Legge Regionale 5 dicembre 2001, n. 32 Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001
TITOLO 1NORME DI ASSESTAMENTO E VARIAZIONE
AL BILANCIO 2001
Art. 1(Finalità) 1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2001, approvato con legge regionale 31 maggio 2001,
n. 14, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi
relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all’avanzo di
amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale
dell’esercizio 2000, nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle
esigenze gestionali di entrata e di spesa. 2. Il saldo finanziario attivo, già iscritto per lire
664.450.955.012 al competente capitolo di entrata 1011001 del bilancio di
previsione per l’esercizio 2001, viene conseguentemente rideterminato in lire
795.317.197.854 e destinato, quanto a lire 100 miliardi per le finalità di cui
al successivo articolo 2 da iscriversi in apposito capitolo di bilancio, quanto
a lire 28.666.105.711 all’impinguamento del capitolo 1121028 “Fondo per la
regolarizzazione delle carte contabili derivanti da obbligazioni sorte
successivamente alla data del 31.12.1992. Legge regionale di variazione al
bilancio di previsione 2001” e, per la restante parte, al finanziamento di
passività pregresse e a spese indilazionabili e
obbligatorie. 3. Gli allegati A e B contengono l’analitica esposizione, per
capitolo di riferimento, rispettivamente dei residui attivi e passivi assestati
e delle variazioni introdotte alle poste previsionali, in termini di competenza
e cassa, per effetto della utilizzazione dell’avanzo e delle operazioni di
assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2(Copertura disavanzi sanitari esercizio
2001) 1. Al fine di assicurare, secondo quanto previsto dallarticolo 4 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria per lesercizio 2001, ivi compresi eventuali fabbisogni delle aziende ospedaliere derivanti da perdite non altrimenti ripianabili, laddizionale regionale allimposta sul reddito delle persone fisiche di cui allarticolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dallarticolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, già fissata nella misura dello 0,50 per cento ed elevata, per lanno 2000, allo 0,9 per cento ai sensi dellarticolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 2002 è rideterminata nella misura dello 0,9 per cento. (1) 2. Alladdizionale di cui al comma 1, così come rideterminata, si applicano le disposizioni previste per limposta sul reddito delle persone fisiche. 3. Ai fini di cui al comma 1, quale eventuale misura integrativa di compartecipazione alla spesa sanitaria, è altresì istituito apposito capitolo di bilancio avente a oggetto Fondo per la compartecipazione regionale alla spesa sanitaria per lesercizio 2001. Legge di variazione al bilancio di previsione 2001, gestito ai sensi dellarticolo 71 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17, con uno stanziamento di lire 100 miliardi. 4. Le risorse finanziarie, di cui allarticolo 21, comma 2, della legge regionale 12 aprile 2000, n.9, provenienti dallalienazione del patrimonio delle aziende sanitarie e ospedaliere, per la parte non destinata ad attività assistenziale, sono integralmente utilizzate per i ripiani dei disavanzi sanitari derivanti dallesercizio 2001. Allattivazione delle relative procedure provvedono gli stessi direttori generali delle aziende secondo la normativa vigente, previa autorizzazione della Giunta regionale. 5. Le disposizioni di cui allarticolo 16 della l.r. 14/2001, contenenti le misure di ripiano, mediante contrazione di mutuo, dei disavanzi sanitari relativi agli esercizi 1995-1999, nonché delle gestioni liquidatorie 1994 e precedenti, sono estese, ai sensi dellarticolo 4, comma 4, del d.l. 347/2001, convertito dalla l. 405/2001, allesercizio 2000.
(1) Aliquota così rideterminata dalla l.r. 22/2004, art. 1. Vedi anche la l.r. 1/2004, art. 29 e la l.r. 22/2004, art. 39
Art. 3(Ricapitalizzazione
delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere) 1. Al fine di provvedere alla ricapitalizzazione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, mediante apporti di capitale ripartito per ogni singolo ente sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2000, la Giunta regionale ha facoltà di contrarre mutui con aziende e istituti di credito nonché con la Cassa depositi e prestiti. 2. Per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a definire, con proprio atto, i criteri e le modalità di erogazione.
Art. 4(Adeguamento dello stato di previsione
dell’entrata e della spesa) 1. Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1 della
presente legge, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato
di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2001 è modificato in lire 31.402.663.626.140 in
termini di competenza e in lire 41.863.540.323.971 in termini di cassa per
l’entrata e in lire 31.402.663.626.140 in termini di competenza e in lire
41.863.540.323.971 in termini di cassa per la spesa.
TITOLO 2NORME
SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
CAPO 1Disposizioni
in materia di razionalizzazione, contenimento e qualificazione della
spesa sanitaria
Art. 5(Disposizioni per l’appropriatezza nell’erogazione
dell’assistenza sanitaria)(2) 1. Gli obiettivi di miglioramento dellappropriatezza nellerogazione dellassistenza sanitaria, di cui allarticolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, sono confermati per lanno 2003. Le penalizzazioni connesse alle inadempienze sono individuate nella deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2001, n.1392. 2. Nel documento di indirizzo economico-funzionale per lanno 2003, la Giunta regionale, al fine di ridurre la frequenza al regime di degenza ordinaria, individua i Diagnostic Related Groupes (DRGs) a più alto rischio di inappropriatezza per il ricorso al predetto regime e che le strutture sanitarie possono trattare in regime diverso (day hospital o ambulatoriale), con identico beneficio per il paziente e un minore impiego di risorse. Il documento indica i valori percentuali della soglia di ammissibilità oltre la quale le prestazioni sono remunerate con una riduzione non inferiore al 50 per cento. (3)
(2) Disposizioni previste solo per l'anno 2002, sono state prorogate anche per l'anno 2003 con l'art. 4 della l. r. 20/02 e confermate per il 2004 dall’art. 29, comma 1 della l.r. 1/2004. Vedi anche il comma 2 dell'art. 4 della l. r. 28/01. (3) Vedi anche la l.r. 4/2003, art. 31
Art. 6(Disposizioni in materia di beni e
servizi) 1. Il termine del 31 dicembre 2001 di cui allarticolo 20, comma 9, della l. r. 28/2000 è prorogato al 31 dicembre 2003. (5) 2. Le aziende e gli istituti del SSR non possono stipulare contratti per fornitura di beni e servizi per una durata superiore a tre anni, fatto salvo il caso in cui loggetto del contratto preveda, a carico della ditta aggiudicataria, lonere di effettuare, per conto dellamministrazione appaltante, cospicui investimenti per lacquisizione di tecnologie, impianti e attrezzature il cui ammortamento richiede una durata maggiore tale da rendere finanziariamente vantaggioso il rapporto sinallagmatico. (6) [3. I bilanci di previsione delle
aziende e degli istituti del servizio sanitario regionale sono corredati di una
distinta contabile delle prestazioni e delle forniture, che si prevede di
acquisire in base a contratti vigenti o da stipulare, atta a dimostrare la
compatibilità finanziaria delle stesse, ai sensi dell’articolo 2 e seguenti
della legge regionale 30 dicembre 1994, n.38. ](4) [4. Con specifico regolamento, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
disciplina i criteri di predisposizione della distinta di cui al precedente
comma 3. [5. In assenza di specifica autorizzazione regionale è
fatto divieto di procedere all’acquisizione di beni e servizi ove gli stessi non
siano stati inclusi nelle distinte di cui al comma 3 del presente articolo o il
bilancio non abbia ancora acquisito il visto di congruità previsto dall’articolo
40 della l.r. 38/1994. L’autorizzazione deve essere acquisita ai sensi
dell’articolo 20, commi 9 e 10, della l.r. 28/2000, prima dell’avvio della
procedura di scelta del contraente. ](7)
(•) Comma abrogato dalla l.r. 1/2004, art. 29 (4) Comma abrogato dalla l.r. 1/2004, art. 29 (5) Termine così prorogato dalla l.r. 20/2002, art. 5, comma 1 (6) Comma così sostituito dalla l.r. 1/2004, art. 24 (7) Comma abrogato dalla l.r. 1/2004, art. 29
Art. 7(Indicazioni in materia di bilancio preventivo per
l’esercizio 2002 e tetti di spesa) 1. Ai fini della predisposizione del bilancio preventivo per lesercizio 2002, le aziende unità sanitarie locali iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte per lanno 2001 con la deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 2001, maggiorate del 10 per cento.
2. Le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici iscrivono tra i ricavi: a) il minor importo tra il tetto di remunerazione fissato per il 2001 e il valore delle prestazioni effettivamente erogate, anche determinate in via provvisoria; b) i costi standard delle funzioni assistenziali di cui allarticolo 20 della l.r. 28/2000; c) i costi per lerogazione diretta di farmaci nei limiti di quelli sostenuti nel 2001; d) una quota per le aziende ospedaliere universitarie, pari al 8 per cento per lAzienda Ospedali riuniti di Foggia e al 8 per cento per lAzienda Policlinico consorziale di Bari, del valore delle prestazioni assistenziali decurtate del risparmio corrispondente alla maggiore spesa per il personale che lazienda avrebbe dovuto sostenere per produrre la stessa attività. (8)
3. Per gli enti ecclesiastici e gli IRCCS privati sono confermati i limiti di remunerazione determinati con la deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 2001.
(8) Le percentuali già elevate dalla l.r. 7/2002, art. 19 sono state successivamente così fissate dalla l.r. 14/2004, art. 26
Art. 8(Disposizioni in materia di
personale)(9) 1. Il numero dei dipendenti in servizio nelle aziende sanitarie, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2002 deve essere ridotto di almeno il 3 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999.
2. La deroga per il personale sanitario, prevista all articolo 23, comma 4, della l. r. 28/2000, è estesa agli operatori tecnici - autisti di ambulanza e agli ausiliari socio - sanitari addetti ai servizi sanitari, nel rispetto dei limiti della dotazione organica stabiliti dal comma 1 del presente articolo e dei vincoli per gli oneri finanziari di cui allarticolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con conseguente riduzione della spesa del 3 per cento.
3. Sono portate a termine per i posti messi a concorso, ai sensi dellarticolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le procedure di immissione in ruolo del personale risultato idoneo, secondo gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 1997, n. 365.
4. I posti necessari per linquadramento del personale di cui al precedente comma 3 dovranno essere compresi nelle rideterminazioni delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nel rispetto, comunque, dei limiti numerici e finanziari ivi determinati. 5. Per lanno 2002, fino allattuazione delle disposizioni del presente articolo e del comma 4 dellarticolo 3 del d.l. 347/2001, è fatto divieto alle aziende sanitarie di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, di conferire incarichi di cui agli articoli 15, 15 bis e 15 ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, di procedere allavvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti, nonché di attuare le procedure previste dai commi da 1 a 6 del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 5 dellarticolo 23 della l.r. 28/2000.
6. Per lassunzione a tempo determinato dei dirigenti medici si autorizzano i direttori generali delle Aziende sanitarie e degli IRCCS a indire Avvisi pubblici anche in deroga allarticolo 16 del Contratto Nazionale di Lavoro (CNL) del 5 dicembre 1996, stante il divieto di procedere allavvio di bandi concorsuali per assunzione a tempo indeterminato previsto dal comma 5.
7. In presenza di risultato negativo di gestione alle aziende sanitarie è fatto divieto di avviare nuove procedure concorsuali, nonché di dare corso a quelle per le quali non è stata ancora sostenuta alcuna prova di esame.
8. La validità delle graduatorie dei concorsi pubblici delle Aziende sanitarie, sospesa alla data di entrata in vigore della l. r. 28/2000, riprende efficacia con riferimento ai termini fissati dal comma 5 del presente articolo.
9. Tutti gli atti riguardanti modifiche delle piante e/o dotazioni organiche delle aziende sanitarie, adottati dai direttori generali delle aziende, acquistano efficacia dopo lapprovazione della Giunta regionale.
10. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli.
(9) Vedi anche le ll.rr. 7/2002, art. 24; 20/2002, art. 7 e 4/2003, art. 34 che dettano disposizioni in materia di vincoli alla assunzione di personale
Art. 9(Collegi dei revisori e collegi
sindacali)(10) 1. I componenti dei collegi sindacali delle aziende e degli enti del SSR non possono essere rinominati o nominati per più di due mandati consecutivi presso le aziende o enti del SSR.
(10) Articolo così sostituito dalla l.r. 4/2010, art. 28
Art. 10(Disposizioni in materia di ricavi e
spesa) 1. A decorrere dallanno 2002, le assegnazioni e i tetti di remunerazioni fissati con il documento di indirizzo economico funzionale, che la Giunta regionale adotta entro il 31 marzo di ciascun anno, costituiscono limite inderogabile per le aziende sanitarie.
2. Il superamento del limite di cui al comma 1 del presente articolo, determinante un risultato economico negativo di gestione, comporta la decadenza automatica del direttore generale e laccertamento delle responsabilità contabili.
3. I direttori generali e i collegi dei revisori sono tenuti al monitoraggio trimestrale dellandamento della gestione, ai sensi dell articolo 24 della l.r. 38/1994, al fine delladozione degli eventuali e necessari provvedimenti di riequilibrio.
4. I collegi dei revisori sono tenuti a esaminare tutti gli atti delle aziende da cui scaturiscono costi per il servizio sanitario.
5. Gli atti riguardanti lacquisizione di beni o servizi nuovi rispetto a quelli già in essere o autorizzati ai sensi dell articolo 20 della l.r. 28/2000 o, comunque, non indispensabili e non indifferibili, se non rientranti nei limiti delle assegnazioni o del tetto di remunerazione sono nulli e la loro esecuzione determina la responsabilità contabile di chi li pone in essere e dei revisori dei conti.
6. In ogni caso, i costi per lacquisizione di beni e servizi non possono superare nellanno 2002 quelli sostenuti nel 2001. Sono fatte salve specifiche autorizzazioni della Giunta regionale.
7. I collegi dei revisori sono tenuti a verificare la correttezza delle poste iscritte, fra i proventi e i ricavi, nella contabilità delle aziende sanitarie, con particolare riferimento al titolo giuridico e alla loro realizzazione. (11)
8. Al comma 4 dell’ articolo 16 della l.r. 14/2001, dopo le parole: “capitoli di
spesa 771082 e 771084 sono aggiunte le seguenti: “i pagamenti saranno
effettuati prioritariamente nei confronti dei creditori che hanno in corso
procedure esecutive o giudizi di ottemperanza, sulla base di provvedimenti
giudiziari già esecutivi allatto dellentrata in vigore della presente legge,
tenendo conto dell’ordine cronologico attribuito dai competenti uffici
giudiziari. Eventuali avanzi sono ripartiti dall’azienda tra i creditori, in
ordine cronologico della insorgenza del debito, salvo i pagamenti da effettuarsi
in forza di intervenuta transazione (12)
(11) Vedi anche la l.r. 26/2006, art. 23 (12) Comma già abrogato dalla l.r. 20/2002, art. 2 è stato nuovamente abrogato dalla l.r. 1/2004, art. 29
Art. 11(Disposizioni riguardanti le prestazioni
sanitarie) 1. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui allarticolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è fatto divieto alle aziende del servizio sanitario nazionale di stipulare contratti con strutture sanitarie non accreditate per lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.
2. Sono fatti salvi gli accordi e i contratti autorizzati dalla Giunta regionale e in corso alla data del 15 novembre 2001, a condizione che gli stessi siano stati stipulati dalle aziende sanitarie con strutture autorizzate, in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalle leggi vigenti, e sulla base del fabbisogno accertato in relazione agli standard stabiliti dalla normativa, nonché in relazione al volume di attività quantificato dallazienda stessa.
3. I direttori generali delle aziende sanitarie verificano, entro il 31 marzo 2002, il volume di attività svolto da ciascun soggetto privato provvisoriamente accreditato nellanno 2001 e la qualità dei risultati conseguiti.
4. I direttori generali, nel rispetto delle capacità erogative, anche potenziali, delle strutture pubbliche e in presenza di capacità produttiva complessiva superiore al fabbisogno, determinata con riferimento alle prestazioni erogate nellambito degli accordi contrattuali nellanno 2001, entro la data di cui al comma 3 del presente articolo, attraverso gli accordi e i contratti di cui allarticolo 8 quinquies del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni, pongono, a decorrere dallanno 2002, a carico del servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore al fabbisogno.
5. La mancata stipulazione o rispetto dei contratti da parte delle strutture provvisoriamente accreditate nei termini di cui al comma 4 del presente articolo determina la revoca dellaccreditamento e la decadenza automatica del direttore generale dellazienda sanitaria in relazione alle rispettive responsabilità.
6. Le tariffe per prestazioni a cittadini residenti in altre Regioni sono riconosciute alle strutture erogatrici, nel rispetto della fascia di appartenenza, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale dell8 marzo 1995, n. 995. (13) 7. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i medici di medicina generale sono tenuti a riportare sulla scheda sanitaria individuale, di cui allaccordo collettivo nazionale in vigore, le prescrizioni farmaceutiche e di specialistica ambulatoriale ai fini dei controlli di competenza delle aziende sanitarie. Il mancato adempimento determina lapplicazione delle sanzioni previste nellaccordo collettivo nazionale.
8. I termini di cui all articolo 22 della l.r. 28/2000 sono prorogati al 31 dicembre 2002. La percentuale di rimborso pari al 50 per cento, di cui allarticolo 8 septies del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni, è da intendersi riferita a tutte le prestazioni, ivi comprese quelle di alta specialità. (14) 8 bis. Sino alla data di cui al comma 8 è consentito lo svolgimento in forma societaria delle attività di specialistica ambulatoriale da parte delle strutture e dei professionisti ammessi al transitorio accreditamento con atti della Giunta regionale con decorrenza 1° gennaio 1995, ai sensi dellarticolo 6, comma 6, della l. 724/1994. Le strutture e i professionisti ai quali sia stato revocato il transitorio accreditamento ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 412 ottengono il ripristino dello stesso nella struttura e forma societaria vigenti alla data del 1° gennaio 1993, ferma restando la sussistenza dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi e nei limiti temporali di cui al comma 8. La disposizione di cui al presente comma non determina variazioni in aumento del tetto regionale di remunerazione delle prestazioni. Detto tetto può essere solo variato in diminuzione per effetto delle esclusioni dai livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001. Sono escluse dallapplicazione della presente norma le strutture e i professionisti che hanno autonomamente cessato di erogare prestazioni in regime di transitorio accreditamento o per raggiunti limiti di età. Entro novanta giorni dalla data di adozione del Piano di riordino della rete ospedaliera in esecuzione dellarticolo 3, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla l. 405/2001, la Regione avvia i procedimenti ex articolo 8 ter e 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini delle autorizzazioni alla realizzazione e allesercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché dellaccreditamento istituzionale. (15)
(13) Comma così modificato dalla l.r. 14/2004, art. 27 ; vedi anche l’art. 18 della medesima legge (14) La l.r. 20/2002, art. 5, comma 3 così dispone: “Il termine del 31 dicembre 2002 è prorogato fino alla realizzazione delle procedure per l'accreditamento e comunque non oltre il dicembre 2003.” (15) Comma inserito dalla l.r. 7/2002, art. 20.
Art. 12(Equilibrio economico dei presidi e delle aziende
ospedaliere)(16) 1. E fatto obbligo alle aziende unità sanitarie locali di garantire lequilibrio economico dei singoli presidi ospedalieri dalle stesse gestiti, determinando il valore delle prestazioni erogate sulla base delle tariffe agli stessi riconosciute.
2. Nel caso in cui dai risultati contabili dellesercizio 2001, determinati secondo le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, emerga un risultato economico negativo, i direttori generali sono obbligati ad adottare i consequenziali provvedimenti di riequilibrio, fermi restando gli interventi programmatori di competenza regionale. Agli stessi adempimenti sono tenuti i direttori generali delle aziende ospedaliere in caso di risultato negativo per almeno due esercizi a decorrere dallanno 2000.
3. Allattuazione delle disposizioni del presente articolo i direttori generali devono fare fronte con i servizi attualmente previsti nelle aziende sanitarie, con assoluto divieto di ulteriori acquisizioni e/o implementazioni degli stessi.
4. Il mancato raggiungimento entro il 31 dicembre 2002 dellequilibrio economico-finanziario dei singoli presidi ospedalieri è causa della decadenza automatica del direttore generale.
(16) La l.r. 20/2002, art. 5, comma 2 così dispone " Le scadenze delle disposizioni di cui all'art. 12 della l. r. 32/01 sono prorogate di un anno"
Art. 13(Disposizioni procedurali per le gare dappalto
nelle aziende sanitarie) 1. Ferme restando le procedure autorizzative di cui allarticolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, le procedure dacquisto per la fornitura di beni e servizi, con valori di stima superiori alla soglia comunitaria, possono essere aggiudicate secondo i criteri di seguito indicati: a) al prezzo più basso qualora lofferta debba obbligatoriamente conformarsi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; b) in favore dellofferta economicamente più vantaggiosa valutabile in base a oggettivi elementi diversi, da menzionarsi nei disciplinari di gara, così come individuati dallarticolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni e dallarticolo 22, comma 1, lettera b), del d.lgs.157/1995. Nel predisporre i capitolati di oneri e nel determinare i criteri di valutazione, le aziende e istituti del Servizio sanitario regionale (SSR) tengono conto di ogni altro onere di natura economica che potrebbe rivenire dalla stipula del contratto di fornitura di beni o servizi, al fine di rendere governabili e prevedibili i costi di gestione scaturenti dagli stessi. (17)
2. Per gli appalti il cui valore di stima è inferiore ai limiti indicati al comma 1 del presente articolo, è fatto obbligo alle aziende sanitarie di ricorrere alla licitazione privata, ai sensi dellarticolo 89, lettera d), del regio decreto 23 maggio1924, n. 827, con aggiudicazione in favore del concorrente che ha prodotto lofferta economicamente più vantaggiosa, con particolare riferimento ai minori costi.
3. Gli appalti per laggiudicazione dei servizi di pulizia sono espletati secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 1999, n.117. 4. E fatto assoluto divieto ricorrere al frazionamento della spesa per eludere le disposizioni di cui al presente articolo.
5. Per le procedure dappalto-concorso, nei casi espressamente consentiti dalla vigente legislazione, le Aziende sanitarie hanno lobbligo di prefissare criteri di valutazione delle offerte preordinati alla scelta economicamente più vantaggiosa.
6. I procedimenti di gara in corso, non pervenuti nella fase dellaggiudicazione, se avviati in difformità delle disposizioni richiamate sono annullati.
7. I rinnovi dei rapporti convenzionali, se non originati da espletamento di pubbliche gare, secondo le disposizioni delle leggi finanziarie, sono annullati.
(17) Comma così sostituito dalla l.r. 1/2004, art 24
Art. 14(Nuclei di valutazione)(18) 1. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i componenti dei nuclei di valutazione e/o degli uffici di controllo interno costituiti dalle aziende sanitarie possono svolgere la relativa funzione in una sola azienda.
2. I direttori generali accertano la sussistenza di situazioni dincompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo e invitano gli interessati a optare per un solo incarico.
3. Per lespletamento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ai componenti dipendenti dellazienda è riconoscibile una quota di retribuzione di risultato e ai componenti esterni un compenso non superiore a lire 18 milioni annui, ridotti in lire 12 milioni se dipendenti da altra pubblica amministrazione.
4. I provvedimenti previsti dal comma 2 del presente articolo devono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(18) Con il comma 1 dell'art. 10 della l. r. 20/2002 è stata data l'interpretazione autentica dell'art. 14. Vedi anche i commi 2 e 3 dell'art. 10 della l. r. 20/2002. Con la l.r. 40/2007, art. 3, c. 26, periodi venticinquesimo e ventiseiesimo sono stati ridefinito il numero dei componenti il Nucleo ed l’indennità loro spettante
CAPO 2Disposizioni in materia di agricoltura e
foreste
Art. 15(Somme da erogare ai Consorzi di
bonifica) 1. La Regione, al fine di consentire ai Consorzi di bonifica di provvedere alla chiusura delle concessioni assentite, riconosce agli stessi le somme necessarie per effettuare la registrazione, trascrizione e volturazione degli immobili oggetto di esproprio, scaturenti dalla entrata in vigore delle vigenti disposizioni legislative in materia. 2. Le anticipazioni sono erogate previa richiesta del Consorzio concessionario corredata della delibera del competente organo consortile nella quale dovrà essere riportato il nuovo quadro economico definitivo della concessione con lindicazione delle somme rivenienti da collaudi già effettuati, delle somme eventualmente necessarie per completare le opere ed effettuare i relativi pagamenti (comprese le somme necessarie per il pagamento delle indennità espropriative nonché delle spese di registrazione, trascrizione e volturazione, in favore del Demanio regionale - ramo Bonifiche - degli immobili oggetto di esproprio).
3. Allonere per lerogazione delle anticipazioni si farà fronte con lo stanziamento da iscrivere annualmente nel capitolo di nuova istituzione: 131011, avente la seguente descrizione: Somme da erogare, sotto forma di anticipazione, ai Consorzi di bonifica per i pagamenti finalizzati alla chiusura delle concessioni in essere - (Legge di variazione bilancio 2001).
4. Qualora le concessioni non possono chiudersi a causa di tali maggiori oneri, rispetto al quadro economico approvato e scaturenti dalle intervenute disposizioni legislative in materia di registrazione, trascrizione e volturazione, la Regione può concedere, sulla base di motivata e documentata richiesta da parte del Consorzio concessionario, un contributo sulle citate spese fino alla concorrenza del 70 per cento del costo di tali operazioni. Lonere di dette spese graverà sul capitolo di cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 16(Interventi per i settore
zootecnico)(•) 1. Agli allevamenti zootecnici autorizzati, a seguito di un piano di controllo per lo spostamento di animali ricettivi alla febbre catarrale degli ovini, alla transumanza verso i territori della regione Abruzzo e Molise, che non abbiano effettuato tale trasferimento, è concesso un contributo straordinario per lacquisto di mangimi e foraggi.
2. Il contributo, straordinario e una tantum, è concesso nella misura di lire 550 giornaliere per capo ovino adulto e per un periodo massimo di quattro mesi.
3. Per lesercizio finanziario 2001 si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 111140 avente a oggetto Contributi per lassistenza tecnica per azioni zootecniche.
4. Per assicurare lagibilità degli impianti di allevamenti pugliesi, a seguito della istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza nella Comunità europea per la febbre catarrale, lassociazione regionale allevatori può presentare un piano organico e programmato di abbattimento del bestiame risultante in esubero negli allevamenti della Regione.
5. Viene riconosciuto un contributo straordinario non superiore a lire 250 mila (euro 129,12).
6. Per gli esercizi 2002 e 2003 la somma iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2001 al capitolo 111130 sarà utilizzata, previa dichiarazione di insussistenza della correlata obbligazione, anche per l’attivazione del servizio per lo smaltimento della carcasse animali di cui al successivo comma 6 bis. Pertanto, la denominazione del suddetto capitolo di bilancio è sostituita dalla seguente: “Interventi per il settore Zootecnico e attivazione di un servizio per lo smaltimento delle carcasse animali(19) 6 bis Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale la sicurezza alimentare dei cittadini e la salute animale per consentire la verifica delle cause di decesso dei capi di bestiame, causate dalle contingenti emergenze igienico sanitarie nonché dalla necessità di salvaguardia ambientale, la Regione Puglia attiva le procedure per un servizio di pronto smaltimento delle carcasse dei capi di bovini, bufalini, ovi-caprini, equini e suini deceduti nelle aziende zootecniche.. (20)
(•) Rubrica così sostituita dalla l.r. 20/2002, art. 27 (19) Comma così sostituito dalla l.r. 20/2002, art. 27 (20) Comma aggiunto l.r. 20/2002, art. 27 e successivamente così sostituito dalla l.r. 19/2008, art. 5
Art. 17(Accelerazione delle procedure di liquidazione
degli usi civici) 1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge
regionale 22 gennaio 1998, n. 7, è soppresso e sostituito dai seguenti
commi: “2. La Giunta regionale è
autorizzata alla definizione dei procedimenti di assegnazione a categoria e
quotizzazione, oltre che a quelli di legittimazione ai sensi degli articoli 9 e
10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. 2 bis. Per i procedimenti di
legittimazione hanno priorità i Comuni nei quali il progetto di legittimazione,
predisposto dal perito demaniale già nominato dal commissario per la
liquidazione degli usi civici, è stato pubblicato all’albo pretorio del
rispettivo Comune. 2 ter. Il procedimento di
legittimazione delle terre civiche si conclude con l’approvazione del progetto,
predisposto dal perito istruttore demaniale, da parte della Giunta regionale su
proposta dell’Assessore all’agricoltura e con la pubblicazione, per estratto,
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia a seguito di decreto dello stesso
Assessore.
2 quater. Le conseguenti operazioni di
aggiornamento dei dati e dei canoni, enfiteutici o di natura enfiteutica, dei
censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale
e quelle di affrancazione dei canoni stessi, nonché dei censi, dei livelli e di
tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale, sono delegate ai Comuni
di competenza.”.
CAPO 3Disposizioni in materia di
trasporti
Art. 18(Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1999, n.
13)(21) [1. Il termine del
31 dicembre 2001, per l’approvazione del Piano triennale dei servizi (PTS), è
ulteriormente differito al 30 aprile 2002.
2. Con effetto dal
1° gennaio 2002 la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui
allarticolo 34, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, è fissata
in euro 100; se l’utente estingue l’illecito entro i trenta giorni successivi a
quello della contestazione o della sua notifica, la sanzione è ridotta a euro
50.
3. All’articolo 30
della l.r. 13/1999 è aggiunto il seguente comma:
“8. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i prezzi dei titoli di
viaggio sono espressi in euro e sono arrotondati, per eccesso o per difetto,
alla seconda cifra decimale. A decorrere dalla medesima data la base tariffaria
chilometrica minima di cui allarticolo 28, comma 1, è espressa in euro con
almeno due cifre decimali “.
4. Il comma 3
dellarticolo 32 della l.r. 13/1999 è sostituito dal
seguente:
3. Nei limiti
della disponibilità del capitolo di spesa di cui allarticolo 4, comma 2,
lettera f), le imprese del TPRL rilasciano documenti di viaggio con lo sconto
del 50 per cento sulla base tariffaria chilometrica di cui allarticolo 28 per
la circolazione sugli autoservizi di TPRL delle seguenti categorie di
cittadini:
a)
privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi
gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è
riconosciuto il diritto;
b) gli
invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima,
seconda e terza categoria della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n.
113 e successive modificazioni, e loro eventuali accompagnatori se ne è
riconosciuto il diritto;
c) gli
invalidi civili e portatori di handicap certificati dallautorità competente, ai
quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all80 per
cento e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto, nonché
gli invalidi del lavoro certificati dallautorità competente, ai quali sia stata
accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per
cento.
I
documenti di viaggio sono rilasciati dalle imprese, nel limite massimo di valore
di cui al successivo comma 4, ai cittadini che ne facciano richiesta per le
tratte di servizio interessate, previo accertamento della loro appartenenza a
una delle predette categorie sulla base di idoneo documento e sulla base degli
elenchi prodotti dalle associazioni regionali delle categorie aventi
diritto.”.
5. Il comma 4 dell’articolo 32 della l.r.
13/1999 è sostituito dal seguente:
“4.
Le compensazioni dei minori ricavi del traffico conseguenti alle agevolazioni di
cui al precedente comma sono stabilite nel limite massimo del 2 per mille dei
corrispettivi contrattuali di servizio e, comunque, nel limite della
disponibilità del capitolo di spesa di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
f).”.
6. All’articolo 32 della l.r. 13/1999 è aggiunto
il seguente comma:
“5.
Le clausole dei contratti di servizio relative alle gratuità di viaggi alle
categorie di cui al precedente comma 3 si intendono sostituite con riferimento
alle presenti disposizioni.”.
7. Il comma 5 dellarticolo 36 della l.r.
13/1999, come sostituito dal comma 16 dell’articolo 56 della l.r. 9/2000, è
sostituito dal seguente:
“5. E’
confermata la disposizione dell’articolo 23, comma 6, della legge regionale 3
giugno1996, n. 6 fino alla scadenza dei contratti ponte di
servizio.”.]
(21) Articolo abrogato dalla l.r. 18/2002, art. 38
Art. 19(Accordo di programma per il servizio speciale di
pubblico trasporto) 1. In deroga alle disposizioni di cui allarticolo 20 della l.r. 13/1999 e per le finalità di cui allarticolo 1, comma 10, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e allarticolo 2, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n.194, la Regione promuove, con lente capoluogo di Regione e col soggetto gestore del servizio di pubblico trasporto nel medesimo capoluogo, un accordo di programma per la istituzione di un servizio speciale per il trasporto di viaggiatori per esigenze di lavoro.
2. Laccordo di programma può essere valido fino al 31 dicembre 2003 e comunque cessa di produrre effetti dalla data di eventuale subentro di un nuovo soggetto a quello gestore prima della predetta scadenza.
3. Con decorrenza dallesercizio finanziario 2002, la Regione concorre agli oneri derivanti dalla sottoscrizione dellaccordo di programma di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro il limite massimo di spesa finanziabile con le entrate derivanti dallarticolo 1, comma 10, del decreto-legge 98/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 204/1995, e dallarticolo 2, comma 2, della legge 194/1998.
Art. 20(Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 1, della l.r. 28/2000,
in materia di contributo regionale servizi di trasporto pubblico
urbano)(22) [1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r.
28/2000, in materia di trasporti, è data la seguente
interpretazione: “L’individuazione delle categorie di servizi minimi ivi
contenuta, a valere fino all’elaborazione del piano regionale dei trasporti di
cui all’articolo 7 della l.r. 13/1999, ha valore di indicazione programmatica ai
fini dell’elaborazione del piano triennale dei servizi, di cui alla stessa legge
regionale, talché è rimessa a detto piano l’individuazione, in concreto, dei
servizi minimi a seguito dell’esclusione, per opera della Giunta regionale, di
quelli non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all’articolo 16, comma
1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e subordinatamente all’acquisizione nel bilancio regionale delle risorse
necessarie“.]
(22) Articolo implicitamente abrogato dalla l.r. 18/2002, art. 38
CAPO 4Disposizioni in materia di urbanistica
Art. 21(Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1994,
n. 34)(23) [1. L’articolo 1 ter della legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34, è così
modificato: “1 ter
Si applicano a tutti i piani regolatori generali le modalità di approvazione
stabilite dalla legge regionale 4 luglio 1994, n. 24.”.]
(23) La l.r. 34/94 è stata abrogata dalla l.r. 3/2004, art. 1
CAPO 5Disposizioni in materia di servizi
sociali
Art. 22(Disposizioni in materia di interventi di
assistenza scolastica per portatori di handicap e per le associazioni storiche
di rappresentanza)
[1. Gli interventi di assistenza scolastica, già
esercitati dalle Province ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n.67, sono
di competenza delle Province.].(24) 2. La Regione Puglia, in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1978 relativo allUnione nazionale mutilati per il servizio (UNMS), 31 marzo 1979 relativo allAssociazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), 23 dicembre 1978 relativo allAssociazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), 31 marzo 1979 relativo allEnte nazionale sordomuti (ENS), 23 dicembre 1978 relativo allUnione italiana ciechi (UIC), con i quali è stabilito che le predette associazioni sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e a esse è attribuito lesercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati e invalidi, con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le Amministrazioni regionali e locali, in special modo nei rapporti con i settori e in quelle materie che coinvolgono i portatori di handicap
3. La Regione, al fine di favorire un rapporto stabile con le associazioni di cui al comma 2 del presente articolo, per le consultazioni relative a elaborazione di atti normativi e programmatori riguardanti le categorie di mutilati e invalidi, riconosce le seguenti associazioni:
- lUNMS per le tematiche e le problematiche inerenti linvalidità per servizio;
- lANMIL per le tematiche e le problematiche inerenti linvalidità sul lavoro;
- lANMIC per le tematiche e le problematiche inerenti linvalidità civile;
- lENS per le tematiche e le problematiche inerenti il sordomutismo;
- lUIC per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità.
(24) Comma abrogato dalla l.r. 20/2002, art. 31
Art. 23(Disposizioni in materia di invalidità
civile)(25) [1. L’articolo 52 della l.r. 14/2001 è sostituito
dal seguente: “Art.52
(Disposizioni in materia di invalidi civili)
1.
Le funzioni amministrative riservate alla Regione dall’articolo 130
del decreto legislativo 31 maggio 1998,
n. 112 in materia di invalidi civili, provvisoriamente assegnate ai Comuni ai
sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 96, restano
definitivamente attribuite ai medesimi Comuni.”.]
(25) Abrogato dalla l.r. 1/2008, art. 1
CAPO 6Disposizioni in materia di
ambiente
Art. 24(Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 4
maggio 1999, n.17) 1. L’articolo 20 della legge regionale 4 maggio
1999, n.17, è sostituito dal seguente: “Art.
20 (Procedure di utilizzo dei finanziamenti) 1. I finanziamenti concessi, a valere sullo
stanziamento del bilancio di previsione della Regione Puglia per il fondo di cui
all’articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 22 gennaio 1997, n.5, sono
utilizzati dai soggetti destinatari entro l’esercizio finanziario successivo a
quello di avvenuta erogazione della prima anticipazione, pena la revoca dei
finanziamenti medesimi e la restituzione delle anticipazioni
erogate. 2. I soggetti beneficiari dei finanziamenti
contributivi regionali devono presentare la rendicontazione entro il 30 giugno
dell’esercizio finanziario successivo a quello di effettiva utilizzazione delle
risorse, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la restituzione delle
anticipazioni erogate. 3. L’erogazione del
saldo è concessa ai soggetti beneficiari dopo il riscontro e la validazione del
rendiconto di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Per i
finanziamenti già concessi, a valere sulle risorse degli esercizi finanziari
1997 e 1998 ed effettivamente erogati nel corso degli anni 1998 e 1999, i
soggetti destinatari sono tenuti a presentare la relativa rendicontazione delle
spese, entro il 31 marzo 2002, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la
restituzione delle anticipazioni concesse.“
CAPO 7Disposizioni varie
Art. 25(Proroga termini articolo 44 l.r. 9/2000) 1. Allarticolo 44 della l.r. 9/2000, così come modificato dallarticolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2001, n. 7, le parole termine di dodici mesi sono sostituite dalle seguenti termine di trentasei mesi . (26)
(26) Termine così prorogato con la l.r. 20/2002 art. 37.
Art. 26(Proroga termini legge regionale 21 dicembre 1998,
n.32) 1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 1998, n.32 Trasferimento allAmministrazione provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale CNOS-Polivalente di Lecce, già prorogate per lanno 1999/2000 dallarticolo 24 della l.r. 17/1999 e per le annualità 2000-2001 del POR Puglia dallarticolo 19 della l.r. 28/2000, hanno validità anche per lannualità 2002 del medesimo programma operativo.
Art. 27(Modifica dell’articolo 27 della legge regionale
24 febbraio 1999, n.12) 1. Il comma 1 dell’articolo 41 della l.r.
14/2001 è sostituito dal seguente:
“1. Le
Amministrazioni provinciali possono sottoscrivere apposite convenzioni con gli
enti gestori di attività formative per l’utilizzo, presso i Centri territoriali
per l’impiego di cui all’articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19,
secondo la previsione contenuta nell’apposita misura del “complemento di
programma” per il FSE del POR Puglia 2000-2006, degli operatori che alla data
dellentrata in vigore della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 risultavano
iscritti nell’albo o nell’elenco di cui all’articolo 26 della legge regionale 17
ottobre 1978, n. 54, soppresso con la predetta legge.”.
Art. 28(Modifica dell’articolo 27 della legge regionale
24 febbraio 1999, n.12)(27) [1. I commi 1 e 2 e la lettera d) del comma 3
dell’articolo 27 della legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12 “Riordino delle
Comunità montane”, a partire dal 1° gennaio 2002, sono
abrogati.]
(27) La l.r. 12/99 è stata abrogata dalla l.r. 20/2004, art. 28
Art. 29(Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001,
n.28) 1. Alla legge regionale 16 novembre 2001, n.28
“Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio,
contabilità regionale e controlli” sono apportate le seguenti
modifiche: a)
all’articolo 42, comma 2, quinto rigo, prima del numero “53” la congiunzione “e” è sostituita con la
“virgola” e dopo il “53”
è aggiunto “e
54”; b)
all’articolo 42, comma 6, quarto rigo, le parole “degli articoli 45 e 46” sono
sostituite con “dell’articolo 46”; c)
all’articolo 43, primo rigo, dopo le parole “dai precedenti articoli” sono
aggiunte le seguenti “e dai successivi
articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54”; d)
all’articolo 44, comma 3, ultimo rigo, le parole “ovvero con la legge di
assestamento del bilancio per l’anno in corso” sono
soppresse; e)
all’articolo 47, comma 2, secondo rigo, le parole “comma 4” sono sostituite
con “comma 1”; g)
all’articolo 47, comma 3, le parole “ai fini conoscitivi” sono sostituite con
“ai fini di gestione e rendicontazione”; g)
all’articolo 60, comma 2, le parole “dall’articolo 47” sono sostituite con “degli articoli 45 e 46”; h)
all’articolo 66, comma 4, dopo le parole “esercizio provvisorio” sono aggiunte
le seguenti “o nei limiti della maggiore
spesa necessaria, ove si tratti di spesa obbligatoria tassativamente regolata
dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabili in dodicesimi”; i)
l’articolo 67 è abrogato; j)
all’articolo 86, comma 3, le parole “all’atto dell’accensione di ogni copertura
di credito e” sono sostituite con “all’atto dell’accreditamento delle
anticipazioni,”;
k)
all’articolo 108, settimo rigo, dopo le parole “e altre forme di collaborazione”
tutti i riferimenti normativi riportati sono sostituiti da “ai sensi
dell’articolo 32 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n.
76.
(•) Riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 28/2001
Art. 30(Modifiche allarticolo 9 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 10 e
allart.5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8)(28) ]1. Il comma 1 dellarticolo 9 della legge
regionale 14 giugno 1996, n. 8, già sostituito dall’articolo 9 della legge
regionale 3 marzo 1998, n. 10, è sostituito dal seguente: 1.
Lesame di idoneità previsto dallarticolo 8 della presente legge, da
effettuarsi con cadenza almeno annuale, consiste in un esame colloquio nel corso
del quale il candidato deve dimostrare di possedere adeguata conoscenza
dellamministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio, della tecnica,
della legislazione e della geografia turistica, nonché la conoscenza di due
lingue straniere tra cui linglese.. 2. Il comma 2 dellarticolo 9 della l.r. 8/1996,
come sostituito dall’articolo 9 della l.r. 10/1998 è
soppresso 3. Il comma 3 dellarticolo 9 della l.r. 8/1996
è sostituito dal seguente: 3. La
commissione dellesame di idoneità, nominata dalla Giunta regionale per un
triennio, è composta: a) dal
dirigente del Settore turismo o dirigente suo delegato, con funzioni di
presidente; b) da
due docenti di lingue e letterature straniere; c) da
un esperto nel settore di legislazione turistica, geografia economica e
turistica; d) da
un esperto nel settore di amministrazione e organizzazione delle agenzie di
viaggio.. 4. Il comma 6 dellarticolo 5 della legge
regionale 14 giugno 1996, n. 8 è sostituito dal seguente:
6.
Lautorizzazione allesercizio dellattività di cui allarticolo 2 è subordinata
al pagamento della tassa di concessione regionale in base alle leggi tributarie
regionali vigenti e alla specificazione del tipo di contratto con il direttore
tecnico, se diverso dalla persona fisica titolare di
autorizzazione.]
(28) Articolo abrogato dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. c)
Art. 31(Anticipazione IVA ai Consorzi SISRI di cui alla
legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31)(29) [1. Le anticipazioni previste dallarticolo 13, comma
1, della l.r. 28/2000 sono riferite anche a spese relative a debiti IVA,
maturati precedentemente allentrata in vigore della stessa legge, purché
attinenti a opere in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della
l.r. 28/2000.]
(29) Articolo abrogato dalla l.r. 20/2002, art. 28, comma 2
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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