Regolamento Regionale 2 giugno 1994, n. 1 Gestione programmata della caccia.(1)  
  Art. 1(2) Generalità.  [1. Nellambito della pianificazione faunistico-venatoria prevista dallart. 10 
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e per le finalità di cui allart. 14 della 
medesima legge, la Regione Puglia istituisce gli «Ambiti territoriali di 
caccia», ripartendo il proprio territorio agro-silvo-pastorale destinato alla 
caccia programmata. 2. Il presente regolamento disciplina le modalità di 
costituzione e gestione degli stessi. 3. Nei successivi articoli gli «Ambiti 
territoriali di caccia» sono denominati semplicemente «A.T.C.»].    
 
 
 
  Art. 2Istituzione.(3)   1. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale, delibera la costituzione 
degli A.T.C. sulla base delle proposte pervenute dalle Province, formulate 
previo parere delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente 
rappresentative a livello nazionale e delle Consulte provinciali competenti per 
territorio. 2. Per esigenze motivate possono essere individuati A.T.C. 
interessanti anche due o più province contigue. 3. Gli A.T.C. sono istituiti con 
decreto del Presidente della Giunta regionale. 4. Ogni A.T.C. è denominato con 
riferimento alla Provincia e alla collocazione geografica] .   
 
 
  Art. 3Caratteristiche. (4)  [1. Gli A.T.C. di dimensioni sub-provinciali sono possibilmente omogenei e 
delimitati da confini naturali o rilevanti opere. 2. Allo scopo di contribuire 
direttamente a conseguire autosufficienza dal ripopolamento nelle zone, con 
selvaggina autoctona riprodotta allo stato naturale, i Comitati di gestione di 
cui al successivo articolo 4 possono richiedere lautorizzazione ad istituire 
centri privati di produzione o allevamenti di selvaggina a scopo di 
ripopolamento, entro i limiti del 5% della superficie di ogni zona]  
 
 
  Art. 4Comitato di gestione.(5)  [1. La Provincia, territorialmente competente in tutto o a maggioranza, si 
avvale, per la conduzione degli A.T.C., di appositi Comitati di gestione, 
strutture associative, senza finalità di lucro, a gestione privatistica. 2. Tali 
organismi hanno finalità di gestione faunistica e di programmazione 
dellesercizio venatorio nel territorio di competenza 3. Il Comitato di 
gestione, nominato dal Presidente della Provincia, è composto da dieci membri, 
di cui: - n. 3 rappresentanti delle strutture locali delle organizzazioni 
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. La 
designazione viene effettuata dalle Organizzazioni provinciali; - n. 3 eletti 
fra i cacciatori residenti nel Comune o Comuni dei territori interessati, in 
rappresentanza delle Associazioni venatorie riconosciute, ove presenti in forma 
organizzata sul territorio, su liste presentate dalle stesse Associazioni a 
livello provinciale congiuntamente con quelle comunali; - n. 2 rappresentanti 
delle Associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per 
lambiente, designati dalle Organizzazioni provinciali o regionali; - n. 2 
rappresentanti del Comune o Comuni territorialmente interessati. 4. Il Comitato 
di gestione è nominato dalla Provincia entro trenta giorni dalla richiesta di 
designazione dei rappresentanti, in base alle segnalazioni pervenute, ovvero 
dallavvenuta elezione; dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono 
essere rieletti o designati per due volte consecutive ovvero contemporaneamente 
in più A.T.C. I componenti possono essere sostituiti dallEnte o 
dallAssociazione che li ha designati. 5. Tutti i componenti devono essere 
residenti nel Comune o nei Comuni ricadenti nellA.T.C. 6. La partecipazione al 
Comitato di gestione avviene a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese di 
viaggio nella misura di legge. 7. Il Comitato di gestione, entro due mesi dalla 
nomina, provvede a dotarsi di un proprio regolamento, che provveda modalità 
organizzative e criteri di gestione amministrativa e contabile, nonché ad 
eleggere, a maggioranza e a scrutinio segreto, fra i suoi membri, il Presidente, 
il Vice Presidente, il Direttore tecnico, il Segretario amministrativo e il 
Tesoriere. 8. Il Presidente dellAmministrazione provinciale competente, su 
parere della Consulta venatoria provinciale, può sciogliere il Comitato di 
gestione per gravi violazioni del regolamento, delle direttive regionali e 
provinciali e/o del programma di gestione, nonché per irregolarità nella 
rendicontazione e nominare un Commissario ad acta fino a quando non venga 
costituito un nuovo Comitato nei modi previsti. 9. Il Comitato di gestione 
elegge la propria sede presso quella del Comune che occupi una ubicazione 
centrale dellA.T.C., indicata dalla Provincia territorialmente competente] 
.    
 
 
  Art. 5Compiti del Comitato di gestione. (6)   [1. Il Comitato di gestione, nel rispetto delle norme di cui al presente 
regolamento ed in attuazione delle direttive regionali e provinciali in materia: 
- predispone annualmente, per la stagione venatoria relativa, programmi 
dintervento; - promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse 
ambientali e della consistenza faunistica; - collabora con la Provincia alla 
gestione tecnica delle zone di ripopolamento e cattura presenti allinterno 
dellA.T.C.; - programma gli interventi per il miglioramento degli habitat; - 
predispone il bilancio consuntivo e preventivo, che dovrà essere approvato 
annualmente dallAssemblea dellA.T.C.; - provvede allattribuzione di incentivi 
economici ai conduttori rustici, nella misura minima del 10% delle somme 
introitate annualmente, per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica 
ottimale per il territorio; le coltivazioni per lalimentazione naturale dei 
mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi 
agricoli ai sensi del regolamento (C.E.E.) n. 1094/1988 del Consiglio del 25 
aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle 
colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione; 
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei 
riproduttori; c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della 
difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della 
pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli 
apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica. 2. Il Comitato di 
gestione, entro i limili prescritti dal calendario venatorio regionale, può 
regolare lesercizio della caccia, limitando le specie dei mammiferi e di 
uccelli consentiti, lorario ed il numero delle giornate, il carniere 
giornaliero e stagionale per specie]    
 
 
  Art. 6Assemblea di zona.(7)  [1. I cacciatori iscritti che aderiscono allA.T.C., i coduttori i possessori o 
proprietari dei fondi rustici ricadenti nellA.T.C. costituiscono lAssemblea di 
zona. 2. La convocazione dellAssemblea avviene su invito del Presidente del 
Comitato di Gestione. 3. LAssemblea, annualmente, approva il bilancio 
preventivo e consuntivo e determina le quote di ammissione. 4. Un terzo dei soci 
ha la facoltà di chiedere la convocazione del Comitato di gestione con 
lindicazione degli argomenti di ordine generale o particolarmente urgenti di 
cui si chiede la discussione. Alla convocazione del Comitato provvede il 
Presidente inviando gli inviti entro otto giorni dalla richiesta. 5. Un terzo di 
essi ha altresì la facoltà di chiedere al Presidente dellAmministrazione 
provinciale competente lo scioglimento del Comitato di gestione per gravi 
inadempienze o per documentate violazioni del regolamento o del programma di 
gestione] .    
 
 
  Art. 7Criteri di ammissione allesercito venatorio.(8)  [1. La partecipazione dei cacciatori allA.T.C. è volontaria. 2. Il cacciatore 
che è residente nellambito dellA.T.C. o è titolare di appostamento fisso ha 
diritto ad esercitare lesercizio venatorio nello stesso, purché in possesso 
della autorizzazione rilasciata dal Comitato di gestione. 3. Lesercizio 
venatorio nellA.T.C. è consentito anche per i non residenti; la distribuzione 
delle relative autorizzazioni avviene tramite le Province territorialmente 
competenti. 4. Lautorizzazione ha validità nella stagione venatoria per la 
quale viene rilasciata. 5. Per ogni stagione venatoria sono ammessi nelle zone i 
cacciatori, residenti e non, che abbiano presentato domanda ai comitati di 
gestione, con modello predisposto dalla Provincia, entro il 30 marzo dellanno 
in corso e abbiano contribuito alle spese della gestione versando un contributo 
individuale di partecipazione, di cui al successivo art. 9, entro il 30 maggio. 
6. La domanda in carta semplice deve essere inviata al Comitato della zona 
prescelta, corredata del certificato di residenza del richiedente. 7. Il 
Comitato di gestione, entro il 30 aprile successivo, elabora la graduatoria dei 
soci ammessi allesercizio venatorio sulla base della data di presentazione 
della domanda di iscrizione. 8. La graduatoria è esposta per 15 giorni 
consecutivi nellAlbo Pretorio del Comune. 9. Laccesso deve essere 
regolamentato in base allindice di densità venatoria minima così come stabilito 
con periodicità quinquennale dal Ministero dellAgricoltura e Foreste, fornito 
dalla Regione. 10. Con riferimento allindice di cui al comma precedente 
laccesso, oltre ai cacciatori residenti, deve essere garantito secondo il 
seguente ordine di priorità: 1) ai cacciatori residenti nei Comuni confinanti e 
nel capoluogo di Provincia; 2) ai cacciatori residenti negli altri Comuni della 
Provincia; 3) ai cacciatori residenti nella Regione; 4) ai cacciatori non 
residenti che svolgono attività lavorativa o di servizio in Puglia; 5) ai 
cacciatori ex residenti emigrati, secondo lanzianità; 6) ai residenti in altre 
Regioni con le quali esistono rapporti di reciprocità concordati ovvero 
stranieri, secondo lordine di presentazione delle domande. 11. Le 
autorizzazioni per i cacciatori non residenti nella zona sono rilasciate in 
numero tale da non superare la percentuale globale di cui al procedente comma 9. 
12. I cacciatori non residenti nella Regione potranno usufruire per lintera 
annata venatoria di non più di 25 giornate di caccia unicamente per la 
selvaggina migratoria. 13. I cacciatori ammessi dovranno annotare sul proprio 
tesserino venatorio, di volta in volta, negli appositi spazi, i giorni in cui 
esercitano lattività venatoria] .    
 
 
  Art. 8Limitazioni.(9)   [1. Il cacciatore residente nella Regione può ottenere lammissione, oltre 
allA.T.C. ricadente nel Comune di residenza, per altri A.T.C., ove sarà 
consentito, previa relativa autorizzazione, esercitare la caccia alla selvaggina 
migratoria. 2. Il Comune di residenza dei cacciatori, sulla base degli elenchi 
degli ammessi ad esercitare lattività venatoria nel territorio agro-forestale 
comunale, trasmessi al Comitato di gestione, provvede ad annotare lammissione 
nella parte relativa del tesserino venatorio. 3. Il certificato di versamento di 
cui al successivo art. 9, allegato allautorizzazione, è il titolo di 
partecipazione e di accesso. 4. Laddestramento dei cani è consentito al 
cacciatore negli A.T.C. in cui ha facoltà di accesso, nei periodi consentiti 
secondo regolamento e nei limiti del calendario venatorio. 5. Il titolare di 
appostamento fisso, per accedere allo stesso, deve essere anche in possesso del 
tesserino di accesso allA.T.C. ed attenersi alle prescrizioni tecniche del 
programma di gestione. 6. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi in 
materia, è fatto divieto al cacciatore esercitare la caccia in altri A.T.C. 
diversi da quelli autorizzati] .    
 
 
  Art. 9Quote.(10)   [1. I cacciatori ammessi allA.T.C. devono partecipare alla gestione faunistica 
promossa con il piano faunistico-venatorio provinciale corrispondendo al 
Comitato di gestione la quota annuale a copertura delle spese preventivate. 2. 
Lammissione allesercizio venatorio è subordinata al pagamento, mediante 
versamento su apposito conto corrente intestato al Comitato di gestione, di un 
contributo individuale di partecipazione di un importo non inferiore al 50% e 
non superiore al 100% dellimporto della tassa venatoria regionale. 3. Il 
certificato di versamento è il titolo di accesso agli A.T.C. 4. Le quote sono 
destinate esclusivamente alle spese di gestione, alleventuale attività di 
ripopolamento, al funzionamento delle strutture venatorie, allattività di 
vigilanza, al risarcimento degli eventuali danni arrecati dalla attività 
venatoria e dalla selvaggina alle coltivazioni agricole. 5. Agli operatori 
agricoli che si impegnino, negli ambiti protetti presenti negli A.T.C., a 
conservare, ripristinare o mantenere habitat idonei al rifugio e alla 
alimentazione della selvaggina, lasciando sul posto parte delle colture 
cerealicole o foraggere e seminando su appositi terreni marginali granaglie da 
lasciare come alimentazione della fauna durante il periodo invernale, è 
corrisposta da parte del Comitato di gestione una quota parte del ricavato 
proveniente dalle quote di partecipazione corrisposte dai residenti in altre 
Regioni, così come determinata dallo stesso Comitato. Gli incentivi tengono 
conto delle spese sostenute, dei mancati redditi e dei danni causati dalla 
selvaggina. 6. Ogni Comitato di gestione, entro trenta giorni dallapprovazione, 
è tenuto a presentare alla Amministrazione Provinciale di competenza il bilancio 
preventivo e consuntivo approvato dalla Assemblea, nonché il rendiconto delle 
spese effettuate con i fondi a suo tempo introitati, approvato e sottoscritto 
dai membri del Comitato e accompagnato da una relazione tecnico-amministrativa 
in ordine alla gestione medesima. 7. Il mancato invio di detta documentazione 
alla data prevista comporta limmediato scioglimento dellintero Comitato di 
gestione] .    
 
 
  Art. 10Gestione finanziaria. (11)   [1. Ogni Comitato ha facoltà di spesa esclusivamente nei limiti delle 
disponibilità finanziarie che gli derivano dallintroito delle quote di 
partecipazione. 2. La gestione economica dellA.T.C. deve consentire il 
perseguimento delle finalità indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale 
con il pareggio del bilancio annuale. 3. Le quote di partecipazione di cui al 
precedente art. 9 sono introitate e gestite da ogni Comitato di gestione 4. Il 
Comitato, entro 30 giorni dalla data di chiusura dellesercizio finanziario, 
rendiconta alla rispettiva Provincia, fornendo la documentazione di spesa. 
Leventuale avanzo di gestione viene impegnato per le spese dellanno 
successivo] .    
 
 
  Art. 11Collegi provinciali dei Sindaci revisori. (12)  [1. Il Presidente della Provincia può nominare un Collegio di revisori con il 
compito di controllare la regolarità della gestione contabile di tutti i 
Comitati degli A.T.C. ricadenti nel proprio ambito provinciale. 2. Il Collegio è 
costituito da tre componenti effettivi, iscritti allAlbo regionale dei Sindaci 
revisori e due componenti supplenti. 3. I compensi e i rimborsi delle spese 
dovuti ai Sindaci revisori sono a carico di ciascun A.T.C. 4. I Sindaci revisori 
possono assistere alle riunioni del Comitato di gestione]  
 
 
  Art. 12Vigilanza venatoria.(13)  [1. La vigilanza venatoria è affidata, oltre che agli agenti dipendenti 
dallAmministrazione provinciale, alle guardie venatorie volontarie. 2. La 
vigilanza deve essere assicurata da almeno un agente ogni 5.000 ettari. 3. 
Lattività di vigilanza è organizzata e coordinata dal Presidente della 
Provincia territorialmente competente, che opera dintesa con il Comitato di 
gestione]  
 
 
  Art. 13Sanzioni.(14)  [1. È fatto divieto ai cacciatori che non siano stati ammessi allesercizio 
venatorio allinterno dellA.T.C. esercitare qualsiasi forma di caccia 
nellA.T.C. stesso. 2. Il trasgressore è punito con una sanzione amministrativa 
da lire 300.000 a lire 1.800.000. 3. Il cacciatore ammesso nellA.T.C. che violi 
le disposizioni previste dalla normativa vigente nonché quelle contenute nel 
regolamento dellA.T.C. è punibile, salvo provvedimento di estromissione da 
parte del Comitato di gestione. In caso di recidiva, lestromissione è 
automatica per un periodo minimo di tre anni. 4. I trasgressori, inoltre, sono 
obbligati al risarcimento dei danni provocati, che vengono determinati, per ogni 
capo abbattuto, come segue: - lire 100.000 per ogni fagiano; - lire 150.000 per 
ogni starna, colino della Virginia; - lire 300.000 per ogni coturnice, pernice 
rossa; - lire 400.000 per ogni lepre, coniglio selvatico; - lire 1.000.000 per 
ogni cinghiale; - lire 1.500.000 per ogni capriolo, daino, camoscio, muflone, 
cervo; - lire 100.000 per ogni capo di selvaggina migratoria. 5. Il cacciatore 
che non provvede ad annotare sul tesserino venatorio le giornate di esercizio di 
caccia effettuate nellA.T.C. incorre nelle sanzioni amministrative da lire 
150.000 a lire 900.00]  
 
 
  Art. 14Tabellazione.(15)  [1. Le zone protette nellambito dellA.T.C. sono delimitate da apposite tabelle 
delle dimensioni di cm. 25x33 recanti la scritta, nero su fondo bianco, della 
indicazione della denominazione e della indicazione del provvedimento di 
istituzione, poste a cura e a spese della Provincia territorialmente competente. 
2. La delimitazione dellA.T.C. è rappresentata da confini naturali che saranno 
indicati nel calendario venatorio regionale. 3. La tabellazione relativa 
allA.T.C., scritta rossa su fondo bianco, riguarderà, eventualmente, solo i 
tratti non segnati da confini naturali e sarà posta, con tabelle esenti da 
tasse, a cura dei Comitati direttivi interessati, con il controllo della 
Provincia]  
 
 
  Art. 15Norma transitoria.(16)   [1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le procedure 
inerenti la partecipazione dei cacciatori e lammissione dellattività venatoria 
negli A.T.C. sono demandate alla Provincia territorialmente competente, sino 
allistituzione dei comitati di gestione. 2. In sede di prima applicazione, il 
Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Provincia su designazione, 
per la parte di competenza, delle Associazioni professionali degli imprenditori 
agricoli, delle Associazioni venatorie e di quelle protezionistiche riconosciute 
presenti sul territorio di competenza. Tale organo dura in carica sino alla 
regolare nomina degli organi elettivi o designati e comunque non oltre un anno 
dalla sua nomina] .    
 
 
  
                                
                                
                             |