Regolamento Regionale 7 agosto 1976, n. 1 Istituzione del Comitato per la prevenzione delle tossicodipendenze.(1)
(1) Implicitamente abrogato dall’art. 32
della l.r.
20 luglio 1984, n. 36 “Norme concernenti l’igiene e sanità pubblica ed il
servizio farmaceutico” che ha soppresso il Comitato e successivamente abrogato
dall’art. 2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. D 10 - Art. 1(2) [E’ costituito nella Regione Puglia il Comitato regionale per la prevenzione
delle tossicomanie, di cui agli artt. 90 e 91 della legge 22 dicembre 1975, n.
685.]
(2) Implicitamente abrogato dall’art. 32 della l.r. 20 luglio 1984, n. 36 “Norme concernenti l’igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico” che ha soppresso il Comitato e successivamente abrogato dall’art. 2della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 10 -
Art. 2(3) [Il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicomanie è composto come
dal successivo art. 5. E’ nominato dalla Giunta regionale e dura in carica 5
anni. Esso ha sede presso l’Assessorato regionale alla Sanità.]
(3) Implicitamente abrogato dall’art. 32 della l.r. 20 luglio 1984, n. 36 “Norme concernenti l’igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico” che ha soppresso il Comitato e successivamente abrogato dall’art. 2della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 10 -
Art. 3(4) [Il Comitato regionale di cui all’art. 1, alla prima seduta, nomina nel suo
seno un Consiglio direttivo composto da sei membri, tra cui un vice presidente e
un segretario.]
(4) Implicitamente abrogato dall’art. 32 della l.r. 20 luglio 1984, n. 36 “Norme concernenti l’igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico” che ha soppresso il Comitato e successivamente abrogato dall’art. 2della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 10 -
Art. 4(5) [In caso di rinunzia, di impedimento permanente o di mancato intervento per
tre sedute consecutive di uno dei sei membri del Comitato, la sostituzione è
fatta con Decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta
dell’assessore regionale alla Sanità sentito, ove è il caso, l’Ufficio cui
compete la designazione. La sostituzione per mancato intervento non può
essere effettuata per i membri di diritto.]
(5) Implicitamente abrogato dall’art. 32 della l.r. 20 luglio 1984, n. 36 “Norme concernenti l’igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico” che ha soppresso il Comitato e successivamente abrogato dall’art. 2della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 10 -
Art. 5(6) [Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi. Per la validità delle
seduta è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le
deliberazioni sono adottate validamente a maggioranza dei presenti. La
convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato a mezzo di lettera,
contenente l’ordine del giorno degli affari da trattare, da recapitare al
domicilio dei componenti almeno tre giorni prima della seduta. Il Comitato
deve essere riunito ogniqualvolta ne fa richiesta scritta e motivata un terzo
dei componenti.]
(6) Implicitamente abrogato dall’art. 32 della l.r. 20 luglio 1984, n. 36 “Norme concernenti l’igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico” che ha soppresso il Comitato e successivamente abrogato dall’art. 2della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 10 -
Art. 6(7)
[La composizione del Comitato regionale per la prevenzione delle
tossicomanie è costituita dai seguenti membri: 1) Assessore regionale alla
Sanità, che lo presiede; 2) n. 2 medici, di cui uno internista e uno
particolarmente competente dei problemi igienistico-organizzativi; 3) n. 2
psichiatri; 4) n. 2 psicologi; 5) n. 2 farmacologi; 6) n. 2
educatori; 7) n. 2 assistenti sociali; 8) un funzionario del Ministero
della Sanità, designato dal Ministero della Sanità; 9) un funzionario degli
organi periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, designato dal
sovrintendente regionale alla P.I.; 10) un funzionario o un ufficiale di
polizia, addetto alla repressione dei reati di cui alla legge 22 dicembre 1975
n. 685 designato dalla Questure di Bari; 11) un’ispettrice di polizia,
designata dalla Questura di Bari;
12) i sigg. Presidenti dei Tribunali per i
minorenni della Regione; 13) i sigg. Presidenti delle sezioni speciali del
tribunale per la cura dei maggiori che rifiutano il trattamento
terapeutico.
I componenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sono designati
dall’Assessore alla Sanità.]
(7) Implicitamente abrogato dall’art. 32 della l.r. 20 luglio 1984, n. 36 “Norme concernenti l’igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico” che ha soppresso il Comitato e successivamente abrogato dall’art. 2della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 10 -
Art. 7(8) [I compiti del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicomanie sono
i seguenti: a) coordinare e controllare gli organi e gli Enti abilitati alla
prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso non
terapeutico di sostanze stupefacenti; b) raccogliere ed elaborare i dati
statistici concernenti i servizi antidroga; c) esprimere pareri - per la
materie di sua competenza - sulle deliberazioni degli organi della
Regione; d) esprimere il proprio parere sulle designazioni di due membri che
devono far parte - quali esperti - delle sezio-ni speciali del tribunale per il
trattamento dei maggiori, alcolisti o tossicomani, che rifiutano la cura di
disintossicamento contro la droga e l’alcolismo; e) formulare pareri di
ufficio sull’andamento dei servizi previsti dalla legge di cui al presente
regolamento; f) proporre interventi sulla linea programmatica tracciata
dall’Assessorato regionale alla Sanità e compiere indagini conoscitive sulla
incidenza dei fenomeni che fanno parte delle mansioni di sua competenza; g)
eseguire - ove richiesto dall’Assessore regionale alla Sanità - ispezioni alle
istituzioni, previste dalla legge di cui al presente regolamento, ubicate nel
territorio della Regione.]
(8) Implicitamente abrogato dall’art. 32 della l.r. 20 luglio 1984, n. 36 “Norme concernenti l’igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico” che ha soppresso il Comitato e successivamente abrogato dall’art. 2della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 10 -
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