Anno 2000
Numero 10
Data 30/08/2000
Abrogato No
Materia Problemi generali - Affari istituzionali;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 8 settembre 2000, n. 106.
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Legge Regionale 30 agosto 2000, n. 10

Istituzione della Commissione speciale per lo studio delle condizioni e per l'individuazione delle misure atte a favorire la sicurezza delle persone nella regione Puglia.



Art. 1

(Finalità)


1. E’ istituita una Commissione consiliare speciale con il compito di:

a) esaminare la diffusione, la consistenza e la tipologia dei fenomeni sociali, finanziari ed economici incompatibili con le condizioni di sicurezza della popolazione residente in permanenza o occasionalmente nella regione;

b) sottoporre ai competenti organi della Regione atti di natura legislativa, regolamentare, amministrativa e organizzatoria ritenuti idonei a favorire la conoscenza e la prevenzione dei suddetti fenomeni nelle materie di competenza regionale, come specificate nell’articolo 117 della Costituzione;

c) intrattenere rapporti periodici con la Commissione parlamentare antimafia, di cui alla legge 23 marzo 1988, n. 94, onde individuare progetti per l’attuazione di iniziative congiunte, nel rigoroso rispetto dei diversi ambiti e delle reciproche competenze, volte a favorire il miglioramento delle condizioni di legalità e di sicurezza nella regione;

d) riferire semestralmente al Consiglio regionale sulla propria attività e formulare proposte in materia;

e) promuovere convegni, seminari, ricerche e incontri di studio con le istituzioni sociali, culturali e giurisdizionali operanti nella regione, nel quadro delle finalità della presente legge.




Art. 2

(Composizione e insediamento)


1. La Commissione è composta da undici Consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei Gruppi.

2. Il Presidente del Consiglio provvede di conseguenza e la insedia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.




Art. 3

(Elezione della Presidenza)


1. I componenti la Commissione eleggono, nella prima seduta, un Presidente e due Vice Presidenti, a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei due terzi per le prime due votazioni ovvero a maggioranza assoluta per le successive.

2. Per il funzionamento della Commissione si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento interno del Consiglio per l’attività delle Commissioni consiliari permanenti. 




Art. 4

(Poteri)


1. La Commissione speciale, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di promuovere audizioni con amministratori e funzionari pubblici nonché con rappresentanti di formazioni sociali, economiche, culturali e di volontariato.

2. La Commissione può, altresì, avvalersi di esperti nominati in base alla vigente normativa regionale.




Art. 5

(Durata)(1) 


1. La Commissione  termina i suoi lavori entro e non oltre la fine della VII Legislatura regionale 




(1) Articolo così modificato dalla l.r. 9/2003,


Art. 6

(Funzioni di segreteria)


1. Per lespletamento delle funzioni di segreteria la Commissione si avvale dei dipendenti regionali e di strutture del Consiglio regionale.

2. Alla responsabilità dellufficio è preposto un dirigente, cui competono le indennità di legge.

3. Il Presidente della Commissione si avvale di una segreteria particolare per la cura degli affari connessi allesercizio delle proprie funzioni, formata da due unità, di cui una con incarico di segretario particolare, dipendenti della Regione e indicato dal Presidente medesimo.