Anno 1976
Numero 1
Data 07/08/1976
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note (*) Leggi Regolamento regionale 7 agosto 1976 n. 2 bis
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Nessun allegato

Regolamento Regionale 7 agosto 1976, n. 1

Istituzione del Comitato per la prevenzione delle tossicodipendenze. (vedi nota)



Art. 1


E’ costituito nella Regione Puglia il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicomanie, di cui agli artt.90 e 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.





Art. 2


Il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicomanie è composto come dal successivo art. 5. E’ nominato dalla Giunta regionale e dura in carica 5 anni.

Esso ha sede presso l’Assessorato regionale alla Sanità.




Art. 3


Il Comitato regionale di cui all’art. 1, alla prima seduta, nomina nel suo seno un Consiglio direttivo composto da sei membri, tra cui un vice presidente e un segretario.


Art. 4


In caso di rinunzia, di impedimento permanente o di mancato intervento per tre sedute consecutive di uno dei sei membri del Comitato, la sostituzione è fatta con Decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale alla Sanità sentito, ove è il caso, l’Ufficio cui compete la designazione.

La sostituzione per mancato intervento non può essere effettuata per i membri di diritto.




Art. 5


l Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi.

Per la validità delle seduta è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate validamente a maggioranza dei presenti.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato a mezzo di lettera, contenente l’ordine del giorno degli affari da trattare, da recapitare al domicilio dei componenti almeno tre giorni prima della seduta.

Il Comitato deve essere riunito ogniqualvolta ne fa richiesta scritta e motivata un terzo dei componenti.




Art. 6


La composizione del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicomanie è costituita dai seguenti membri:

1) Assessore regionale alla Sanità, che lo presiede;

2) n. 2 medici, di cui uno internista e uno particolarmente competente dei problemi igienistico-organizzativi;

3) n. 2 psichiatri;

4) n. 2 psicologi;

5) n. 2 farmacologi;

6) n. 2 educatori;

7) n. 2 assistenti sociali;

8) un funzionario del Ministero della Sanità, designato dal Ministero della Sanità;

9) un funzionario degli organi periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, designato dal sovrintendente regionale alla P.I.;

10) un funzionario o un ufficiale di polizia, addetto alla repressione dei reati di cui alla legge 22 dicembre 1975 n. 685 designato dalla Questure di Bari;

11) un’ispettrice di polizia, designata dalla Questura di Bari;

12)  i sigg. Presidenti dei Tribunali per i minorenni della Regione;

13) i sigg. Presidenti delle sezioni speciali del tribunale per la cura dei maggiori che rifiutano il trattamento terapeutico.

I componenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sono designati dall’Assessore alla Sanità.




Art. 7


I compiti del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicomanie sono i seguenti:
a) coordinare e controllare gli organi e gli Enti abilitati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti;
b) raccogliere ed elaborare i dati statistici concernenti i servizi antidroga;
c) esprimere pareri - per la materie di sua competenza - sulle deliberazioni degli organi della Regione;
d) esprimere il proprio parere sulle designazioni di due membri che devono far parte - quali esperti - delle sezio-ni speciali del tribunale per il trattamento dei maggiori, alcolisti o tossicomani, che rifiutano la cura di disintossicamento contro la droga e l’alcolismo;
e) formulare pareri di ufficio sull’andamento dei servizi previsti dalla legge di cui al presente regolamento;
f) proporre interventi sulla linea programmatica tracciata dall’Assessorato regionale alla Sanità e compiere indagini conoscitive sulla incidenza dei fenomeni che fanno parte delle mansioni di sua competenza;
g) eseguire - ove richiesto dall’Assessore regionale alla Sanità - ispezioni alle istituzioni, previste dalla legge di cui al presente regolamento, ubicate nel territorio della Regione.