Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 19 Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego.
TITOLO 1DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1(Finalità) 1. La presente legge disciplina le
funzioni e i compiti conferiti alla Regione e agli enti locali, ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di servizi all’impiego
e di politiche attive del lavoro, a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
2. Le azioni, le strategie e
l’organizzazione amministrativa previste dalla presente legge sono attivate in
coerenza con le linee di sviluppo individuate dai piani operativi per
l’occupazione della Unione europea, dello Stato e della Regione per conseguire
l’obiettivo finale della parità dei cittadini per l’attuazione del diritto al
lavoro e alla crescita professionale.
Art. 2(Sistema regionale per
l’impiego) 1. Il sistema regionale per limpiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate per lesercizio integrato delle funzioni e dei compiti di cui allart. 1 e per la gestione dei relativi servizi. 2. Sono definiti servizi per limpiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire lincontro tra domanda e offerta di lavoro, laccesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo delloccupazione. 3. Il sistema regionale per limpiego si articola in àmbiti territoriali e funzionali. La relativa organizzazione si ispira al principio della sussidiarietà istituzionale tra Regione, Province, Comuni e altri enti locali, favorendo in particolare: a) la concertazione e il dialogo con le parti sociali; b) lintegrazione tra i servizi per limpiego, le politiche attive del lavoro, le politiche formative; c) la collaborazione fra pubblico e privato, avvalendosi degli strumenti di osservazione; d) il coordinamento e lintegrazione degli osservatori regionali di settore, pubblici e privati, per quanto di loro competenza, con particolare attenzione alla interconnessione del Sistema informativo lavoro Puglia (S.I.L.P.) con il sistema degli enti bilaterali e lOsservatorio regionale banche-imprese; e) lattribuzione di funzioni e compiti con il pieno coinvolgimento e titolarità degli enti locali. 4. Costituiscono articolazioni organizzative del sistema regionale per limpiego l«Agenzia regionale per il lavoro» di cui allart. 5 e i «Centri territoriali per limpiego» costituiti dalle Province ai sensi dellart. 7.
TITOLO 2FUNZIONI DELLA REGIONE – ISTITUZIONE
DELL’AGENZIA REGIONALE DEL
LAVORO
Art. 3(Funzioni e compiti della
Regione) 1. Alla Regione competono la programmazione, il coordinamento, lindirizzo, la valutazione e il controllo delle iniziative: a) per incrementare loccupazione e incentivare lincontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento alle pari opportunità, compreso il servizio - sistema rete - E.U.R.E.S.; b) per loccupazione dei soggetti di cui allart. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223; c) per il reimpiego dei lavoratori in mobilità e per linserimento - reinserimento lavorativo di fasce svantaggiate - deboli (Servizi di accompagnamento al lavoro - S.A.L.); d) la ricollocazione in àmbito regionale del personale pubblico in disponibilità. A tal fine i piani di formazione e riqualificazione terranno conto delle richieste avanzate delle amministrazioni pubbliche ai sensi dellart. 35-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; e) per lattivazione di stage e tirocini formativi, borse lavoro, piani di inserimento professionale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive integrazioni; f) per progetti di lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e alla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 e successive modifiche e/o integrazioni; g) per gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori privati come previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223; h) per gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta della lista di disponibilità dei lavoratori pubblici come previsto dagli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; i) per le attività di predisposizione di motivati pareri per le procedure di competenza del Ministero del lavoro, ai sensi dellart. 3, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. 2. Alla Regione compete, altresì, nel rispetto della normativa statale, lesercizio delle funzioni in materia di eccedenza di personale relative a: a) esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria; b) esame congiunto previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale delle aziende private e degli enti pubblici; per questi ultimi per le sole procedure eventuali, previste dallart. 35, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; c) promozione di accordi e di contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà. 3. Lesercizio delle funzioni di cui al comma 2, qualora interessi esclusivamente làmbito provinciale, è delegato alle Province nellàmbito della gestione delle controversie collettive. 4. Spetta, infine, alla Regione il raccordo con gli organismi nazionali e il coordinamento dei rapporti con lUnione europea nonché ogni altra funzione non espressamente richiamata dalla presente legge e che, comunque, disciplinata da norme statali, sia riconducibile alle competenze in materia di lavoro, escluse quelle che permangono in capo allo Stato.
Art. 4(Piano pluriennale e annuale per
l’occupazione) 1. Per lesercizio delle proprie funzioni la Regione adotta piani pluriennali e piani attuativi annuali per le politiche del lavoro e per le politiche formative integrate con i sistemi educativi. 2. Il piano pluriennale per loccupazione prevede al proprio interno: a) lindicazione delle risorse finanziarie, del loro riparto tra le azioni proposte e della loro destinazione su base provinciale; b) i tempi di realizzazione delle attività e degli interventi; c) le modalità di verifica e di monitoraggio. 3. Il piano pluriennale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il piano annuale è adottato con delibera di Giunta regionale. 4. I piani di cui al comma 3 devono acquisire il preventivo parere della Commissione regionale permanente per, le politiche del lavoro di cui allart. 8. La seduta della Commissione a ciò dedicata è preceduta da apposita seduta congiunta degli organi collegiali di cui agli artt. 8 e 9 e delle Commissioni provinciali per le politiche del lavoro istituite dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dellart. 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. 5. La seduta congiunta degli organi collegiali di cui al comma 4 costituisce momento di incontro, di raccordo e di verifica nellàmbito delle competenze e funzioni di ciascun organismo. La seduta congiunta è convocata annualmente dal Presidente della Commissione regionale permanente per le politiche del lavoro.
Art. 5(Agenzia regionale per il
lavoro) 1. È istituita lAgenzia regionale per il lavoro dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile, con compiti di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di politiche attive del lavoro ai sensi dellart. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. 2. LAgenzia, in coerenza con i piani e i programmi della Regione, svolge funzioni di: a) consulenza e supporto tecnico-progettuale alle strutture regionali, provinciali e ai Centri territoriali per limpiego in materia di politiche per limpiego, processi formativi e semplificazione delle procedure amministrative del mercato del lavoro; b) elaborazione degli standard qualitativi e dei criteri per laccreditamento e la certificazione dei servizi; c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro; d) gestione del S.I.L.P. e delle banche dati, integrando e riarticolando nel sistema lattuale Osservatorio del mercato del lavoro (O.M.L.), in rete con il Sistema informativo lavoro (S.I.L.) nazionale. Con atti della Giunta regionale si provvede alla definizione dellarchitettura del S.I.L.P., sulla base degli orientamenti e degli standard indicati dalla struttura nazionale del S.I.L., anche al fine della elaborazione e diffusione periodica di strumenti informativi coordinati; e) progettazione dei percorsi formativi di aggiornamento, riqualificazione, formazione continua degli operatori dei servizi per limpiego; f) stipula delle opportune convenzioni con i diversi soggetti titolari di funzioni formative (scuole, università, enti bilaterali); g) svolgimento di attività, a titolo oneroso, per i privati che ne facciano richiesta. 3. LAgenzia opera nellàmbito delle competenze assegnate allAssessorato regionale al lavoro e in stretto raccordo con gli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9. 4. Con deliberazione della Giunta regionale, allAgenzia possono essere attribuite ulteriori funzioni e attività rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche del lavoro. 5. Sono organi dell’Agenzia regionale per il lavoro il Direttore generale e il Collegio dei revisori. 6. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale, esercita tutti i poteri di gestione e di organizzazione e risponde dei risultati dellAgenzia regionale per il lavoro alla Giunta regionale. 7. Il Direttore generale formula un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale previo parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9. 8. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dellAgenzia. 9. Con apposito regolamento generale dellAgenzia vengono disciplinate tra laltro: a) le modalità di nomina e funzionamento degli organi; b) i rapporti con gli organi e le strutture regionali nonché con gli organismi consultivi previsti dalla presente legge; c) la dotazione organica e i principali meccanismi di funzionamento della struttura organizzativa; d) i tempi e le procedure per la definizione dei documenti di bilancio e contabilità. 10. Il regolamento di cui al comma 9 viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentito il parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO 3FUNZIONI DELLE PROVINCE E CENTRI
TERRITORIALI PER L’IMPIEGO
Art. 6(Funzioni delle Province) 1. Alle Amministrazioni provinciali compete lesercizio delle attività e compiti di cui allart. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 nelle seguenti materie: a) servizi di collocamento e funzioni amministrative connesse; b) collocamento agricolo; c) collocamento dello spettacolo sulla base di ununica lista nazionale; d) collocamento obbligatorio, con particolare attenzione allattivazione e diffusione dei Servizi di accompagnamento al lavoro per le fasce deboli svantaggiate (S.A.L.); e) collocamento dei lavoratori non appartenenti allUnione europea; f) collocamento dei lavoratori a domicilio; g) collocamento dei lavoratori domestici; h) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici; i) preselezione e incontro tra domanda e offerta di lavoro con servizi integrati di accoglienza, informazione, orientamento ai percorsi formativi e di inserimento lavorativo, anche con riferimento alloccupazione femminile. 2. Alle Amministrazioni provinciali competono altresì le seguenti funzioni operative e gestionali: a) gestione ed erogazione dei servizi di politiche attive del lavoro di cui allart. 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; b) gestione delle liste di mobilità dei lavoratori privati di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223; c) gestione delle liste di disponibilità dei lavoratori pubblici di cui agli artt. 20 e 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché la loro riqualificazione e ricollocazione presso altre pubbliche amministrazioni nellàmbito provinciale; d) servizi connessi alla promozione e attivazione dellautoimpiego (creazione dimpresa individuale e cooperativa); e) servizi di consulenza alle imprese, con particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni, opportunità formative, norme in materia di lavoro, analisi delle domande di lavoro; f) risoluzione delle controversie collettive nellàmbito del territorio provinciale. 3. Le Amministrazioni provinciali, nel rispetto degli indirizzi regionali e degli standard qualitativi, provvedono alla programmazione annuale, al monitoraggio e alla verifica (ex ante in itinere - ex post) del funzionamento e dellintegrazione fra i servizi per limpiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con facoltà di proposta per il riordino e innovazione degli stessi. Per lesercizio di tale funzione possono avvalersi dellAgenzia regionale per il lavoro quale supporto tecnico progettuale. 4. Le Province possono stipulare apposite convenzioni con gli organismi bilaterali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 7(Centri territoriali per
l’impiego) 1. Le Province istituiscono proprie strutture denominate «Centri territoriali per limpiego». 2. I Centri sono articolati per àmbiti distrettuali sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui allart. 8. 3. Le Amministrazioni provinciali, sulla base dei criteri di cui al comma 2, sentiti gli enti locali e la Commissione provinciale di cui allart. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, individuano le sedi di insediamento e coordinamento dei Centri territoriali per limpiego. 4. Le Amministrazioni provinciali possono prevedere, sulla base di motivate esigenze territoriali, dintesa con i Comuni interessati e con parere della Commissione provinciale, articolazioni decentrate dei centri per limpiego con sportelli polifunzionali di prima informazione e servizi amministrativi di certificazione. 5. I Centri territoriali per limpiego sono i soggetti attuatori e le sedi amministrative di realizzazione di tutte le funzioni descritte allart. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nonché di ogni altra funzione che lAmministrazione provinciale intende attribuire tra quelle di propria competenza. Come attività connesse ai servizi di politiche attive del lavoro i Centri devono comunque garantire: a) servizi integrati di accoglienza, informazione, orientamento, incontro domanda/offerta, percorsi formativi; b) servizi connessi alla promozione e attivazione dellautoimpiego; c) servizi di consulenza alle imprese, con particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni, opportunità formative, norme in materia di lavoro, analisi della domanda. 6. In deroga a quanto previsto dal comma 3 e in attesa della definizione dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, le Amministrazioni provinciali, entro il 30 giugno 1999, istituiscono i Centri territoriali per limpiego articolandoli, in via transitoria, per àmbiti distrettuali sulla base dei criteri stabiliti dallart. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. 7. In sede di prima costituzione sono allocate allinterno dei Centri territoriali per limpiego, su basi funzionali policentriche, le funzioni e le risorse umane per le politiche attive del lavoro, delle ex Sezioni circoscrizionali per limpiego e per il collocamento in agricoltura (S.C.I.C.A.), nel rispetto delle funzioni, delle professionalità e delle competenze acquisite. 8. Con successivi atti, anche regolamentari o legislativi, i Centri territoriali saranno dotati di ulteriori risorse umane al fine di attuare lintegrazione dei servizi di osservatorio, dei servizi di orientamento, dei servizi di informazione, collegati ai sistemi formativi integrati.
TITOLO 4RIORDINO E ISTITUZIONE ORGANI
COLLEGIALI
Art. 8(Commissione regionale per le politiche
del lavoro) 1. Ai sensi dellart. 4, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro quale sede concertativa con funzioni di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale. 2. La Commissione, oltre alle funzioni e alle competenze già svolte dalla Commissione regionale per limpiego ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, individua strumenti, procedure e modalità per lomogeneizzazione e integrazione tra le attività di osservatorio, di orientamento, di formazione e di politiche attive del lavoro. 3. La Commissione è costituita su base tripartita, attesa la sua natura di sede di concertazione e dialogo sociale, ed è così composta: a) Assessore regionale delegato in materia di lavoro, con funzioni di Presidente; b) due Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze; c) un consigliere di parità, nominato ai sensi della legge l0 aprile 1991, n. 125; d) sette componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; e) sette componenti designati dai datori di lavoro, di cui uno quale espressione delle associazioni rappresentative delle imprese cooperative. 4. Ai fini della determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni di cui alle lettere d) ed e), valgono i criteri stabiliti per la costituzione del Comitato nazionale economia e lavoro (C.N.E.L.). 5. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore di area e i dirigenti dei settori regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore dellAgenzia regionale di cui allart. 5. 6. La Commissione approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento della medesima e si istituiscono apposite sottocommissioni. Lo stesso regolamento prevede la costituzione di un unico Ufficio di presidenza, come struttura di coordinamento per i lavori della Commissione, nonché uno staff di segreteria generale e tecnica permanente di supporto tecnico alle decisioni della Commissione avvalendosi prioritariamente delle professionalità rivenienti dalla Direzione regionale del lavoro. 7. La Commissione approva, altresì, le modalità di collaborazione con le Commissioni provinciali per le politiche del lavoro di cui allart. 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, istituite dalle Amministrazioni provinciali.
Art. 9(Comitato istituzionale di
coordinamento) 1. Ai sensi dellart. 4, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituito il Comitato istituzionale di coordinamento con il compito di rendere effettiva, sul territorio, lintegrazione tra i servizi allimpiego, le politiche del lavoro e le politiche formative. 2. Il Comitato è presieduto dallAssessore regionale al lavoro ed è composto da: a) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati; b) un rappresentante dellA.N.C.I.; c) un rappresentante dellU.N.C.E.M. 3. Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore di area ed i dirigenti dei settori regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore dellAgenzia regionale di cui allart. 5. 4. Il Comitato approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento del medesimo. 5. Il supporto tecnico alle decisioni del Comitato nonché le funzioni di segreteria sono garantite dalle articolazioni organizzative di cui al regolamento previsto dallart. 8, comma 6.
Art. 101. Ai sensi dell’art.6 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, entro il 30 aprile 1999 le Amministrazioni
provinciali istituiscono la Commissione
provinciale per il lavoro quale organo tripartito paritario, sede di
concertazione e consultazione in ordine alle funzioni attribuite alle Province,
composta in analogia alla Commissione regionale tripartita.
2. La Commissione approva, su proposta del
Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di
funzionamento e le sottocommissioni. Per la costituzione di strutture di
supporto saranno utilizzate prioritariamente le professionalità rivenienti dalla
Direzione provinciale del lavoro.
3. Al fine di garantire il rispetto della
specificità del mercato del lavoro agricolo, alle Commissioni provinciali per il
lavoro sono affidate le funzioni già di competenza delle Commissioni provinciali
e circoscrizionali per la manodopera agricola nonché quelle assegnate alle
stesse da delibere della Commissione regionale per l’impiego (CRI) Puglia, per
l’espletamento delle quali il regolamento dovrà prevedere opportune modalità
organizzative. Alle Commissioni provinciali per il lavoro sono inoltre affidati
i compiti di progettazione e analisi,
miglioramento domanda/offerta lavoro, rivenienti dalle Commissioni provinciali
sciolte ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
TITOLO 5RISORSE UMANE, STRUMENTALI E
FINANZIARIE
Art. 11(Gestione e valorizzazione delle risorse
umane) 1. La Regione organizza il pieno utilizzo
delle risorse umane trasferite attraverso la loro riallocazione nelle diverse
strutture dei servizi integrati per l’impiego nel rispetto delle professionalità
e delle competenze acquisite, a norma della presente legge, con particolare
riferimento alle pari opportunità di cui all’art. 61 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
2. Le risorse umane impegnate sono
supportate con percorsi mirati di formazione continua a valere nei piani
ordinari e straordinari di formazione, aggiornamento e riqualificazione.
3. Il trasferimento delle risorse umane
sarà praticato con le procedure e nei tempi previsti dalle disposizioni statali
in materia.
Art. 12(Risorse strumentali e
SILP) 1. Nell’ambito delle risorse
strumentali trasferite al patrimonio regionale particolare rilievo, dotazione e
articolazione operativa vengono assicurati al SILP.
Art. 13(Risorse finanziarie) 1. Le risorse finanziarie impegnate per lattuazione della presente legge derivano da: a) risorse trasferite dal Ministero del lavoro e previdenza sociale ai sensi dellart. 7, comma 1 e 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e dellart. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59; b) altre risorse trasferite dallo Stato per le materie disciplinate dalla presente legge; c) risorse del bilancio regionale anche nel quadro dei cofinanziamenti Ue. 2. Possono concorrere al finanziamento dei servizi e delle attività previste dalla presente legge le risorse messe a disposizione dagli enti locali nei rispettivi bilanci, nonché le risorse messe a disposizione da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni con particolare riguardo alle disponibilità dei soggetti imprenditoriali (enti bilaterali) e ai soggetti del privato sociale (terzo settore). 3. A decorrere dallesercizio finanziario 1999, con la legge di bilancio sono istituiti appositi capitoli di «entrata», ai sensi dellart. 7, comma 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cui far corrispondere capitoli di «spesa» per gli oneri rivenienti dalla presente legge: a) parte Entrata: c.n.i. «Risorse trasferite dal Ministero del lavoro e previdenza sociale ai sensi dellart. 7, comma 1 e 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e dellart. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e altre risorse finanziarie dello Stato e della Ue»; b) parte Spesa: c.n.i. «Spese vincolate allattuazione della legge regionale 5 maggio l999, n. 19 Norme in materia di politica regionale del lavoro e di servizi allimpiego». 4. La spesa complessiva per lattuazione della presente legge viene autorizzata nei limiti delle entrate accertate nel capitolo di entrata correlato.
TITOLO 6DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 14(Norme transitorie) 1. Nella fase di prima attuazione della
presente legge, al fine di assicurare la continuità e qualità dei servizi
erogati e la non dispersione professionale delle risorse umane impegnate, anche
in attuazione dell’art. 9, comma 19, della legge 28 novembre 1996, n. 608, il
Direttore generale e il personale in servizio presso l’Agenzia impiego Puglia
transitano all’Agenzia regionale per il lavoro. Tale contingente di personale
costituisce la prima dotazione organica dell’Agenzia regionale per il lavoro,
approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore al lavoro.
2. Il personale di cui al comma 1 conserva
lo stato giuridico ed economico di provenienza, con contratto di diritto privato
rinnovabile, per il periodo massimo consentito dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, anche al fine dell’attivazione degli strumenti e delle procedure di
accesso alle pubbliche amministrazioni, previste dalle norme di legge e dai
contratti collettivi vigenti. E’ consentita al personale trasferito l’opzione
tra le diverse tipologie di rapporto.
3. La Regione Puglia succede nella
titolarità dei contratti in corso, relativi a tutto il personale.
4. E’ istituito presso la Regione un
gruppo paritetico di lavoro, quale sede di concertazione finalizzata al pieno e
ottimale utilizzo delle risorse umane impegnate nei percorsi di trasferimento,
per la piena valorizzazione delle
professionalità e competenze, per l’efficacia e la qualità dei servizi.
5. Al tavolo concertativo, presieduto dal
Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipano l’Assessore al
lavoro, l’Assessore al personale o loro delegati e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Partecipano anche i Presidenti delle
Amministrazioni provinciali o loro delegati in ordine alle questioni connesse al
trasferimento delle deleghe alle Province.
6. Il tavolo di concertazione opera in
permanenza per il consolidamento della fase di trasferimento di compiti,
servizi, strutture ai sensi dei decreti legislativi 23 dicembre 1997, n. 469 e
31 marzo 1998, n. 80, dei decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei
ministri e della presente legge.
Art. 15(Poteri sostitutivi) 1. In riferimento al Titolo I, Capo I,
art. 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni e i compiti
spettanti ai diversi organi, strutture funzionali ed enti locali, in caso di
accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dalla
presente legge, che comporti grave pregiudizio agli interessi regionali, il
Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al lavoro, assegna
agli inadempienti un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il
Presidente della Giunta regionale, sentito il soggetto inadempiente, nomina un
commissario che provvede in via sostitutiva.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
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