Legge Regionale 27 luglio 1999, n. 22
Disciplina per l'attivazione dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di Operatore tecnico addetto all'assistenza.
Art. 11. La Giunta Regionale individua le Aziende ospedaliere e le Aziende unità
sanitarie locali presso cui sono istituiti i corsi di formazione professionale
di operatore tecnico addetto all’assistenza’’, di cui all’articolo 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 e relativo
regolamento approvato con decreto del Ministro della sanità 26 luglio 1991, n.
295.
2. Ciascuna azienda sanitaria, sede di corso, istituisce sezioni per un
numero di allievi non inferiore a venti, in funzione del fabbisogno
territoriale.
3. Nel programma formativo annuale la Giunta Regionale stabilisce il numero
dei corsi da assegnare alle sedi di formazione.
4. L’ammissione ai corsi di formazione di cui al comma 1 è riservata, in
misura del 60 per cento della disponibilità, al personale ausiliario
specializzato addetto ai servizi sociosanitari, in possesso del diploma della
scuola dell’obbligo, in servizio di ruolo presso le Aziende unità sanitarie
locali. Per gli allievi esterni il requisito minimo di ammissione ai corsi di
cui al comma 1 è costituito dal possesso del diploma di scuola secondaria di
primo grado.