Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 11 Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.(•)
(•) Vedi anche la l.r. 17/2001 con la quale sono state emanate disposizioni relative all'attività ricettiva di Bed e Breakfast; la l.r. 1/2005, art. 58 e la l.r. 18/2012, art. 9 sull’obbligo di rilevazione e trasmissione dei dati sui flussi turistici.
Art. 1Finalità della legge.(1) 1. Con la presente legge la Regione Puglia detta norme inmateria di
classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive, ai sensi
dell’articolo 117, quarto comma della Costituzione, e in materia amministrativa
e gestionale delle strutture a uso pubblico gestite in regime di concessione
(stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene). (2)
(1) Articolo sostituito dalla l.r.
13/2018,art.1,comma
1. (2) Vedi i regolamenti regionali nn. 20,21 e 22/2005 riportati nel volume II
Art. 2Competenze regionali (3) 1. La Regione esercita le funzioni di
programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalle presenti
disposizioni e in particolare: a) individua i requisiti per la
classificazione delle strutture ricettive, determina gli standard di qualità
delle strutture e le procedure per la verifica del loro rispetto; b) svolge attività di vigilanza e di controllo sulle procedure
disciplinate dalla presente legge al fine di verificarne l’efficienza,
l’efficacia e la trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti.
2. La Giunta regionale, anche in coordinamento con le
altre regioni e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio
nazionale, predispone un sistema di classificazione omogenea sul territorio
regionale al fine di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto anche degli
orientamenti a livello internazionale.
(3) Articolo sostituito dalla l.r.
13/2018,art.2,comma 1.
2 bis Competenze comunali (4) 1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le
funzioni relative:
- a) alle procedure amministrative per l’avvio e le trasformazioni delle
attività turistiche ricettive mediante l’applicazione delle disposizioni
relative allo sportello unico di cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto
2008, n. 133, e del relativo regolamento attuativo;
- b) alla vigilanza e controllo, compresa la lotta all’abusivismo, sulle
strutture ricettive.
(4) Articolo introdotto dalla l.r.
13/2018,art.2,comma 2.
TITOLO 1Attività ricettiva alberghiera
Art. 3Destinatari. 1. Ai fini della presente legge e con riferimento specifico allesercizio dellattività ricettiva alberghiera, sono individuate le seguenti strutture organizzate: (5) a) alberghi; b) motels; c) villaggi-albergo; d) residenze turistico-alberghiere; e) alberghi dimora storica-residenza depoca; f) alberghi centro benessere. f
bis) condhotel.(6)
(5) Vedi la l.r. 17/2011 che ad integrazione del presente articolo individua la struttura ricettiva denominata “albergo diffuso” e ne disciplina l’attività ed il relativo il reg. reg. di attuazione n. 6/2012 (6) Lettera aggiunta dalla l.r.
22\2020, art, 1,
comma 1, lett. a).
Art. 4Tipologia. 1. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suites e unità abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile. 2. Sono motels gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e lassistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti. 3. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive che, in ununica area, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocato in più stabili, servizi centralizzati. 4. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. 5. Sono alberghi dimora storica-residenza depoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico o di particolare livello artistico, dotati di mobili o arredi depoca idonei ad unaccoglienza altamente qualificata, con servizi riferiti minimo alla classe a quattro stelle, 6. Sono alberghi e centro benessere le strutture dotate di impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti minimo alla classe a tre stelle. 6 bis) Sono “condhotel” le strutture turistico ricettive di cui
all’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per
l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive -Sblocca
Italia). Le condizioni di esercizio dei condhotel, i criteri e le modalità per
la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla
realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale sono
quelle stabilite dal decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 22
gennaio 2018, n. 13.(7) 7. E fatto divieto di attribuire tipologie diverse da quelle previste dal presente articolo.
(7) Comma aggiunto dalla l.r.
22\2020, art, 1, comma 1, lett. b).
Art. 5Ulteriori caratteristiche delle tipologie. 1. Negli alberghi è consentita la presenza di
unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del 40
per cento della ricettività autorizzata (in termini di camere e/o suite).
2. Nelle residenze turistico-alberghiere è
consentita la presenza di unità abitative senza angolo di cottura nel limite
massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata in termini di unità
abitative.
3. Le suite sono composte da almeno due vani
distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e almeno un
bagno privato.
4. Le unità abitative sono costituite da uno o
più locali allestiti a camera da letto, con soggiorno e servizio autonomo di
cucina e bagno privato.
Art. 6Dipendenze. 1. Lattività ricettiva può essere svolta oltre
che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento
e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche
in dipendenze.
2. Le dipendenze possono essere ubicate in
immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte
separata dello stesso immobile quando ad esse si accede da un diverso ingresso.
3. Rispetto alla sede principale le dipendenze
devono essere ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea daria o
allinterno dellarea delimitata e recintata su cui insiste la sede principale.
Il suddetto limite spaziale è inoperante nei confronti di dipendenze esistenti o
in via di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le dipendenze sono classificate in una delle
categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono, tuttavia, essere
classificate in categoria uguale a quella della sede principale ove concorrano
particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento che
consentano lofferta alla clientela del medesimo trattamento della sede
principale.
Art. 7Requisiti. 1. I requisiti minimi delle strutture ricettive
ai fini della classificazione sono:
a) capacità ricettiva non inferiore a sette
camere o sette unità abitative nel rispetto di quanto previsto dallart. 5,
commi 1 e 2; b) un lavabo con acqua corrente calda e fredda
per ogni camera, ove non sussista bagno privato; c) un locale bagno completo ogni dieci posti
letto non serviti da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno
completo; d) attrezzature e servizi come da tabelle
allegate C, e D; e) superficie minima per la struttura ricettiva
alberghiera come da tabella allegata A.
2. Le strutture ricettive alberghiere devono
possedere i requisiti standard qualitativi indicati nelle tabelle allegate A,
C, D e quelli tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti
dalle norme vigenti in materia. 2 bis. In deroga alla capacità ricettiva autorizzata e alle tabelle allegate
alla presente legge, nelle camere delle strutture alberghiere è consentita, su
esclusiva richiesta del cliente e in via temporanea, la sistemazione di un
ulteriore posto letto destinato al soggiorno dei minori di età inferiore a
quindici anni. L’utilizzazione in deroga cessa al momento della partenza del
cliente, col relativo obbligo di ristabilire il numero di posti letto previsti. (8)
(8) Comma aggiunto dalla l.r. 25/2014, art. 1
Art. 8Denominazione. 1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è
verificata dal comune che deve evitare l’insorgere di omonimie nell’ambito
provinciale. (9) 2. Le strutture ricettive esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge possono mantenere la propria
denominazione. 3. In alternativa alla dizione di albergo può
essere usata quella di Hotel; lindicazione di Grand Hotel spetta solamente
agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura Palace Hotel
spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle. 4. In alternativa allindicazione residenza
turistico-alberghiera possono essere utilizzate le seguenti: Hotel Residence,
Albergo residenziale o Aparthotel. 5. Gli alberghi di cui allart. 4, comma 6,
assumono, dopo la denominazione della struttura, quella ulteriore di casa di
bellezza o beauty-farms.
6. In caso di cessazione di attività, la
denominazione di una struttura alberghiera può essere assunta da unaltra,
decorsi due anni dalla cessazione stessa, salvo espressa autorizzazione del
titolare della struttura la cui attività è cessata.
(9) Comma sostituito dalla l.r.
13/2018, art. 3
Art. 9Classificazione. 1. Le strutture alberghiere previste dallart. 3
sono classificate in base ai requisiti posseduti come da tabelle A - C, e
vengono contrassegnate con cinque, quattro, tre, due e una stella; le residenze
turistico-alberghiere, come da tabella D, vengono contrassegnate con quattro,
tre e due stelle; le dimore storico-residenze depoca sono classificate secondo
le modalità di cui allart. 11.
2. Gli alberghi classificati con cinque stelle
assumono la denominazione aggiuntiva Lusso quando possiedono almeno cinque
degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui alla
tabella allegata B.
3. Per le strutture ricettive esistenti,
classificate nelle categorie quattro, tre e due stelle, non sussiste lobbligo
di un bagno completo per piano qualora tutte le stanze siano munite di servizio,
fatta salva la presenza di un bagno completo comune in tutto lesercizio.
4. Per gli esercizi classificati ad una stella
sussiste lobbligo della presenza di almeno un bagno in comune completo per
lintera struttura.
5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l’esercizio
dell’attività ; (10) ha validità per un quinquennio che
decorrerà, in fase di prima applicazione della presente legge, dal 1° gennaio
dellanno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.
6. Per le nuove strutture aperte durante il
quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dellattribuzione e per
la frazione di quinquennio rimanente.
7. Nel secondo semestre dellultimo anno di
validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.
8. È fatto obbligo di esporre in modo ben
visibile, allesterno e allinterno di ciascuna struttura ricettiva, il segno
distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente a numero
delle stelle assegnate. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle denominati
Lusso, devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera L.
(10) Parole sostituite dalla l.r.
13/2018, art. 4,
comma 1.
Art. 10Procedure per la classificazione delle strutture
turistiche ricettive (•) - Il titolare della struttura ricettiva presenta al comune competente per
territorio, contestualmente alla Segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione.
- Il comune competente per territorio verifica le dichiarazioni di cui al
comma 1, anche mediante sopralluoghi presso le strutture ricettive, e accerta
che la denominazione della struttura ricettiva eviti omonimie nell’ambito
territoriale provinciale anche in relazione a diverse tipologie di strutture
ricettive. Tali verifiche sono effettuate secondo le disposizioni previste dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
- Qualora la struttura ricettiva presenti i requisiti di una classificazione
diversa da quella dichiarata, il comune competente per territorio assegna un
congruo termine per l’adeguamento, trascorso il quale si procede alle
determinazioni conseguenti, compresa l’assegnazione d’ufficio della
classificazione effettivamente posseduta.
- Qualora, successivamente all’avvio dell’attività, vi sia un mutamento dei
requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica al
comune, su modello regionale, le modifiche della classificazione precedentemente
ottenuta.
- La Regione Puglia con atto della competente struttura regionale approva la
modulistica che deve essere utilizzata nel territorio regionale ai fini della
classificazione delle strutture ricettive entro sessanta giorni
dall’approvazione delle presenti disposizioni e, ove necessario, ne dispone
l’aggiornamento.
- Decorso il termine per i provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3 della
I. 241/90 il comune provvede alla trasmissione della SCIA alla Regione e
all’Agenzia regionale del turismo (Aret) Pugliapromozione, secondo le modalità
stabilite
(•) Articolo sostituito dalla l.r.
13/2018, art. 5,
comma 1.
Art. 11Disciplina per la classificazione a dimora storica-residenza depoca. 1. I castelli, le ville e gli altri complessi
immobiliari in possesso dei requisiti di cui allart. 4, comma 5, da destinare
in tutto o in parte alla ricettività turistica devono essere complessi
monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano subito interventi
lesivi della loro destinazione e i cui interventi (di restauro, consolidamento e
conservazione) non ne abbiano alterato, sia allesterno che allinterno,
loriginaria fisionomia architettonica e strutturale, fermo restando, per i beni
soggetti al vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali.
2. Alla classificazione di tali strutture provvede il comune competente per
territorio. (11)
3. Le residenze depoca sono assoggettate agli
obblighi amministrativi e alle sanzioni previste per gli alberghi.
(11) Comma sostituito dalla l.r.
13/2018, art. 6,
comma 1.
Art. 12Notifica del provvedimento di classificazione.(•) [1. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è adottato
dalla Giunta provinciale ed è notificato allinteressato, al Comune in cui è
ubicato lesercizio e allAssessorato regionale al turismo, per la pubblicazione
sullAnnuario nazionale e regionale degli alberghi. ]
(•) Articolo abrogato dalla l.r.13/2018,
art.27,
comma 1.
Art. 13Pubblicità della classificazione.(•) [1. Entro trenta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti di
classificazione o di riclassificazione, la Provincia ne trasmette alla
Presidenza della Giunta regionale lelenco relativo per la pubblicazione sul
Bollettino ufficiale Regione Puglia.]
(•) Articolo abrogato dalla l.r.13/2018, art.27, comma 1.
TITOLO 2Strutture ricettive allaria aperta
Art. 14Definizione. 1. Ai fini della presente legge sono individuate
le seguenti strutture ricettive allaria aperta:
a) villaggi turistici; b) campeggi. b
bis) Marina ResortLettera aggiunta dalla l.r.
22\2020, art, 1, comma 1, lett. c).Lettera aggiunta dalla l.r.
22\2020, art, 1, comma 1, lett. c).(13)
2. La gestione dellattività ricettiva allaria
aperta può essere esercitata da:
a) imprese turistiche [di cui allart. 5 della legge n. 217 del 1983;] (12) b) associazioni senza scopo di lucro che operano
per finalità ricreative, culturali e sociali.
(12) Parole soppresse dalla l.r.
13/2018, art. 7,
comma 1. (13) Lettera aggiunta dalla l.r.
22\2020, art, 1, comma 1, lett. c).
Art. 15Villaggi turistici. 1. Sono villaggi turistici le strutture
ricettive, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate funzionalmente
collegate, facenti parte di un unico complesso ricettivo a gestione unitaria,
per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di
pernottamento, costituite da unità abitative fisse e non. (14) 2. Nei villaggi turistici è possibile riservare
apposite aree per ospitare turisti in transito, provvisti di proprio mezzo di
pernottamento autonomo. La ricettività in dette aree non può superare il 25 per
cento di quella complessiva e, comunque, in conformità con gli artt. 17 e 18.
2 bis. Le eventuali unità abitative diverse da
quelle fisse di cui al comma 1, non sono soggette a titoli abilitativi edilizi
come disciplinato dall’articolo 3, comma 1, lettera e), e.5), del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A),
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni. (15)
2 ter. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la
gestione che fa capo a un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi
principali, quelli relativi all’alloggio, sia degli ulteriori ed eventuali
servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura
dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché
lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia
stipulata un’apposita convenzione che regoli i rapporti del servizio di
alloggio, in capo al quale rimane la responsabilità di garantire la coerenza
della gestione dell’attività complessiva e dei servizi al livello di
classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva. (16)
(14) Comma sostituito dalla l.r.
13/2018, art.8,
comma 1, lett. a). (15) Comma aggiunto dalla l.r.
13/2018, art.8, comma 1, lett. b). (16) Comma aggiunto dalla l.r.
13/2018, art.8, comma 1, lett. b).
Art. 16Requisiti tecnici dei villaggi turistici. 1. Nei villaggi turistici gli allestimenti per
lospitalità devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:
a) area di superficie netta non superiore a mq
70; b) altezza minima interna di m 2,40; c) tutti gli allestimenti devono essere
costituiti da un unico piano, salvo quanto previsto negli strumenti urbanistici
approvati; d) la superficie abitabile, compresa quella dei
servizi igienici ed eventuali verande, non devo essere inferiore a mq 8 per
persona; e) ciascun allestimento non può ospitare più di
sei persone; f) larredamento minimo deve comprendere, oltre
ai letti, al tavolo e alle sedie, anche un fornello a gas. Leventuale bombola a
gas deve essere collocata allesterno; g) i parametri di cui alle lettere b) e d) non si
applicano alle strutture esistenti e autorizzate.
Art. 17Campeggi. 1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al
pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti
provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento e
possono assumere la denominazione aggiuntiva di Centro Vacanze qualora siano
dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.
2. Nei complessi di cui al comma 1 è possibile
riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i
servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il
numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per
ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare centoventi posti letto per
ettaro. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree sono previste negli
strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità di cui al presente comma
viene consentita con il rilascio di permesso a costruire secondo la disciplina
di cui al d.p.r. 380/2001. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree
non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità
abitative, di cui al presente comma, viene consentita previa presentazione di
apposito piano, che con delibera del consiglio comunale costituisce variante
allo strumento urbanistico. Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale
entro novanta giorni dalla data di trasmissione all’Assessorato regionale
competente. (18)
Detta variante sarà approvata dalla Giunta
regionale entro novanta giorni dalla data di trasmissione allAssessorato
regionale competente.
3. Le unità abitative allestite nei campeggi
devono avere i requisiti tecnici di cui allart. 16 della presente legge.
4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva
consentita in strutture fisse, è altresì consentita, in misura non superiore a
un ulteriore 40 per cento, la realizzazione di allestimenti mobili di
pernottamento. Gli interventi finalizzati all’installazione dei predetti
allestimenti mobili di pernottamento non necessitano di titoli abilitativi
edilizi e sono soggetti ad attività edilizia libera a condizione che:
a) siano realizzati in strutture ricettive all’aperto
per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il
profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alla
normativa regionale vigente;
b) gli allacciamenti alle reti tecnologiche, di adduzione
e di smaltimento possano essere rimossi in ogni momento;
c) le caravan e le case mobili conservino i meccanismi di
rotazione in funzione e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno;
d) le tende e le lodge tents siano realizzate con
materiali smontabili e trasportabili e non abbiano alcun collegamento permanente
al terreno. (19)
4 bis. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la
gestione che faccia capo a un unico soggetto tanto per la fornitura dei servizi
principali, quali quelli relativi all’alloggio, quanto per la fornitura degli
ulteriori ed eventuali altri servizi. La gestione è unitaria anche qualora la
fornitura dei servizi diversi da quella di alloggio sia affidata ad altro
gestore, purché lo stesso sia in possesso di regolare autorizzazione, ove
prevista, e sia altresì stipulata un’apposita convenzione regolante le
caratteristiche del servizio di cui alla gestione in conformità ai requisiti
minimi previsti per il livello di classificazione che la struttura possiede. (17)
(17) Comma così modificato e integrato dalla l.r. 21/2011, art. 13, c. 1, lett. a) e b) (18) Comma sostituito dalla l.r.
13/2018, art.9, comma 1, lett. b). (19) Comma già modificato dall’art. 13,
comma 1, lettera a), L.R.
1° agosto 2011, n. 21, è stato successivamente sostituito dalla l.r.
13/2018, art.9,
comma 1, lett.b).
Art. 18Requisiti tecnici dei campeggi. 1. Le piazzole destinate alla sosta e al
soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in quattro persone devono avere,
in relazione alla classificazione, una superficie di mq 50, 55, 65 e 75,
distanti tra di loro non meno di quattro metri e devono essere delimitate e
numerate con apposito contrassegno ben visibile e corrispondente alla
planimetria generale del complesso che deve essere affissa allingresso dello
stesso.
2. Nelle aree terrazzate o di particolare
conformazione, nonché in aree intensamente alberate, le piazzole possono avere
una superficie inferiore a quella prevista dal comma 1 purché il loro numero
complessivo non superi quello che si otterrebbe qualora la superficie fosse
interamente pianeggiante.
3. È consentita la suddivisione della piazzola,
in due settori, limitatamente al caso di tenda, con non più di due posti
ciascuna, rimanendo, in ogni caso, invariata la capacità ricettiva totale del
complesso.
4. Nei campeggi classificati con una stella non è
consentito lallestimento di unità abitative.
Art. 19Altre tipologie di campeggi. 1. Oltre alle strutture campeggistiche previste
dallart. 17, i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti
tipologie: a) campeggi naturalistici; b) campeggi mobili; c) campeggi liberi ed isolati; d) mini-aree di sosta.
Art. 20Campeggi naturalistici. 1. Nei territori dei parchi e riserve naturali
regionali e nelle adiacenti zone di protezione possono essere realizzati
campeggi naturalistici, a scopo di studio, su parere favorevole da rilasciarsi
nel quadro dei rispettivi piani di riassetto dalle autorità di gestione, che, a
tal fine, devono emanare apposito regolamento circa i requisiti degli impianti
con la prescrizione di eventuali specifiche clausole di salvaguardia secondo le
caratteristiche delle zone.
2. La realizzazione di campeggi naturalistici è
riservata ai Comuni, i quali possono affidarne la gestione agli enti turistici
territoriali o ad associazioni naturalistiche riconosciute come persone
giuridiche e operanti a livello nazionale o regionale.
Art. 21Campeggi mobili. 1. Le associazioni senza scopo di lucro che
operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono
usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a
disposizione dal Comune o da privati, di periodi di sosta per non più di venti
giorni, non prorogabili, purché forniti di mezzi autonomi di pernottamento. 2. Lautorizzazione viene concessa dal Sindaco
purché siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto
delle norme igienico-sanitarie, comunque, losservanza di tutte le altre
prescrizioni contenute nellautorizzazione del comune. (20) 3. Ai fini della salvaguardia dei valori naturali
e ambientali, il comune, (21) nel rilasciare
lautorizzazione, deve attenersi a rigorosi criteri di valutazione delle domande
e di contenimento delle presenze che, in nessun caso, devono superare le
cinquanta unità.
4. Qualora lattività campeggistica di cui al
comma 1 venga effettuata su terreni di proprietà privata, il responsabile
dellassociazione deve informare il Sindaco del Comune territorialmente
competente e munirsi di certificazione, rilasciata dallAzienda unità sanitaria
locale, attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari nel rispetto
dei parametri previsti dallart. 27, comma 6.
(20) Parola sostituita dalla l.r.
13/2018,art.10,
comma 1,lett. a). (21) Parola sostituita dalla l.r.
13/2018,art.10, comma 1,lett. b).
Art. 22Campeggi liberi e isolati.(••) 1. Il comune, (22) accertata lesistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, può consentire ai
singoli turisti in transito il campeggio libero e isolato su apposite aree
comunali demaniali. 2. Al fine di tutelare e salvaguardare lambiente
e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti
turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio
specificata e disciplinata, i Comuni sono obbligati a individuare apposite aree
di sosta, al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma
di sosta campeggistica. 3. Le aree di cui al comma 2 devono essere
delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle
piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per
una capacità ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: Area
comunale di sosta campeggistica. 4. La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha
la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non
deve superare, i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio. 5. Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non
dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché
di sicurezza e di tutela dellambiente, la sosta può essere consentita soltanto
ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi. 6. È fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro
il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con lindicazione delle aree di
divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate. [7. Copia delle ordinanze di cui al comma 6
deve essere trasmessa allAssessorato regionale al turismo e allAzienda di
promozione turistica (A.P.T.) competente per territorio.] (23) 8. Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di
stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.
[9. La gestione delle aree di sosta può
essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui allart. 36, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.] (24)
(••) Vedi l.r. 51/2021, art. 50. (22) Parola sostituita dalla l.r.
13/2018,art.11, comma 1,lett. a). (23) Comma abrogato dalla l.r.
13/2018,art.11, comma 1,lett. b). (24) Comma abrogato dalla l.r.
13/2018,art.11, comma 1,lett. c).
Art. 23Mini-aree di sosta. 1. Sono definite mini-aree di sosta quelle
strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che
svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche,
in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.
2. Le mini-aree di sosta sono prioritariamente
istituite nei Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i
requisiti standard minimi previsti per i campeggi a una stella (25)
3. Alle mini-aree di sosta non si applica
lobbligo della superficie complessiva minima prevista dallart. 24, comma 5. La
capacità ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq 35 a
persona.
(25) Comma così modificato dalla l.r. 20/2007, art. 1
Art. 24Aree destinate a villaggi e campeggi. 1. I complessi ricettivi allaria aperta di cui
agli articoli 15, 17 e 19 (villaggi e campeggi) devono essere allestiti in
apposite aree inquadrate dal piano urbanistico comunale che tenga conto della
effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto anche alle
esigenze del movimento turistico locale e generale.
2. Nei Comuni i cui strumenti urbanistici,
allatto dellentrata in vigore della presente legge, non prevedono la
destinazione di zone specifiche per gli insediamenti turistici ricettivi
allaria aperta o la prevedono in quantità insufficiente, gli insediamenti
predetti possono essere autorizzati e realizzati soltanto nel caso in cui è
stata accertata leffettiva necessità di aumentare la ricettività turistica già
esistente e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e territoriali della
zona interessata.
3. Nei casi di cui al comma 2, lautorizzazione
alla realizzazione di nuovi complessi è disposta con delibera del Consiglio
comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento
urbanistico.
Detta variante deve essere, approvata nel
rispetto della normativa regionale vigente in materia urbanistica.
4. I complessi ricettivi allaria aperta devono
essere allestiti in località salubri, a conveniente distanza da opifici,
ospedali, case di cura, colonie, caserme, da valutarsi opportunamente già in
sede di istruttoria della domanda di rilascio della concessione edilizia.
5. Con lentrata in vigore della presente legge,
le aree destinate allallestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dellart. 14 devono avere i seguenti requisiti:
a) una superficie minima di 10 mila mq; b) una densità massima di settanta equipaggi e
duecentottanta persone per ettaro.
6. Tutto il perimetro del complesso ricettivo
deve essere recintato con muratura a secco o con rete metallica di altezza non
inferiore a m 1,50 e lingresso dellimpianto deve essere munito di cancello e
sbarra.
7. Le aree delle strutture ricettive allaria
aperta non possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto
di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli associati.
8. La denominazione dei villaggi e campeggi deve evitare omonimie nellambito di
uno stesso territorio provinciale [ed è soggetta obbligatoriamente a
preventivo nulla-osta dellA.P.T. competente per territorio. ] (26)
(26) Parole soppresse dalla l.r.
13/2018,art.12, comma 1.
Art. 25Terreno. 1. Il suolo su cui insistono le strutture ricettive allaria aperta deve essere
sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche
e consentire unagevole percorribilità ai veicoli, anche con traino.
Art. 26Norme di tutela dellambiente. 1. Lapertura e la gestione delle strutture
turistiche ricettive allaria aperta sono subordinate alla normativa prevista
dagli artt. 117 e 118 del regolamento igiene e sanità pubblica dei Comuni in
attuazione dellart. 9,
comma 2, lettera m), della legge
regionale 20 luglio 1984, n. 36 ed eventuali modificazioni e
integrazioni.
2. I complessi turistici allaria aperta in ogni
caso devono essere dotati di:
a) approvvigionamento idrico di almeno lt. 300
per persona/giorno, di cui lt. 100 potabili. Lerogazione di acqua non potabile
ad uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporta
pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita
indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione; b) sistema di trattamento completo delle acque
reflue a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319 e di quantaltro
previsto dal regolamento igiene di cui al comma 1; c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per
lo stoccaggio provvisorio non superiore a ventiquattro ore sufficientemente
aerati, nonché eventuali aree per il deposito temporaneo, così come definito dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e
comunque nel rispetto delle norme previste in materia specifica; (27) d) gruppi elettrogeni che alimentino un sistema
di illuminazione di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare
riguardo agli impianti tecnologici.
(27) Lettera sostituita dalla l.r.
13/2018,art.13, comma 1.
Art. 27Servizi igienico-sanitari. 1. Le installazioni igienico-sanitarie,
prescritte per livello di classificazione, devono essere costituite da edifici
in muratura o altro materiale idoneo a garantire la durabilità nel tempo e la
capacità di pulizia. I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non
assorbente e non poroso. Appositi chiusini, a pavimento, devono consentire il
deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari devono essere in
porcellana fire-clay oppure in acciaio inox e comunque in materiale non
assorbente e di facile e pratica pulizia.
2. Gli edifici adibiti a servizi igienici devono
essere divisi per sesso e dislocati a conveniente distanza dalle piazzole e,
comunque, non oltre sessanta metri dalle stesse.
3. Nel caso di complessi ricettivi allaria
aperta che agiscono, con autorizzazione annuale, durante il periodo invernale,
tutti i locali adibiti a servizi igienici devono essere riscaldati e deve essere
garantita lerogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce.
4. Linstallazione dei servizi igienici è
rapportata alla classificazione richiesta e alla ricettività.
5. Il fabbisogno dei servizi idroigienici si
calcola dividendo la ricettività massima consentita con il numero dei servizi
previsti dalla tabella E di classificazione allegata alla presente legge.
6. Il numero minimo dei servizi idroigienici non
devo essere inferiore a:
a) un WC ogni venti persone; b) un lavabo per pulizie personali ogni venti
persone; c) un lavapiedi ogni cinquanta persone; d) una doccia con acqua fredda ogni cinquanta
persone; e) una doccia con acqua calda ogni cinquanta
persone; f) un lavatoio per biancheria ogni trenta
persone; g) un lavello per stoviglie ogni trenta persone;
h) un vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di
servizi e per ogni quindici roulotte; erogazione di acqua calda in almeno il 30
per cento dei servizi comuni ad esclusione delle docce.
Art. 28Impianto elettrico. 1. Limpianto elettrico deve essere realizzato
con canalizzazioni interrate e nel più rigoroso rispetto delle norme C.E.I.
2. Limpianto elettrico deve essere costituito
da:
a) impianto di illuminazione con punti luce posti
a distanza massima di venti metri luno dallaltro e, comunque, in modo tale da
garantire lagevole funzione della viabilità interna, dei servizi igienici e
delle zone comuni; b) impianto di distribuzione di elettricità,
negli allestimenti fissi o mobili, con prese di corrente poste allinterno degli
stessi; c) prese di corrente per alimentare le piazzole
poste in colonnine dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da evitare
che lallacciamento comporti lattraversamento di strade.
Art. 29Dispositivi e mezzi antincendio. 1. I complessi devono essere dotati di idonei dispositivi antincendio, secondo
le prescrizioni dettate dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e,
comunque, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 30Rimessaggio. 1. Durante il periodo di inattività nelle
strutture ricettive allaria aperta può essere consentito - in apposito sito -
il ricovero e il rimessaggio di roulotte e di altri servizi di pernottamento
purché individuato ed espressamente indicato nella licenza di esercizio.
2. Durante tale periodo è tassativamente vietata
la fruizione degli alloggi in parcheggio.
Art. 31Parcheggio auto e pre-campo. 1. Le auto dei turisti devono accedere alle aree
destinate alle piazzole di soggiorno e agli allestimenti mobili e semifissi solo
per le operazioni di carico e scarico bagagli. Esse devono sostare, allinterno
del complesso, in apposito zone destinate esclusivamente a parcheggio,
possibilmente ombreggiate e munite di almeno un estintore ogni cinquanta auto.
Tali zone devono prevedere tanti posti macchina quante sono le piazzole di
soggiorno e gli allestimenti abitativi.
2. Al fine di assicurare una prima necessaria
sistemazione ai campeggiatori in arrivo durante gli orari di riposo previsti dal
regolamento interno e in attesa della sistemazione definitiva nella piazzola
assegnata, ogni parco di campeggio deve destinare a pre-campo una zona di
terreno, nelle immediate vicinanze dellingresso. A tal uopo potrà essere
utilizzato anche il parcheggio auto.
Art. 32Superamento delle barriere architettoniche. 1. Al fine di consentire lutilizzazione degli impianti alle, persone con
limitate capacità motorie e anche agli anziani, nellambito di complessi
ricettivi allaria aperta devono essere evitate le barriere architettoniche nel
rispetto della specifica normativa vigente.
Art. 33Pronto soccorso. 1. Nei complessi ricettivi allaria aperta con
ricettività superiore a seicento persone è obbligatorio un locale di infermeria
non inferiore a mq 16 con un medico convenzionato di pronta reperibilità,
ventiquattro ore su ventiquattro.
2. Nelle strutture con capacità ricettive al di
sotto di seicento unità è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di
quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio
dellautorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della A.U.S.L. competente
per territorio.
Art. 34Assicurazioni rischi. 1. I titolari dei complessi ricettivi allaria aperta sono obbligati ad
assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli ospiti.
Art. 35Regolamento interno. 1. È fatto obbligo a tutti i gestori dei
complessi ricettivi allaria aperta di esporre in modo ben visibile il
regolamento interno che, oltre agli aspetti di carattere organizzativo, deve
contenere anche le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità
del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dellambiente.
2. Il regolamento deve essere redatto in lingua
italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.
3. Il regolamento interno oltre che allingresso
del complesso ricettivo dovrà essere esposto anche in ogni singola unità
abitativa e in tutti i servizi destinati ad uso comune.
Art. 36Telefono. 1. Tutti i complessi ricettivi devono essere muniti di impianto telefonico per
uso comune con almeno una linea esterna.
Art. 37Periodi di apertura. 1. I complessi ricettivi allaria aperta devono
osservare un periodo minimo annuo di apertura di centoventi giorni.
2. Nel caso di sostanziali modifiche alla
struttura e/o un periodo di chiusura superiore a un anno linteressato dovrà
richiedere nuova autorizzazione sanitaria.
Art. 38Classificazione delle strutture allaria aperta. 1. Le strutture ricettive allaria aperta di cui
allart. 14, comma 1, lettera a) (villaggi), vengono classificate in ordine
decrescente a quattro, tre e due stelle.
2. Le strutture ricettive allaria aperta di cui
allart 14, comma 1, lettera b) (campeggi), vengono classificate in ordine
decrescente con quattro, tre, due e una stella.
3. Lattribuzione della classe di appartenenza è
effettuata sulla base della domanda inoltrata dallinteressato, con attestazione
del possesso dei requisiti standard minimi previsti dallallegata tabella E,
del comune (28) territorialmente competente.
4. Le strutture di cui ai commi precedenti
autorizzate allapertura annuale devono indicare sul distintivo di
classificazione la lettera A (Annuale).
5. La classificazione per le suddette strutture
ricettive è condizione indispensabile per il rilascio della licenza desercizio.
6. Sono confermate per le strutture allaria
aperta le disposizioni della presente legge contenute negli artt. 9 (commi 5-6-7
e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in
questione, fermo restando che per i complessi ricettivi che hanno ottenuto la
classificazione questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia
ladeguamento alle norme della presente legge.
7. Le strutture indicate allart. 19, comma 1,
lettere a), b), c) e d), non sono soggette a classificazione.
(28) Parola sostituita dalla l.r.
13/2018,art.14, comma 1.
Articolo 38 bis Marina Resort(••) 1.
Sono “Marina Resort”, ai sensi dell’articolo 32 del d.l. 133/2014 convertito,
con modificazioni, dalla l. 164/2014, gli esercizi ricettivi organizzati per la
sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità di diporto,
ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato che posseggano i
requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, che ne
definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa
classificazione. Nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a
conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano.
(••) Articolo aggiunto dalla l.r. 22\2020, art, 1, comma 1, lett. d).
TITOLO 3Ostelli della gioventù
Art. 39Ostelli (••) 1. Sono ostelli le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il
pernottamento di giovani, di gruppi di giovani e dei loro accompagnatori, di
gruppi organizzati, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento
di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose, sportive ed
educative.
2. Negli ostelli deve essere garantita, oltre alla prestazione
deiservizi di base (alloggio e prima colazione), la disponibilità di strutture e
servizi che consentono di perseguire le finalità di cui al comma 1.
3. La somministrazione di alimenti e bevande è consentita,
sussistendo i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, nel
rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004 (sull’igiene dei prodotti alimentari), limitatamente alle
sole persone alloggiate e ai loro accompagnatori.
4. Gli ostelli possono essere dotati di particolari strutture
e attrezzature che consentono il soggiorno di gruppi autogestiti secondo
autonome modalità organizzative, sotto la responsabilità del gestore della
struttura.
5.
Gli ostelli devono possedere i requisiti minimi obbligatori e garantire i servizi minimi previsti dalla tabella
“F” allegata alle presenti disposizioni e osservare la normativa vigente in
materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzione
incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche nonché in materia e di
tutela dei lavoratori e dei clienti nonché quella sulla destinazione d’uso dei
locali e degli edifici.
6. I titolari degli ostelli esistenti alla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni adeguano le proprie strutture a quanto
previsto dalla tabella “F” entro un anno dalla medesima data, fatta eccezione
per gli adeguamenti relativi alle caratteristiche costruttive e
dimensionali.
7. Per gli ostelli da insediare o già insediati in edifici
costruiti prima dell’introduzione del certificato di agibilità o in edifici
sottoposti a tutela e censiti dalle Soprintendenze come di interesse storico o
monumentale ovvero sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o
architettonica è ammessa deroga motivata ai soli requisiti strutturali e
dimensionali.
(••) Articolo sostituito dalla l.r.
25/2021, art.1,
comma 1.
Art. 39 bisOstelli per escursionisti(••) 1. Sono ostelli per
escursionisti le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il
pernottamento di escursionisti ubicate in aree rurali, riserve e parchi
nazionali e regionali, ovvero ubicati lungo cammini e itinerari escursionistici
di interesse internazionale, nazionale o regionale, destinati a svolgere anche
funzioni di punto tappa, gestite da soggetti pubblici o privati per il
conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose, sportive e
educative.
2. Negli ostelli deve essere
garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base (alloggio e prima
colazione), la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire
le finalità di cui al comma 1.
3. La somministrazione di
alimenti e bevande è consentita, sussistendo i requisiti igienico-sanitari
previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (sulligiene dei prodotti
alimentari), limitatamente alle sole persone alloggiate e ai loro
accompagnatori.
4. Gli ostelli possono essere
dotati di particolari strutture ed attrezzature che consentano il soggiorno di
gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, sotto la
responsabilità del titolare dellautorizzazione.
5. Gli ostelli per
escursionisti devono possedere i requisiti minimi obbligatori e garantire i
servizi minimi previsti dalla tabella F allegata alle presenti disposizioni e
osservare la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico
sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere
architettoniche nonché in materia di tutela dei lavoratori e dei clienti nonché
quella sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 40.
(••) Articolo aggiunto dalla l.r.
25/2021, art 2, comma 1.
Art. 40Destinazione e classificazione degli immobili adibiti ad ostelli (••) 1. L’esercizio di ostelli per escursionisti è finalizzato
soprattutto al recupero del patrimonio edilizio esistente garantendo la
continuità storica, sociale e culturale dell’ambito ambientale, naturalistico e
urbanistico in cui la struttura è collocata, nonché il rispetto dello stile
architettonico e decorativo originario.
2. La conversione e
l’utilizzo di unità immobiliari destinate a ostelli per escursionisti non
comporta, ai fini urbanistici, la destinazione d’uso alberghiera.
3. L’adeguamento delle
strutture da destinare a ostelli per escursionisti alle norme in materia
disicurezza e accessibilità avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla
vigente disciplina legislativa per le strutture residenziali relativamente alle
unità o parti abitative, e per gli esercizi commerciali relativamente alle unità
immobiliari o parti di esse destinate ai servizi comuni.
4. Gli ostelli e gli ostelli
per escursionisti non sono soggetti a classificazione.
(••) Articolo sostituito dalla l.r.
25/2021, art 3, comma 1.
Art. 40 bisContrassegni identificativi (••) 1. I contrassegni identificativi degli ostelli hanno i seguenti elementi
costitutivi:
a) logo distintivo della
tipologia di struttura; b) logo della Regione Puglia; c) logo
dell’Agenzia PugliaPromozione; d) logo eventuale della zona o del
percorso.
2. I contrassegni
identificativi di cui al comma 1 devono essere riprodotti a cura dei titolari
dell’attività su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le
immagini approvati con delibera di Giunta regionale.
3. I contrassegni
identificativi di cui al comma 1 devono essere esposti all’esterno dell’ingresso
principale delle strutture ricettive in modo da essere ben visibili al pubblico
e non costituiscono messaggio pubblicitario.
(••) Articolo aggiunto dalla l.r.
25/2021, art 4, comma 1.
TITOLO 4Attività ricettiva ex art. 6, comma 10, legge n. 217 del 1983
Art. 41Definizione. 1. Lattività ricettiva può essere svolta
attraverso:
a) residenze turistiche o residence; b) case e appartamenti per vacanza.
2. Sono residenze turistiche o residence le
strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che
forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative
composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e
collocati in un complesso immobiliare unitario.
3. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma
imprenditoriale, e non occasionale, per laffitto ai turisti, composti da uno o
più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più
complessi immobiliari. Si intende gestione imprenditoriale e non occasionale la
gestione di almeno tre case o appartamenti per vacanza. (30)
4. Entrambe le strutture ricettive di cui ai
commi precedenti possono essere concesse in affitto ai turisti nel corso di una
o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi
consecutivi e non inferiori a sette giorni.
5. Nella gestione delle residenze turistiche e
delle case e appartamenti per vacanza è vietata la somministrazione di cibi e
bevande nonché lofferta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende
alberghiere.
6. Le strutture destinate allattività ricettiva
di cui al comma 2 devono possedere i requisiti edilizi, igienico-sanitari e di
sicurezza previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i locali di
civili abitazioni.
7. Lutilizzo degli immobili a residenze
turistiche e case e appartamenti per vacanza non comporta modifiche di
destinazione duso ai fini urbanistici.
[8. I titolari o i gestori delle imprese
organizzate e gestite in forma imprenditoriale di cui al presente articolo sono
tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il
commercio previsto dallart. 5 della legge n. 217 del 1983. ](29)
(29) Comma abrogato dalla l.r.
13/2018,art.15, comma 1. (30) Periodo aggiunto dalla l.r.
25/2021, art 5, comma 1.
Art. 42Requisiti base delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per
vacanza. 1. Le residenze turistiche e le case e appartamenti per vacanza devono possedere
gli standard obbligatori previsti dalla tabella G allegata alla presente legge
e non sono soggette a classificazione.
TITOLO 5Direttive in materia amministrativa e gestionale dellattività
extralberghiera
Art. 43Definizione. 1. Sono strutture extralberghiere non soggette a
classificazione:
a) le case per ferie; b) gli esercizi di affittacamere.
Art. 44Case per ferie. 1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di
persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti
pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e
sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro
familiari.
Art. 45Requisiti tecnici per le case per ferie. 1. Le case per ferie, devono avere i seguenti
requisiti tecnici:
a) una superficie minima delle camere, al netto
di ogni accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e mq 10 per le camere a
due letti, con un incremento di superficie di mq 3 per ogni letto in più; b) laltezza minima dei locali deve rispettare le
previsioni del regolamento edilizio urbano o del regola mento comunale di
igiene; c) una o più sale da pranzo con una superficie di
mq 1,20 per ogni utente; d) vano cucina non inferiore ad una superficie di
mq 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq 16, dotata di celle
frigorifere e dispense; e) gruppi di servizi distinti per sesso, composti
da un WC ogni sei persone, un lavabo ogni tre persone e una doccia per ogni sei
persone. Nel rapporto degli impianti idroigienici non si computano le camere
dotate di servizi privati. Gli impianti idroigienici devono essere aerati e
illuminati direttamente dallesterno, disimpegnati da un ampio antibagno; f) locale guardaroba per la biancheria pulita e
per la custodia di effetti personali convenientemente aerati; g) lavanderia o, in mancanza, un locale ben
ventilato per la raccolta della biancheria sporca; h) locale per lassistenza sanitaria, costituito
da un ambulatorio e una infermeria con un letto ogni venticinque utenti,
sistemati in camere da non più di quattro letti e dotate di servizi propri e
distinti per sesso; i) locali di isolamento per eventuali episodi di
malattie infettive con annesso separato servizio per disinfezione,
disinfestazione delle biancherie e suppellettili.
2. Gli impianti elettrici devono essere conformi
a quelli previsti dalle norme C.E.I.
3. Le strutture adibite a case per ferie devono
essere dotate di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea
esterna.
4. Tutti gli ambienti devono corrispondere alle
prescrizioni delle norme delledilizia residenziale.
Art. 46Esercizi di affittacamere. 1. Sono esercizi di affittacamere le strutture
composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti,
ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti,
in forma professionale e continuativa, alloggio e,
eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal
medesimo titolare di esercizio.(31)
2.
L’attività di affittacamere può essere svolta in forma complementare
all’esercizio di ristoro.(32)
2 bis. L’attività di ristoro è destinata esclusivamente agli ospiti dell’affittacamere. (33)
(31) Comma modificato dalla l.r. 6/2014, art. 16, lettera a). (32) Comma sostituito dalla l.r. 6/2014, art. 16, lettera b). (33) Comma aggiunto dalla l.r.
25/2021, art 6, comma 1.
Art. 47Requisiti minimi per lesercizio di affittacamere. 1. I locali destinati allesercizio di
affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico
edilizie previste, per i locali di abitazione, dal regolamento comunale.
2. Gli affittacamere debbono assicurare,
avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di
ospitalità compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e,
comunque, almeno una volta alla settimana; b) cambio della biancheria a ogni cambio di
cliente e almeno una volta alla settimana; c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e
fredda e riscaldamento.
3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si
deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia
o ad altro ospite.
4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di
un servizio igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda
e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.
5. Per le camere da letto larredamento minimo
deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e
cestino rifiuti.
6. Qualora i posti letto siano più di quattro,
lesercizio dovrà essere dotato di doppi servizi.
TITOLO 6Strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione
Art. 48Definizione.(••) 1.
Sono strutture a uso pubblico in regime di concessione: a) gli stabilimenti balneari;
b) le spiagge libere con servizi;
c) le darsene e approdi turistici.
2. Sono stabilimenti balneari le strutture
aperte al pubblico, a gestione unitaria, dotate di strutture e attrezzate per la
balneazione e assentite in concessione demaniale marittima, caratterizzate dalla
presenza di cabine e ambienti destinati a spogliatoi, servizi igienici, servizi
di accoglienza, punto di ristoro (bar e/o ristorante) e destinate anche ad
attività ludico/sportive e di intrattenimento, nonché ad altre attività connesse
alla principale. Le stesse sono dotate di attrezzature balneari, quali
ombrelloni o simili, sedie, sdraio e lettini, posizionate sulla spiaggia a
prescindere dall’effettiva richiesta. Sono considerati stabilimenti balneari
anche quelle strutture che svolgono le proprie attività in parte su aree
demaniali marittime e in parte su aree di proprietà privata. o esclusivamente su
aree private adiacenti al demanio. (35) 3. Sono spiagge libere con servizi le spiagge ad ingresso libero dotate di servizi
minimi a pagamento attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione
demaniale marittima per il posizionamento di attrezzature balneari, a condizione
che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare
restino liberi da ogni attrezzatura del gestore. Nelle spiagge libere con
servizi, il concessionario assicura la presenza di un punto ristoro, di servizi
igienici e docce e garantisce il servizio di assistenza, di
pulizia e di salvataggio. Sono considerate spiagge libere con servizi anche
quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime e
in parte su aree di proprietà privata. (34)
4. Sono darsene e approdi turistici le
strutture attrezzate per la nautica da diporto in supporto alla ricettività
alberghiera ed extralberghiera e di tutte le altre attività di interesse
turistico.
(••) Articolo sostituito dalla l.r.
26/2019, art. 1,
comma 1. (34) Comma sostituito dalla l.r.
22\2020, art, 1, comma 1, lett. e). (35) Parole aggiunte dalla l.r. 25/2021 art.7, comma 1.
Art. 48 BisRequisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari (36) 1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti
strutturali e funzionali:
a) attrezzature da spiaggia
posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell’arenile, la
circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in
mare e sull’arenile;
b) cabine e/o spogliatoi;
c) punto di ristoro (chiosco, bar,
ristorante, ecc.);
d) servizi igienici separati per
uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone
diversamente abili;
e) una doccia ogni cinquanta
ombrelloni;
f) uno o più percorsi fino alla
battigia per la fruizione dell’arenile anche da parte delle persone diversamente
abili;
g) accesso autonomo all’arenile e ai
servizi;
h) dispositivi per il risparmio
idrico ed energetico;
i) delimitazioni che si sviluppano
lungo i tre lati dell’arenile in concessione, a esclusione di quello fronte
mare, le quali sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto
paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo
caratteristiche strutturali stabilite dai comuni. Le delimitazioni
perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei cinque
metri dalla stessa;
j) servizio di accoglienza;
k) pulizia della spiaggia assicurata
almeno una volta al giorno;
l) raccolta differenziata e
smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurate
almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale
vigente in materia;
m) sistemi di sicurezza, attrezzature
per il primo soccorso, assistenza bagnanti, ivi incluse le torrette di
avvistamento, secondo quanto disciplinato nei provvedimenti delle autorità
marittime competenti e dalla normativa vigente;
n) riserva di posti auto per le
persone diversamente abili, secondo la normativa vigente, nel caso in cui
nell’area oggetto di concessione o in un’area di pertinenza dello stabilimento
vi sia un parcheggio;
o) esposizione della tabella dei
servizi resi alla clientela con indicazione dei prezzi praticati ben visibile al
pubblico.
2. Gli stabilimenti balneari di cui al comma 1, possono svolgere le
seguenti attività e servizi:
a) attività commerciali, ivi inclusa
la rivendita di giornali e periodici e di articoli da mare nel rispetto della
normativa vigente in materia;
b) allestimento di piattaforme
galleggianti e/o specchi acquei, comunque denominati, assentiti in concessione;
c) spazi e attività dedicate
all’accoglienza turistica anche di tipo ricettivo, nel rispetto della normativa
urbanistica, ambientale e paesaggistica;
d) area comune attrezzata per il
gioco e per lo svago;
e) servizi per la cura della persona
e il benessere fisico, spa, wellness;
f) spazi destinati ad aree verdi;
g) servizi di animazione ed
intrattenimento;
h) attività e corsi sportivi e
ricreativi non necessariamente collegati al mare, con impianti di facile
rimozione e attrezzature per l’esercizio delle attività stesse;
i) baby parking, baby-sitting e
nursery;
j) spazi idonei riservati
all’accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie e di sicurezza.
3. I servizi, le
strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione, realizzati con
materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la massima visuale
del mare.
4. Fermo restando
quanto previsto nel titolo VI, le caratteristiche strutturali e dimensionali dei
punti ristoro e delle ulteriori strutture sono stabiliti nei Piani comunali
delle coste (PCC) in conformità alla normativa urbanistica vigente in ciascun
ambito territoriale.
5. Al fine di
garantire ai concessionari la possibilità di adeguare le proprie strutture
balneari già assentite in concessione, comunque denominate, alle previsioni del
presente articolo, i comuni possono stipulare, con i concessionari, accordi
procedimentali con i quali procedere a una riconversione, anche parziale, delle
concessioni demaniali marittime in essere.
(36) Articolo introdotto dalla l.r.
26/2019, art. 2,
comma 1.
Art. 48 TerRequisiti e caratteristiche delle spiagge libere con servizi (37) 1. Le spiagge libere con servizi devono possedere i seguenti
requisiti strutturali e funzionali:
a) attrezzature da spiaggia
posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell’arenile, la
circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in
mare e sull’arenile;
b) punto di ristoro;
c) servizi igienici, separati per
uomini e donne, provisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone
diversamente abili e realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria
vigente. I servizi igienici, compatibilmente con lo stato dei luoghi, possono
essere localizzati all’interno o all’esterno del punto di ristoro;
d) una doccia ogni cinquanta
ombrelloni;
e) uno o più percorsi fino alla
battigia per la fruizione dell’arenile anche da parte delle persone diversamente
abili;
f) accesso autonomo all’arenile e ai
servizi;
g) dispositivi per il risparmio
idrico ed energetico;
h) delimitazioni che si sviluppano
lungo i tre lati dell’arenile in concessione, a esclusione di quello fronte
mare, le quali sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto
paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo
caratteristiche strutturali stabilite dai comuni. Le delimitazioni
perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei cinque
metri dalla stessa;
i) aree per il ricovero delle
attrezzature per il salvataggio e la pulizia della spiaggia;
j) pulizia della spiaggia almeno una
volta al giorno;
k) raccolta differenziata e
smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori assicurate
almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale
vigente in materia;
l) sistemi di
sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza ai bagnanti, ivi
incluse le torrette
di avvistamento,
secondo quanto previsto dai provvedimenti delle autorità marittime competenti e
dalla normativa vigente;
m) esposizione della tabella con i
servizi resi alla clientela e relativi prezzi ben visibile al pubblico.
2. Le spiagge libere con servizi possono svolgere le seguenti
attività e servizi:
a) attività commerciali ivi inclusa
la rivendita di giornali e periodici e articoli da mare, a condizione che si
svolgano nell’ambito della struttura del punto ristoro e nel rispetto di quanto
previsto al comma 4;
b) zone d’ombra, arredi a uso comune
collegati al punto ristoro e nell’ambito dell’aria in concessione;
c) servizio di accoglienza, a
condizione che si svolga nell’ambito della struttura del punto ristoro e nel
rispetto di quanto previsto al comma 4;
d) servizi per la cura della persona
e il benessere fisico;
e) spazi destinati ad aree verdi;
f) servizi di animazione ed
intrattenimento;
g) idonei spazi riservati
all’accoglienza degli animali da compagnia nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie e di sicurezza;
h) aree attrezzate per lo sport, il
gioco e lo svago;
i) allestimento di piattaforme
galleggianti e/o specchi acquei, comunque denominati, assentiti in concessione;
k) noleggio di attrezzature da spiaggia.
3. I servizi, le
strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione, realizzati con
materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la massima visuale
del mare.
4. Fermo restando
quanto previsto nel titolo VI, le caratteristiche strutturali e dimensionali dei
punti ristoro e delle ulteriori strutture sono stabiliti nei PCC in conformità
alla normativa urbanistica vigente in ciascun ambito territoriale.
5. Al fine di
garantire ai concessionari la possibilità di adeguare le proprie strutture
balneari già assentite in concessione, comunque denominate, alle previsioni del
presente articolo, i comuni possono stipulare, con i concessionari, accordi
procedimentali con i quali procedere ad una riconversione, anche parziale, delle
concessioni demaniali marittime in essere.
(37) Articolo introdotto dalla l.r.
26/2019, art. 3,
comma 1.
Art. 49Stabilimenti balneari.(•) 1. 1. Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di concessione
demaniale marittimo a uso turistico, l’apertura di stabilimenti balneari, sia
pubblici che facenti parte di complessi turistici, [deve essere autorizzata
dal comune.] è consentita previa presentazione di SCIA al Comune ai sensi
dell’articolo 59 della presente legge. (38) (40)
2. L’esercizio annuale dell’attività balneare è subordinato all’ottenimento del
parere del Servizio di igiene pubblica che può avvalersi degli organi competenti
in materia di tutela ambientale. (41)
3. In ogni stabilimento balneare deve essere
assicurata una superficie minima di mq 3 per singola persona. Si considera come
numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie dello
stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di
ristorazione e quanto altro occorre) e la superficie minima per ogni utenza.
4. È fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di esporre in modo
ben visibile : a) cartello o insegna che identifichi il numero
di stelle assegnato ai sensi dell’articolo 49 bis;
b) tariffario delle prestazioni;
c) ordinanza demaniale marittima della Regione Puglia;
d) ordinanza della Capitaneria di Porto;
e) elenco della tipologia dei servizi offerti;
f) regolamento interno dello stabilimento balneare;
g) numeri di telefono per emergenze;
h) numero di telefono e indirizzo dell’Ufficio regionale dell’Agenzia
regionale del turismo (ARET) Pugliapromozione.(39)
(•) Vedi il regolamento regionale n. 20/2005 riportato nel volume II. Vedi anche la l.r. 14/2004, art. 40 (38) Comma sostituito dalla l.r.
13/2018, art. 16,
comma 1. (39) Comma sostituito dalla l.r.
26/2019,art. 4,
comma1. (40) Parole sostituite dalla l.r.
25/2021, art 8, comma 1. lett.
a). (41) Comma sostituito dalla l.r.
25/2021, art. 8,comma 1, lett.b)
Art. 49 BisClassificazione (••) 1 Gli
stabilimenti balneari sono classificati in base ai requisiti strutturali
posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a cinque
stelle.
2 La
classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l’esercizio
dell’attività e ha validità per un quinquennio che decorre [in fase di prima applicazione] della presente legge, dal 1° gennaio dell’anno successivo
a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento
contenete il sistema di classificazione. (42) (43)
3 Per
le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità
dal momento dell’attribuzione e per la frazione di quinquennio
rimanente.
4 Nel
secondo semestre dell’ultimo anno di validità del quinquennio non si può
procedere a variazione di classificazione.
5 Il sistema di classificazione degli stabilimenti balneari è definito con
regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente
Commissione consiliare, al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro
miglioramento, tenuto conto anche degli orientamenti a livello
internazionale (44)
6 Per
la classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le procedure
previste dall’articolo 10 della presente legge.
7 Fatte
salve le norme statali vigenti in materia, le funzioni di vigilanza, di
verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui al titolo X, tra cui quelle inerenti la classificazione,
sono esercitate dai comuni territorialmente competenti.
(••) Articolo gia introdotto dalla l.r.
26/2019, art. 5,
comma 1. è stato sostituito dalla l.r.
22\2020, art. 1, comma 1, lett. f). (42) Parole soppresse dalla l.r.
25/2021, art 9,
comma 1, lett. a). (43) Parole sostituite dalla l.r.
25/2021, art 9,
comma 1, lett. a). (44) Comma sostituito dalla l.r.
25/2021, art 9,
comma 1, lett. b).
Art. 49 terNorma transitoria (••) (••) [1 Al
fine di introdurre con gradualità l’obbligo di classificazione delle strutture
balneari esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma, tenuto
anche conto delle complessità contingenti che gravano sul settore, i titolari
degli stabilimenti balneari avranno la facoltà di presentare la dichiarazione di
classificazione nel primo anno di entrata in vigore del regolamento contenente
il sistema di
classificazione.
2 La
classificazione diverrà pertanto obbligatoria a partire dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del
regolamento contenente il sistema di classificazione.]
(••) Articolo aggiunto dalla l.r. 22\2020, art. 1, comma 1, lett. g). (••) Articolo abrogato dalla l.r.
25/2021, art 10,
comma 1
Art. 50Requisiti tecnici.(•) [1. Le
cabine-spogliatoio, in qualsiasi materiale realizzate, devono avere una altezza
massima di mt. 2,20 e una superficie minima di mq 2,50. La pavimentazione deve
essere levigata e facilmente lavabile.
2. Lungo tutto il lato di accesso alle cabine
deve essere realizzato un marciapiede di larghezza minima di un metro.
3. Ogni stabilimento balneare deve essere
allacciato alla rete idrica-fognante conforme alle norme previste dalla vigente
legislazione statale e regionale o comunque dotato di strutture
igenico-sanitarie regolarmente approvate dalla normativa vigente]
(•) Articolo abrogato dalla l.r. 14/2004, art. 40
Art. 51Installazioni igienico-sanitarie.(•) [1. Le installazioni igienico-sanitarie
distinte per sesso devono essere costituite da un minimo di un WC ogni quindici
cabine-spogliatoio. I WC devono essere provvisti di adeguati spazi
antibagno]
(•) Articolo abrogato dalla l.r. 14/2004, art. 40
Art. 52Dotazione delle cabine-spogliatoio. 1. Le cabine-spogliatoio devono avere le seguenti
dotazioni minime:
a) un sedile; b) un appendiabiti; c) uno specchio; d) un cestino porta rifiuti.
Art. 53Tutela dellambiente.(•) [1. Le
operazioni di pulizia delle cabine devono essere effettuate almeno due volte al
giorno.
2. Gli arenili devono essere mantenuti mediante
pulizia quotidiana, con cernitura manuale o meccanica della sabbia, nonché con
disinfestazione settimanale degli stessi mediante rimescolamento profondo della
sabbia.
3. I servizi igienici devono essere
quotidianamente disinfettati e disinfestati.
4. La raccolta dei rifiuti deve essere realizzata
mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di
plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la
tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a cento litri per
ogni dieci ombrelloni.
5. Sono fatte salve, comunque, le norme in
materia di igiene e sanità pubblica nonché quelle prescritte dalla Capitaneria
di Porto]
(•) Articolo abrogato dalla l.r. 14/2004, art. 40
Art. 54Pronto soccorso. 1. In ogni stabilimento balneare è obbligatorio lallestimento di un armadio di
pronto intervento munito di presidi indicati e verificati al momento del
rilascio dellautorizzazione dal Servizio igiene pubblica dellA.U.S.L.
competente per territorio.
Art. 55Darsene e approdi turistici. 1. Le darsene e gli approdi turistici devono
essere approvvigionati di acqua potabile, di tutti i servizi e devono essere
allacciati alla fognatura comunale o ad impianto munito di sistema di
depurazione. Devono essere dotati percentualmente, per ogni cento imbarcazioni,
di:
a) dieci docce; b) dieci WC (separati, cinque per sesso); c) venti lavandini; d) dieci lavapiedi; e) dieci lavelli per stoviglie; f) dieci vasche per bucato; g) dieci bidoni per rifiuti solidi;
h) dieci contenitori per olii lubrificanti usati,
per residui di carburante e vernici, per liquami di sentina; i) due piazzole di materiale impermeabile e
lavabile, dimensionate alla stazza delle imbarcazioni, dotate di pozzetto di
raccolta con caditoio, ispezionabile, collegato alla rete fognante, per i
lavaggi da effettuarsi con sapone, e detersivi a bassa concentrazione di
polifosfati; j) armadio di pronto intervento, munito di
presidi indicati e verificati al momento del rilascio dellautorizzazione dal
Servizio di igiene pubblica dellA.U.S.L., competente per territorio.
2. Tutti i servizi di cui al comma 1, lettere a),
b), e), d) e f), devono trovare sistemazione in fabbricati idonei sotto il
profilo igienico-sanitario. Le pareti interne devono essere piastrellate fino
allaltezza di mt. 2 o, comunque, rivestite con materiale impermeabile di facile
lavatura; i pavimenti devono essere costruiti in gres con pendenza verso uno o
più chiusini per lo scolo dellacqua di lavaggio, nonché essere
antisdrucciolevoli.
3. È obbligatorio il collegamento telefonico per
chiamate urgenti (pronto soccorso, polizia) e un facile accesso ai mezzi
impiegati.
4. È fatto divieto di svolgere qualunque
operazione di rimessaggio, di manutenzione, di lavaggio che provochi
limmissione in mare di qualunque sostanza inquinante anche in minima quantità.
5. Le darsene, e gli approdi turistici devono
essere dotati di idoneo sistema di illuminazione che garantisca agevolmente lo
svolgimento di operazioni di attracco.
6. I progetti per la realizzazione delle
strutture di diporto nautico e la conseguente realizzazione e agibilità devono
essere preventivamente esaminati, per quanto attiene le norme contenute nel
presente articolo e tutte le norme igienico-sanitarie, dal Servizio di igiene
pubblica dellAUSL territorialmente competente. Per quanto attiene gli aspetti
di tutela ambientale sarà cura del Servizio di igiene pubblica acquisire
preventivamente il parere, degli organi preposti alle relative attività di
controllo. (45)
7. Sono fatte salve le prerogative degli altri
enti aventi competenza nella materia.
(45) Vedi anche la l.r. 17/2006 “Disciplina della tutela e dell’uso delle coste”
TITOLO 7Associazioni senza scopo di lucro
Art. 56Definizione dellattività. 1. [Ai sensi dellart. 10 della legge, n. 217
del 1983,] le associazioni che operano a livello nazionale, senza scopo di
lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose e sportive, possono
esercitare attività turistiche ricettive e di diporto nautico, riservate
esclusivamente ai propri associati. (46)
2. Per lo svolgimento dellattività sociale, sia
a carattere stagionale che annuale, lautorizzazione viene rilasciata dal
Sindaco nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle per la sicurezza
sociale.
(46) Parole soppresse dalla l.r.
13/2018, art. 17,
comma 1.
Art. 57Requisiti tecnici. 1. Gli impianti per lo svolgimento delle attività
di cui allart. 56 devono possedere i requisiti tecnici delle tipologie di
riferimento (alberghi, villaggi-campeggi, stabilimenti balneari) disciplinate
dalla presente legge e la ricettività deve essere rapportata agli standard
minimi previsti dalle allegate tabelle di classificazione.
2. Nel caso la gestione riguardi darsene o
impianti nautici ai fini della vigilanza ogni natante o altro mezzo marittimo
deve evidenziare su ogni imbarcazione, in maniera ben visibile, il numero
corrispondente a quello registrato nellelenco dei soci.
3. Gli utenti durante la sosta nei complessi,
devono essere in possesso della tessera di appartenenza allassociazione o ente
gestore della struttura, con validità in corso. Tale documento deve essere
esibito in occasione di controlli.
4. È fatto obbligo ai gestori di tenere a
disposizione degli organi di vigilanza il registro dei soci.
TITOLO 8Autorizzazione amministrativa
Art. 58Norme comuni a tutti i soggetti destinatari della presente legge. 1. L’apertura per la gestione di tutte le
strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, è subordinata alla
presentazione della SCIA, nel rispetto del disposto di cui agli articoli 19 e 20
della I. 241/1990. (47)
2. Il servizio di spiagge attrezzate, di cui
allart. 48, comma 3, è considerato complesso di attività unitaria dellintero
esercizio e deve essere ricompreso in un’unica SCIA. (48)
(47) Comma sostituito dalla l.r.
13/2018, art. 18,
comma 1 ,lett.a). (48) Parole sostituite dalla l.r.
13/2018, art. 18, comma 1 ,lett.b).
Art. 59Avvio dell’attività (••) 1. La SCIA, indirizzata al comune in cui è ubicato
l’esercizio, deve indicare: a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del
suo eventuale rappresentante; b) quando la SCIA è presentata da persona giuridica, occorre
l’indicazione dell’ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con
menzione del mandato; c) la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra già
esistente nell’ambito provinciale; d) il periodo di apertura (annuale o stagionale); e) il titolo legale di disponibilità dell’esercizio; f) la classificazione della struttura, ove prevista; g) l’ubicazione della struttura; h) gli estremi identificativi della concessione edilizia ove prevista.
2. A seconda delle strutture ricettive, di cui al presente articolo la
domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere
corredata della prevista documentazione. 3. Comparto alberghiero. I titolari degli esercizi ricettivi
alberghieri di cui all’articolo 3 della presente legge, alla SCIA, devono
allegare la seguente documentazione: a) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla
classificazione; b) relazione descrittiva della struttura indicante il numero
complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere a un letto, a due
letti e il numero dei bagni; c) indicazione anagrafica del direttore d’albergo; d) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e
furto. 4. Comparto complessi ricettivi all’aria aperta di nuova apertura.
I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta (villaggi e campeggi) di
cui all’articolo 14, comma 1, lettere a) e b), alla SCIA, devono allegare la
seguente documentazione: a) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla
classificazione; b) copie delle polizze di assicurazione per i rischi di incendio,
furti e responsabilità civile nei confronti degli ospiti; c) planimetria dell’ubicazione dell’impianto, rispetto ad altri
insediamenti turistici e residenziali già esistenti di cui all’articolo 24,
comma 5; d) planimetria dell’ubicazione delle piazzole, progressivamente
numerate, delle unità abitative, con l’indicazione, per ogni unità abitativa,
del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone adibite a parcheggio
macchine; e) regolamento interno di funzionamento delle strutture di cui
all’articolo 35; f) certificato di agibilità degli allestimenti. 5. Comparto ostelli. L’attività di gestione degli ostelli è subordinata alla
presentazione di SCIA al comune territorialmente competente. (50) [6 La SCIA, può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande
limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la
struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei
limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata con il comune.] (49) 7. Comparto attività ricettiva ex articolo 6, comma 10, della I. 217/1983.
L’attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti
per vacanze è soggetta alla presentazione della SCIA al comune ove sono ubicati
gli immobili. La SCIA deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e
deve essere corredata di: a) relazione tecnica-illustrativa indicante l’ubicazione e le
caratteristiche degli immobili. 8 Comparto case per ferie. L’attività di gestione degli esercizi case
per ferie è soggetta alla presentazione della SCIA, al comune competente per
territorio ove è ubicato l’immobile, previa stipula di apposita convenzione che
individua e regola: a) i soggetti che possono utilizzare la struttura; b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle
finalità della struttura; c) la durata minima della permanenza degli ospiti; d) il numero dei posti letto; e) il regolamento per l’uso della struttura; f) il tipo di gestione che deve garantire l’uso della struttura e la
calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato
l’esercizio; g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi
nei periodi in cui sono occupati dall’utenza giovanile; h) i periodi di apertura. 9 La SCIA può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande
limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la
struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei
limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata con il comune. 10. Comparto affittacamere. Chi intende esercitare l’attività di
affittacamere è soggetto alla presentazione SCIA al comune ove sono ubicati gli
immobili. Alla SCIA deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa
contenente i seguenti elementi: a) estremi del certificato di abitabilità; b) numero dei vani destinati alla ospitalità con l’esatta
ubicazione; c) numero dei posti letto; d) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti; e) servizi accessori offerti; f) eventuale servizio di ristorazione da destinarsi esclusivamente agli ospiti
dell’affittacamere. (51) 11 L’attività di affittacamere necessita d’iscrizione nel registro
delle imprese. 12. Comparto stabilimenti balneari. Per l’esercizio dell’attività il
titolare dello stabilimento balneare deve presentare la SCIA al comune e deve
allegare: a) relazione tecnica illustrativa indicante l’ubicazione e le
caratteristiche dell’impianto; b) estremi della licenza edilizia; c) estremi della concessione demaniale; d) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a
norma della legislazione vigente in materia; e) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
f) regolamento interno di fruibilità dell’impianto di cui
all’articolo 49, comma 4. 13. Comparto darsene. Per l’esercizio dell’attività i titolari delle
darsene e approdi turistici, devono presentare la SCIA al comune e devono
allegare: a) relazione tecnica illustrativa indicando l’ubicazione e le
caratteristiche dell’impianto; b) estremi della concessione demaniale; c) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione
a norma della legislazione vigente in materia; d) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e
furto; e) certificato di agibilità degli impianti. 14. Comparto associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni e gli enti
di cui all’articolo 56 sono soggetti alla presentazione della SCIA al comune
competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli impianti
di diporto nautico. Alla SCIA deve essere allegata: a) relazione tecnica illustrativa dell’impianto; b) planimetria con l’esatta ubicazione delle strutture; c) estremi della concessione demaniale rilasciata dalla capitaneria di
porto, per l’attività nautica; d) certificato di agibilità degli impianti e delle strutture; e) copia delle ricevute dei versamenti sulle tasse di concessione; f) copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e
responsabilità civile nei confronti di terzi; g) copia dello statuto sociale; h) elenco dei soci numerato cronologicamente; i) regolamento interno.
15. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal
regolamento delle amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle
capitanerie di porto in materia di demanio marittimo.
(••) Articolo già modificato dalla l.r.
6/2014, art.17.,
è stato successivamente sostituito dalla l.r.
13/2018, art. 19,comma
1. (49) Comma sostituito dalla l.r.
25/2021, art. 11, comma 1, lett. b) (50) Comma sostituito dalla l.r.
25/2021, art. 11,
comma 1, lett. a) (51) Parole aggiunte dalla l.r.
25/2021, art. 11, comma 1, lett. c)
Art. 60Rilascio dellautorizzazione di esercizio. 1. Fatte salve le procedure in materia
igienico-sanitaria, di sicurezza sociale nonché quelle previste dal regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed eventuali modificazioni, lAmministrazione
comunale deve decidere sulla SCIA (52) entro e non oltre
sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa. 2. Trascorso il termine di cui al comma 1, si
applicano le procedure previste per la semplificazione e accelerazione dei
procedimenti amministrativi previsti dallart. 19 della legge n. 241 del
1990 come sostituito dallart. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537. [3. Copia della licenza di esercizio deve
essere trasmessa dal Comune oltre che allinteressato anche alla Regione Puglia
- Assessorato al turismo, al Prefetto e allEnte turistico territoriale e alla
Provincia territorialmente competente. ] (53)
[4. Il pagamento delle tasse di concessione è
annuale anche per gli esercizi con autorizzazione stagionale. ]. (54)
(52) Parola sostituita dalla l.r.
13/2018, art. 20,
comma 1, lett. a). (53) Comma abrogato dalla l.r.
13/2018, art. 20, comma 1, lett. b). (54) Comma abrogato dalla l.r.
13/2018, art. 20, comma 1, lett. c).
Art. 61Contenuti della SCIA (55) 1. La SCIA deve contenere:(56)
a) il nominativo e le generalità complete del
titolare e/o gestore dellesercizio; b) il nominativo e le generalità complete del suo
eventuale rappresentante; c) il nominativo e le generalità complete del
direttore di albergo (ove è previsto); d) la denominazione e lubicazione
dellesercizio; e) la tipologia e la classificazione (ove è
prevista) dellesercizio; f) la validità (annuale o stagionale) e
lindicazione del periodo di apertura; g) il numero complessivo delle camere distinto ad
un letto, a due letti, dei bagni, e dei letti aggiuntivi (alberghi,
affittacamere); h) il numero degli appartamenti, camere e letti
(case e appartamenti per vacanze); i) il totale della ricettività massima
consentita; j) il totale delle unità abitative autorizzate
(campeggi, villaggi, residenze turistiche); k) il totale della ricettività nelle unità
abitative; l) il totale delle piazzole (campeggi, villaggi);
m) il totale della ricettività (campeggi,
villaggi);
n) il totale dei visitatori occasionali entro e
non oltre i limiti consentiti dalle installazioni igienico-sanitarie (campeggi e
villaggi); o) il totale delle cabine-spogliatoio
(stabilimenti balneari); p) il totale della ricettività (stabilimenti
balneari); q) leventuale servizio di spiagge attrezzate di
cui allart. 58, comma 5.
(55) Rubrica sostituita dalla l.r.
13/2018, art. 21, comma 1, lett. a). (56) Parole sostituite dalla l.r.
13/2018, art. 21,, comma 1, lett. b).
Art. 62Rinnovo autorizzazione. 1. Lautorizzazione si rinnova automaticamente previo versamento delle tasse di
concessione regionali e comunali accompagnate da autocertificazione in cui si
attesti che le condizioni strutturali del complesso non hanno subito variazioni.
Art. 63Chiusura temporanea o definitiva.(57) 1. Il titolare della SCIA che intende procedere alla chiusura temporanea o
definitiva del complesso turistico deve darne preventivo avviso al comune.
(57) Articolo sostituito dalla l.r.
13/2018, art. 22,, comma 1.
Art. 64Registrazione notifica delle persone alloggiate.(58) - I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e
classificazione sono tenuti a inviare i dati sul movimento turistico all’Aret
Pugliapromozione, esclusivamente attraverso il Sistema Puglia per l’osservatorio
turistico (SPOT).
- La comunicazione delle tariffe è soggetta a quanto previsto dalla legge
regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e
dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività
turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della
rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici).
(58) Articolo sostituito dalla l.r.
13/2018, art. 23,comma 1.
TITOLO 9Certificazione di qualità
Art. 65Certificazione di qualità. 1. Al fine di qualificare le strutture di cui
alla presente legge, la Regione promuove la certificazione di qualità delle
stesse.
2. A tale scopo, la Giunta regionale, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un
provvedimento specifico di sostegno alla certificazione.
3. Le aziende certificate saranno considerate
prioritarie nellerogazione di finanziamenti pubblici regionali finalizzati alla
qualificazione delle strutture, così come individuate nella presente legge.
TITOLO 10Gestione e responsabilità - reclami - vigilanza - sanzioni
Art. 66Gestione e responsabilità. 1. Responsabile delle strutture di cui alla
presente legge è il titolare dellautorizzazione, allesercizio (o il gestore).
2. Il titolare o leventuale rappresentante, la
cui nomina deve risultare dallautorizzazione, è responsabile dellosservanza
della presente legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni
amministrative.
Art. 67Reclami.(59) [1. I clienti delle strutture ricettive ai quali
siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta
tabella o che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono
presentare reclamo entro venti giorni dallevento allAssessorato regionale al
turismo.
2. LAssessore regionale al turismo promuove
tempestivamente le procedure di accertamento del caso e, se il reclamo risulta
fondato, comunica al reclamante, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, il prezzo che doveva essere richiesto e i servizi che dovevano essere
forniti, dando corso al procedimento relativo allapplicazione della rispettiva
sanzione amministrativa.
3. Se il reclamo risulta fondato e riguarda
lapplicazione di tariffe, il titolare o gestore, indipendentemente dalla
sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente limporto pagato in
eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, e
contemporaneamente a comunicare gli estremi dellavvenuto pagamento alla
Regione.
4. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella
gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto al comma 2,
lAssessore regionale al turismo ne dà comunicazione alle Autorità di Pubblica
sicurezza, dei Vigili del fuoco e quelle sanitarie se eventualmente competenti
per ladozione degli ulteriori provvedimenti e al Sindaco. ]
(59) Articolo abrogato dalla l.r.13/2018, art.27, comma 1.
Art. 68Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza. 1. Le violazioni alle norme della presente legge
sono accertate dagli organi secondo le vigenti leggi statali e regionali.
2. Per gli stabilimenti balneari, le darsene e
tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di
concessione demaniale, lesercizio della vigilanza e del controllo nonché
sanzionatorio è esercitato anche dalla Capitaneria di Porto territoriale.
Art. 69Procedimento sanzionatorio. 1. Ai sensi del comma 2 dellart. 6 del
decreto ministeriale 16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di
competenza del comune. (60) 2. Listruttoria del procedimento sanzionatorio è
regolamentato dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n.
689 e nella legge
regionale 31 marzo 1973, n. 8 e successive modifiche e
integrazioni.
3. I proventi delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge sono devoluti al comune. (61)
(60) Parole sostituite dalla l.r.
13/2018, art. 24,comma 1, lett. a). (61) Parole sostituite dalla l.r.
13/2018, art. 24,comma 1, lett. b).
Art. 70Sanzioni amministrative in materia di classificazione. 1. [Ai sensi dellart. 7, ultimo comma, della
legge n. 217 del 1983,](62) linosservanza delle disposizioni in materia di
classificazione disciplinate dalla presente legge è punita con sanzioni
amministrative da lire due milioni a lire venti milioni.
2. Salva lapplicazione delle norme previste dal
codice penale:
a) il titolare di un esercizio alberghiero che
attribuisce alla propria struttura una tipologia diversa da quella prevista
dallart. 4 è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a
lire nove milioni; b) il titolare di una struttura turistica
ricettiva che attribuisca alla propria struttura, con qualsiasi mezzo, una
classificazione o denominazione diversa da quella autorizzata, ovvero una
attrezzatura non corrispondente a quella approvata, è soggetto al pagamento
della sanzione da lire quattro milioni a lire dodici milioni oltre alla
sospensione della licenza di esercizio fino a quando non avrà ottemperato alle
previsioni della presente legge; c) il titolare di una struttura ricettiva che non
ottemperi alle previsioni di cui allart. 18, comma 1 (numerazione delle
piazzole), è soggetto al pagamento della sanzione, da lire tre milioni a lire
nove milioni; d) chiunque procede al frazionamento delle
piazzole mediante vendita o concessione del diritto (art. 24, comma 7) è
soggetto al pagamento di una sanzione da lire cinque milioni a lire dodici
milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio e la perdita e
restituzione di eventuali contributi regionali incentivanti; e) è soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio
che omette di esporre il segnale distintivo di classificazione o che lo esponga
in maniera difforme da quanto previsto dallart. 9, comma 8; f) al titolare di esercizio che non fornisce le
informazioni richieste ai fini della classificazione o non consente di
effettuare gli accertamenti disposti dagli organi competenti di cui allart. 68,
comma 1, è comminata una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire
venti milioni. In caso di persistente rifiuto, su richieste dellAssessore
regionale al turismo, il Sindaco competente per il territorio in cui è ubicata
la struttura dispone la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il
titolare non avrà ottemperato allobbligo. g) chiunque pratica prezzi difformi da quelli
comunicati e convalidati è soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre
milioni a lire dodici milioni.
(62) Parole soppresse dalla l.r.
13/2018, art. 25,comma 1.
Art. 71Sanzioni amministrative in materia di tutela dellambiente. 1. Linosservanza delle disposizioni in materia
di tutela dellambiente, fatti salvi i provvedimenti previsti in materia
forestale e di igiene pubblica, nonché del codice della strada e del codice
penale, è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di tre milioni a
un massimo di lire venti milioni.
2. È soggetto a una sanzione amministrativa da
lire tre milioni a lire nove milioni chi consente linstallazione di tende oltre
i limiti di superficie previsti dallart. 18, comma 3.
3. Salvo i provvedimenti in materia edilizia, è
soggetto alla sanzione da lire due milioni a lire nove milioni chi allestisce
insediamenti oltre i limiti di superficie previsti dallart. 17, comma 2.
4. È soggetto a sanzione amministrativa da lire
tre milioni a lire nove milioni, con sequestro delle attrezzature
campeggistiche, il responsabile delle organizzazioni che non ottempera alle
previsioni di cui agli artt. 20 e 21 in materia di campeggi naturalistici e
mobili.
5. È soggetto alla sanzione amministrativa di
lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro della tenda o roulotte, chi
dovesse campeggiare nelle aree non consentite (art. 22). Nel caso in cui il
mezzo di pernottamento fosse incorporato alla motrice di trasporto, sarà
comminata soltanto la sanzione amministrativa da lire sei milioni a lire dodici
milioni.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa da
lire due milioni a lire nove milioni il proprietario che consente la sosta ai
turisti sul proprio appezzamento senza alcun nulla-osta comunale. Qualora il
numero delle persone in sosta superi le cinque unità, la sanzione viene
maggiorata da lire un milione a lire tre milioni per ogni unità eccedente a
cinque. Ove mai il proprietario fosse in grado di comprovare la propria
estraneità alla sosta abusiva dei campeggiatori la sanzione viene comminata ai
campeggiatori nella stessa misura.
7. È soggetto alla sanzione amministrativa da
lire due milioni a lire sei milioni chi non ottempera a quanto previsto
dallart. 30 in materia di rimessaggio, con la sospensione della licenza di
esercizio per la durata di quindici giorni da scomputarsi durante il periodo di
funzionamento del complesso.
8. Il titolare di esercizio che consente il
parcheggio delle macchine o di altri mezzi di trasporto in maniera difforme da
quanto previsto dallart. 31, comma 1, è soggetto a una sanzione amministrativa
da lire due milioni a lire sei milioni.
Art. 72Sanzioni amministrative in materia di conduzione gestionale. 1. Linosservanza delle disposizioni connesse
alla licenza di esercizio, fatti salvi i provvedimenti previsti dal codice
penale nonché quelli previsti dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza,
è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un
massimo di lire nove milioni. 2. Chiunque gestisce una struttura ricettiva
disciplinata dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione comunale è
soggetto, in solido con il proprietario della struttura, qualora fosse persona
diversa, a una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire dodici
milioni oltre al pagamento da lire duecentomila a lire novecentomila per ogni
persona ospitata durante tutto il periodo di funzionamento e la immediata
chiusura dellesercizio. 3. Il superamento della capacità ricettiva
autorizzata comporta la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei
milioni oltre al pagamento da lire centomila a lire trecentomila per ogni
persona in esubero e la sospensione per la durata di tre mesi della licenza di
esercizio in caso di recidiva. 4. La mancata esposizione al pubblico del titolo
abilitativo (63) è punita con una sanzione da lire due
milioni a lire sei milioni. Nel caso di recidiva può essere disposta la
sospensione dellautorizzazione fino a quindici giorni. 5. La mancata esposizione in ogni camera del
cartello indicante il costo dellospitalità e del cartello indicante il percorso
di emergenza antincendio comporta la sanzione amministrativa da lire tre milioni
a lire nove milioni. 6. Chi non ottempera allesposizione del
regolamento interno prevista dallart. 35, comma 1, e dallart. 49, commi 5 e 7,
è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire
nove milioni. 7. Linosservanza, del periodo minimo di
apertura, di cui allart 37, comporta una sanzione amministrativa da lire tre
milioni a lire nove milioni. 8. Il titolare di esercizio che esercita in
maniera difforme da quanto previsto dallart. 41, comma 5, in materia di affitto
di case e appartamenti per vacanze è passibile di una sanzione amministrativa da
lire due milioni a lire sei milioni. 9. Linosservanza di quanto previsto dallart.
41, comma 5, in materia di somministrazione pasti è punita con una sanzione
amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni oltre alla revoca della
licenza di esercizio. 10. È passibile di una sanzione amministrativa da
lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che gestisce in
maniera difforme da quanto previsto dallart. 39 (ostelli della gioventù), comma
4 e dallart. 44 (case per ferie). 11. È soggetto alla sanzione amministrativa da
lire due milioni a lire sei milioni il responsabile di esercizio che non
ottempera a quanto previsto dallart. 57, comma 2, in materia di natanti. 12. Il titolare di esercizio che consente
laccesso nella propria struttura a persone non in possesso della tessera
associativa di cui allart. 57, comma 3, è passibile di una sanzione
amministrativa da lire tre milioni a lire sei milioni oltre alla sospensione
della licenza di esercizio per quindici giorni. In caso di recidiva, oltre alla
sanzione amministrativa il Sindaco, competente per il territorio in cui è
ubicata la struttura, procede alla revoca della licenza di esercizio. 13. È soggetto alla sanzione amministrativa da
lire due milioni a lire nove milioni il responsabile di esercizio che non
ottempera a quanto previsto dallart. 57, comma 4, in ordine alla mancata tenuta
del registro dei soci. 14. Il titolare della struttura che procede alla
chiusura temporanea o definitiva del proprio esercizio senza ottemperare a
quanto previsto dallart. 63 è passibile di una sanzione amministrativa da lire
due milioni a lire sei milioni con la revoca immediata della licenza di
esercizio. 15. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti
oggettivi previsti e quando comunque lattività del complesso è ritenuta dannosa
o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o ha dato luogo a irregolarità
tecnico-amministrative, il Sindaco, competente per il territorio in cui è
ubicata la struttura, sospende lautorizzazione allesercizio della struttura
ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida,
non venga ottemperato, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste. 16. Lautorizzazione allesercizio della
struttura ricettiva è altresì revocata dal comune: (64) a) qualora il titolare dallautorizzazione, alla
scadenza della sospensione di cui al comma 4, non abbia ottemperato alle
prescrizioni ivi previste; b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi
previsti dalla legge per il titolare dellautorizzazione allesercizio delle
strutture ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente
discriminante, da parte del gestore; c) nelle ipotesi previste dallart. 100 del testo
unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 e successive modifiche; d) in caso di recidivo comportamento in relazione
alle violazioni della presente legge sanzionate dallart. 70, comma 2, lettere
a) e b).
[17. Ogni provvedimento relativo
allautorizzazione deve essere comunicato alla Provincia e allA.P.T. competenti
per territorio, nonché allAssessorato regionale al turismo.] (65)
(63) Parole sostituite dalla l.r.
13/2018, art. 26,comma 1, lett. a). (64) Parola sostituita dalla l.r.
13/2018, art. 26,comma 1, lett. b). (65) Comma abrogato dalla l.r.
13/2018, art. 26,comma 1, lett. c).
TITOLO 11Norme transitorie
Art. 73Adeguamento delle strutture. 1. Entro il primo settennio di validità di
classificazione tutti i soggetti destinatari della presente legge devono
adeguare i requisiti qualitativi standard minimi di classificazione alla
presente normativa, sulla base delle relative allegate tabelle di riferimento (66)
2. Per le strutture preesistenti e per quelle già
in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte
salve le dimensioni minime delle superfici delle stanze purché conformi alle
norme vigenti in materia edilizia e igienico-sanitaria previste dai regolamenti
comunali.
3. A decorrere dallinizio del secondo settennio
di validità di classificazione disciplinato dalla presente legge, il nuovo
sistema deve essere applicato a regime e i nuovi standard minimi qualitativi
devono essere osservati integralmente su tutto il territorio regionale.(67)
4. Il mancato adeguamento, entro i termini
previsti dal comma 3, degli standard qualitativi minimi di classificazione
comporta la chiusura dellesercizio fino alladempimento degli obblighi di
legge.
(66) comma così modificato dalla l.r. 14/2004, art. 37 (67) Comma modificato dalla l.r. 14/ 2004.art. 37,
comma 1, lettera b)
Art. 74Classificazione.(68) [1. Le licenze preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
continueranno ad essere valide sino alla loto scadenza. ]
(68) Articolo abrogato dalla l.r.13/2018, art.27, comma 1.
Art. 75Autorizzazione amministrativa.(69) [1. Le licenze preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
continueranno ad essere valide sino alla loto scadenza. ]
(69) Articolo abrogato dalla l.r.13/2018, art.27, comma 1.
TITOLO 12Abrogazione - modifiche - rinvio
Art. 76Abrogazione della precedente normativa. 1. Con lentrata in vigore della presente legge
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge
regionale 20 giugno 1979, n. 35; b) Reg. 21 luglio
1980, n. 1; c) legge
regionale 26 giugno 1981, n. 37; d) art. 4, lettera a), legge
regionale 16 maggio 1985, n. 28; e) legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 29; f) legge
regionale 24 ottobre 1986, n. 33; g) legge
regionale 2 agosto 1993, n. 12 (art. 2, con esclusione di quanto
riportato al comma 1 alloggi agrituristici; gli artt. 3-4-5-6-8-9-
10-11-14-15-16; gli artt. da 18 a 31 restano in vigore con esclusivo riferimento
agli alloggi agrituristici; h) art. 5, commi 1 e 2, legge
regionale 5 settembre 1994, n. 29; i) art. 9, commi 4 e 8, legge
regionale 5 settembre 1994, n. 29; l) legge
regionale 24 maggio 1994, n. 16.
Art. 77Rinvio alla normativa vigente. 1. Per tutto quanto non espressamente, disciplinato dalla presente legge si
rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia. TABELLA A), B),C),D),E),F) e G) allegate
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