Legge Regionale 27 luglio 1999, n. 22
Disciplina per l'attivazione dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di Operatore tecnico addetto all'assistenza.
Art. 11. La Giunta Regionale individua le Aziende ospedaliere
e le Aziende unità sanitarie locali presso cui sono istituiti i corsi di
formazione professionale di operatore tecnico addetto all’assistenza’’, di cui
all’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n.
384 e relativo regolamento approvato con decreto del Ministro della sanità 26
luglio 1991, n. 295.
2. Ciascuna azienda sanitaria, sede di corso,
istituisce sezioni per un numero di allievi non inferiore a venti, in funzione
del fabbisogno territoriale.
3. Nel programma formativo annuale la Giunta Regionale
stabilisce il numero dei corsi da assegnare alle sedi di formazione.
4. L’ammissione ai corsi di formazione di cui al comma
1 è riservata, in misura del 60 per cento della disponibilità, al personale
ausiliario specializzato addetto ai servizi sociosanitari, in possesso del
diploma della scuola dell’obbligo, in servizio di ruolo presso le Aziende unità
sanitarie locali. Per gli allievi esterni il requisito minimo di ammissione ai
corsi di cui al comma 1 è costituito dal possesso del diploma di scuola
secondaria di primo grado.