Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 19 Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego. (1) (2) (••)
(1) Vedi anche la l.r. 30/96 e la l,r, 39/2006, art. 13 (2) Vedi anche il Regolamento regionale n. 2/2002, riportato nel volume II. (•) Legge abrogata dalla l.r.
29/2018, art. 19,
comma 1, lett.a).
TITOLO 1Disposizioni generali(3)
(3) Legge abrogata dalla l.r.
29/2018, art. 19,
comma 1, lett.a).
Art. 1Finalità.(4) [1. La presente legge disciplina le funzioni e i
compiti conferiti alla Regione e agli enti locali, ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di servizi allimpiego e di
politiche attive del lavoro, a norma dellart. 1 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
2. Le azioni, le strategie e lorganizzazione
amministrativa previste dalla presente legge sono attivate in coerenza con le
linee di sviluppo individuate dai piani operativi per loccupazione della Unione
europea, dello Stato e della Regione per conseguire lobiettivo finale della
parità dei cittadini per lattuazione del diritto al lavoro e alla crescita
professionale.] (5)
(4) Legge abrogata dalla l.r.
29/2018, art. 19,
comma 1, lett.a). (5) Vedi anche la l.r. 28/2006”Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
Art. 2Sistema regionale per limpiego.(6) [1. Il sistema regionale per limpiego è
costituito dalla rete delle strutture organizzate per lesercizio integrato
delle funzioni e dei compiti di cui allart. 1 e per la gestione dei relativi
servizi.
2. Sono definiti servizi per limpiego tutte
quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di
ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire lincontro tra
domanda e offerta di lavoro, laccesso alla formazione, la promozione della
imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo delloccupazione.
3. Il sistema regionale per limpiego si articola
in ambiti territoriali e funzionali. La relativa organizzazione si ispira al
principio della sussidiarietà istituzionale tra Regione, Province, Comuni e
altri enti locali, favorendo in particolare:
a) la concertazione e il dialogo con le parti
sociali;
b) lintegrazione tra i servizi per limpiego, le
politiche attive del lavoro, le politiche formative;
c) la collaborazione fra pubblico e privato,
avvalendosi degli strumenti di osservazione;
d) il coordinamento e lintegrazione degli
osservatori regionali di settore, pubblici e privati, per quanto di loro
competenza, con particolare attenzione alla interconnessione del Sistema
informativo lavoro Puglia (S.I.L.P.) con il sistema degli enti bilaterali e
lOsservatorio regionale banche-imprese;
e) lattribuzione di funzioni e compiti con il
pieno coinvolgimento e titolarità degli enti locali.
4. Costituiscono articolazioni organizzative del
sistema regionale per limpiego lAgenzia regionale per il lavoro di cui
allart. 5 e i Centri territoriali per limpiego costituiti dalle Province ai
sensi dellart. 7. ]
(6) Legge abrogata dalla l.r.
29/2018, art. 19,
comma 1, lett.a).
TITOLO 2Funzioni della Regione - Istituzione dellagenzia regionale del lavoro
Art. 3Funzioni e compiti della Regione.(7) (8) [1. Alla Regione competono la programmazione, il
coordinamento, lindirizzo, la valutazione e il controllo delle iniziative:
a) per incrementare loccupazione e incentivare
lincontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento alle pari
opportunità, compreso il servizio - sistema rete - E.U.R.E.S.;
b) per loccupazione dei soggetti di cui allart.
25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) per il reimpiego dei lavoratori in mobilità e
per linserimento - reinserimento lavorativo di fasce svantaggiate - deboli
(Servizi di accompagnamento al lavoro - S.A.L.);
d) la ricollocazione in ambito regionale del
personale pubblico in disponibilità. A tal fine i piani di formazione e
riqualificazione terranno conto delle richieste avanzate delle amministrazioni
pubbliche ai sensi dellart. 35-bis, comma 6, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
e) per lattivazione di stage e tirocini
formativi, borse lavoro, piani di inserimento professionale di cui alla legge
24 giugno 1997, n. 196 e successive integrazioni;
f) per progetti di lavori socialmente utili,
lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468 e alla legge
regionale 27 dicembre 1996, n. 30 e successive modifiche e/o
integrazioni;
g) per gli adempimenti relativi alla compilazione
e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori privati come previsto dalla
legge 23 luglio 1991, n. 223;
h) per gli adempimenti relativi alla compilazione
e tenuta della lista di disponibilità dei lavoratori pubblici come previsto
dagli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
i) per le attività di predisposizione di motivati
pareri per le procedure di competenza del Ministero del lavoro, ai sensi
dellart. 3, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. Alla Regione compete, altresì, nel rispetto
della normativa statale, lesercizio delle funzioni in materia di eccedenza di
personale relative a:
a) esame congiunto previsto nelle procedure
relative agli interventi di integrazione salTimes New Romane straordinaria;
b) esame congiunto previsto nelle procedure per
la dichiarazione di mobilità del personale delle aziende private e degli enti
pubblici; per questi ultimi per le sole procedure eventuali, previste dallart.
35, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
c) promozione di accordi e di contratti
collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.
3. Lesercizio delle funzioni di cui al comma 2,
qualora interessi esclusivamente lambito provinciale, è delegato alle Province
nellambito della gestione delle controversie collettive.
4. Spetta, infine, alla Regione il raccordo con
gli organismi nazionali e il coordinamento dei rapporti con lUnione europea
nonché ogni altra funzione non espressamente richiamata dalla presente legge e
che, comunque, disciplinata da norme statali, sia riconducibile alle competenze
in materia di lavoro, escluse quelle che permangono in capo allo Stato. ]
(7) Vedi anche la l.r. 7/2003, art. 40 che ha istituito il Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi.. (8) Legge abrogata dalla l.r.
29/2018, art. 19,
comma 1, lett.a).
Art. 4Piano pluriennale e annuale per loccupazione.(9) [1. Per lesercizio delle proprie funzioni la
Regione adotta piani pluriennali e piani attuativi annuali per le politiche del
lavoro e per le politiche formative integrate con i sistemi educativi.
2. Il piano pluriennale per loccupazione prevede
al proprio interno:
a) lindicazione delle risorse finanziarie, del
loro riparto tra le azioni proposte e della loro destinazione su base
provinciale;
b) i tempi di realizzazione delle attività e
degli interventi;
c) le modalità di verifica e di monitoraggio.
3. Il piano pluriennale è approvato dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta regionale nella sessione dedicata al
bilancio. Il piano annuale è adottato con delibera di Giunta regionale.
4. I piani di cui al comma 3 devono acquisire il
preventivo parere della Commissione regionale permanente per, le politiche del
lavoro di cui allart. 8. La seduta della Commissione a ciò dedicata è preceduta
da apposita seduta congiunta degli organi collegiali di cui agli artt. 8 e 9 e
delle Commissioni provinciali per le politiche del lavoro istituite dalle
Amministrazioni provinciali ai sensi dellart. 6, comma 1, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
5. La seduta congiunta degli organi collegiali di
cui al comma 4 costituisce momento di incontro, di raccordo e di verifica
nellambito delle competenze e funzioni di ciascun organismo. La seduta
congiunta è convocata annualmente dal Presidente della Commissione regionale
permanente per le politiche del lavoro. ]
(9) Legge abrogata dalla l.r.
29/2018, art. 19,
comma 1, lett.a).
Art. 5Agenzia regionale per il lavoro.(10) (11) [1. È istituita
lAgenzia regionale per il lavoro dotata di personalità giuridica, autonomia
patrimoniale e contabile, con compiti di assistenza tecnica e monitoraggio nelle
materie di politiche attive del lavoro ai sensi dellart. 4, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. LAgenzia, in coerenza con i piani e i
programmi della Regione, svolge funzioni di:
a) consulenza e supporto tecnico-progettuale alle
strutture regionali, provinciali e ai Centri territoriali per limpiego in
materia di politiche per limpiego, processi formativi e semplificazione delle
procedure amministrative del mercato del lavoro;
b) elaborazione degli standard qualitativi e dei
criteri per laccreditamento e la certificazione dei servizi;
c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi
per il lavoro;
d) gestione del S.I.L.P. e delle banche dati,
integrando e riarticolando nel sistema lattuale Osservatorio del mercato del
lavoro (O.M.L.), in rete con il Sistema informativo lavoro (S.I.L.) nazionale.
Con atti della Giunta regionale si provvede alla definizione dellarchitettura
del S.I.L.P., sulla base degli orientamenti e degli standard indicati dalla
struttura nazionale del S.I.L., anche al fine della elaborazione e diffusione
periodica di strumenti informativi coordinati;
e) progettazione dei percorsi formativi di
aggiornamento, riqualificazione, formazione continua degli operatori dei servizi
per limpiego;
f) stipula delle opportune convenzioni con i
diversi soggetti titolari di funzioni formative (scuole, università, enti
bilaterali);
g) svolgimento di attività, a titolo oneroso, per
i privati che ne facciano richiesta.
3. LAgenzia opera nellambito delle competenze
assegnate allAssessorato regionale al lavoro e in stretto raccordo con gli
organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.
4. Con deliberazione della Giunta regionale,
allAgenzia possono essere attribuite ulteriori funzioni e attività rispetto a
quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle
politiche del lavoro.
5. Sono organi dellAgenzia regionale per il
lavoro il Direttore generale e il Collegio dei revisori. Ai predetti organi
spetta unindennità onnicomprensiva massima lorda di carica pari a euro 110 mila
per il Direttore generale e a euro 8 mila per ciascun componente del collegio
sindacale incrementato del 20 per cento nei confronti del Presidente . (12)
6. Il Direttore generale ha la rappresentanza
legale, esercita tutti i poteri di gestione e di organizzazione e risponde dei
risultati dellAgenzia regionale per il lavoro alla Giunta regionale.
7. Il Direttore generale formula un piano annuale
delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale previo parere degli
organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.
8. Il Collegio dei revisori esercita il controllo
sulla gestione economico-finanziaria dellAgenzia.
9. Con apposito regolamento generale dellAgenzia vengono
disciplinate tra laltro: (13)
a) le modalità di nomina e funzionamento degli
organi;
b) i rapporti con gli organi e le strutture
regionali nonché con gli organismi consultivi previsti dalla presente legge;
c) la dotazione organica e i principali
meccanismi di funzionamento della struttura organizzativa;
d) i tempi e le procedure per la definizione dei
documenti di bilancio e contabilità.
10. Il regolamento di cui al comma 9 viene
approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentito il parere
degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge] .
(10) Articolo abrogato dalla l.r. 39/2006, art. 13 (11) Legge abrogata dalla l.r.
29/2018, art. 19,
comma 1, lett.a). (12) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 6,
comma 1, l.r. 25
agosto 2003, n. 19. (13) Vedi, al riguardo, il reg. 12
febbraio 2002, n. 2.
TITOLO 3Funzioni delle province e centri territoriali per limpiego
Art. 6Funzioni delle Province.(14) [1. Alle Amministrazioni provinciali compete
lesercizio delle attività e compiti di cui allart. 2, comma 1, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 nelle seguenti materie:
a) servizi di collocamento e funzioni
amministrative connesse;
b) collocamento agricolo;
c) collocamento dello spettacolo sulla base di
ununica lista nazionale;
d) collocamento obbligatorio, con particolare
attenzione allattivazione e diffusione dei Servizi di accompagnamento al lavoro
per le fasce deboli svantaggiate (S.A.L.);
e) collocamento dei lavoratori non appartenenti
allUnione europea;
f) collocamento dei lavoratori a domicilio;
g) collocamento dei lavoratori domestici;
h) avviamento a selezione negli enti pubblici e
nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le
amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
i) preselezione e incontro tra domanda e offerta
di lavoro con servizi integrati di accoglienza, informazione, orientamento ai
percorsi formativi e di inserimento lavorativo, anche con riferimento
alloccupazione femminile.
2. Alle Amministrazioni provinciali competono
altresì le seguenti funzioni operative e gestionali:
a) gestione ed erogazione dei servizi di
politiche attive del lavoro di cui allart. 2, comma 2, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
b) gestione delle liste di mobilità dei
lavoratori privati di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) gestione delle liste di disponibilità dei
lavoratori pubblici di cui agli artt. 20 e 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché la loro riqualificazione e
ricollocazione presso altre pubbliche amministrazioni nellambito provinciale;
d) servizi connessi alla promozione e attivazione
dellautoimpiego (creazione dimpresa individuale e cooperativa);
e) servizi di consulenza alle imprese, con
particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni,
opportunità formative, norme in materia di lavoro, analisi delle domande di
lavoro;
f) risoluzione delle controversie collettive
nellambito del territorio provinciale.
3. Le Amministrazioni provinciali, nel rispetto
degli indirizzi regionali e degli standard qualitativi, provvedono alla
programmazione annuale, al monitoraggio e alla verifica (ex ante in itinere - ex
post) del funzionamento e dellintegrazione fra i servizi per limpiego, le
politiche attive del lavoro e le politiche formative, con facoltà di proposta
per il riordino e innovazione degli stessi. Per lesercizio di tale funzione
possono avvalersi dellAgenzia regionale per il lavoro quale supporto tecnico
progettuale.
4. Le Province possono stipulare apposite
convenzioni con gli organismi bilaterali previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro.]
(14) Legge abrogata dalla l.r.
29/2018, art. 19,
comma 1, lett.a).
Art. 7Centri territoriali per limpiego.(15) [1. Le Province istituiscono proprie strutture
denominate «Centri territoriali per limpiego».
2. I Centri sono articolati per ambiti
distrettuali sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la
Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui allart. 8.
3. Le Amministrazioni provinciali, sulla base dei
criteri di cui al comma 2, sentiti gli enti locali e la Commissione provinciale
di cui allart. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
individuano le sedi di insediamento e coordinamento dei Centri territoriali per
limpiego.
4. Le Amministrazioni provinciali possono
prevedere, sulla base di motivate esigenze territoriali, dintesa con i Comuni
interessati e con parere della Commissione provinciale, articolazioni decentrate
dei centri per limpiego con sportelli polifunzionali di prima informazione e
servizi amministrativi di certificazione.
5. I Centri territoriali per limpiego sono i
soggetti attuatori e le sedi amministrative di realizzazione di tutte le
funzioni descritte allart. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, nonché di ogni altra funzione che lAmministrazione
provinciale intende attribuire tra quelle di propria competenza. Come attività
connesse ai servizi di politiche attive del lavoro i Centri devono comunque
garantire:
a) servizi integrati di accoglienza,
informazione, orientamento, incontro domanda/offerta, percorsi formativi;
b) servizi connessi alla promozione e attivazione
dellautoimpiego;
c) servizi di consulenza alle imprese, con
particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni,
opportunità formative, norme in materia di lavoro, analisi della domanda.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 3 e in
attesa della definizione dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, le
Amministrazioni provinciali, entro il 30 giugno 1999, istituiscono i Centri
territoriali per limpiego articolandoli, in via transitoria, per ambiti
distrettuali sulla base dei criteri stabiliti dallart. 4, comma 1, lettera f)
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
7. In sede di prima costituzione sono allocate
allinterno dei Centri territoriali per limpiego, su basi funzionali
policentriche, le funzioni e le risorse umane per le politiche attive del
lavoro, delle ex Sezioni circoscrizionali per limpiego e per il collocamento in
agricoltura (S.C.I.C.A.), nel rispetto delle funzioni, delle professionalità e
delle competenze acquisite.
8. Con successivi atti, anche regolamentari o
legislativi, i Centri territoriali saranno dotati di ulteriori risorse umane al
fine di attuare lintegrazione dei servizi di osservatorio, dei servizi di
orientamento, dei servizi di informazione, collegati ai sistemi formativi
integrati.] (16)
(15) Legge abrogata dalla l.r.
29/2018, art. 19,
comma 1, lett.a). (16) Vedi anche l'art. 41 della l. r. 14/2001 così come sostituito dalla l.r. 32/2001, art. 27
TITOLO 4Riordino e istituzione organi collegiali
Art. 8Commissione regionale per le politiche del lavoro.(17) [1. Ai sensi dellart. 4, comma 1, lett. b), del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituita la Commissione
regionale per le politiche del lavoro quale sede concertativa con funzioni di
progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee
programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale.
2. La Commissione, oltre alle funzioni e alle
competenze già svolte dalla Commissione regionale per limpiego ai sensi della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, individua strumenti, procedure e modalità
per lomogeneizzazione e integrazione tra le attività di osservatorio, di
orientamento, di formazione e di politiche attive del lavoro.
3. La Commissione è costituita su base
tripartita, attesa la sua natura di sede di concertazione e dialogo sociale, ed
è così composta:
a) Assessore regionale delegato in materia di
lavoro, con funzioni di Presidente;
b) [due
Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze] ;(18)
c) un consigliere di parità, nominato ai sensi
della legge l0 aprile 1991, n. 125;
d) sette componenti designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
e) sette componenti designati dai datori di
lavoro, di cui uno quale espressione delle associazioni rappresentative delle
imprese cooperative.
4. Ai fini della determinazione della maggiore
rappresentatività delle organizzazioni di cui alle lettere d) ed e), valgono i
criteri stabiliti per la costituzione del Comitato nazionale economia e lavoro
(C.N.E.L.).
5. Ai lavori della Commissione partecipano, senza
diritto di voto, il Coordinatore di area e i dirigenti dei settori regionali
competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore
dellAgenzia regionale di cui allart. 5.
6. La Commissione approva, su proposta del
Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di
funzionamento della medesima e si istituiscono apposite sottocommissioni. Lo
stesso regolamento prevede la costituzione di un unico Ufficio di presidenza,
come struttura di coordinamento per i lavori della Commissione, nonché uno staff
di segreteria generale e tecnica permanente di supporto tecnico alle decisioni
della Commissione avvalendosi prioritariamente delle professionalità rivenienti
dalla Direzione regionale del lavoro.
7. La Commissione approva, altresì, le modalità
di collaborazione con le Commissioni provinciali per le politiche del lavoro di
cui allart. 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, istituite dalle Amministrazioni provinciali. ]
(17) Legge abrogata dalla l.r.
29/2018, art. 19,
comma 1, lett.a). (18) Lettera abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 49, comma 2.
Art. 9Comitato istituzionale di coordinamento.(19) [1. Ai sensi dellart. 4, comma 1, lett. c), del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituito il Comitato
istituzionale di coordinamento con il compito di rendere effettiva, sul
territorio, lintegrazione tra i servizi allimpiego, le politiche del lavoro e
le politiche formative.
2. Il Comitato è presieduto dallAssessore
regionale al lavoro ed è composto da:
a) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali
o loro delegati;
b) un rappresentante dellA.N.C.I.;
c) un rappresentante dellU.N.C.E.M.
3. Ai lavori del Comitato partecipano, senza
diritto di voto, il Coordinatore di area ed i dirigenti dei settori regionali
competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore
dellAgenzia regionale di cui allart. 5.
4. Il Comitato approva, su proposta del
Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di
funzionamento del medesimo.
5. Il supporto tecnico alle decisioni del
Comitato nonché le funzioni di segreteria sono garantite dalle articolazioni
organizzative di cui al regolamento previsto dallart. 8, comma 6. ]
(19) Legge abrogata dalla l.r.
29/2018, art. 19,
comma 1, lett.a).
Art. 10(20) [1. Ai sensi dellart. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, entro il 30 aprile 1999 le Amministrazioni provinciali istituiscono la Commissione provinciale (21) per il lavoro quale organo tripartito paritario, sede di concertazione e consultazione in ordine alle funzioni attribuite alle Province, composta in analogia alla Commissione regionale tripartita. 2. La Commissione approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento e le sottocommissioni. Per la costituzione di strutture di supporto saranno utilizzate prioritariamente le professionalità rivenienti dalla Direzione provinciale del lavoro. 3. Al fine di garantire il rispetto della specificità del mercato del lavoro agricolo, alle Commissioni provinciali per il lavoro sono affidate le funzioni già di competenza delle Commissioni provinciali e circoscrizionali per la manodopera agricola nonché quelle assegnate alle stesse da delibere della Commissione regionale per limpiego (CRI) Puglia, per lespletamento delle quali il regolamento dovrà prevedere opportune modalità organizzativi. Alle Commissioni provinciali per il lavoro sono inoltre affidati i compiti di progettazione e analisi, miglioramento domanda/offerta lavoro, rivenienti dalle Commissioni provinciali sciolte ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.]
(20) Legge abrogata dalla l.r.
29/2018, art. 19,
comma 1, lett.a). (21) La l.r. 9/2000, art. 49 così dispone:
“1. L'organismo di cui all'articolo 10 della l.r.
19/1999, nell'esercizio delle funzioni già esercitate dalla preesistente
Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, nel rispetto del
combinato disposto della l. 68/1999 e dell'articolo 48, comma 1, istitutivo del
fondo regionale per l'occupazione dei disabili, è integrato da componenti
designati dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative,
comunque assicurando la pariteticità con le parti sociali. Lo stesso organismo
provvede a costituire il Comitato tecnico, come indicato all'articolo 6, comma
2, lettera b), della l. 68/1999.
3. Gli assessorati competenti della Regione e delle
Amministrazioni provinciali, mediante i propri uffici, provvedono
all'insediamento degli organismi di cui ai commi precedenti, se in possesso di
almeno la metà più una delle relative designazioni dei componenti, trascorsi
trenta giorni dalla richiesta agli aventi diritto.
4. Le parti sociali presenti negli organismi di cui ai
commi precedenti sono tenute a designare, oltre al componente effettivo, anche
un componente supplente.”
TITOLO 5Risorse umane, strumentali e finanziarie
Art. 11Gestione e valorizzazione delle risorse umane.(22) [1. La Regione organizza il pieno utilizzo delle
risorse umane trasferite attraverso la loro riallocazione nelle diverse
strutture dei servizi integrati per limpiego nel rispetto delle professionalità
e delle competenze acquisite, a norma della presente legge, con particolare
riferimento alle pari opportunità di cui allart. 61 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
2. Le risorse umane impegnate sono supportate con
percorsi mirati di formazione continua a valere nei piani ordinari e
straordinari di formazione, aggiornamento e riqualificazione.
3. Il trasferimento delle risorse umane sarà
praticato con le procedure e nei tempi previsti dalle disposizioni statali in
materia. ]
(22) Legge abrogata dalla l.r.
29/2018, art. 19,
comma 1, lett.a).
Art. 12Risorse strumentali e S.I.L.P.(23) [1. Nellambito delle risorse strumentali trasferite al patrimonio regionale
particolare rilievo, dotazione e articolazione operativa vengono assicurati al
S.I.L.P. ]
(23) Legge abrogata dalla l.r.
29/2018, art. 19,
comma 1, lett.a).
Art. 13Risorse finanziarie.(24) [1. Le risorse finanziarie impegnate per
lattuazione della presente legge derivano da:
a) risorse trasferite dal Ministero del lavoro e
previdenza sociale ai sensi dellart. 7, comma 1 e 8, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469 e dellart. 7, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
b) altre risorse trasferite dallo Stato per le
materie disciplinate dalla presente legge;
c) risorse del bilancio regionale anche nel
quadro dei cofinanziamenti Ue.
2. Possono concorrere al finanziamento dei
servizi e delle attività previste dalla presente legge le risorse messe a
disposizione dagli enti locali nei rispettivi bilanci, nonché le risorse messe a
disposizione da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni con particolare
riguardo alle disponibilità dei soggetti imprenditoriali (enti bilaterali) e ai
soggetti del privato sociale (terzo settore).
3. A decorrere dallesercizio finanziario 1999,
con la legge di bilancio sono istituiti appositi capitoli di «entrata», ai sensi
dellart. 7, comma 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
cui far corrispondere capitoli di «spesa» per gli oneri rivenienti dalla
presente legge:
a) parte Entrata: c.n.i. «Risorse trasferite dal
Ministero del lavoro e previdenza sociale ai sensi dellart. 7, comma 1 e 8, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e dellart. 7, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e altre risorse finanziarie dello Stato
e della Ue»;
b) parte Spesa: c.n.i. «Spese vincolate
allattuazione della legge
regionale 5 maggio l999, n. 19 Norme in materia di politica
regionale del lavoro e di servizi allimpiego».
4. La spesa complessiva per lattuazione della
presente legge viene autorizzata nei limiti delle entrate accertate nel capitolo
di entrata correlato.] (25)
(24) Legge abrogata dalla l.r.
29/2018, art. 19,
comma 1, lett.a). (25) Vedi anche la l.r. 9/2000, art. 48 che ha istituito il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili
TITOLO 6Disposizioni transitorie e finali
Art. 14Norme transitorie (26) [1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di assicurare la continuità e qualità dei servizi erogati e la non dispersione professionale delle risorse umane impegnate, anche in attuazione dellart. 9, comma 19, della legge 28 novembre 1996, n. 608, il Direttore generale e il personale in servizio presso lAgenzia impiego Puglia transitano allAgenzia regionale per il lavoro. Tale contingente dì personale costituisce la prima dotazione organica dellAgenzia regionale per il lavoro, approvata dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore al lavoro. 2. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico ed economico di provenienza, con contratto di diritto privato rinnovabile, per il periodo massimo consentito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, anche al fine dellattivazione degli strumenti e delle procedure di accesso alle pubbliche amministrazioni, previste dalle norme di legge e dai contratti collettivi vigenti. E’ consentita al personale trasferito lopzione tra le diverse tipologie di rapporto. (27) 3. La Regione Puglia succede nella titolarità dei contratti in corso, relativi a tutto il personale. 4. E’ istituito presso la Regione un gruppo paritetico di lavoro, quale sede di concertazione finalizzata al pieno e ottimale utilizzo delle risorse umane impegnate nei percorsi di trasferimento, per la piena valorizzazione delle professionalità e competenze, per lefficacia e la qualità dei servizi. 5. Al tavolo concertativo, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipano lAssessore al lavoro, lAssessore al personale o loro delegati e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Partecipano anche i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati in ordine alle questioni connesse al trasferimento delle deleghe alle Province. 6. Il tavolo di concertazione opera in permanenza per il consolidamento della fase di trasferimento di compiti, servizi, strutture ai sensi dei decreti legislativi 23 dicembre 1997, n. 469 e 31 marzo 1998, n. 80, dei decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri e della presente legge.]
(•) Per le procedure di assunzione e inquadramento del personale vedi la l.r. 1/2005, art. 56 (26) Legge abrogata dalla l.r.
29/2018, art. 19,
comma 1, lett.a). (27) Vedi anche la l.r. 1/2005, art. 55 che proroga i contratti individuali
Art. 15Poteri sostitutivi.(28) [1. In riferimento al titolo I, capo I, art. 5,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni e i compiti
spettanti ai diversi organi, strutture funzionali ed enti locali, in caso di
accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dalla
presente legge, che comporti grave pregiudizio agli interessi regionali, il
Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore al lavoro, assegna
agli inadempienti un congruo termine per provvedere. 2. Decorso inutilmente tale termine, il
Presidente della Giunta regionale, sentito il soggetto inadempiente, nomina un
commissario che provvede in via sostitutiva.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione
e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione. ]
(••) Legge abrogata dalla l.r.
29/2018, art. 19,
comma 1, lett.a). (28) Legge abrogata dalla l.r.
29/2018, art. 19,
comma 1, lett.a).
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