Legge Regionale 15 gennaio 2001, n. 9
Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi e per la richiesta di concessione per i pozzi non autorizzati.
Art. 1(Proroga dei termini)
1. Il termine disposto dalla legge
regionale 6 settembre 1999, n. 26, come modificato dall’articolo 1 della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 8, per la richiesta di concessione per i pozzi non
autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell’articolo 10 del
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è prorogato al 30 giugno 2001.