Legge Regionale 30 agosto 2000, n. 10 Istituzione della Commissione speciale per lo studio delle condizioni e per l'individuazione delle misure atte a favorire la sicurezza delle persone nella regione Puglia.
Art. 1(Finalità) 1. E’ istituita una Commissione
consiliare speciale con il compito di:
- esaminare
la diffusione, la consistenza e la tipologia dei fenomeni sociali, finanziari ed
economici incompatibili con le condizioni di sicurezza della popolazione
residente in permanenza o occasionalmente nella regione;
- sottoporre
ai competenti organi della Regione atti di natura legislativa, regolamentare,
amministrativa e organizzatoria ritenuti idonei a favorire la conoscenza e la
prevenzione dei suddetti fenomeni nelle materie di competenza regionale, come
specificate nell’articolo 117 della Costituzione;
- intrattenere
rapporti periodici con la Commissione parlamentare antimafia, di cui alla legge
23 marzo 1988, n. 94, onde individuare progetti per l’attuazione di iniziative
congiunte, nel rigoroso rispetto dei diversi ambiti e delle reciproche
competenze, volte a favorire il miglioramento delle condizioni di legalità e di
sicurezza nella regione;
- riferire
semestralmente al Consiglio regionale sulla propria attività e formulare
proposte in materia;
- promuovere
convegni, seminari, ricerche e incontri di studio con le istituzioni sociali,
culturali e giurisdizionali operanti nella regione, nel quadro delle finalità
della presente legge.
Art. 2(Composizione e
insediamento) 1. La Commissione è composta da undici
Consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei
Gruppi.
2. Il Presidente del Consiglio provvede di
conseguenza e la insedia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 3(Elezione della
Presidenza) 1. I componenti la Commissione eleggono,
nella prima seduta, un Presidente e due Vice Presidenti, a scrutinio segreto e a
maggioranza qualificata dei due terzi per le prime due votazioni ovvero a
maggioranza assoluta per le successive.
2. Per il funzionamento della Commissione
si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento interno
del Consiglio per l’attività delle Commissioni consiliari permanenti.
Art. 4(Poteri) 1. La Commissione speciale, per lo
svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di promuovere
audizioni con amministratori e funzionari pubblici nonché con rappresentanti di
formazioni sociali, economiche, culturali e di volontariato.
2. La
Commissione può, altresì, avvalersi di esperti nominati in base alla vigente
normativa regionale.
Art. 5(Durata) 1. La Commissione dura in carica
trenta mesi dalla data dell’insediamento.
Art. 6(Funzioni di segreteria) 1. Per l’espletamento delle funzioni di
segreteria la Commissione si avvale dei dipendenti regionali e di strutture del
Consiglio regionale.
2.
Alla responsabilità dell’ufficio è preposto un dirigente, cui competono
le indennità di legge.
3. Il Presidente della Commissione si
avvale di una segreteria particolare per la cura degli affari connessi
all’esercizio delle proprie funzioni, formata da due unità, di cui una con
incarico di segretario particolare, dipendenti della Regione e indicate dal
Presidente medesimo.
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