Legge Regionale 16 gennaio 2003, n. 1 Disposizioni urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)(1)
(1) Vedi anche le ll.rr. 25/2000 , 4/2003, artt. 23 e 24 e la l.r. 1/2005, art. 62
Art. 1(Finalità
della legge)
1. La presente legge, in attesa del nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica e del contestuale riordino dell’intera materia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 sul decentramento delle funzioni statali, in conformità con i principi stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sull’ordinamento delle autonomie locali e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento delle funzioni alle Regioni, individua proventi utilizzabili dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), enti amministrativi strumentali della Regione, per ridurre i loro disavanzi finanziari.
Art. 2(Quota dei
proventi delle alienazioni degli immobili utilizzate per la riduzione dei
disavanzi finanziari) 1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge gli IACP, in stato di dissesto finanziario, possono – sulla base di un piano di risanamento da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale e redatto secondo i criteri di cui all’articolo 2, comma 81, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – procedere all’utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi in quote pari al 70 per cento per il risanamento del dissesto finanziario degli Istituti e 30 per cento da destinare al reinvestimento in edifici e aree edificabili, per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché a opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. (2)
(2) Vedi anche la l.r. 1/2005, art. 62
Art. 3(Regolarizzazione dei rapporti
locativi) 1. Ai fini della
regolarizzazione dei rapporti locativi di cui all’articolo 1,
comma 6, della legge
regionale 23 gennaio 1996, n. 3, gli interessati, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rinnovano
la domanda al Comune e ne trasmettono copia all’IACP competente per
territorio.
2. Qualora il Comune, entro
novanta giorni dalla data di acquisizione della nuova domanda, non provvede alle
verifiche e all’assegnazione previste dall’articolo 23
della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54, a tali adempimenti provvede,
in sostituzione, nei successivi novanta giorni, l’IACP competente per
territorio.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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