Anno 2001
Numero 32
Data 05/12/2001
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 7 dicembre 2001, n. 178 suppl.
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Legge Regionale 5 dicembre 2001, n. 32

Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001



TITOLO 1

NORME DI ASSESTAMENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO 2001





Art. 1

(Finalità)


1.      Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2001, approvato con legge regionale 31 maggio 2001, n. 14, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all’avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio 2000, nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
 
2.      Il saldo finanziario attivo, già iscritto per lire 664.450.955.012 al competente capitolo di entrata 1011001 del bilancio di previsione per l’esercizio 2001, viene conseguentemente rideterminato in lire 795.317.197.854 e destinato, quanto a lire 100 miliardi per le finalità di cui al successivo articolo 2 da iscriversi in apposito capitolo di bilancio, quanto a lire 28.666.105.711 all’impinguamento del capitolo 1121028 “Fondo per la regolarizzazione delle carte contabili derivanti da obbligazioni sorte successivamente alla data del 31.12.1992. Legge regionale di variazione al bilancio di previsione 2001” e, per la restante parte, al finanziamento di passività pregresse e a spese indilazionabili e obbligatorie.
 
3.      Gli allegati A e B contengono l’analitica esposizione, per capitolo di riferimento, rispettivamente dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali, in termini di competenza e cassa, per effetto della utilizzazione dell’avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.



Art. 2

(Copertura disavanzi sanitari esercizio 2001)


1.      Al  fine di assicurare, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria per l’esercizio 2001, ivi compresi eventuali fabbisogni delle aziende ospedaliere derivanti da perdite non altrimenti ripianabili, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, già fissata nella misura dello 0,50 per cento ed elevata, per l’anno 2000, allo 0,9 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del  decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 2002 è rideterminata nella  misura dell’1,4 per cento.
 
2.      All’addizionale di cui al comma 1, così come rideterminata, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
 
3.      Ai fini di cui al comma 1, quale eventuale misura integrativa di compartecipazione alla spesa sanitaria, è altresì istituito apposito capitolo di bilancio avente a oggetto “Fondo per la compartecipazione regionale alla spesa sanitaria per l’esercizio 2001. Legge di variazione al bilancio di previsione 2001”, gestito ai sensi dell’articolo 71 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17, con uno stanziamento di lire 100 miliardi.
 
4.      Le risorse finanziarie, di cui all’articolo 21, comma 2, della legge regionale 12 aprile 2000, n.9, provenienti dall’alienazione del patrimonio delle aziende sanitarie e ospedaliere, per la parte non destinata ad attività assistenziale, sono integralmente utilizzate per i ripiani dei disavanzi sanitari derivanti dall’esercizio 2001. All’attivazione delle relative procedure provvedono gli stessi direttori generali delle aziende secondo la normativa vigente, previa autorizzazione della Giunta regionale.
 
5.      Le disposizioni di cui all’articolo 16 della l.r. 14/2001, contenenti le misure di ripiano, mediante contrazione di mutuo, dei disavanzi sanitari relativi agli esercizi 1995-1999, nonché delle gestioni liquidatorie 1994 e precedenti, sono estese, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del d.l. 347/2001, convertito dalla l. 405/2001,  all’esercizio 2000.



Art. 3

(Ricapitalizzazione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere)


1. Al fine di provvedere alla ricapitalizzazione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, mediante apporti di capitale ripartito per ogni singolo ente sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2000, la Giunta regionale ha facoltà di contrarre mutui con aziende e istituti di credito nonché con la Cassa depositi e prestiti.
 
2. Per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a definire, con proprio atto, i criteri e le modalità di erogazione.



Art. 4

(Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa)


1.      Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1 della presente legge, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2001 è  modificato in lire 31.402.663.626.140 in termini di competenza e in lire 41.863.540.323.971 in termini di cassa per l’entrata e in lire 31.402.663.626.140 in termini di competenza e in lire 41.863.540.323.971 in termini di cassa per la spesa.



TITOLO 2

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO





CAPO 1

Disposizioni  in materia di razionalizzazione, contenimento e qualificazione della spesa sanitaria





Art. 5

(Disposizioni per l’appropriatezza nell’erogazione dell’assistenza sanitaria)


1.      Gli obiettivi di miglioramento dell’appropriatezza nell’erogazione dell’assistenza sanitaria, di cui all’articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, sono confermati per l’anno 2002. Le penalizzazioni connesse alle inadempienze sono individuate nella deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2001, n.1392.


2.      Nel documento di indirizzo economico-funzionale per l’anno 2002, la Giunta regionale, al fine di ridurre la frequenza al regime di degenza ordinaria, individua i Diagnostic Related Groupes (DRGs) a più alto rischio di inappropriatezza per il ricorso al predetto regime e che le strutture sanitarie possono trattare in regime diverso (day hospital o ambulatoriale), con identico beneficio per il paziente e un minore impiego di risorse. Il documento indica i valori percentuali della soglia di ammissibilità oltre la quale le prestazioni sono remunerate con una riduzione non inferiore al 50 per cento.



Art. 6

(Disposizioni in materia di beni e servizi)


1.      Il termine del 31 dicembre 2001 di cui all’articolo 20, comma 9, della l.r. 28/2000 è prorogato al 31 dicembre 2002.


2.      Le aziende sanitarie non possono stipulare contratti per forniture di beni e servizi per una durata superiore a tre anni.


3.      I bilanci di previsione delle aziende e degli istituti del servizio sanitario regionale sono corredati di una distinta contabile delle prestazioni e delle forniture, che si prevede di acquisire in base a contratti vigenti o da stipulare, atta a dimostrare la compatibilità finanziaria delle stesse, ai sensi dell’articolo 2 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 1994, n.38.


4.      Con specifico regolamento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina i criteri di predisposizione della distinta di cui al precedente comma 3.


5.      In assenza di specifica autorizzazione regionale è fatto divieto di procedere all’acquisizione di beni e servizi ove gli stessi non siano stati inclusi nelle distinte di cui al comma 3 del presente articolo o il bilancio non abbia ancora acquisito il visto di congruità previsto dall’articolo 40 della l.r. 38/1994. L’autorizzazione deve essere acquisita ai sensi dell’articolo 20, commi 9 e 10, della l.r. 28/2000, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente.



Art. 7

(Indicazioni in materia di bilancio preventivo per l’esercizio 2002 e tetti di spesa)


1.      Ai fini della predisposizione del bilancio preventivo per l’esercizio 2002, le aziende unità sanitarie locali iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte per l’anno 2001 con la deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 2001, maggiorate del 10 per cento.


2.      Le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici iscrivono tra i ricavi:
 
a) il minor importo tra il tetto di remunerazione fissato per il 2001 e il valore delle prestazioni effettivamente erogate, anche determinate in via provvisoria;
 
b) i costi standard delle funzioni assistenziali di cui all’articolo 20 della l.r. 28/2000;
 
c) i costi per l’erogazione diretta di farmaci nei limiti di quelli sostenuti nel 2001;
 
d) una quota per le aziende ospedaliere universitarie, pari al 3 per cento per l’Azienda Ospedali riuniti di Foggia e al 6 per cento per l’Azienda Policlinico consorziale di Bari, del valore delle prestazioni assistenziali decurtate del risparmio corrispondente alla maggiore spesa per il personale che l’azienda avrebbe dovuto sostenere per produrre la stessa attività.


3. Per gli enti ecclesiastici e gli IRCCS privati sono confermati i limiti di remunerazione determinati con la deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 2001.



Art. 8

(Disposizioni in materia di personale)


1.      Il numero dei dipendenti in servizio nelle aziende sanitarie, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2002 deve essere ridotto di almeno il 3 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999.


2.      La deroga per il personale sanitario, prevista all’articolo 23, comma 4, della l.r. 28/2000, è estesa agli operatori tecnici - autisti di ambulanza e agli ausiliari socio-sanitari addetti ai servizi sanitari, nel rispetto dei limiti della dotazione organica stabiliti dal comma 1 del presente articolo e dei vincoli per gli oneri finanziari di cui allarticolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con conseguente riduzione della spesa del 3 per cento.


3.  Sono portate a termine per i posti messi a concorso, ai sensi dell’articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le procedure di immissione in ruolo del personale risultato idoneo, secondo gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 1997, n. 365.


4.  I posti necessari per l’inquadramento del personale di cui al precedente comma 3 dovranno essere compresi nelle rideterminazioni delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nel rispetto, comunque, dei limiti numerici e finanziari ivi determinati.


5.  Per l’anno 2002, fino all’attuazione delle disposizioni del presente articolo e del comma 4 dell’articolo 3 del d.l. 347/2001, è fatto divieto alle aziende sanitarie di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, di conferire incarichi di cui agli articoli 15, 15 bis e 15 ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, di procedere all’avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti, nonché di attuare le procedure previste dai commi da 1 a 6 del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 5 dell’articolo 23 della l.r.  28/2000.
6.  Per lassunzione a tempo determinato dei dirigenti medici si autorizzano i direttori generali delle Aziende sanitarie e degli IRCCS a indire “Avvisi pubblici” anche in deroga allarticolo 16 del Contratto Nazionale di Lavoro (CNL) del 5 dicembre 1996, stante il divieto di procedere allavvio di bandi concorsuali per assunzione a tempo indeterminato previsto dal comma 5.
7.  In presenza di risultato negativo di gestione alle aziende sanitarie è fatto divieto di avviare nuove procedure concorsuali, nonché di dare corso a quelle per le quali non è stata ancora sostenuta alcuna prova di esame.
8.  La validità delle graduatorie dei concorsi pubblici delle Aziende sanitarie, sospesa alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2000, riprende efficacia con riferimento ai termini fissati dal comma 5 del presente articolo.
9.  Tutti gli atti riguardanti modifiche delle piante e/o dotazioni organiche delle aziende sanitarie, adottati dai direttori generali delle aziende, acquistano efficacia dopo l’approvazione della Giunta regionale.
10.  Gli atti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli.



Art. 9

(Collegi dei revisori e collegi sindacali)  


1.  I componenti degli attuali collegi dei revisori delle Aziende sanitarie non possono essere rinominati o nominati quali componenti dei collegi sindacali della stessa azienda.



Art. 10

(Disposizioni in materia di ricavi e spesa)


1.  A decorrere dall’anno 2002, le assegnazioni e i tetti di remunerazioni fissati con il documento di indirizzo economico funzionale, che la Giunta regionale adotta entro il 31 marzo di ciascun anno, costituiscono limite inderogabile per le aziende sanitarie.
2.  Il superamento del limite di cui al comma 1 del presente articolo, determinante un risultato economico negativo di gestione, comporta la decadenza automatica del direttore generale e l’accertamento delle responsabilità contabili.
3.  I direttori generali e i collegi dei revisori sono tenuti al monitoraggio trimestrale dell’andamento della gestione, ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 38/1994, al fine dell’adozione degli eventuali e necessari provvedimenti di riequilibrio.
4.  I collegi dei revisori sono tenuti a esaminare tutti gli atti delle aziende da cui scaturiscono costi per il servizio sanitario.
5.  Gli atti riguardanti l’acquisizione di beni o servizi nuovi rispetto a quelli già in essere o autorizzati ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 28/2000 o, comunque, non indispensabili e non indifferibili, se non rientranti nei limiti delle assegnazioni o del tetto di remunerazione sono nulli e la loro esecuzione determina la responsabilità contabile di chi li pone in essere e dei revisori dei conti.
6.  In ogni caso, i costi per l’acquisizione di beni e servizi non possono superare nell’anno 2002 quelli sostenuti nel 2001. Sono fatte salve specifiche autorizzazioni della Giunta regionale.
7.  I collegi dei revisori sono tenuti a verificare la correttezza delle poste iscritte, fra i proventi e i ricavi, nella contabilità delle aziende sanitarie, con particolare riferimento al titolo giuridico e alla loro realizzazione.
8.  Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 14/2001, dopo le parole: “capitoli di spesa 771082 e 771084 sono aggiunte le seguenti: “i pagamenti saranno effettuati prioritariamente nei confronti dei creditori che hanno in corso procedure esecutive o giudizi di ottemperanza, sulla base di provvedimenti giudiziari già esecutivi allatto dellentrata in vigore della presente legge, tenendo conto dell’ordine cronologico attribuito dai competenti uffici giudiziari. Eventuali avanzi sono ripartiti dall’azienda tra i creditori, in ordine cronologico della insorgenza del debito, salvo i pagamenti da effettuarsi in forza di intervenuta transazione



Art. 11

(Disposizioni riguardanti le prestazioni sanitarie)


1.  Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui all’articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è fatto divieto alle aziende del servizio sanitario nazionale di stipulare contratti con strutture sanitarie non accreditate per lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.
2.  Sono fatti salvi gli accordi e i contratti autorizzati dalla Giunta regionale e in corso alla data del 15 novembre 2001, a condizione che gli stessi siano stati stipulati dalle aziende sanitarie con strutture autorizzate, in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalle leggi vigenti, e sulla base del fabbisogno accertato in relazione agli standard stabiliti dalla normativa, nonché in relazione al volume di attività quantificato dall’azienda stessa.
3.  I direttori generali delle aziende sanitarie verificano, entro il 31 marzo 2002, il volume di attività svolto da ciascun soggetto privato provvisoriamente accreditato nell’anno 2001 e la qualità dei risultati conseguiti.
4.  I direttori generali, nel rispetto delle capacità erogative, anche potenziali, delle strutture pubbliche e in presenza di capacità produttiva complessiva superiore al fabbisogno, determinata con riferimento alle prestazioni erogate nell’ambito degli accordi contrattuali nell’anno 2001, entro la data di cui al comma 3 del presente articolo, attraverso gli accordi e i contratti di cui all’articolo 8 quinquies del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni, pongono, a decorrere dall’anno 2002, a carico del servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore al fabbisogno.
5.  La mancata stipulazione o rispetto dei contratti da parte delle strutture provvisoriamente accreditate nei termini di cui al comma 4 del presente articolo determina la revoca dell’accreditamento e la decadenza automatica del direttore generale dell’azienda sanitaria in relazione alle rispettive responsabilità.
6.  Le tariffe per prestazioni a cittadini residenti in altre Regioni sono riconosciute alle strutture erogatrici, nel rispetto della fascia di appartenenza, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale dell’8 marzo 1995, n. 995. Qualora in sede di compensazione interregionale, in ragione del sistema tariffario applicato, si dovessero registrare benefici  rispetto a quanto fatturato dalle strutture erogatrici, la Regione provvederà al riconoscimento dei relativi saldi attivi.
7.  A decorrere dal 1° gennaio 2001 i medici di medicina generale sono tenuti a riportare sulla scheda sanitaria individuale, di cui all’accordo collettivo nazionale in vigore, le prescrizioni farmaceutiche e di specialistica ambulatoriale ai fini dei controlli di competenza delle aziende sanitarie. Il mancato adempimento determina l’applicazione delle sanzioni previste nell’accordo collettivo nazionale.
8.  I termini di cui all’articolo 22 della l.r. 28/2000 sono prorogati al 31 dicembre 2002. La percentuale di rimborso pari al 50 per cento, di cui all’articolo 8 septies del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni, è da intendersi riferita a tutte le prestazioni, ivi comprese quelle di alta specialità.



Art. 12

(Equilibrio economico dei presidi e delle aziende ospedaliere)


1.  E’ fatto obbligo alle aziende unità sanitarie locali di garantire l’equilibrio economico dei singoli presidi ospedalieri dalle stesse gestiti, determinando il valore delle prestazioni erogate sulla base delle tariffe agli stessi riconosciute.
2.  Nel caso in cui dai risultati contabili dell’esercizio 2001, determinati secondo le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, emerga un risultato economico negativo, i direttori generali sono obbligati ad adottare i consequenziali provvedimenti di riequilibrio, fermi restando gli interventi programmatori di competenza regionale. Agli stessi adempimenti sono tenuti i direttori generali delle aziende ospedaliere in caso di risultato negativo per almeno due esercizi  a decorrere dall’anno 2000.
3.  All’attuazione delle disposizioni del presente articolo i direttori generali devono fare fronte con i servizi attualmente previsti nelle aziende sanitarie, con assoluto divieto di ulteriori acquisizioni e/o implementazioni degli stessi.
4.  Il mancato raggiungimento entro il 31 dicembre 2002 dell’equilibrio economico-finanziario dei singoli presidi ospedalieri è causa della decadenza automatica del direttore generale.



Art. 13

(Disposizioni procedurali per le gare dappalto nelle aziende sanitarie)


1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per far fronte ad ogni e qualsiasi esigenza, è fatto obbligo alle Aziende sanitarie di provvedere all’acquisizione di beni e servizi, il cui valore di stima al netto dell’IVA è uguale o superiore al contro valore in euro di 200 mila diritti speciali di prelievo (DPS), espressamente e unicamente mediante pubblico incanto, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche e integrazioni, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 402 per gli appalti di forniture e dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157 per gli appalti di servizi. L’aggiudicazione deve avvenire unicamente in favore del concorrente che ha prodotto lofferta economicamente più vantaggiosa, con particolare riferimento ai minori costi.
2.  Per gli appalti il cui valore di stima è inferiore ai limiti indicati al comma 1 del presente articolo, è fatto obbligo alle aziende sanitarie di ricorrere alla licitazione privata, ai sensi dell’articolo 89, lettera d), del regio decreto 23 maggio1924, n. 827, con aggiudicazione in favore del concorrente che ha prodotto lofferta economicamente più vantaggiosa, con particolare riferimento ai minori costi.
3.  Gli appalti per l’aggiudicazione dei servizi di pulizia sono espletati secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 1999, n.117.
4.  E’ fatto assoluto divieto ricorrere al frazionamento della spesa per eludere le disposizioni di cui al presente articolo.
5.  Per le procedure dappalto-concorso, nei casi espressamente consentiti dalla vigente legislazione, le Aziende sanitarie hanno lobbligo di prefissare criteri di valutazione delle offerte preordinati alla scelta economicamente più vantaggiosa.
6.  I procedimenti di gara in corso, non pervenuti nella fase dell’aggiudicazione, se avviati in difformità delle disposizioni richiamate sono annullati.
7.  I rinnovi dei rapporti convenzionali, se non originati da espletamento di pubbliche gare, secondo le disposizioni delle leggi finanziarie, sono annullati.



Art. 14

(Nuclei di valutazione)


1.  Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i componenti dei nuclei di valutazione e/o degli uffici di controllo interno costituiti dalle aziende sanitarie possono svolgere la relativa funzione in una sola azienda.


2.  I direttori generali accertano la sussistenza di situazioni dincompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo e invitano gli interessati a optare per un solo incarico.


3.  Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ai componenti dipendenti dell’azienda è riconoscibile una quota di retribuzione di risultato e ai componenti esterni un compenso non superiore a lire 18 milioni annui, ridotti in lire 12 milioni se dipendenti da altra pubblica amministrazione.


4.  I provvedimenti previsti dal comma 2 del presente articolo devono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



CAPO 2

Disposizioni in materia di agricoltura e foreste





Art. 15

(Somme da erogare ai Consorzi di bonifica)


1.  La Regione, al fine di consentire ai Consorzi di bonifica di provvedere alla chiusura delle concessioni assentite, riconosce agli stessi le somme necessarie per effettuare la registrazione, trascrizione e volturazione degli immobili oggetto di esproprio, scaturenti dalla entrata in vigore delle vigenti disposizioni legislative in materia.


2.  Le anticipazioni sono erogate previa richiesta del Consorzio concessionario corredata della delibera del competente organo consortile nella quale dovrà essere riportato il nuovo quadro economico definitivo della concessione con lindicazione delle somme rivenienti da collaudi già effettuati, delle somme eventualmente necessarie per completare le opere ed effettuare i relativi pagamenti (comprese le somme necessarie per il pagamento delle indennità espropriative nonché delle spese di registrazione, trascrizione e volturazione, in favore del Demanio regionale - ramo Bonifiche - degli immobili oggetto di esproprio).


3.  All’onere per lerogazione delle anticipazioni si farà fronte con lo stanziamento da iscrivere annualmente nel capitolo di nuova istituzione: 131011, avente la seguente descrizione: “Somme da erogare, sotto forma di anticipazione, ai Consorzi di bonifica per i pagamenti finalizzati alla chiusura delle concessioni in essere - (Legge di variazione bilancio 2001)”.


4.  Qualora le concessioni non possono chiudersi a causa di tali maggiori oneri, rispetto al quadro economico approvato e scaturenti dalle intervenute disposizioni legislative in materia di registrazione, trascrizione e volturazione, la Regione può concedere, sulla base di motivata e documentata richiesta da parte del Consorzio concessionario, un contributo sulle citate spese fino alla concorrenza del 70 per cento del costo di tali operazioni. Lonere di dette spese graverà sul capitolo di cui al comma 3 del presente articolo.



Art. 16

(Aiuti al settore zootecnico regionale)


1.  Agli allevamenti zootecnici autorizzati, a seguito di un piano di controllo per lo spostamento di animali ricettivi alla febbre catarrale degli ovini, alla transumanza verso i territori della regione Abruzzo e Molise, che non abbiano effettuato tale trasferimento, è concesso un contributo straordinario per l’acquisto di mangimi e foraggi.


2.  Il contributo, straordinario e una tantum, è concesso nella misura di lire 550 giornaliere per capo ovino adulto e per un periodo massimo di quattro mesi.


3.  Per l’esercizio finanziario 2001 si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 111140 avente a oggetto  “Contributi per l’assistenza tecnica per azioni zootecniche”.


4.  Per assicurare lagibilità degli impianti di allevamenti pugliesi, a seguito della istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza nella Comunità europea per la febbre catarrale, lassociazione regionale allevatori può presentare un piano organico e programmato di abbattimento del bestiame risultante in esubero negli allevamenti della Regione.


5.  Viene riconosciuto un contributo straordinario non superiore a lire 250 mila (euro 129,12).


6.  Per lesercizio 2001 si provvederà con lo stanziamento di lire un miliardo sul cap. 111130 (c.n.i.) “Aiuti al settore zootecnico regionale, a parziale copertura dei maggiori costi per macellazione e trasporto capi in esubero, per la prevenzione dal rischio della malattia BLUE TONGUE (legge di variazione al bilancio 2001)”.



Art. 17

(Accelerazione delle procedure di liquidazione degli usi civici)


1.  Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1998, n. 7, è soppresso e sostituito dai seguenti commi:


“2. La Giunta regionale è autorizzata alla definizione dei procedimenti di assegnazione a categoria e quotizzazione, oltre che a quelli di legittimazione ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
2 bis. Per i procedimenti di legittimazione hanno priorità i Comuni nei quali il progetto di legittimazione, predisposto dal perito demaniale già nominato dal commissario per la liquidazione degli usi civici, è stato pubblicato all’albo pretorio del rispettivo Comune.
2 ter. Il procedimento di legittimazione delle terre civiche si conclude con l’approvazione del progetto, predisposto dal perito istruttore demaniale, da parte della Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’agricoltura e con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia a seguito di decreto dello stesso Assessore.
2 quater. Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni, enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi, nonché dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale, sono delegate ai Comuni di competenza.”.



CAPO 3

Disposizioni in materia di trasporti





Art. 18

(Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13)


1.  Il termine del 31 dicembre 2001, per l’approvazione del Piano triennale dei servizi (PTS), è ulteriormente differito al 30 aprile 2002.
2.  Con effetto dal 1° gennaio 2002 la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui allarticolo 34, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, è fissata in euro 100; se l’utente estingue l’illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica, la sanzione è ridotta a euro 50.
3.  All’articolo 30 della l.r. 13/1999 è aggiunto il seguente comma:
 
“8. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i prezzi dei titoli di viaggio sono espressi in euro e sono arrotondati, per eccesso o per difetto, alla seconda cifra decimale. A decorrere dalla medesima data la base tariffaria chilometrica minima di cui allarticolo 28, comma 1, è espressa in euro con almeno due cifre decimali “.
4.  Il comma 3 dellarticolo 32 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:
 
3.  Nei limiti della disponibilità del capitolo di spesa di cui allarticolo 4, comma 2, lettera f), le imprese del TPRL rilasciano documenti di viaggio con lo sconto del 50 per cento sulla base tariffaria chilometrica di cui allarticolo 28 per la circolazione sugli autoservizi di TPRL delle seguenti categorie di cittadini:
 
a) privi di vista per cecità assoluta o con residuo  visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
 
b) gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni, e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
 
c) gli invalidi civili e portatori di handicap certificati dallautorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all80 per cento e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto, nonché gli invalidi del lavoro certificati dallautorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per cento.
 
I documenti di viaggio sono rilasciati dalle imprese, nel limite massimo di valore di cui al successivo comma 4, ai cittadini che ne facciano richiesta per le tratte di servizio interessate, previo accertamento della loro appartenenza a una delle predette categorie sulla base di idoneo documento e sulla base degli elenchi prodotti dalle associazioni regionali delle categorie aventi diritto.”.


5.  Il comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:
“4. Le compensazioni dei minori ricavi del traffico conseguenti alle agevolazioni di cui al precedente comma sono stabilite nel limite massimo del 2 per mille dei corrispettivi contrattuali di servizio e, comunque, nel limite della disponibilità del capitolo di spesa di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f).”.


6.  All’articolo 32 della l.r. 13/1999 è aggiunto il seguente comma:
“5. Le clausole dei contratti di servizio relative alle gratuità di viaggi alle categorie di cui al precedente comma 3 si intendono sostituite con riferimento alle presenti disposizioni.”.


7.  Il comma 5 dellarticolo 36 della l.r. 13/1999, come sostituito dal comma 16 dell’articolo 56 della l.r. 9/2000, è sostituito dal seguente:
 
“5. E’ confermata la disposizione dell’articolo 23, comma 6, della legge regionale 3 giugno1996, n. 6 fino alla scadenza dei contratti ponte di servizio.”.



Art. 19

(Accordo di programma per il servizio speciale di pubblico trasporto)


1.  In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 20 della l.r. 13/1999 e per le finalità di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e all’articolo 2, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n.194, la Regione promuove, con l’ente capoluogo di Regione e col soggetto gestore del servizio di pubblico trasporto nel medesimo capoluogo, un accordo di programma per la istituzione di un servizio speciale per il trasporto di viaggiatori per esigenze di lavoro.


2.  L’accordo di programma può essere valido fino al 31 dicembre 2003 e comunque cessa di produrre effetti dalla data di eventuale subentro di un nuovo soggetto a quello gestore prima della predetta scadenza.


3.  Con decorrenza dall’esercizio finanziario 2002, la Regione concorre agli oneri derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo di programma di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro il limite massimo di spesa finanziabile con le entrate derivanti dall’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 98/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 204/1995, e dall’articolo 2, comma 2,  della legge 194/1998.



Art. 20

(Interpretazione autentica  dell’articolo 8, comma 1, della l.r. 28/2000, in materia di contributo regionale servizi di trasporto pubblico urbano)


1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 28/2000, in materia di trasporti, è data la seguente interpretazione:
 
“L’individuazione delle categorie di servizi minimi ivi contenuta, a valere fino all’elaborazione del piano regionale dei trasporti di cui all’articolo 7 della l.r. 13/1999, ha valore di indicazione programmatica ai fini dell’elaborazione del piano triennale dei servizi, di cui alla stessa legge regionale, talché è rimessa a detto piano l’individuazione, in concreto, dei servizi minimi a seguito dell’esclusione, per opera della Giunta regionale, di quelli non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e subordinatamente  all’acquisizione  nel bilancio regionale delle risorse necessarie“.



CAPO 4

Disposizioni in materia di urbanistica





Art. 21

(Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34)


1.  L’articolo 1 ter della legge regionale  19 dicembre 1994, n. 34, è così modificato:
 
“1 ter Si applicano a tutti i piani regolatori generali le modalità di approvazione stabilite dalla legge regionale 4 luglio 1994, n. 24.”.



CAPO 5

Disposizioni in materia di servizi sociali





Art. 22

(Disposizioni in materia di interventi di assistenza scolastica per portatori di handicap e per le associazioni storiche di rappresentanza)


1.  Gli interventi di assistenza scolastica, già esercitati dalle Province ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n.67, sono di competenza delle Province.


2.  La Regione Puglia, in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1978 relativo all’Unione nazionale mutilati per il servizio (UNMS), 31 marzo 1979 relativo all’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), 23 dicembre 1978 relativo all’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), 31 marzo 1979 relativo all’Ente nazionale sordomuti (ENS), 23 dicembre 1978 relativo all’Unione italiana ciechi (UIC), con i quali è stabilito che le predette associazioni sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e a esse è attribuito l’esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati e invalidi, con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le Amministrazioni regionali e locali, in special modo nei rapporti con i settori e in quelle materie che coinvolgono i portatori di handicap.


3. La Regione, al fine di favorire un rapporto stabile con le associazioni di cui al comma 2 del presente articolo, per le consultazioni relative a elaborazione di atti normativi e programmatori riguardanti le categorie di mutilati e invalidi, riconosce le seguenti associazioni:
 
- l’UNMS per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità per servizio;
 
- l’ANMIL per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità sul lavoro;
 
- l’ANMIC per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità civile;
 
- l’ENS per le tematiche e le problematiche inerenti il sordomutismo;
 
- l’UIC per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità.



Art. 23

(Disposizioni in materia di invalidità civile)


1.  L’articolo 52 della l.r. 14/2001 è sostituito dal seguente:
 
“Art.52 (Disposizioni in materia di invalidi civili)
1.         Le funzioni amministrative riservate alla Regione dall’articolo 130 del  decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 112 in materia di invalidi civili, provvisoriamente assegnate ai Comuni ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 96, restano definitivamente attribuite ai medesimi Comuni.”.



CAPO 6

Disposizioni in materia di ambiente





Art. 24

(Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 4 maggio 1999, n.17)


1.  L’articolo 20 della legge regionale 4 maggio 1999, n.17, è sostituito dal seguente:
 
“Art. 20 (Procedure di utilizzo dei finanziamenti)
1.      I finanziamenti concessi, a valere sullo stanziamento del bilancio di previsione della Regione Puglia per il fondo di cui all’articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 22 gennaio 1997, n.5, sono utilizzati dai soggetti destinatari entro l’esercizio finanziario successivo a quello di avvenuta erogazione della prima anticipazione, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la restituzione delle anticipazioni erogate.
 
  2.  I soggetti beneficiari dei finanziamenti contributivi regionali devono presentare la rendicontazione entro il 30 giugno dell’esercizio finanziario successivo a quello di effettiva utilizzazione delle risorse, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la restituzione delle anticipazioni erogate.
 
3.  L’erogazione del saldo è concessa ai soggetti beneficiari dopo il riscontro e la validazione del rendiconto di cui al comma 2 del presente articolo.
 
4.  Per i finanziamenti già concessi, a valere sulle risorse degli esercizi finanziari 1997 e 1998 ed effettivamente erogati nel corso degli anni 1998 e 1999, i soggetti destinatari sono tenuti a presentare la relativa rendicontazione delle spese, entro il 31 marzo 2002, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la restituzione delle anticipazioni concesse.“





CAPO 7

Disposizioni varie





Art. 25

(Proroga termini articolo 44  l.r. 9/2000)


1.  All’articolo 44 della l.r. 9/2000, così come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2001, n. 7, le parole “termine di dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti  “termine di ventiquattro mesi “.



Art. 26

(Proroga termini legge regionale 21 dicembre 1998, n.32)


1.  Le disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 1998, n.32 “Trasferimento all’Amministrazione provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale CNOS-Polivalente di Lecce”, già prorogate per l’anno 1999/2000 dall’articolo 24 della l.r. 17/1999 e per le annualità 2000-2001 del POR Puglia dall’articolo 19 della l.r. 28/2000, hanno validità anche per l’annualità 2002 del medesimo programma operativo.



Art. 27

(Modifica dell’articolo 41, comma 1, della l.r. 14/2001)


1.  Il comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 14/2001 è sostituito dal seguente:
 
“1. Le Amministrazioni provinciali possono sottoscrivere apposite convenzioni con gli enti gestori di attività formative per l’utilizzo, presso i Centri territoriali per l’impiego di cui all’articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19, secondo la previsione contenuta nell’apposita misura del “complemento di programma” per il FSE del POR Puglia 2000-2006, degli operatori che alla data dellentrata in vigore della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 risultavano iscritti nell’albo o nell’elenco di cui all’articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, soppresso con la predetta legge.”.



Art. 28

(Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 24 febbraio 1999, n.12)


1.  I commi 1 e 2 e la lettera d) del comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12 “Riordino delle Comunità montane”, a partire dal 1° gennaio 2002, sono abrogati



Art. 29

(Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n.28)


1.  Alla legge regionale 16 novembre 2001, n.28 “Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli” sono apportate le seguenti modifiche:


a) all’articolo 42, comma 2, quinto rigo, prima del numero “53”  la congiunzione “e” è sostituita con la “virgola” e dopo  il  “53”  è aggiunto  “e 54”;
 
b) all’articolo 42, comma 6, quarto rigo, le parole “degli articoli 45 e 46” sono sostituite con “dell’articolo 46”;
 
c) all’articolo 43, primo rigo, dopo le parole “dai precedenti articoli” sono aggiunte le seguenti  “e dai successivi articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54”;
 
d) all’articolo 44, comma 3, ultimo rigo, le parole “ovvero con la legge di assestamento del bilancio per l’anno in corso” sono soppresse;
 
e) all’articolo 47, comma 2, secondo rigo, le parole “comma 4” sono sostituite con  “comma 1”;
 
g) all’articolo 47, comma 3, le parole “ai fini conoscitivi” sono sostituite con “ai fini di gestione e rendicontazione”;
 
g) all’articolo 60, comma 2, le parole “dall’articolo 47” sono sostituite con  “degli articoli  45 e 46”;
 
h) all’articolo 66, comma 4, dopo le parole “esercizio provvisorio” sono aggiunte le seguenti  “o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spesa obbligatoria tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabili  in dodicesimi”;
 
i) l’articolo 67 è abrogato;
 
j) all’articolo 86, comma 3, le parole “all’atto dell’accensione di ogni copertura di credito e” sono sostituite con “all’atto dell’accreditamento delle anticipazioni,”;
 
k) all’articolo 108, settimo rigo, dopo le parole “e altre forme di collaborazione” tutti i riferimenti normativi riportati sono sostituiti da “ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.



Art. 30

(Modifiche allarticolo 9 della  legge regionale 3 marzo 1998, n. 10 e allart.5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8)


1.  Il comma 1 dellarticolo 9 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8, già sostituito dall’articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:
 
1. Lesame di idoneità previsto dallarticolo 8 della presente legge, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, consiste in un esame colloquio nel corso del quale il candidato deve dimostrare di possedere adeguata conoscenza dellamministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio, della tecnica, della legislazione e della geografia turistica, nonché la conoscenza di due lingue straniere tra cui linglese..


2.  Il comma 2 dellarticolo 9 della l.r. 8/1996, come sostituito dall’articolo 9 della l.r. 10/1998 è soppresso


3.  Il comma 3 dellarticolo 9 della l.r. 8/1996 è sostituito dal seguente:
 
3. La commissione dellesame di idoneità, nominata dalla Giunta regionale per un triennio, è composta:
 
a) dal dirigente del Settore turismo o dirigente suo delegato, con funzioni di presidente;
 
b) da due docenti di lingue e letterature straniere;
 
c) da un esperto nel settore di legislazione turistica, geografia economica e turistica;
 
d) da un esperto nel settore di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio..


4.  Il comma 6 dellarticolo 5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8 è sostituito dal seguente:
 
6. Lautorizzazione allesercizio dellattività di cui allarticolo 2 è subordinata al pagamento della tassa di concessione regionale in base alle leggi tributarie regionali vigenti e alla specificazione del tipo di contratto con il direttore tecnico, se diverso dalla persona fisica titolare di autorizzazione.





Art. 31

(Anticipazione IVA ai Consorzi SISRI di cui alla legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31)


1. Le anticipazioni previste dallarticolo 13, comma 1, della l.r. 28/2000 sono riferite anche a spese relative a debiti IVA, maturati precedentemente allentrata in vigore della stessa legge, purché attinenti a opere in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2000.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.