Legge Regionale 5 dicembre 2001, n. 32 Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001
TITOLO 1NORME DI ASSESTAMENTO E VARIAZIONE
AL BILANCIO 2001
Art. 1(Finalità) 1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2001, approvato con legge regionale 31 maggio 2001,
n. 14, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi
relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all’avanzo di
amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale
dell’esercizio 2000, nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle
esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo, già iscritto per lire
664.450.955.012 al competente capitolo di entrata 1011001 del bilancio di
previsione per l’esercizio 2001, viene conseguentemente rideterminato in lire
795.317.197.854 e destinato, quanto a lire 100 miliardi per le finalità di cui
al successivo articolo 2 da iscriversi in apposito capitolo di bilancio, quanto
a lire 28.666.105.711 all’impinguamento del capitolo 1121028 “Fondo per la
regolarizzazione delle carte contabili derivanti da obbligazioni sorte
successivamente alla data del 31.12.1992. Legge regionale di variazione al
bilancio di previsione 2001” e, per la restante parte, al finanziamento di
passività pregresse e a spese indilazionabili e
obbligatorie.
3. Gli allegati A e B contengono l’analitica esposizione, per
capitolo di riferimento, rispettivamente dei residui attivi e passivi assestati
e delle variazioni introdotte alle poste previsionali, in termini di competenza
e cassa, per effetto della utilizzazione dell’avanzo e delle operazioni di
assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2(Copertura disavanzi sanitari esercizio
2001) 1. Al fine di
assicurare, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa
sanitaria per l’esercizio 2001, ivi compresi eventuali fabbisogni delle aziende
ospedaliere derivanti da perdite non altrimenti ripianabili, l’addizionale
regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato
dall’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 506, già fissata nella misura dello 0,50 per cento ed elevata, per l’anno
2000, allo 0,9 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
a decorrere dal 1° gennaio 2002 è rideterminata nella misura dell’1,4 per cento.
2. All’addizionale di cui al comma 1, così come rideterminata,
si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone
fisiche.
3. Ai fini di cui al comma 1, quale eventuale misura
integrativa di compartecipazione alla spesa sanitaria, è altresì istituito
apposito capitolo di bilancio avente a oggetto “Fondo per la compartecipazione
regionale alla spesa sanitaria per l’esercizio 2001. Legge di variazione al
bilancio di previsione 2001”, gestito ai sensi dell’articolo 71 della legge
regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17, con uno stanziamento di lire 100
miliardi.
4. Le risorse finanziarie, di cui all’articolo 21, comma 2,
della legge regionale 12 aprile 2000, n.9, provenienti dall’alienazione del
patrimonio delle aziende sanitarie e ospedaliere, per la parte non destinata ad
attività assistenziale, sono integralmente utilizzate per i ripiani dei
disavanzi sanitari derivanti dall’esercizio 2001. All’attivazione delle relative
procedure provvedono gli stessi direttori generali delle aziende secondo la
normativa vigente, previa autorizzazione della Giunta
regionale.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 16 della l.r. 14/2001,
contenenti le misure di ripiano, mediante contrazione di mutuo, dei disavanzi
sanitari relativi agli esercizi 1995-1999, nonché delle gestioni liquidatorie
1994 e precedenti, sono estese, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del d.l.
347/2001, convertito dalla l. 405/2001,
all’esercizio 2000.
Art. 3(Ricapitalizzazione
delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere) 1. Al fine di provvedere alla ricapitalizzazione delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, mediante apporti di
capitale ripartito per ogni singolo ente sulla base delle rispettive situazioni
patrimoniali in essere al 31 dicembre 2000, la Giunta regionale ha facoltà di
contrarre mutui con aziende e istituti di credito nonché con la Cassa depositi e
prestiti.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 del presente
articolo la Giunta regionale è autorizzata a definire, con proprio atto, i
criteri e le modalità di erogazione.
Art. 4(Adeguamento dello stato di previsione
dell’entrata e della spesa) 1. Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1 della
presente legge, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato
di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2001 è modificato in lire 31.402.663.626.140 in
termini di competenza e in lire 41.863.540.323.971 in termini di cassa per
l’entrata e in lire 31.402.663.626.140 in termini di competenza e in lire
41.863.540.323.971 in termini di cassa per la spesa.
TITOLO 2NORME
SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
CAPO 1Disposizioni
in materia di razionalizzazione, contenimento e qualificazione della
spesa sanitaria
Art. 5(Disposizioni per l’appropriatezza nell’erogazione
dell’assistenza sanitaria) 1. Gli obiettivi di miglioramento dell’appropriatezza
nell’erogazione dell’assistenza sanitaria, di cui all’articolo 21 della legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 28, sono confermati per l’anno 2002. Le
penalizzazioni connesse alle inadempienze sono individuate nella deliberazione
della Giunta regionale 5 ottobre 2001, n.1392.
2. Nel documento di indirizzo economico-funzionale per l’anno
2002, la Giunta regionale, al fine di ridurre la frequenza al regime di degenza
ordinaria, individua i Diagnostic Related Groupes (DRGs) a più alto rischio di
inappropriatezza per il ricorso al predetto regime e che le strutture sanitarie
possono trattare in regime diverso (day hospital o ambulatoriale), con identico
beneficio per il paziente e un minore impiego di risorse. Il documento indica i
valori percentuali della soglia di ammissibilità oltre la quale le prestazioni
sono remunerate con una riduzione non inferiore al 50 per
cento.
Art. 6(Disposizioni in materia di beni e
servizi) 1. Il termine del 31 dicembre 2001 di cui all’articolo 20,
comma 9, della l.r. 28/2000 è prorogato al 31 dicembre
2002.
2. Le aziende sanitarie non possono stipulare contratti per
forniture di beni e servizi per una durata superiore a tre
anni.
3. I bilanci di previsione delle aziende e degli istituti del
servizio sanitario regionale sono corredati di una distinta contabile delle
prestazioni e delle forniture, che si prevede di acquisire in base a contratti
vigenti o da stipulare, atta a dimostrare la compatibilità finanziaria delle
stesse, ai sensi dell’articolo 2 e seguenti della legge regionale 30 dicembre
1994, n.38.
4. Con specifico regolamento, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
disciplina i criteri di predisposizione della distinta di cui al precedente
comma 3.
5. In assenza di specifica autorizzazione regionale è fatto
divieto di procedere all’acquisizione di beni e servizi ove gli stessi non siano
stati inclusi nelle distinte di cui al comma 3 del presente articolo o il
bilancio non abbia ancora acquisito il visto di congruità previsto dall’articolo
40 della l.r. 38/1994. L’autorizzazione deve essere acquisita ai sensi
dell’articolo 20, commi 9 e 10, della l.r. 28/2000, prima dell’avvio della
procedura di scelta del contraente.
Art. 7
(Indicazioni in materia di bilancio preventivo per
l’esercizio 2002 e tetti di spesa) 1. Ai fini della predisposizione del bilancio preventivo per
l’esercizio 2002, le aziende unità sanitarie locali iscrivono in bilancio, tra i
ricavi, le assegnazioni disposte per l’anno 2001 con la deliberazione della
Giunta regionale n. 1392 del 2001, maggiorate del 10 per
cento.
2. Le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) pubblici iscrivono tra i
ricavi:
a) il
minor importo tra il tetto di remunerazione fissato per il 2001 e il valore
delle prestazioni effettivamente erogate, anche determinate in via
provvisoria;
b) i
costi standard delle funzioni assistenziali di cui all’articolo 20 della l.r.
28/2000;
c) i
costi per l’erogazione diretta di farmaci nei limiti di quelli sostenuti nel
2001;
d) una
quota per le aziende ospedaliere universitarie, pari al 3 per cento per
l’Azienda Ospedali riuniti di Foggia e al 6 per cento per l’Azienda Policlinico
consorziale di Bari, del valore delle prestazioni assistenziali decurtate del
risparmio corrispondente alla maggiore spesa per il personale che l’azienda
avrebbe dovuto sostenere per produrre la stessa attività.
3. Per gli enti ecclesiastici e
gli IRCCS privati sono confermati i limiti di remunerazione determinati con la
deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 2001.
Art. 8(Disposizioni in materia di
personale) 1. Il numero dei dipendenti in servizio nelle aziende
sanitarie, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, entro il 31
dicembre 2002 deve essere ridotto di almeno il 3 per cento rispetto al numero
dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999.
2. La deroga per il personale sanitario, prevista all’articolo
23, comma 4, della l.r. 28/2000, è estesa agli operatori tecnici - autisti di
ambulanza e agli ausiliari socio-sanitari addetti ai servizi sanitari, nel
rispetto dei limiti della dotazione organica stabiliti dal comma 1 del presente
articolo e dei vincoli per gli oneri finanziari di cui allarticolo 1, comma 9,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con conseguente riduzione della spesa del
3 per cento.
3. Sono portate a termine per i posti messi a
concorso, ai sensi dell’articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
procedure di immissione in ruolo del personale risultato idoneo, secondo gli
adempimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31
luglio 1997, n. 365.
4. I posti necessari per l’inquadramento del
personale di cui al precedente comma 3 dovranno essere compresi nelle
rideterminazioni delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, nel rispetto, comunque, dei limiti numerici e
finanziari ivi determinati.
5. Per l’anno 2002, fino all’attuazione delle
disposizioni del presente articolo e del comma 4 dell’articolo 3 del d.l.
347/2001, è fatto divieto alle aziende sanitarie di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, di conferire incarichi di cui agli articoli 15,
15 bis e 15 ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, di procedere
all’avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno
vacanti, nonché di attuare le procedure previste dai commi da 1 a 6 del decreto
legge 12 novembre 2001, n. 402. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma
3 del presente articolo e al comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 28/2000.
6. Per lassunzione
a tempo determinato dei dirigenti medici si autorizzano i direttori generali
delle Aziende sanitarie e degli IRCCS a indire “Avvisi pubblici” anche in deroga
allarticolo 16 del Contratto Nazionale di Lavoro (CNL) del 5 dicembre 1996,
stante il divieto di procedere allavvio di bandi concorsuali per assunzione a
tempo indeterminato previsto dal comma 5.
7. In presenza di risultato negativo di gestione
alle aziende sanitarie è fatto divieto di avviare nuove procedure concorsuali,
nonché di dare corso a quelle per le quali non è stata ancora sostenuta alcuna
prova di esame.
8. La validità delle graduatorie dei concorsi
pubblici delle Aziende sanitarie, sospesa alla data di entrata in vigore della
l.r. 28/2000, riprende efficacia con riferimento ai termini fissati dal comma 5
del presente articolo.
9. Tutti gli atti riguardanti modifiche delle
piante e/o dotazioni organiche delle aziende sanitarie, adottati dai direttori
generali delle aziende, acquistano efficacia dopo l’approvazione della Giunta
regionale.
10. Gli atti adottati in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono nulli.
Art. 9(Collegi dei revisori e collegi sindacali) 1. I
componenti degli attuali collegi dei revisori delle Aziende sanitarie non
possono essere rinominati o nominati quali componenti dei collegi sindacali
della stessa azienda.
Art. 10(Disposizioni in materia di ricavi e
spesa) 1. A decorrere
dall’anno 2002, le assegnazioni e i tetti di remunerazioni fissati con il
documento di indirizzo economico funzionale, che la Giunta regionale adotta
entro il 31 marzo di ciascun anno, costituiscono limite inderogabile per le
aziende sanitarie.
2. Il superamento
del limite di cui al comma 1 del presente articolo, determinante un risultato
economico negativo di gestione, comporta la decadenza automatica del direttore
generale e l’accertamento delle responsabilità contabili.
3. I direttori
generali e i collegi dei revisori sono tenuti al monitoraggio trimestrale
dell’andamento della gestione, ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 38/1994, al
fine dell’adozione degli eventuali e necessari provvedimenti di
riequilibrio.
4. I collegi dei
revisori sono tenuti a esaminare tutti gli atti delle aziende da cui
scaturiscono costi per il servizio sanitario.
5. Gli atti
riguardanti l’acquisizione di beni o servizi nuovi rispetto a quelli già in
essere o autorizzati ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 28/2000 o, comunque,
non indispensabili e non indifferibili, se non rientranti nei limiti delle
assegnazioni o del tetto di remunerazione sono nulli e la loro esecuzione
determina la responsabilità contabile di chi li pone in essere e dei revisori
dei conti.
6. In ogni caso, i
costi per l’acquisizione di beni e servizi non possono superare nell’anno 2002
quelli sostenuti nel 2001. Sono fatte salve specifiche autorizzazioni della
Giunta regionale.
7. I collegi dei
revisori sono tenuti a verificare la correttezza delle poste iscritte, fra i
proventi e i ricavi, nella contabilità delle aziende sanitarie, con particolare
riferimento al titolo giuridico e alla loro realizzazione.
8. Al comma 4
dell’articolo 16 della l.r. 14/2001, dopo le parole: “capitoli di spesa 771082 e
771084 sono aggiunte le seguenti: “i pagamenti saranno effettuati
prioritariamente nei confronti dei creditori che hanno in corso procedure
esecutive o giudizi di ottemperanza, sulla base di provvedimenti giudiziari già
esecutivi allatto dellentrata in vigore della presente legge, tenendo conto
dell’ordine cronologico attribuito dai competenti uffici giudiziari. Eventuali
avanzi sono ripartiti dall’azienda tra i creditori, in ordine cronologico della
insorgenza del debito, salvo i pagamenti da effettuarsi in forza di intervenuta
transazione
Art. 11(Disposizioni riguardanti le prestazioni
sanitarie) 1. Al di fuori dei programmi di sperimentazione
di cui all’articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, è fatto divieto alle aziende del servizio sanitario
nazionale di stipulare contratti con strutture sanitarie non accreditate per lo
svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.
2. Sono fatti salvi gli accordi e i contratti
autorizzati dalla Giunta regionale e in corso alla data del 15 novembre 2001, a
condizione che gli stessi siano stati stipulati dalle aziende sanitarie con
strutture autorizzate, in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi
previsti dalle leggi vigenti, e sulla base del fabbisogno accertato in relazione
agli standard stabiliti dalla normativa, nonché in relazione al volume di
attività quantificato dall’azienda stessa.
3. I direttori generali delle aziende sanitarie
verificano, entro il 31 marzo 2002, il volume di attività svolto da ciascun
soggetto privato provvisoriamente accreditato nell’anno 2001 e la qualità dei
risultati conseguiti.
4. I direttori generali, nel rispetto delle
capacità erogative, anche potenziali, delle strutture pubbliche e in presenza di
capacità produttiva complessiva superiore al fabbisogno, determinata con
riferimento alle prestazioni erogate nell’ambito degli accordi contrattuali
nell’anno 2001, entro la data di cui al comma 3 del presente articolo,
attraverso gli accordi e i contratti di cui all’articolo 8 quinquies del d. lgs.
502/1992 e successive modificazioni, pongono, a decorrere dall’anno 2002, a
carico del servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non
superiore al fabbisogno.
5. La mancata stipulazione o rispetto dei
contratti da parte delle strutture provvisoriamente accreditate nei termini di
cui al comma 4 del presente articolo determina la revoca dell’accreditamento e
la decadenza automatica del direttore generale dell’azienda sanitaria in
relazione alle rispettive responsabilità.
6. Le tariffe per prestazioni a cittadini
residenti in altre Regioni sono riconosciute alle strutture erogatrici, nel
rispetto della fascia di appartenenza, ai sensi della deliberazione del
Consiglio regionale dell’8 marzo 1995, n. 995. Qualora in sede di compensazione
interregionale, in ragione del sistema tariffario applicato, si dovessero
registrare benefici rispetto a quanto
fatturato dalle strutture erogatrici, la Regione provvederà al riconoscimento
dei relativi saldi attivi.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i medici di
medicina generale sono tenuti a riportare sulla scheda sanitaria individuale, di
cui all’accordo collettivo nazionale in vigore, le prescrizioni farmaceutiche e
di specialistica ambulatoriale ai fini dei controlli di competenza delle aziende
sanitarie. Il mancato adempimento determina l’applicazione delle sanzioni
previste nell’accordo collettivo nazionale.
8. I termini di cui all’articolo 22 della l.r.
28/2000 sono prorogati al 31 dicembre 2002. La percentuale di rimborso pari al
50 per cento, di cui all’articolo 8 septies del d.lgs 502/1992 e successive
modificazioni, è da intendersi riferita a tutte le prestazioni, ivi comprese
quelle di alta specialità.
Art. 12(Equilibrio economico dei presidi e delle aziende
ospedaliere) 1. E’ fatto obbligo alle aziende unità sanitarie
locali di garantire l’equilibrio economico dei singoli presidi ospedalieri dalle
stesse gestiti, determinando il valore delle prestazioni erogate sulla base
delle tariffe agli stessi riconosciute.
2. Nel caso in cui dai risultati contabili
dell’esercizio 2001, determinati secondo le disposizioni di cui al comma 1 del
presente articolo, emerga un risultato economico negativo, i direttori generali
sono obbligati ad adottare i consequenziali provvedimenti di riequilibrio, fermi
restando gli interventi programmatori di competenza regionale. Agli stessi
adempimenti sono tenuti i direttori generali delle aziende ospedaliere in caso
di risultato negativo per almeno due esercizi
a decorrere dall’anno 2000.
3. All’attuazione delle disposizioni del
presente articolo i direttori generali devono fare fronte con i servizi
attualmente previsti nelle aziende sanitarie, con assoluto divieto di ulteriori
acquisizioni e/o implementazioni degli stessi.
4. Il mancato raggiungimento entro il 31
dicembre 2002 dell’equilibrio economico-finanziario dei singoli presidi
ospedalieri è causa della decadenza automatica del direttore
generale.
Art. 13(Disposizioni procedurali per le gare dappalto
nelle aziende sanitarie) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, per far fronte ad ogni e qualsiasi esigenza, è fatto
obbligo alle Aziende sanitarie di provvedere all’acquisizione di beni e servizi,
il cui valore di stima al netto dell’IVA è uguale o superiore al contro valore
in euro di 200 mila diritti speciali di prelievo (DPS), espressamente e
unicamente mediante pubblico incanto, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche e
integrazioni, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 402 per gli appalti di
forniture e dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17
marzo 1995, n.157 per gli appalti di servizi. L’aggiudicazione deve avvenire
unicamente in favore del concorrente che ha prodotto lofferta economicamente
più vantaggiosa, con particolare riferimento ai minori
costi.
2. Per gli appalti il cui valore di stima è
inferiore ai limiti indicati al comma 1 del presente articolo, è fatto obbligo
alle aziende sanitarie di ricorrere alla licitazione privata, ai sensi
dell’articolo 89, lettera d), del regio decreto 23 maggio1924, n. 827, con
aggiudicazione in favore del concorrente che ha prodotto lofferta
economicamente più vantaggiosa, con particolare riferimento ai minori
costi.
3. Gli appalti per l’aggiudicazione dei servizi
di pulizia sono espletati secondo le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 1999,
n.117.
4. E’ fatto assoluto divieto ricorrere al
frazionamento della spesa per eludere le disposizioni di cui al presente
articolo.
5. Per le procedure dappalto-concorso, nei casi
espressamente consentiti dalla vigente legislazione, le Aziende sanitarie hanno
lobbligo di prefissare criteri di valutazione delle offerte preordinati alla
scelta economicamente più vantaggiosa.
6. I procedimenti di gara in corso, non
pervenuti nella fase dell’aggiudicazione, se avviati in difformità delle
disposizioni richiamate sono annullati.
7. I rinnovi dei rapporti convenzionali, se non
originati da espletamento di pubbliche gare, secondo le disposizioni delle leggi
finanziarie, sono annullati.
Art. 14(Nuclei di valutazione) 1. Fino alla piena attuazione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i componenti dei nuclei di
valutazione e/o degli uffici di controllo interno costituiti dalle aziende
sanitarie possono svolgere la relativa funzione in una sola
azienda.
2. I direttori generali accertano la sussistenza
di situazioni dincompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo e
invitano gli interessati a optare per un solo incarico.
3. Per l’espletamento delle funzioni di cui al
comma 1 del presente articolo, ai componenti dipendenti dell’azienda è
riconoscibile una quota di retribuzione di risultato e ai componenti esterni un
compenso non superiore a lire 18 milioni annui, ridotti in lire 12 milioni se
dipendenti da altra pubblica amministrazione.
4. I provvedimenti previsti dal comma 2 del
presente articolo devono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
CAPO 2Disposizioni in materia di agricoltura e
foreste
Art. 15(Somme da erogare ai Consorzi di
bonifica) 1. La Regione, al fine di consentire ai Consorzi
di bonifica di provvedere alla chiusura delle concessioni assentite, riconosce
agli stessi le somme necessarie per effettuare la registrazione, trascrizione e
volturazione degli immobili oggetto di esproprio, scaturenti dalla entrata in
vigore delle vigenti disposizioni legislative in materia.
2. Le anticipazioni sono erogate previa
richiesta del Consorzio concessionario corredata della delibera del competente
organo consortile nella quale dovrà essere riportato il nuovo quadro economico
definitivo della concessione con lindicazione delle somme rivenienti da
collaudi già effettuati, delle somme eventualmente necessarie per completare le
opere ed effettuare i relativi pagamenti (comprese le somme necessarie per il
pagamento delle indennità espropriative nonché delle spese di registrazione,
trascrizione e volturazione, in favore del Demanio regionale - ramo Bonifiche -
degli immobili oggetto di esproprio).
3. All’onere per lerogazione delle
anticipazioni si farà fronte con lo stanziamento da iscrivere annualmente nel
capitolo di nuova istituzione: 131011, avente la seguente descrizione: “Somme da
erogare, sotto forma di anticipazione, ai Consorzi di bonifica per i pagamenti
finalizzati alla chiusura delle concessioni in essere - (Legge di variazione
bilancio 2001)”.
4. Qualora le concessioni non possono chiudersi
a causa di tali maggiori oneri, rispetto al quadro economico approvato e
scaturenti dalle intervenute disposizioni legislative in materia di
registrazione, trascrizione e volturazione, la Regione può concedere, sulla base
di motivata e documentata richiesta da parte del Consorzio concessionario, un
contributo sulle citate spese fino alla concorrenza del 70 per cento del costo
di tali operazioni. Lonere di dette spese graverà sul capitolo di cui al comma
3 del presente articolo.
Art. 16(Aiuti al settore zootecnico
regionale) 1. Agli allevamenti zootecnici autorizzati, a
seguito di un piano di controllo per lo spostamento di animali ricettivi alla
febbre catarrale degli ovini, alla transumanza verso i territori della regione
Abruzzo e Molise, che non abbiano effettuato tale trasferimento, è concesso un
contributo straordinario per l’acquisto di mangimi e
foraggi.
2. Il contributo, straordinario e una tantum, è
concesso nella misura di lire 550 giornaliere per capo ovino adulto e per un
periodo massimo di quattro mesi.
3. Per l’esercizio finanziario 2001 si fa fronte
con lo stanziamento previsto al cap. 111140 avente a oggetto “Contributi per l’assistenza tecnica per
azioni zootecniche”.
4. Per assicurare lagibilità degli impianti di
allevamenti pugliesi, a seguito della istituzione delle zone di protezione e di
sorveglianza nella Comunità europea per la febbre catarrale, lassociazione
regionale allevatori può presentare un piano organico e programmato di
abbattimento del bestiame risultante in esubero negli allevamenti della
Regione.
5. Viene riconosciuto un contributo
straordinario non superiore a lire 250 mila (euro 129,12).
6. Per lesercizio 2001 si provvederà con lo
stanziamento di lire un miliardo sul cap. 111130 (c.n.i.) “Aiuti al settore
zootecnico regionale, a parziale copertura dei maggiori costi per macellazione e
trasporto capi in esubero, per la prevenzione dal rischio della malattia BLUE
TONGUE (legge di variazione al bilancio 2001)”.
Art. 17(Accelerazione delle procedure di liquidazione
degli usi civici) 1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge
regionale 22 gennaio 1998, n. 7, è soppresso e sostituito dai seguenti
commi:
“2. La Giunta regionale è
autorizzata alla definizione dei procedimenti di assegnazione a categoria e
quotizzazione, oltre che a quelli di legittimazione ai sensi degli articoli 9 e
10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
2 bis. Per i procedimenti di
legittimazione hanno priorità i Comuni nei quali il progetto di legittimazione,
predisposto dal perito demaniale già nominato dal commissario per la
liquidazione degli usi civici, è stato pubblicato all’albo pretorio del
rispettivo Comune.
2 ter. Il procedimento di
legittimazione delle terre civiche si conclude con l’approvazione del progetto,
predisposto dal perito istruttore demaniale, da parte della Giunta regionale su
proposta dell’Assessore all’agricoltura e con la pubblicazione, per estratto,
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia a seguito di decreto dello stesso
Assessore.
2 quater. Le conseguenti operazioni di
aggiornamento dei dati e dei canoni, enfiteutici o di natura enfiteutica, dei
censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale
e quelle di affrancazione dei canoni stessi, nonché dei censi, dei livelli e di
tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale, sono delegate ai Comuni
di competenza.”.
CAPO 3Disposizioni in materia di
trasporti
Art. 18(Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1999, n.
13) 1. Il termine del
31 dicembre 2001, per l’approvazione del Piano triennale dei servizi (PTS), è
ulteriormente differito al 30 aprile 2002.
2. Con effetto dal
1° gennaio 2002 la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui
allarticolo 34, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, è fissata
in euro 100; se l’utente estingue l’illecito entro i trenta giorni successivi a
quello della contestazione o della sua notifica, la sanzione è ridotta a euro
50.
3. All’articolo 30
della l.r. 13/1999 è aggiunto il seguente comma:
“8. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i prezzi dei titoli di
viaggio sono espressi in euro e sono arrotondati, per eccesso o per difetto,
alla seconda cifra decimale. A decorrere dalla medesima data la base tariffaria
chilometrica minima di cui allarticolo 28, comma 1, è espressa in euro con
almeno due cifre decimali “.
4. Il comma 3
dellarticolo 32 della l.r. 13/1999 è sostituito dal
seguente:
3. Nei limiti
della disponibilità del capitolo di spesa di cui allarticolo 4, comma 2,
lettera f), le imprese del TPRL rilasciano documenti di viaggio con lo sconto
del 50 per cento sulla base tariffaria chilometrica di cui allarticolo 28 per
la circolazione sugli autoservizi di TPRL delle seguenti categorie di
cittadini:
a)
privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi
gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è
riconosciuto il diritto;
b) gli
invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima,
seconda e terza categoria della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n.
113 e successive modificazioni, e loro eventuali accompagnatori se ne è
riconosciuto il diritto;
c) gli
invalidi civili e portatori di handicap certificati dallautorità competente, ai
quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all80 per
cento e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto, nonché
gli invalidi del lavoro certificati dallautorità competente, ai quali sia stata
accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per
cento.
I
documenti di viaggio sono rilasciati dalle imprese, nel limite massimo di valore
di cui al successivo comma 4, ai cittadini che ne facciano richiesta per le
tratte di servizio interessate, previo accertamento della loro appartenenza a
una delle predette categorie sulla base di idoneo documento e sulla base degli
elenchi prodotti dalle associazioni regionali delle categorie aventi
diritto.”.
5. Il comma 4 dell’articolo 32 della l.r.
13/1999 è sostituito dal seguente:
“4.
Le compensazioni dei minori ricavi del traffico conseguenti alle agevolazioni di
cui al precedente comma sono stabilite nel limite massimo del 2 per mille dei
corrispettivi contrattuali di servizio e, comunque, nel limite della
disponibilità del capitolo di spesa di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
f).”.
6. All’articolo 32 della l.r. 13/1999 è aggiunto
il seguente comma:
“5.
Le clausole dei contratti di servizio relative alle gratuità di viaggi alle
categorie di cui al precedente comma 3 si intendono sostituite con riferimento
alle presenti disposizioni.”.
7. Il comma 5 dellarticolo 36 della l.r.
13/1999, come sostituito dal comma 16 dell’articolo 56 della l.r. 9/2000, è
sostituito dal seguente:
“5. E’
confermata la disposizione dell’articolo 23, comma 6, della legge regionale 3
giugno1996, n. 6 fino alla scadenza dei contratti ponte di
servizio.”.
Art. 19(Accordo di programma per il servizio speciale di
pubblico trasporto) 1. In deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 20 della l.r. 13/1999 e per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 10, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e all’articolo 2, comma 2,
della legge 18 giugno 1998, n.194, la Regione promuove, con l’ente capoluogo di
Regione e col soggetto gestore del servizio di pubblico trasporto nel medesimo
capoluogo, un accordo di programma per la istituzione di un servizio speciale
per il trasporto di viaggiatori per esigenze di lavoro.
2. L’accordo di programma può essere valido fino
al 31 dicembre 2003 e comunque cessa di produrre effetti dalla data di eventuale
subentro di un nuovo soggetto a quello gestore prima della predetta
scadenza.
3. Con decorrenza dall’esercizio finanziario
2002, la Regione concorre agli oneri derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo
di programma di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro il limite
massimo di spesa finanziabile con le entrate derivanti dall’articolo 1, comma
10, del decreto-legge 98/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge
204/1995, e dall’articolo 2, comma 2,
della legge 194/1998.
Art. 20(Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 1, della l.r. 28/2000,
in materia di contributo regionale servizi di trasporto pubblico
urbano) 1. Al comma 1 dell’articolo 8
della l.r. 28/2000, in materia di trasporti, è data la seguente
interpretazione:
“L’individuazione delle categorie di servizi minimi ivi
contenuta, a valere fino all’elaborazione del piano regionale dei trasporti di
cui all’articolo 7 della l.r. 13/1999, ha valore di indicazione programmatica ai
fini dell’elaborazione del piano triennale dei servizi, di cui alla stessa legge
regionale, talché è rimessa a detto piano l’individuazione, in concreto, dei
servizi minimi a seguito dell’esclusione, per opera della Giunta regionale, di
quelli non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all’articolo 16, comma
1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e subordinatamente all’acquisizione nel bilancio regionale delle risorse
necessarie“.
CAPO 4Disposizioni in materia di urbanistica
Art. 21(Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1994,
n. 34) 1. L’articolo 1 ter della legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34, è così
modificato:
“1 ter
Si applicano a tutti i piani regolatori generali le modalità di approvazione
stabilite dalla legge regionale 4 luglio 1994, n. 24.”.
CAPO 5Disposizioni in materia di servizi
sociali
Art. 22(Disposizioni in materia di interventi di
assistenza scolastica per portatori di handicap e per le associazioni storiche
di rappresentanza) 1. Gli interventi di assistenza scolastica, già
esercitati dalle Province ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n.67, sono
di competenza delle Province.
2. La Regione Puglia, in applicazione dei
decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1978 relativo all’Unione
nazionale mutilati per il servizio (UNMS), 31 marzo 1979 relativo
all’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), 23 dicembre
1978 relativo all’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), 31
marzo 1979 relativo all’Ente nazionale sordomuti (ENS), 23 dicembre 1978
relativo all’Unione italiana ciechi (UIC), con i quali è stabilito che le
predette associazioni sussistono come persone giuridiche di diritto privato e
precisamente come enti morali e a esse è attribuito l’esercizio della
rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive
categorie di mutilati e invalidi, con la presente legge valorizza il ruolo delle
stesse associazioni presso le Amministrazioni regionali e locali, in special
modo nei rapporti con i settori e in quelle materie che coinvolgono i portatori
di handicap.
3. La Regione, al fine di
favorire un rapporto stabile con le associazioni di cui al comma 2 del presente
articolo, per le consultazioni relative a elaborazione di atti normativi e
programmatori riguardanti le categorie di mutilati e invalidi, riconosce le
seguenti associazioni:
-
l’UNMS per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità per
servizio;
-
l’ANMIL per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità sul
lavoro;
-
l’ANMIC per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità
civile;
- l’ENS
per le tematiche e le problematiche inerenti il
sordomutismo;
- l’UIC
per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità.
Art. 23(Disposizioni in materia di invalidità
civile) 1. L’articolo 52 della l.r. 14/2001 è sostituito
dal seguente:
“Art.52
(Disposizioni in materia di invalidi civili)
1.
Le funzioni amministrative riservate alla Regione dall’articolo 130
del decreto legislativo 31 maggio 1998,
n. 112 in materia di invalidi civili, provvisoriamente assegnate ai Comuni ai
sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 96, restano
definitivamente attribuite ai medesimi Comuni.”.
CAPO 6Disposizioni in materia di
ambiente
Art. 24(Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 4
maggio 1999, n.17) 1. L’articolo 20 della legge regionale 4 maggio
1999, n.17, è sostituito dal seguente:
“Art.
20 (Procedure di utilizzo dei finanziamenti)
1. I finanziamenti concessi, a valere sullo
stanziamento del bilancio di previsione della Regione Puglia per il fondo di cui
all’articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 22 gennaio 1997, n.5, sono
utilizzati dai soggetti destinatari entro l’esercizio finanziario successivo a
quello di avvenuta erogazione della prima anticipazione, pena la revoca dei
finanziamenti medesimi e la restituzione delle anticipazioni
erogate.
2. I soggetti beneficiari dei finanziamenti
contributivi regionali devono presentare la rendicontazione entro il 30 giugno
dell’esercizio finanziario successivo a quello di effettiva utilizzazione delle
risorse, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la restituzione delle
anticipazioni erogate.
3. L’erogazione del
saldo è concessa ai soggetti beneficiari dopo il riscontro e la validazione del
rendiconto di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Per i
finanziamenti già concessi, a valere sulle risorse degli esercizi finanziari
1997 e 1998 ed effettivamente erogati nel corso degli anni 1998 e 1999, i
soggetti destinatari sono tenuti a presentare la relativa rendicontazione delle
spese, entro il 31 marzo 2002, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la
restituzione delle anticipazioni concesse.“
CAPO 7Disposizioni varie
Art. 25(Proroga termini articolo 44 l.r. 9/2000) 1.
All’articolo 44 della l.r. 9/2000, così come modificato dall’articolo 6
della legge regionale 10 gennaio 2001, n. 7, le parole “termine di dodici mesi”
sono sostituite dalle seguenti “termine
di ventiquattro mesi “.
Art. 26(Proroga termini legge regionale 21 dicembre 1998,
n.32) 1. Le
disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 1998, n.32 “Trasferimento
all’Amministrazione provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale
CNOS-Polivalente di Lecce”, già prorogate per l’anno 1999/2000 dall’articolo 24
della l.r. 17/1999 e per le annualità 2000-2001 del POR Puglia dall’articolo 19
della l.r. 28/2000, hanno validità anche per l’annualità 2002 del medesimo
programma operativo.
Art. 27(Modifica dell’articolo 41, comma 1, della l.r.
14/2001) 1. Il comma 1 dell’articolo 41 della l.r.
14/2001 è sostituito dal seguente:
“1. Le
Amministrazioni provinciali possono sottoscrivere apposite convenzioni con gli
enti gestori di attività formative per l’utilizzo, presso i Centri territoriali
per l’impiego di cui all’articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19,
secondo la previsione contenuta nell’apposita misura del “complemento di
programma” per il FSE del POR Puglia 2000-2006, degli operatori che alla data
dellentrata in vigore della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 risultavano
iscritti nell’albo o nell’elenco di cui all’articolo 26 della legge regionale 17
ottobre 1978, n. 54, soppresso con la predetta legge.”.
Art. 28(Modifica dell’articolo 27 della legge regionale
24 febbraio 1999, n.12) 1. I commi 1 e 2 e la lettera d) del comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12 “Riordino delle Comunità montane”, a partire dal 1° gennaio 2002, sono abrogati
Art. 29(Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001,
n.28) 1. Alla legge regionale 16 novembre 2001, n.28
“Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio,
contabilità regionale e controlli” sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
all’articolo 42, comma 2, quinto rigo, prima del numero “53” la congiunzione “e” è sostituita con la
“virgola” e dopo il “53”
è aggiunto “e
54”;
b)
all’articolo 42, comma 6, quarto rigo, le parole “degli articoli 45 e 46” sono
sostituite con “dell’articolo 46”;
c)
all’articolo 43, primo rigo, dopo le parole “dai precedenti articoli” sono
aggiunte le seguenti “e dai successivi
articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54”;
d)
all’articolo 44, comma 3, ultimo rigo, le parole “ovvero con la legge di
assestamento del bilancio per l’anno in corso” sono
soppresse;
e)
all’articolo 47, comma 2, secondo rigo, le parole “comma 4” sono sostituite
con “comma 1”;
g)
all’articolo 47, comma 3, le parole “ai fini conoscitivi” sono sostituite con
“ai fini di gestione e rendicontazione”;
g)
all’articolo 60, comma 2, le parole “dall’articolo 47” sono sostituite con “degli articoli 45 e 46”;
h)
all’articolo 66, comma 4, dopo le parole “esercizio provvisorio” sono aggiunte
le seguenti “o nei limiti della maggiore
spesa necessaria, ove si tratti di spesa obbligatoria tassativamente regolata
dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabili in dodicesimi”;
i)
l’articolo 67 è abrogato;
j)
all’articolo 86, comma 3, le parole “all’atto dell’accensione di ogni copertura
di credito e” sono sostituite con “all’atto dell’accreditamento delle
anticipazioni,”;
k)
all’articolo 108, settimo rigo, dopo le parole “e altre forme di collaborazione”
tutti i riferimenti normativi riportati sono sostituiti da “ai sensi
dell’articolo 32 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n.
76.
Art. 30(Modifiche allarticolo 9 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 10 e
allart.5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8) 1. Il comma 1 dellarticolo 9 della legge
regionale 14 giugno 1996, n. 8, già sostituito dall’articolo 9 della legge
regionale 3 marzo 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:
1.
Lesame di idoneità previsto dallarticolo 8 della presente legge, da
effettuarsi con cadenza almeno annuale, consiste in un esame colloquio nel corso
del quale il candidato deve dimostrare di possedere adeguata conoscenza
dellamministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio, della tecnica,
della legislazione e della geografia turistica, nonché la conoscenza di due
lingue straniere tra cui linglese..
2. Il comma 2 dellarticolo 9 della l.r. 8/1996,
come sostituito dall’articolo 9 della l.r. 10/1998 è
soppresso
3. Il comma 3 dellarticolo 9 della l.r. 8/1996
è sostituito dal seguente:
3. La
commissione dellesame di idoneità, nominata dalla Giunta regionale per un
triennio, è composta:
a) dal
dirigente del Settore turismo o dirigente suo delegato, con funzioni di
presidente;
b) da
due docenti di lingue e letterature straniere;
c) da
un esperto nel settore di legislazione turistica, geografia economica e
turistica;
d) da
un esperto nel settore di amministrazione e organizzazione delle agenzie di
viaggio..
4. Il comma 6 dellarticolo 5 della legge
regionale 14 giugno 1996, n. 8 è sostituito dal seguente:
6.
Lautorizzazione allesercizio dellattività di cui allarticolo 2 è subordinata
al pagamento della tassa di concessione regionale in base alle leggi tributarie
regionali vigenti e alla specificazione del tipo di contratto con il direttore
tecnico, se diverso dalla persona fisica titolare di
autorizzazione.
Art. 31(Anticipazione IVA ai Consorzi SISRI di cui alla
legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31) 1. Le anticipazioni previste dallarticolo 13, comma
1, della l.r. 28/2000 sono riferite anche a spese relative a debiti IVA,
maturati precedentemente allentrata in vigore della stessa legge, purché
attinenti a opere in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della
l.r. 28/2000.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti dellart. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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