
1.122 bagnoschiuma |
|
|
X |
X |
X |
1.123 sciampoo |
|
|
|
|
X |
1.124 un telo da bagno per
persona |
X |
X |
X |
X |
X |
1.125 un asciugamano per
persona |
X |
X |
X |
X |
X |
1.126 una salvietta per
persona |
X |
X |
X |
X |
X |
1.127 riserva di carta
igienica |
X |
X |
X |
X |
X |
1.128 sacchetti igienici |
X |
X |
X |
X |
X |
1.129 cestino rifiuti |
X |
X |
X |
X |
X |
1.130 asciugacapelli |
|
|
|
X |
X |
1.131materiale per pulizia scarpe (in assenza di
apparecchi
automatici) |
|
|
X |
X |
X |
Le camere senza
bagno privato devono avere i seguenti accessori:
- un telo da bagno
per persona
- un asciugamano
per persona |
1.13 Accessori nelle camere o unità
abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.131 documentazione su
albergo |
|
|
X |
X |
X |
1.132 necessario per
scrivere |
|
|
X |
X |
X |
1.133 depliants
informativi delle attività di
intrattenimento
locali |
|
|
|
X |
X |
1.14 Lavatura e stiratura biancheria degli
ospiti |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.141resa entro le 12 ore per biancheria consegnata
entro le ore
9,00 |
|
|
|
|
X |
1.142 resa entro le 24
ore |
|
|
X |
|
|
1.15 Pulizia nelle camere o unità
abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.151 Una volta al giorno, con riassetto
pomeridiano |
|
|
|
X |
X |
1.152 Una volta al
giorno |
X |
X |
X |
|
|
|
|
2. DOTAZIONE,
IMPIANTI ED ATTREZZATURE |
STELLE |
2.01Numero del locali-bagno privati
(completi),
espressi
in percentuale delle camere/suites/unità
abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.011 Il 100% |
|
|
|
X |
X |
2.012 Almeno l80% |
|
|
X |
|
|
2.013 Almeno il 60% |
|
X |
|
|
|
2.02 Numero dei locali-bagno (completi) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.021 Uno ogni 4
posti letto non serviti da locale bagno
privato, con il minimo di uno per
piano |
|
|
X |
|
|
2.022 Uno ogni 8
posti letto non serviti da locale bagno
privato, con il minimo di uno per
piano |
|
X |
|
|
|
2.023 Uno ogni 10 posti letto non serviti da
locale
bagno privato, con il minimo di uno
per piano |
X |
|
|
|
|
2.03 Chiamata di allarme in tutti i bagni
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
2.04 Riscaldamento |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.041 In tutto
lesercizio
(ad esclusione
degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva)
|
X |
X |
X |
X |
X |
2. DOTAZIONE,
IMPIANTI ED ATTREZZATURE |
STELLE |
2.05 Aria condizionata o condizionatore a
finestra |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.051 In tutto
lesercizio e regolabile dal cliente nelle
camere/suites/unità
abitative |
|
|
|
X |
X |
(Laria
condizionata è obbligatoria solo per gli esercizi posti ad altitudine inferiore
a 300 m. s.l.m.) |
2.06 Ascensore di servizio o
montacarichi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
X |
2.07Ascensore per i clienti (laddove lesercizio sia
su
più piani e sia consentito dalle
normative vigenti) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.071 Qualunque sia il numero dei
piani |
|
|
|
X |
X |
2.072 Per gli esercizi con locali oltre i primi due
piani
(escluso il piano
terreno) |
|
X |
X |
|
|
2.08 Attrezzature delle camere/suites/unità
abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.081 Letto, tavolino, armadio, comodino,
specchio |
X |
X |
X |
X |
X |
2.082 Lampade o appliques da
comodino |
X |
X |
X |
X |
X |
2.083 Idonea illuminazione per leggere o
scrivere |
|
X |
X |
X |
X |
2.084 Specchio con presa corrente per le camere
senza
bagno |
X |
X |
X |
|
|
2.085 Secondo comodino nelle camere
doppie |
|
X |
X |
X |
X |
2.086 Cestino rifiuti |
X |
X |
X |
X |
X |
2.087 Sgabello |
|
X |
X |
X |
X |
2.088 Una sedia |
X |
X |
X |
|
|
2.089 Una poltroncina per
letto |
|
|
|
X |
X |
(Il tavolino e
comodino possono essere sostituiti da soluzioni funzionalmente
equivalenti) |
2.09 Televisore |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.091 TV a colori
in tutte le camere/suites/unità
abitative |
|
|
|
X |
X |
2.09 Televisore |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.092 Cavo TV in
tutte le camere e fornitura gratuita
apparecchio su richiesta per almeno il
50% delle
camere |
|
|
X |
|
|
2.093 ad uso
comune |
X |
X |
X |
|
|
2.094 con antenna satellitare |
|
|
|
|
X |
2.10Radio o filodiffusione nelle camere o unità
abitative, con regolazione
autonoma |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
X |
X |
2.11 Chiamata per il personale |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.111 Chiamata telefonica
diretta |
|
|
X |
X |
X |
2.112 Chiamata con telefono o
campanello |
X |
X |
|
|
|
2.12 Telefono nelle camere o unità abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.121 Abilitato alla chiamata esterna
diretta |
|
|
X |
X |
X |
2.122 Non abilitato alla chiamata esterna
diretta |
X |
X |
X |
|
|
2. DOTAZIONE,
IMPIANTI ED ATTREZZATURE |
STELLE |
2.13 Linee telefoniche
esterne |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.131Due linee telefoniche con apparecchio ad uso
Comune |
|
|
|
X |
X |
2.132Una linea telefonica con apparecchio ad uso
comune |
X |
X |
X |
|
|
2.14 Telex e/o
telefax |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
X |
X |
X |
2.15 Locali di ricevimento e
soggiorno |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.151Un locale (che può coincidere con la sala
ristorante o il
bar) |
X |
|
|
|
|
2.152Sala/e di superficie complessiva (esclusa leventuale
sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche
alla clientela di passaggio) non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10
camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni camera oltre la
ventesima |
|
X |
|
|
|
2.153Come per le 2 stelle maggiorata del
20% |
|
|
X |
|
|
2.154Come per le 2 stelle maggiorata del
30% |
|
|
|
X |
|
2.155Come per le 2 stelle maggiorata del
50% |
|
|
|
|
X |
2.16 Servizio ristorante |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.161In locale apposito negli esercizi che forniscono
il
servizio |
|
|
|
X |
X |
2.17 Bar |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.171 In locale apposito |
|
|
|
X |
X |
2.172 Banco bar posto in locale
comune |
|
X |
X |
|
|
2.18 Sale separate |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.181 Sala per riunioni |
|
|
|
|
X |
2.182 Sala soggiorno e
svago |
|
|
|
X |
X |
2.19 Ingresso protetto da portico o
pensilina |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
(ove consentito
dalle normative vigenti) |
|
|
|
|
X |
|
|
2.20 Ingresso separato per i
bagagli |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
X |
X |
2.21 Locali di servizio ai piani (con eventuale bagno
comune) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
X |
X |
2.22 Servizio parcheggio
auto |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.221 Servizio parcheggio
custodito |
|
|
|
|
X |
2.222Servizio parcheggio riservato per almeno il
50%
delle
camere |
|
|
|
X |
|
3 SILENZIOSITA
|
STELLE |
3.01Insonorizzazione di tutte le camere o unità
abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
X |
4 QUALITA E STATO DI CONSERVAZIONE |
STELLE |
4.01 Camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi,
pavimentazione, tappeti, pareti,
illuminazione)
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
eccellente come nuovo
-
buono
-
soddisfacente/decoroso |
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
X |
|
|
|
4.02 Bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari,
rubinetteria)
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
eccellente come nuovo
-
buono
-
soddisfacente/decoroso |
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
X |
|
|
|
4.03 Sale soggiorno ed altri locali comuni (arredi,
pavimentazione, tappeti, pareti,
tendaggi,
illuminazione) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
eccellente come nuovo
-
buono
-
soddisfacente/decoroso |
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
X |
|
|
|
4.04 Aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti e
infissi) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
eccellente come nuovo
-
buono
-
soddisfacente/decoroso |
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
X |
|
|
|
Tabella D REQUISITI OBBLIGATORI PER RESIDENZE TURISTICO -
ALBERGHIERE
1. PRESTAZIONI
DI SERVIZI
|
STELLE |
1.01Servizi di ricevimento e di portineria
informazioni |
2 |
3 |
4 |
1.011 Assicurati 16/24 ore con personale
addetto |
|
|
X |
1.012 Assicurati 14/24 ore con personale
addetto |
|
X |
|
1.013 Assicurati 12/24
ore |
X |
|
|
1.02 Servizio di notte |
2 |
3 |
4 |
1.021 Personale
addetto |
|
X |
|
1.022 Addetto disponibile a chiamata |
X |
X |
|
1.03 Servizio di custodia valori |
2 |
3 |
4 |
1.031Cassette di
sicurezza nelle unità abitative o
cassaforte nella residenza
turistico-alberghiera |
|
|
X |
1.032 Servizio custodia
valori |
|
X |
|
1.04 Trasporto interno dei
bagagli |
2 |
3 |
4 |
1.041 Assicurato 14/24
ore |
|
|
X |
1.042 Assicurato 8/24
ore |
|
X |
|
1.05 Servizio di 1^
colazione |
2 |
3 |
4 |
1.051 In sala apposita e/o in
ristorante |
|
|
X |
1.052 In sale comuni anche destinate ad altri
usi |
X |
X |
X |
1.053 A richiesta del cliente anche nelle unità
abitative |
|
X |
X |
1. PRESTAZIONI
DI SERVIZI
|
STELLE |
1.06Servizio di bar nel locale comune o nelle unità
abitative |
2 |
3 |
4 |
1.061 Assicurato 14/24
ore |
|
|
X |
1.062 Assicurato 12/24
ore |
|
X |
|
1.07 Divise per il
personale |
2 |
3 |
4 |
|
|
X |
X |
1.08 Lingue estere correttamente
parlate |
2 |
3 |
4 |
1.081 Dal gestore
o direttore:
- due lingue
- una lingua |
|
|
X |
|
X |
|
1.182 Dal
personale di ricevimento portineria-
informazioni:
- due lingue
- una
lingua |
|
X |
X |
X |
|
|
1.09 Cambio biancheria |
2 |
3 |
4 |
1.091 Lenzuola e
federe ad ogni cambio cliente, e:
- tutti i giorni
- a giorni
alterni
- due volte alla
settimana |
|
|
X |
|
X |
|
X |
|
|
1.092 Asciugamani
nelle camere e ad ogni cambio
cliente, e:
- tutti i giorni
- almeno tre volte la settimana |
|
|
X |
X |
X |
|
1.10 Accessori nelle unità
abitative |
2 |
3 |
4 |
1.101documentazione sulla residenza e necessario per
scrivere |
|
X |
X |
1.11 Lavatura e stiratura biancheria degli
ospiti
|
2 |
3 |
4 |
1.111 resa entro le 24
ore |
|
|
X |
1.12 Pulizia nelle unità
abitative |
2 |
3 |
4 |
1.121 Una volta al
giorno |
X |
X |
X |
2. DOTAZIONI,
IMPIANTI ED ATTREZZATURE |
STELLE |
2.01 Composizione delle unità abitative |
2 |
3 |
4 |
2.011 100% delle
unità con bagni distinti
cucina/soggiorno/pernottamento |
|
|
X |
2.012 Almeno il 50% delle unità con bagni distinti
cucina/soggiorno/pernottamento |
|
X |
|
2.013 100% delle unità monolocali attrezzati
cucina/soggiorno/pernottamento |
X |
|
|
2.02 Chiamata di allarme in tutti i
bagni |
2 |
3 |
4 |
|
X |
X |
X |
2.03 Riscaldamento |
2 |
3 |
4 |
2.031 In tutto
lesercizio: unità abitative ed eventuali
parti
comuni |
X |
X |
X |
(lobbligo non
sussiste per gli esercizi con apertura limitata alla stagione estiva)
|
2. DOTAZIONI,
IMPIANTI ED ATTREZZATURE |
STELLE |
2.04 Aria condizionata o condizionatore a
finestra
|
2 |
3 |
4 |
2.041 Regolabile dal
cliente |
|
|
X |
(Laria
condizionata è obbligatoria solo per gli esercizi posti ad altitudine inferiore
a 300 m.l.m.)
|
2.05 Ascensore di servizio o
montacarichi |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
X |
2.06Ascensore per i clienti (laddove sia consentito
dalle normative
vigenti) |
2 |
3 |
4 |
2.061 Qualunque sia il numero dei
piani |
|
|
X |
2.062 Per gli esercizi con locali oltre i primi due
piani |
X |
X |
|
(escluso il piano
reception) |
2.07 Televisore |
2 |
3 |
4 |
2.071 TV a colori in tutte le unità
abitative |
|
X |
X |
2.072 TV a colori ad uso
comune |
X |
|
|
2.08 Radio o
filodiffusione in tutte le unità abitative,
con regolazione
autonoma |
2 |
3 |
4 |
|
|
X |
X |
2.09 Chiamata per il personale |
2 |
3 |
4 |
2.091 Chiamata telefonica
diretta |
|
X |
X |
2.092 Chiamata con telefono o
campanello |
X |
|
|
2.10 Telefono nelle unità
abitative |
2 |
3 |
4 |
2.101 Abilitato alla chiamata esterna
diretta |
|
X |
X |
2.11 Linee telefoniche
esterne |
2 |
3 |
4 |
2.111Due linee telefoniche con apparecchio ad uso
comune |
|
|
X |
2.112Una linea telefonica ad uso
comune |
X |
X |
|
2.12 Telex e/o
telefax |
2 |
3 |
4 |
|
|
X |
X |
2.13 Locali di ricevimento e
soggiorno |
2 |
3 |
4 |
2.131Una sala per uso comune (che può coincidere con
la sala ristorante o il
bar) |
X |
|
|
2.132Una sala di uso comune di superficie complessiva
(esclusa leventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni
vengano effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a mq 4 per
ognuna delle prime 10 unità abitative, mq 1 per ognuna delle ulteriori unità
fino alla ventesima e mq 0,5 per ogni unità oltre la
ventesima |
|
|
X |
2.1332.133 Come per
le 3 stelle maggiorata del 10% |
|
|
X |
2.14 Bar
|
2 |
3 |
4 |
2.141 In locale apposito |
|
|
X |
2.142 Banco bar posto in locale
comune |
X |
X |
|
2.15Posto auto assicurato per ciascuna unità
abitative |
2 |
3 |
4 |
|
|
X |
X |
3. DOTAZIONI
MINIME DELLE UNITA
ABITATIVE |
STELLE |
3.01 Dotazione per il soggiorno ed il
pernottamento
|
2 |
3 |
4 |
3.011 Letti e coperte pari al numero delle persone
ospitabili |
X |
X |
X |
3.012 Armadio, cassetti, grucce, comodini o
ripiani,
illuminazione, lampade o
appliques |
X |
X |
X |
3.013 Tavolo per
la consumazione dei pasti con sedie
pari al numero dei posti
letto |
X |
X |
X |
3.014 Poltrone o divani nel soggiorno con posti
pari al
numero delle persone
ospitabili |
|
|
X |
3.015 Poltrone o divano nel
soggiorno |
|
X |
|
3.02 Dotazione
per la preparazione dei cibi |
2 |
3 |
4 |
3.21 Cucina con due fuochi o piastre e relativa
alimentazione |
X |
X |
X |
3.022 Frigorifero |
X |
X |
X |
3.023 Lavello con
scolapiatti |
X |
X |
X |
3.024 Per ciascuna persona
ospitabile:
2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai,
2 piatti piani,
1 piatto fondo, una tazza, 1 tazzina, 2
bicchieri |
X |
X |
X |
3.025 Per ciascuna unità
abitativa
1 batteria da cucina, 2 coltelli da
cucina, 1
zuccheriera, 1 scolapasta, 1
mestolo, 1
insalatiera, 1 grattugia, 1
spremiagrumi, 1 bricco
per il latte, 1
apribottiglia-cavatappi, 1
pattumiera con sacchetti di
plastica |
X |
X |
X |
3.026 Cucina con 2 fuochi o piastre e forno (anche
a
microonde) |
X |
X |
X |
3.027 Tovaglia, tovagliolini e canovacci da
cucina |
X |
X |
X |
3.03 Dotazioni bagno |
2 |
3 |
4 |
3.031 Lavandino, doccia o vasca,
water |
X |
X |
X |
3.032 Asciugacapelli |
|
X |
X |
3.033 Scopettino |
X |
X |
X |
3.034 Mensola |
X |
X |
X |
3.035 Specchio e contigua presa per lenergia
elettrica |
X |
X |
X |
3.036 Cestino rifiuti |
X |
X |
X |
3.037 Sacchetti igienici |
X |
X |
X |
3.038 Carta igienica con
riserva |
X |
X |
X |
3.039 Telo da bagno per
persona |
X |
X |
X |
3.040 Asciugamano per
persona |
X |
X |
X |
3.041 Salvietta per
persona |
X |
X |
X |
3.042 Saponetta |
X |
X |
X |
3.043 Bagnoschiuma |
|
X |
X |
4 - Dotazione generale delle unità abitative
|
STELLE |
4.01 Impianto di erogazione di acqua calda e
fredda |
2 |
3 |
4 |
|
X |
X |
X |
4.02Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per
pavimento |
2 |
3 |
4 |
|
X |
X |
X |
4 - Dotazione generale delle unità
abitative
|
STELLE |
4.03 Antenna
satellitare |
2 |
3 |
4 |
|
|
X |
X |
5. ASSISTENZA
DI MANUTENZIONE DELLE UNITA ABITATIVE E DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI
ARREDI, CORREDI E DOTAZIONI |
STELLE |
6.01 Insonorizzazione di tutte le
camere |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
X |
7. QUALITA E
STATO DI CONSERVAZIONE |
STELLE |
7.01 Camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi,
pavimentazione, tappeti, pareti,
illuminazione)
|
2 |
3 |
4 |
- eccellente come
nuovo |
|
|
X |
-
buono |
|
X |
|
- buono -
soddisfacente/decoroso
|
X |
|
|
7.02 Bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari,
rubinetteria) |
2 |
3 |
4 |
- eccellente come
nuovo |
|
|
X |
-
buono |
|
X |
|
-
soddisfacente/decoroso |
X |
|
|
7.03 Sale soggiorno ed altri locali comuni (arredi,
pavimentazione, tappeti, pareti,
tendaggi,
illuminazione) |
2 |
3 |
4 |
- eccellente come
nuovo |
|
|
X |
-
buono |
|
X |
|
-
soddisfacente/decoroso |
X |
|
|
7.04
Aspetto esterno
|
2 |
3 |
4 |
- eccellente come
nuovo |
|
|
X |
- buono |
|
X |
|
-
soddisfacente/decoroso |
X |
|
Tabella E REQUISITI OBBLIGATORI PER I COMPLESSI RICETTIVI ALLARIA
APERTA
VILLAGGI - CAMPEGGI
1. SISTEMAZIONE DELLAREA STRUTTURE -
INFRASTRUTTURE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
1.01 Viabilità interna: a prova di acqua e
polvere |
X |
X |
X |
X |
1.02 Viabilità pedonale: passaggi pedonale ogni
quattro
piazzole
passaggi pedonali ogni due
piazzole |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
1. SISTEMAZIONE DELLAREA STRUTTURE -
INFRASTRUTTURE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
1.03 Aree libere per uso comune: Attrezzabili per
attività sportive e ricreative non
inferiore al 5%
dellintera superficie del
complesso
Attrezzabili per attività sportive e
ricreative non
inferiore al 10% dellintera superficie
del complesso |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
1.04 Aree ombreggiate
non inferiore al 10% dellintera
superficie del
complesso
non inferiore al 20% dellintera
superficie del
complesso
non inferiore al 30% dellintera
superficie del
complesso |
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
1.05 Parcheggio auto:
Una o più aree di parcheggio a seconda
delle
dimensioni o della configurazione del
terreno con
un numero complessivo non inferiore a 60
posti
auto per ettaro
Una o più aree di parcheggio coperte o
ombreggiate
a seconda delle dimensioni o della
configurazione
del terreno con un numero complessivo
non
inferiore a 60 posti auto per ettaro
(per i complessi con solo accesso
pedonale lobbligo
non sussiste) |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
1.06 Superficie di ogni singola piazzola mq 50
compreso lo spazio adibito alla viabilità
interna
superficie di ogni singola piazzola mq
55
compreso lo spazio adibito alla viabilità
interna
superficie di ogni singola piazzola mq
65
compreso lo spazio adibito alla viabilità
interna
superficie di ogni singola piazzola mq
75
compreso lo spazio adibito alla viabilità
interna |
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1.07 Individuazione piazzole: contrassegnate con un
numero
progressivo |
X |
X |
X |
X |
1.08 Confini delle piazzole:
: Evidenziati con segnali sul terreno o
con picchetti
Evidenziati con divisori
artificiali
Evidenziati con vegetazione (alberi,
siepi o aiuole
coltivate) |
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
1.09 Sistemazione delle piazzole: a prova di acqua e
polvere |
X |
X |
X |
X |
2. IMPIANTO ELETTRICO E DI
ILLUMINAZIONE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
2.01 Impianto principale: da realizzarsi nel rispetto
delle norme CEI con canalizzazione
interrate e con
prese di corrente poste in colonnine dotate di
chiusura ermetica |
X |
X |
X |
X |
2.02Prese di corrente:
le piazzole debbono essere
alimentate da prese di corrente poste
in colonnine
dotate di chiusura ermetica e collocate
in modo da
evitare che lallacciamento comporti
lattraversamento delle
strade |
X |
X |
X |
X |
2. IMPIANTO ELETTRICO E DI
ILLUMINAZIONE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
2.03Illuminazione:
limpianto di illuminazione deve
essere costituito con punti luce posti
ad una
distanza massima di 20 metri luno
dallaltro e,
comunque, deve garantire lagevole
fruizione della
viabilità pedonale interna, dei servizi
igienici e
delle zone
comuni |
X |
X |
X |
X |
3. IMPIANTO
IDRICO - FOGNARIO |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
3.01Impianto principale fognario: deve essere
realizzato nel rispetto delle norme
previste dal
Regolamento Igiene e sanità pubblica
comunale |
X |
X |
X |
X |
3.02Approvvigionamento idrico-potabile: deve essere di almeno 300 litri per
persona/giorno di cui almeno un terzo potabile (misure diverse sono consentite
solo se previste da regolamenti locali) |
X |
X |
X |
X |
3.03Approvvigionamento idrico non potabile: eventuale erogazione di acqua non potabile ad
uso dei servizi, di pulizia, e di ogni altra utilizzazione che non comporti
pericolo per la salute degli utenti, deve essere segnalata con apposita
indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione |
X |
X |
X |
X |
4. IMPIANTO
PREVENZIONE INCENDI |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
4.01Dispositivi:
dotazione di idonei dispositivi
antincendio,
secondo le prescrizioni dettate dai
Comandi
Provinciali dei Vigili del
Fuoco |
X |
X |
X |
X |
5. IMPIANTO
TELEFONICO |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
5.01Postazione:
dotazione impianto telefonico per uso comune con almeno 1 linea telefonica
Dotazione impianto telefonico per uso comune con
Almeno 1 linea esterna e
cabina |
X |
|
|
|
6. RACCOLTA
RIFIUTI |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
6.01Rifiuti solidi:
La raccolta di rifiuti solidi deve
essere realizzata mediante sacchi di
plastica a
perdere sostenuti da appositi
recipienti di plastica
o di ferro zincato, muniti di
coperchio che
garantisca la chiusura e la tenuta dei
sacchi stessi
di capacità complessiva non inferiore a
100 litri per
ogni 8 piazzole e distanti tra di loro
a non più di 50
metri
|
X |
|
|
|
6.02La raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata
mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di
plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la
tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per
ogni 8 piazzole e distanti tra di loro a non più di 40
metri |
|
X |
X |
|
|
6. RACCOLTA
RIFIUTI |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
6.03La raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata
mediante sacchi di plastica a perdere
sostenuti da
appositi recipienti di plastica o di
ferro zincato,
muniti di coperchio che garantisca la
chiusura e la
tenuta dei sacchi stessi di capacità
complessiva non
inferiore a 100 litri per ogni 5
piazzole |
|
|
|
X |
7.
SERVIZI |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
7.01 Servizio di ricevimento o accettazione: apposito
locale ubicato allingresso del
complesso |
X |
X |
X |
X |
7.02 Servizio guardiania: notturno e diurno |
X |
X |
X |
X |
7.03 Servizio
pulizia: Pulizia ordinaria delle aree
comuni due volte al
giorno
Pulizia ordinaria delle aree comuni due
volte al
giorno con addetto diurno
permanente |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
7.04Servizi di pulizia impianti igienico-sanitari: Da
effettuarsi almeno due volte al
giorno
Da effettuarsi almeno due volte al
giorno, con
addetto
permanente |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
7.05 Servizio
smaltimento rifiuti: raccolta e
smaltimento rifiuti solidi e pulizia degli impianti idro-igienici almeno due
volte al giorno |
X |
X |
X |
X |
8. EROGAZIONE
ACQUA POTABILE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
8.01Impianto uso comune:
lerogazione di acqua
potabile deve essere assicurata
mediante fontanelle
sparse nel complesso |
X |
X |
X |
X |
8.02Erogazione acqua potabile: in almeno il 30% nei servizi comuni ad
esclusione delle docce
In almeno il 50% nei servizi comuni ad
esclusione
delle docce |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
9.
INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
9.01Impianti di uso comune:
gli impianti igienico-
sanitari, di uso comune con le
installazioni di WC,
docce e lavabi debbono essere suddivisi
per sesso |
X |
X |
X |
X |
9.02 Impianti
minimi: |
|
|
|
|
: n. 1
WC ogni 20 persone |
X |
X |
|
|
n. 1
WC ogni 15 persone
|
|
|
X |
X |
n. 1
lavabo per pulizie personali ogni 20 persone |
X |
X |
|
|
n. 1
lavabo per pulizie personali ogni 15 persone |
|
|
X |
X |
n. 1
lavapiedi ogni 50 persone |
X |
|
|
|
n. 1
lavapiedi ogni 40 persone |
|
X |
|
|
n. 1
lavapiedi ogni 30 persone |
|
|
X |
|
n. 1
lavapiedi ogni 20 persone |
|
|
|
X |
n. 1
doccia con acqua fredda ogni 50 persone |
X |
|
|
|
n. 1
doccia con acqua fredda ogni 40 persone |
|
X |
|
|
n. 1
doccia con acqua fredda ogni 30 persone |
|
|
X |
|
n. 1
doccia con acqua fredda ogni 20 persone |
|
|
|
X |
n. 1
doccia con acqua calda ogni 50 persone |
X |
X |
|
|
n. 1
doccia con acqua calda ogni 40 persone |
|
X |
|
|
9.
INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
9.02
Impianti minimi
n. 1
doccia con acqua calda ogni 30 persone |
|
|
X |
|
n. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni
40 persone |
|
|
X |
|
n. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni
30 persone |
|
|
|
X |
n. 1
lavatoio per biancheria ogni 30 persone |
X |
|
|
|
n. 1
lavatoio per biancheria ogni 25 persone |
|
X |
|
|
n. 1
lavatoio per biancheria ogni 20 persone |
|
|
X |
|
n. 1
lavatoio per biancheria ogni 15 persone |
|
|
|
X |
n. 1
lavello per stoviglie ogni 30 persone |
X |
|
|
|
n. 1
lavello per stoviglie ogni 25 persone |
|
X |
|
|
n. 1
lavello per stoviglie ogni 20 persone |
|
|
X |
|
n. 1
lavello per stoviglie ogni 15 persone |
|
|
|
X |
n. 1
vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di
servizi e comunque non inferiore al
rapporto di 1
ogni 15
roulottes |
X |
X |
|
|
n. 1
vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di
servizi e comunque non inferiore al
rapporto di 1
ogni 10 roulottes |
|
|
X |
X |
Erogazione di acqua calda in almeno il
30% nei
servizi comuni ad esclusione delle
docce |
X |
X |
|
|
Erogazione di acqua calda in almeno il 50%
nei
servizi comuni ad esclusione delle
docce |
|
|
X |
X |
10.
ATTREZZATURE DI RISTORI |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
10.01 Bar |
X |
X |
X |
|
10.02 Bar in locale arredato con tavolini e
sedie |
|
|
|
X |
10.03 Tavola calda o ristorante
self-service |
|
|
X |
X |
11.
ATTREZZATURE RICREATIVE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
11.01 Allestimento di almeno una attrezzatura
ricreativa (parco giochi per bambini,
locale
ritrovo, televisione, tennis da
tavolo, etc.)
Allestimento di almeno due
attrezzature ricreative
o servizi vari (parco giochi per
bambini, locale
ritrovo, televisione, tennis da
tavolo, etc.)
Allestimento di almeno quattro
attrezzature
ricreative e servizi vari (parco giochi
per bambini,
locale ritrovo, televisione, tennis da
tavolo, etc.) |
|
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
12.
ATTREZZATURE SPORTIVE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
12.01 Allestimento di almeno due attrezzature
sportive (piscina, tennis, bocce,
calcetto,
pallavolo, pallacanestro, pista di
pattinaggio,
etc.) |
|
|
|
x |
13. UNITA
ABITATIVE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
13.01 Dotazione
delle unità:
Superficie netta non superiore a 70
mq costituiti
da un unico piano e nel rispetto di
quanto previsto
dallart. 16 della presente
legge |
|
X |
X |
X |
Attrezzature per il soggiorno di un
numero
variabile da due a massimo cinque
persone
comprese quelle per la preparazione e la
consumazione dei
pasti |
|
X |
X |
X |
Installazioni igienico-sanitarie
(lavabo, WC e
doccia) |
|
X |
X |
X |
Allacciamento di corrente elettrica con
prese di
Corrente poste allinterno delle
stesse |
|
X |
X |
X |
Allacciamento alla rete
idrico-fognaria |
|
X |
X |
X |
Erogazione di acqua calda e
fredda |
|
X |
X |
X |
Tabella F REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI OSTELLI DELLA
GIOVENTU
DISTINTI PER CATEGORIA
1. ELEMENTI
CARATTERIZZANTI |
STELLE |
1 |
2 |
3
|
1.01 Animazioni |
X |
X |
|
1.02Soggiorno e pernottamento per non più di 7
giorni,
salvo diversa
disponibilità |
X |
X |
X |
1.03Iniziative di carattere turistico e
socio-culturale |
X |
X |
X |
1.04Apoliticità ed indiscriminazione razziale, religiosa, di
classe, o altro |
X |
X |
X |
2.
RICEVIMENTO |
STELLE |
1 |
2 |
3
|
2.01 Assicurato 24/24
ore |
X |
|
|
2.02Orario minimo di ricevimento dalle 7.00 alle
10.00 e dalle 13.00 alle
24.00 |
|
X |
|
2.03Orario minimo di ricevimento dalle 7.00 alle 10.00 e
dalle 17.00 alle 23.00 |
|
|
X |
3.
INFORMAZIONI |
STELLE |
1 |
2 |
3
|
3.01Personale disponibile per emergenze, aiuto e
consigli, per informazioni turistiche
sulla città, per
informazioni sui servizi e sui
regolamenti
dellostello |
X |
X |
X |
3.02 Personale
multilingue |
X |
X |
X |
3.03Materiale turistico-informativo a
disposizione |
X |
X |
X |
4. REQUISITI
DELLE CAMERE |
STELLE |
1 |
2 |
3
|
4.01 Camere con non più di 4 letti serviti da
locali-
bagno
privati |
X |
|
|
4.02 Camere divise per sesso con non più di 6 letti servite
da locali-bagno comuni |
X |
|
|
4. REQUISITI
DELLE CAMERE |
STELLE |
1 |
2 |
3
|
4.03 Camere con non più di 4 letti serviti da
locali-
bagno comuni |
X |
X |
|
4.04 Camere divise per sesso con più letti servite da
locali-bagno comuni |
|
X |
X |
4.05 Superficie minima di 7 mq a posto letto,
anche
sovrapponibile senza aumento di
superficie, a
cubatura minima di 9 mc. per
persona |
X |
X |
|
4.06 Superficie minima di 5 mq a posto letto, anche
sovrapponibile senza aumento di superficie, a cubatura minima di 9 mc. per
persona |
|
|
X |
4.07 Una luce per ogni letto |
X |
|
|
4.08 Adeguata
illuminazione |
X |
X |
X |
4.09 Fornitura biancheria da letto |
X |
X |
X |
5. REQUISITI
DEI LOCALI BAGNO |
STELLE |
1 |
2 |
3
|
5.01 Acqua calda |
X |
X |
|
5.02 Sapone e mezzi adeguati per
asciugarsi |
X |
X |
|
5.03 1 lavabo ogni 6 posti letto [*] |
X |
X |
X |
5.04 1 WC ogni 10 posti letto [*] |
X |
X |
X |
5.05 1 doccia ogni
12 posti letto [*] |
X |
X |
X
|
[*] sono esclusi
dal conteggio i posti letto delle camere con locali-bagno privati
|
6. SALE
COMUNI |
STELLE |
1 |
2 |
3
|
6.01Sale separate per fumatori, negli ostelli dove è
consentito
fumare |
X |
|
|
6.02Sale comuni e zone tranquille per gli
ospiti |
X |
X |
X |
7.
SERVIZI |
STELLE |
1 |
2 |
3
|
7.01 Servizio di bar e
ristorazione |
X |
X |
|
7.02 Pulizia delle camere una volta al
giorno |
X |
X |
X |
7.03 Cambio
biancheria da letto una volta la settimana
e, comunque, ad ogni cambio
dellospite |
X |
X |
X |
7.04 Disponibilità di prodotti alimentari di base negli
ostelli dotati di autocucina (qualora
non vi siano
negozi di alimentari nelle immediate
vicinanze) |
X |
X |
X |
8.
SICUREZZA |
STELLE |
1 |
2 |
3
|
8.01Obbligo di osservanza delle normative vigenti in
materia di sicurezza e di abbattimento
delle
barriere
architettoniche |
X |
X |
X |
9. PULIZIA ED
IGIENE |
STELLE |
1 |
2 |
3
|
9.01Obbligo di osservanza delle normative in materia
igienico-sanitaria |
X |
X |
X |
4. DOTAZIONE
BAGNO |
4.01 Lavandino,
doccia o vasca, water |
4.02 Cestino
rifiuti |
4.03 Specchio e
contigua presa per energia elettrica |
4.04
mensola |
4.05
Scopettino |
ED A RICHIESTA DEL
CLIENTE:
4.06
Saponetta |
4.07 Telo da bagno |
4.08 Asciugamano
|
4.09 Salvietta
|
4.10 Carta igienica con riserva |
4.11 Sacchetti igienici
|
5. DOTAZIONI
GENERALI DELLE UNITA
ABITATIVE |
5.01 Impianto di erogazione acqua calda e
fredda |
5.02 Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio
per pavimenti
|
6. PRESTAZIONI
DEI SERVIZI |
6.01 Servizio di ricevimento e
recapito |
6.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio
di cliente
|
6.03 Assistenza di manutenzione nelle unità
abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni |
6.04 Fornitura e cambio di biancheria a
richiesta
|
6.05 Elenco delle dotazioni dellunità
abitativa
|
6.06 Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei
relativi prezzi. |
Tabella G STANDARDS MINIMI OBBLIGATORI PER LE RESIDENZE
TURISTICHE E PER LE CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE
1. DOTAZIONE
STRUTTURA |
1.01 Riscaldamento in tutto lesercizio: unità abitative ed
eventuali parti comuni (lobbligo non
sussiste
per gli esercizi con licenza stagionale
estiva) |
2. DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO DELLE
UNITA
ABITATIVE |
2.01 letti e coperte pari al numero delle persone
ospitabili |
2.02 Armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani,
illuminazione con lampade o appliques |
2.03 Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari
al numero dei posti letto |
3. DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL
CAFFE |
3.01 Cucina con due fuochi o piastre e relativa
alimentazione |
3.02 Frigorifero |
3.03 lavello
conscolapiatti |
3.04per ciascuna persona ospitabile:
2
coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri,
1 tazza, 1 tazzina |
3. DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL
CAFFE |
3.05per ciascuna unità abitativa:
1
batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 mestolo, 1
caffettiera, 1 scolapasta, 1 insalatiera, 1 grattuggia, 1 bricco per il latte, 1
spremiagrumi, 1 apribottiglia-cavatappi, 1 pattumiera con sacchetti di plastica
|
4. DOTAZIONE BAGNO |
4.01 Lavandino, doccia o vasca,
water |
4.02 Cestino rifiuti |
4.03 Specchio e contigua presa per energia
elettrica |
4.04 mensola |
4.05 Scopettino |
ED A RICHIIESTA DEL CLIENTE:
4.06 saponetta |
4.07 Telo da bagno |
4.08 Asciugamano |
4.09 Salvietta |
4.10 Carta igienica con
riserva |
4.11 Sacchetti
igienici |
5. DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITA
ABITATIVE |
5.01 Impianto di erogazione acqua calda e
fredda |
5.02 Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per
pavimenti |
6. PRESTAZIONI
DEI SERVIZI |
6.01 Servizio di ricevimento e
recapito |
6.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di
cliente |
6.03Assistenza di manutenzione nelle unità abitative e di
riparazione e sostituzione di arredi,
corredi
e dotazioni |
6.04Fornitura e cambio di biancheria a
richiesta |
6.056.05 Elenco delle dotazioni dellunità
abitativa |
6.06Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi
prezzi. |
|