Legge Regionale 16 gennaio 2003, n. 1 Disposizioni urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)
Art. 1(Finalità
della legge) 1. La presente legge, in attesa del nuovo ordinamento
degli enti regionali operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica e
del contestuale riordino dell’intera materia, nel rispetto del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 sul decentramento delle
funzioni statali, in conformità con i principi stabiliti dal decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 sull’ordinamento delle autonomie locali e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento delle funzioni alle Regioni,
individua proventi utilizzabili dagli Istituti autonomi case popolari (IACP),
enti amministrativi strumentali della Regione, per ridurre i loro disavanzi
finanziari.
Art. 2(Quota dei
proventi delle alienazioni degli immobili utilizzate per la riduzione dei
disavanzi finanziari) 1. Per le finalità di cui
all’articolo 1 della presente legge gli IACP, in stato di dissesto finanziario,
possono – sulla base di un piano di risanamento da sottoporre all’approvazione
della Giunta regionale e redatto secondo i criteri di cui all’articolo 2, comma
81, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – procedere all’utilizzo dei proventi
delle alienazioni degli alloggi in quote pari al 70 per cento per il risanamento
del dissesto finanziario degli Istituti e 30 per cento da destinare al
reinvestimento in edifici e aree edificabili, per la riqualificazione e
l’incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni,
recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati,
nonché a opere di urbanizzazione socialmente rilevanti.
Art. 3(Regolarizzazione dei rapporti
locativi) 1. Ai fini della
regolarizzazione dei rapporti locativi di cui all’articolo 1, comma 6, della
legge
regionale 23 gennaio 1996, n. 3, gli interessati, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rinnovano
la domanda al Comune e ne trasmettono copia all’IACP competente per
territorio.
2. Qualora il Comune, entro
novanta giorni dalla data di acquisizione della nuova domanda, non provvede alle
verifiche e all’assegnazione previste dall’articolo 23 della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54, a tali adempimenti provvede,
in sostituzione, nei successivi novanta giorni, l’IACP competente per
territorio.
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