Legge Regionale 15 gennaio 2001, n. 9
Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi e per la richiesta di concessione per i pozzi non autorizzati.(1)
(1) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dallal.r. 8/2006, art. 3
Art. 1(Proroga dei termini)(2)
1. [Il termine disposto dalla legge
regionale 6 settembre 1999, n. 26, come modificato dall’articolo 1
della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 8, per la richiesta di concessione per i pozzi
non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell’articolo 10 del
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è prorogato al 30 giugno 2001](3)
(2) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dallal.r. 8/2006, art. 3
(3) Il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001 dall'art. 1,
L.R.
4 settembre 2001, n. 25.