Legge Regionale 31 ottobre 2002, n. 18 Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale
TITOLO 1FINALITÀ E
DEFINIZIONI
Art. 1(Finalità) 1. La presente legge, in attuazione delle
disposizioni di cui alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche
al Titolo V della parte seconda della Costituzione”, disciplina nella Regione
Puglia il sistema del trasporto pubblico dinteresse regionale e locale con le
seguenti finalità:
a) applicare le norme contenute nel decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, come modificato e integrato dal decreto legislativo 20
settembre 1999, n. 400 e dalla legge 1° agosto 2002, n.
166;
b) realizzare un sistema coordinato e
integrato di trasporto pubblico che, con il conferimento agli enti locali delle
funzioni e delle risorse ai sensi dellarticolo 117 della Costituzione e
dellarticolo 4 della legge 15 marzo 1997, n.59, garantisca le esigenze
collettive di mobilità delle persone e delle merci coordinando la programmazione
degli enti locali con quella regionale e nazionale e promuova un equilibrato
sviluppo economico e sociale dellintero territorio
regionale;
c) perseguire la razionalizzazione e
l’efficacia della spesa pubblica destinata al settore e il miglioramento della
qualità dei servizi tramite il confronto concorrenziale tra gli operatori e il
contenimento degli obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti (CEE)
n. 1191/69 e n. 1893/91;
d) concorrere alla salvaguardia ambientale
mediante il contenimento dei consumi energetici e dei fattori dinquinamento,
con particolare riferimento agli agglomerati urbani.
Art. 2(Definizioni) 1. Nella presente legge si indica con d. lgs. 267/2000 il
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modificazioni e
integrazioni, con d.lgs. 158/1995 il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158,
con la legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997,
n. 127, la legge 15 maggio 1997, n. 127, con d.lgs. 422/1997 il decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e con d.lgs. 400/1999 il decreto
legislativo 20 settembre 1999, n. 400, con la legge 3/2001 la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda
della Costituzione” e con la legge 166/2002 la legge 1° agosto 2002, n. 166. Gli
acronimi utilizzati sono definiti nel corso del testo.
2. Sono servizi di trasporto pubblico regionale e locale
(TPRL) i servizi di trasporto collettivo di persone e di merci, con esclusione
del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti, effettuati con modalità
terrestre, marittima, lacuale e aerea, che si svolgono interamente o
prevalentemente nel territorio regionale collegando non più di due regioni, con
offerta indifferenziata a tariffe prestabilite a utenti anche appartenenti a
particolari categorie. I servizi di TPRL sono effettuati con modalità ordinarie
di linea o con modalità speciali ai sensi dellarticolo 18. Non sono servizi di
TPRL i servizi di trasporto collettivo riservati ad utenti prestabiliti
risultanti da apposito contratto ed esercitati con veicoli in servizio di
noleggio con conducente ai sensi dellarticolo 82, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Si definisce “linea” l’unità elementare di TPRL
individuata:
a) dai centri serviti;
b) dal percorso;
c) dal programma di esercizio;
d) dalla finalità della domanda di trasporto
prevalentemente soddisfatta.
4. Si definisce “rete” linsieme di più
linee tra loro connesse in uno o più centri, caratterizzate da sostanziale
omogeneità della domanda di trasporto verso uno o più poli di attrazione ed
effettuate anche tramite integrazione di diversi modi di
trasporto.
5. Si definisce “bacino” linsieme di più
reti aventi in comune i poli di attrazione.
6. I servizi di TPRL si distinguono:
1) in relazione al modo del trasporto,
in:
a) automobilistici, effettuati su strada con veicoli a
trazione meccanica o elettrica o ibrida;
b) tranviari, effettuati con veicoli a guida vincolata su
sede fissa protetta ovvero promiscua;
c) filoviari, effettuati su strada con veicoli a trazione
elettrica ad alimentazione esterna a mezzo linea aerea o altro
sistema;
d) metropolitani, effettuati con veicoli a densità
controllata, su sede fissa protetta, al servizio di elevati flussi di
mobilità e con elevata frequenza di
servizio;
e) ferroviari, effettuati con veicoli a guida vincolata,
densità controllata e su sede fissa protetta con esclusione dei servizi
ferroviari di interesse nazionale individuati con decreto del Ministero dei
trasporti e della navigazione ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 422/1997;
f) marittimi, effettuati con imbarcazioni o navi per
cabotaggio nell’ambito regionale, con esclusione dei servizi di collegamento di
terminali ferroviari;
g) lacuali, effettuati con imbarcazioni o navi nei
laghi;
h) aerei ed elicotteristici, effettuati con aeromobili
nellambito della regione;
i) altri, effettuati con modi diversi da quelli elencati ai
punti precedenti;
2) in relazione alle caratteristiche della domanda di
trasporto, in:
a) ordinari, per il trasporto di viaggiatori, anche
appartenenti a particolari categorie, per esigenze di mobilità a carattere
continuativo;
b) stagionali, per trasporto di viaggiatori in determinati
periodi dellanno;
c) turistici, per trasporto di viaggiatori per prevalenti
esigenze di turismo a carattere ricorrente;
d) occasionali, per trasporto di viaggiatori con finalità a
carattere temporaneo connesse a eventi particolari, di durata non superiore a un
mese.
7. I servizi automobilistici si distinguono:
1) in relazione alle caratteristiche dellambiente in cui
si svolgono e della domanda di mobilità, in:
a) urbani, se si svolgono nell’ambito di centri urbani
senza soluzione di continuità abitativa e con frequenti
fermate;
b) suburbani, se collegano più aggregati urbani con brevi
percorsi e frequenti fermate;
c) interurbani, se collegano più centri con percorsi senza
frequenti fermate;
2) in relazione all’ambito amministrativo in cui si
svolgono, in:
a) comunali, se collegano centri appartenenti allo stesso
comune, anche con percorsi interessanti, senza fermate, territori di comuni
limitrofi;
b) provinciali o metropolitani, se collegano centri
appartenenti alla stessa provincia o città metropolitana, anche con percorsi
interessanti, senza fermate, territori di province o regioni
finitime;
c) interprovinciali, se collegano centri appartenenti a più
province, anche con percorsi interessanti, senza fermate, territori di regioni
finitime;
d) interregionali, se collegano centri appartenenti anche
ad una regione finitima, con prevalenza di percorso nella regione
Puglia.
TITOLO 2COMPETENZE E
RISORSE
Art. 3(Ripartizione
delle competenze) 1. I Comuni esercitano le funzioni di
programmazione e di
amministrazione, con esclusione
di quelle che richiedono lesercizio unitario a livello regionale di cui al
comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tranviari e
filoviari compresi nei propri ambiti territoriali.
2. Le Province e, ove istituita, la Città
Metropolitana esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con
esclusione di quelle che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale di
cui al comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tranviari,
filoviari e lacuali compresi nei propri ambiti
territoriali.
3. La Regione esercita le funzioni di
programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale,
con qualsiasi modalità esercitati, non attribuiti agli enti locali ai sensi dei
commi 1 e 2 e non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 3 del
d.lgs. n. 422/1997, nonché le seguenti funzioni che richiedono l’esercizio
unitario a livello regionale:
a) individuazione degli obiettivi generali
di programmazione dei servizi di trasporto mediante la redazione del piano
regionale trasporti;
b) definizione dei servizi minimi di cui allarticolo 5 e
ripartizione delle risorse sulla base dei criteri di cui allarticolo
4;
c) programmazione degli investimenti nel settore del
trasporto, tramite gli accordi di programma di cui all’articolo 9 e i programmi
regionali degli investimenti di cui all’articolo 10;
d) determinazione delle tariffe minime ai sensi del Titolo
VI della presente legge;
e) definizione del bando di gara, dei criteri di
aggiudicazione e del contratto di servizio tipo da sottoscriversi fra la Regione
Puglia, gli enti locali di cui ai commi 1 e 2 e gli aggiudicatari delle medesime
gare di TPRL;
f) definizione dei compiti degli enti affidanti ai sensi
dell’articolo 23;
g) definizione dei criteri per la quantificazione degli
importi a compensazione dei servizi di trasporto e per la loro revisione
annuale;
h) definizione dei criteri per la quantificazione degli
organici del personale necessario per il regolare svolgimento dei
servizi;
i) definizione dei criteri per la riduzione
dell’inquinamento derivante dal trasporto nell’ambito delle linee guida e dei
principi quadro stabiliti dallo Stato, ai sensi dellarticolo 4 del D.Lgs. n.
422/1997, e dal Piano regionale dei trasporti;
l) concessioni per la gestione delle infrastrutture
ferroviarie di interesse regionale, ai sensi dell’articolo 105, lettera h), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
m) vigilanza generale sull’esercizio dei servizi di TPRL e
monitoraggio della domanda servita e degli indicatori di efficienza, efficacia e
qualità dei servizi stessi;
n) esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo
24.
4. Le Province e la città metropolitana possono delegare le
funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di propria
competenza agli enti locali intercomunali costituiti ai sensi della legge 31
gennaio 1994, n. 97 e dell’articolo 31 del d.lgs 267/2000 e compresi nei propri
ambiti territoriali, osservando i principi di cui allarticolo 4, comma 3, della
l. 59/1997 e in particolare quello di sussidiarietà e di
adeguatezza.
5. La Giunta regionale, fatte salve le funzioni che
richiedono l’esercizio unitario a livello regionale, delega agli enti locali,
secondo le competenze di cui ai commi 1 e 2, le funzioni di programmazione e di
amministrazione dei servizi che costituiscono reti non comprese interamente nei
propri ambiti territoriali, osservando i principi di cui all’articolo 4, comma
3, della l. 59/1997 e in particolare quelli di sussidiarietà e di adeguatezza.
La delega è disposta in favore dell’ente locale individuato con i criteri di cui
all’articolo 16, comma 6.
6. Nel caso di reti di servizi plurimodali comprendenti i
servizi ferroviari, metropolitani, marittimi e aerei, la Giunta regionale può
delegare funzioni amministrative attinenti le reti agli enti locali individuati
con i principi e i criteri di cui al comma 5.
Art. 4(Ripartizione
delle risorse) 1. La Regione costituisce annualmente nel proprio bilancio
un fondo regionale trasporti (FRT), destinato all’esercizio e agli investimenti
nel settore del TPRL, alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato ai sensi
del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni e da risorse
proprie.
2. Il FRT è articolato nei seguenti capitoli di spesa del
bilancio regionale:
a) interventi per l’esercizio dei servizi automobilistici,
tranviari, filoviari e lacuali, finanziato con risorse proprie sulla base degli
oneri relativi ai servizi minimi di cui all’articolo 5 della presente
legge;
b) interventi per l’esercizio dei servizi ferroviari e
metropolitani, finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, ai
sensi dell’articolo 20 del d.lgs.
422/1997, per i servizi di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo decreto
legislativo;
c) interventi per lesercizio dei servizi marittimi e
aerei, finanziato con risorse proprie e con eventuali risorse trasferite dallo
Stato per i servizi di cui all’articolo 10 del d.lgs.
422/1997;
d) interventi per gli investimenti finanziati con risorse
regionali, statali o comunitarie;
e) interventi a compensazione degli oneri per il rilascio
di agevolazioni o gratuità di viaggio sui servizi di trasporto pubblico
regionale e locale, finanziato con risorse regionali.
3. Il fondo di cui alla lettera a) del comma 2, detratte le
risorse per lesercizio delle funzioni in capo alla Regione, è ripartito dalla
Giunta regionale fra gli enti locali a copertura degli oneri dei servizi minimi
di cui all’articolo 5 attribuiti alla competenza di ciascun ente locale. Le
risorse regionali sono erogate di norma trimestralmente entro il trimestre a cui
si riferiscono o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio
regionale, in acconti mensili entro il mese a cui si riferiscono, da
conguagliare successivamente allapprovazione del bilancio regionale. Gli enti
locali iscrivono annualmente nei propri bilanci somme destinate ai servizi di
trasporto pubblico non inferiori alle risorse trasferite dalla Regione e
incrementate delle proprie.
Art. 5(Servizi minimi) 1. La Giunta regionale determina, con le modalità di cui al
comma 2, i servizi minimi di TPRL, come definiti all’articolo 16 del d.lgs. 422/1997, con l’obiettivo di realizzare
livelli di servizi sufficientemente rapportati alla effettiva domanda di
trasporto, monitorata con continuità a cura dell’Osservatorio della mobilità di
cui all’articolo 25. I servizi minimi di trasporto urbano possono riguardare
esclusivamente i comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti
risultanti dall’ultimo censimento ufficiale, fatti salvi i comuni minori già
dotati di servizi di trasporto urbano alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Per i comuni insulari con meno di quindicimila abitanti
la Giunta regionale può derogare alla disposizione di cui al comma 1.
3. Per la determinazione dei servizi minimi l’Assessore
regionale ai trasporti, verificati anche i piani provinciali di bacino
esistenti, elabora una proposta e indice apposita conferenza dei servizi, alla
quale sono invitati, con preavviso minimo di venti giorni tramite lettera
raccomandata:
a) le Province, i Comuni capoluogo, le rappresentanze
regionali dellUPI, dellANCI e dellUNCEM, ai fini dellintesa con gli enti
locali di cui all’articolo 16, comma 2, del d.lgs. n.
422/1997;
b) le associazioni dei consumatori che comunichino
all’Assessorato regionale trasporti la loro presenza sul territorio
regionale;
c) le organizzazioni sindacali confederali e del settore
del trasporto;
d) le associazioni delle imprese di trasporto di persone
presenti sul territorio regionale;
e) la società Trenitalia s.p.a..
I soggetti invitati fanno pervenire le
proprie osservazioni e proposte entro il termine di trenta giorni dalla data
della conferenza. Nei successivi novanta giorni la Giunta regionale, tenendo
conto delle osservazioni e proposte pervenute per quanto compatibili con gli
obiettivi della programmazione regionale e con le disponibilità del bilancio
regionale, adotta provvedimento di determinazione dei servizi minimi di TPRL.
4. La determinazione dei servizi minimi può essere
effettuata separatamente per ciascun modo di trasporto e, per il modo
automobilistico, separatamente per i servizi urbani, suburbani e interurbani. La
determinazione dei servizi minimi resta in vigore fino a nuova determinazione o
modifica, da effettuare con le medesime modalità di cui al comma 3.
5. I servizi minimi di TPRL non comprendono i servizi
gestiti in economia dai Comuni, i cui oneri restano a carico dei bilanci
comunali.
Art. 6(Servizi
aggiuntivi) 1. Le Province, i Comuni e le Comunità montane, queste
ultime nel caso di esercizio associato di servizi comunali ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, della l. 97/1994, possono istituire, nell’ambito
delle proprie competenze, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai
sensi del precedente articolo 5, con oneri a totale carico dei propri bilanci e
previa intesa con la Regione ai fini della compatibilità con gli obiettivi della
programmazione regionale.
2. Lintesa di cui al comma 1 è espressa dalla Giunta regionale nel termine massimo di
quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della formale richiesta,
decorso il quale si prescinde dall’intesa.
TITOLO 3PROGRAMMAZIONE
Art. 7(Piano
regionale trasporti) 1. Il Piano regionale trasporti (PRT) è il documento
programmatico generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio
territorio, in armonia con gli obiettivi del Piano generale trasporti e degli
altri documenti programmatici internazionali, nazionali e interregionali,
un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci in connessione
con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico. Il PRT è
aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni rivenienti
dallOsservatorio per la mobilità di cui allarticolo 25.
2. Il PRT è redatto in accordo alle linee guida indicate
dal Piano generale dei trasporti ed è articolato per modalità del trasporto, tra
loro integrate, e definisce in particolare:
a) la dimensione, le caratteristiche e le necessità della
domanda di trasporto regionale e interregionale, passeggeri e merci, alla data
di riferimento del piano e agli orizzonti futuri di 5 e 10
anni;
b) l’organizzazione generale dei servizi di trasporto
all’orizzonte temporale attuale e di previsione;
c) la struttura, le prestazioni e le funzioni delle singole
reti infrastrutturali e la loro integrazione fisica e
funzionale;
d) la struttura, le prestazioni e le funzioni dei nodi di
interscambio passeggeri e merci deputati all’integrazione modale e
all’efficienza di ciascun modo di trasporto;
e) gli obiettivi, le procedure e i vincoli per il risparmio
energetico e la salvaguardia ambientale;
f) i criteri di integrazione modale e tariffaria dei
servizi;
g) i criteri di individuazione e misurazione degli
indicatori di qualità dei servizi;
h) i criteri per la riduzione della congestione e
dell’inquinamento ambientale;
i) i criteri per l’eliminazione delle barriere e lo
sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;
l) il sistema di monitoraggio della domanda e dei servizi
di trasporto.
3. L’Assessorato regionale ai trasporti, che può avvalersi
dell’Agenzia regionale per la mobilità di cui all’art. 25 e di consulenti
esterni di comprovata esperienza nel settore, predispone la proposta di PRT,
tenendo conto della programmazione degli enti locali e in particolare dei piani
di bacino predisposti dalle Province ai sensi dellarticolo
11.
4. La proposta di PRT di cui al comma 3 è approvata dalla
Giunta regionale. Con uguale procedura sono approvate le varianti al PRT. La
proposta e le approvazioni possono riguardare anche singoli piani di
settore.
Art. 8(Piano
triennale dei servizi) 1. Il Piano triennale dei servizi (PTS), redatto ai sensi
dell’articolo 14, comma 3, del d.lgs.
422/1997 e nell’ambito degli obiettivi del PRT,
definisce:
a) l’insieme dei servizi istituiti, con indicazione dei
servizi minimi di cui all’articolo 5 e degli eventuali servizi aggiuntivi
istituiti dagli enti locali ai sensi dell’articolo 6;
b) l’organizzazione dei servizi con individuazione delle
reti e dei bacini di cui all’articolo 2 e degli enti locali rispettivamente
competenti ai sensi dellarticolo 16, comma 6;
c) i servizi speciali ai sensi dell’articolo
18;
d) le risorse destinate all’esercizio dei servizi minimi e
la loro attribuzione agli enti rispettivamente competenti;
e) le risorse destinate agli investimenti ai sensi degli
articoli 9 e 10;
f) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi
del Titolo VI della presente legge.
2. Il PTS e le sue varianti sono approvati dalla Giunta
regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, che si esprimono entro
quindici giorni, e previa conferenza dei servizi indetta con le modalità
dell’articolo 5, comma 3, anche con separati provvedimenti riguardanti parti del
sistema complessivo. Per l’elaborazione del PTS la Giunta regionale può
incaricare consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore.
Art. 9(Accordi di
programma per gli investimenti) 1. Nell’ambito degli obiettivi definiti dal PRT la Regione
promuove con gli enti locali, con le imprese di trasporto pubblico e con
soggetti di diritto privato accordi di programma per investimenti nel settore
della mobilità delle persone e delle merci, che individuano in
particolare:
a) gli investimenti da realizzare, con priorità per quelli
riguardanti l’intermodalità e la salvaguardia
dell’ambiente;
b) i soggetti coinvolti e i loro
compiti;
c) le risorse necessarie a carico della Regione e quelle a
carico degli altri enti e soggetti privati coinvolti;
d) i tempi di realizzazione e il periodo di
validità;
e) le sanzioni in caso di inadempienze degli enti e dei
soggetti privati coinvolti.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono promossi
dallAssessore ai trasporti, che indice apposita conferenza dei servizi. Gli
accordi di programma sono approvati dalla Giunta
regionale.
3. Gli enti locali possono sottoscrivere con le imprese di
trasporto pubblico accordi di programma per la realizzazione di investimenti
finalizzati alla riduzione della congestione nei centri urbani. Detti accordi
possono prevedere, nella fase di realizzazione degli investimenti, il
riconoscimento alle imprese di trasporto di compensazioni economiche dei
maggiori oneri connessi alla congestione senza oneri a carico del bilancio
regionale.
Art. 10(Programmi
regionali di investimenti con risorse vincolate) 1. La Giunta regionale approva, su proposta dell’Assessore
ai trasporti, programmi regionali di investimenti finanziati con risorse
regionali, statali o comunitarie vincolate all’acquisto di veicoli, attrezzature
e tecnologie per lesercizio dei servizi di TPRL, stabilendo criteri e modalità
di assegnazione dei contributi da accordare ai soggetti gestori. I contributi
sono riconosciuti nella misura massima dell’85 per cento del costo riconosciuto
ammissibile per gli investimenti, al netto di IVA.
2. Sulla base dei programmi di cui al comma 1 la Giunta
regionale rilascia alle imprese di trasporto un preliminare affidamento di
contributo fissando un termine non inferiore a sei mesi
per la sua validità, decorso il quale può disporre
la revoca o il riaffidamento del contributo anche ad altra impresa. L’erogazione
dei contributi è disposta, previa dimostrazione degli investimenti effettuati
entro il termine di validità, nella misura massima dell85 per cento della spesa
sostenuta, al netto di IVA, e comunque entro il limite
ammissibile.
3. Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e
destinati ai servizi automobilistici sono stabiliti i seguenti vincoli per la
durata di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione dei
contributi:
a) divieto di uso diverso da quello dei servizi di
TPRL;
b) alienazione subordinata alla preventiva autorizzazione
della Giunta regionale, accordabile previa restituzione alla Regione di una
quota del prezzo di vendita calcolata nel rapporto fra il contributo regionale e
la spesa sostenuta. L’impresa alienante è esonerata dalla restituzione della
predetta quota, che si trasferisce a favore dell’impresa acquirente, nel caso in
cui quest’ultima eserciti servizi di TPRL in Puglia e assuma a proprio carico i
vincoli gravanti sul bene alienato. Il prezzo di vendita Vx viene stabilito con
la seguente formula in funzione degli anni x decorsi dalla data di acquisto del
bene, sulla base del valore Vo, al momento della alienazione, del medesimo bene
nuovo o di altro equivalente:
Vx = Vo (1 - 0,18x + 0,009x2) per x minore di 10 anni
;
c) nel caso di perdita accidentale del possesso di beni
acquistati con il contributo regionale, non imputabili a calamità naturali, il
soggetto beneficiario del contributo deve restituire alla Regione una somma pari
alla quota di cui alla lettera b).
4. Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e
destinati a servizi non automobilistici la Giunta regionale stabilisce vincoli
analoghi a quelli del comma 3 rapportati alla durata fisica ed economica dei
medesimi beni.
Art. 11(Piani
provinciali di bacino) 1. I piani provinciali di bacino (PPB) definiscono in
dettaglio:
a) i programmi di esercizio dei servizi minimi di cui
all’articolo 5 di competenza provinciale, di quelli aggiuntivi istituiti ai
sensi dell’articolo 6 e di quelli speciali autorizzati ai sensi dellarticolo
18;
b) le risorse destinate ai servizi di cui alla lettera
a);
c) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi
del Titolo VI della presente legge;
d) i servizi interurbani per la mobilità dei soggetti
disabili ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104
e dellarticolo 13 della legge regionale 18 marzo 1997,
n.10;
e) i piani della viabilità e della modalità
provinciale.
2. I PPB sono preventivamente esaminati in apposita
conferenza dei servizi indetta dall’Assessore provinciale ai trasporti con le
modalità di cui all’articolo 5, comma 3 e sono approvati dal Consiglio
provinciale, previa intesa con la Regione. L’intesa è espressa dalla Giunta
regionale sulla base della compatibilità con la programmazione regionale entro
il termine massimo di quarantacinque giorni dall’acquisizione della formale
richiesta, decorso il quale si prescinde dall’intesa.
3. Le varianti del PPB sono approvate dalla Giunta
provinciale con le medesime modalità del comma 2. Ove i competenti Consigli
provinciali non approvassero le modifiche resesi necessarie in ottemperanza
all’aggiornamento del PRT, la Giunta Regionale, previa diffida, dispone con
propri provvedimenti, entro i successivi 45 giorni, specifici interventi in
sostituzione degli enti locali inadempienti e con oneri a carico degli
stessi.
4. I piani di bacino sono aggiornati di norma ogni cinque
anni e comunque con un anticipo di sei mesi sull’aggiornamento del Piano
regionale dei trasporti, preventivamente comunicato formalmente dalla Giunta
regionale, con almeno 12 mesi di anticipo.
Art. 12(Piani urbani
del traffico) 1. I piani urbani del traffico (PUT) sono adottati, ai
sensi dell’articolo 36 del d.lgs. 285/1992, dai comuni di cui al decreto del
Ministero lavori pubblici 2 gennaio 1996 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. I PUT studiano la mobilità urbana nell’ambito comunale e
intercomunale (previa intesa con i relativi enti), sia passeggeri sia merci, e
individuano misure di carattere normativo e organizzativo della mobilità ai fini
della sicurezza della circolazione, della fluidificazione del traffico, del
risparmio energetico, della minimizzazione dell’impatto ambientale, della
integrazione modale con i servizi di trasporto collettivo e del miglioramento
della qualità dell’offerta complessiva di trasporto nel breve
periodo.
3. I PUT possono essere integrati dai Piani urbani della
mobilità, così come definiti nel Piano generale dei trasporti, al fine di
determinare l’assetto efficiente dell’offerta di trasporto in relazione alle
caratteristiche della domanda di medio
periodo.
4. I Comuni di cui al comma 1 trasmettono preventivamente
il PUT e gli eventuali Piani della mobilità alla Regione e alla Provincia
competente che ne verificano la rispondenza alla propria programmazione
esprimendo parere non vincolante nel termine di quarantacinque giorni, decorso
il quale si prescinde dal parere.
5. I PUT definiscono i servizi urbani per la mobilità dei
soggetti disabili ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della L. 104/1992 e
dell’articolo 13 della l.r. 10/1997.
TITOLO 4GESTIONE DEI SERVIZI
Art. 13(Obiettivi
generali) 1. La Regione persegue, nella organizzazione gestionale dei
servizi di TPRL, i seguenti obiettivi:
a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla comunità
regionale;
b) ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche attribuite al
comparto, massimizzando il ruolo dei privati nella gestione delle infrastrutture
e dei servizi, in una visione di efficienza ed efficacia dei
risultati;
c) introdurre elementi di periodico raffronto
concorrenziale tra i soggetti erogatori dei servizi al fine di conseguire il
progressivo superamento degli assetti monopolistici;
d) ridurre e, ove risulti possibile in relazione alle
caratteristiche dei servizi offerti e alle situazioni del mercato, sopprimere
gli obblighi di servizio pubblico e le relative compensazioni ai sensi dei
regolamenti (CEE) n.1191/69 e n.1893/91;
e) separare istituzionalmente i compiti di programmazione e
amministrazione da quelli di produzione e gestione dei
servizi;
f) incentivare le integrazioni modali e tariffarie dei
servizi e le forme associative gestionali che migliorino l’efficienza,
l’efficacia e la qualità dei servizi offerti.
2. La Regione, le Province e i Comuni possono partecipare,
direttamente o attraverso enti strumentali o società di capitali
controllate/partecipate, solo con quote/azioni minoritarie a società o consorzi
per la gestione di TPRL. La partecipazione complessiva degli enti pubblici, come
sopra richiamati, è da considerarsi quale sommatoria degli enti partecipanti e
non può superare, entro la fine del periodo transitorio disposto dall’articolo
34, la percentuale massima del
cinquantuno per cento del capitale
sociale delle aziende che gestiscono servizi di TPRL. In ogni caso, gli statuti
societari dovranno contenere espressamente la previsione di cui al precedente
comma 1, lettera e).
3. La cessione delle quote azioni sarà effettuata
esclusivamente mediante procedure a evidenza pubblica.
Art. 14(Forme di
gestione) 1. I servizi di TPRL, ai sensi dell’articolo 113 del
d.lgs. 267/2000 e dell’articolo 18 del d.lgs. 422/1997, sono gestiti attraverso
l’espletamento di gare con procedura a evidenza pubblica, di cui all’articolo 16
della presente legge, o mediante autorizzazione, limitatamente ai servizi
speciali di cui all’articolo 18 della presente legge.
Art. 15(Gestione di
servizi di trasporto e di infrastrutture ferroviarie) 1. I servizi di trasporto sono affidati dalla Regione o
dall’ente locale, secondo le competenze ai sensi dellarticolo 3 e dellarticolo
16, comma 7, a soggetti dotati di personalità giuridica in possesso dei
requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente
normativa e individuati con le procedure concorsuali di cui al citato articolo
16, regolando il rapporto con contratto di servizio, il cui schema deve essere
allegato al capitolato di gara.
2. I servizi di TPRL sono affidati in
via:
a) provvisoria, quando sussistono necessità di verifica
dellinteresse pubblico del servizio o altre motivazioni connesse
allindividuazione delle reti di cui allarticolo 16, comma 8, della durata non
superiore ad un anno, revocabili in ogni tempo e prorogabili eccezionalmente per
non più di tre volte;
b) definitiva, della durata di nove anni, elevabile a
quaranta anni per i servizi metropolitani, ferroviari, marittimi ed
elicotteristici di cui allarticolo 2,
comma 6, punto 1).
3. L’affidamento per la
gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale è rilasciato
dalla Regione ai sensi dellarticolo 105, lettera h), del d.lgs. 112/1998 ed è
provvisorio o definitivo, con durate pari a quelle di cui al comma 2, lettere a)
e b).
Art. 16(Procedure
per l’affidamento dei servizi) 1. L’affidamento per la gestione di servizi di TPRL o di
infrastrutture ferroviarie è rilasciato dagli enti competenti a seguito di
espletamento di gara pubblica con procedura ristretta ai sensi dellarticolo 12,
lettera b), del d.lgs. 158/1995, previa definizione degli standard qualitativi,
ambientali e di sicurezza. Per gli affidamenti provvisori è ammessa la procedura
negoziata preceduta dalla pubblicazione del bando ai sensi dell’articolo 11 del
d.lgs. 158/1995. Alle gare pubbliche possono partecipare i soggetti di cui
all’articolo 23 del d.lgs 158/95.
2. L’Ente affidante istituisce un proprio sistema di
qualificazione delle imprese concorrenti, ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs.
158/1995, sulla base del valore annuale dell’entità della produzione dei
servizi, comprensivo del corrispettivo per l’esercizio o per l’infrastruttura,
non inferiore all’eventuale importo posto a base di gara o, in assenza di
quest’ultimo, non inferiore al costo delle retribuzioni annue del personale
occorrente per la gestione dei servizi di trasporto in gara. Il valore annuale
dell’entità della produzione dei servizi è riferito, a scelta del concorrente,
all’ultimo anno o alla media dell’ultimo triennio antecedenti l’indizione del
bando di gara. In prima applicazione la presente norma non si applica alle
procedure concorsuali che prevedono l’affidamento della gestione dei servizi
ferroviari di TPRL o di infrastrutture ferroviarie.
3. Sono escluse dalla partecipazione alle gare di cui al
comma 1 le società che, in Italia o all’estero, gestiscono servizi in
affidamento diretto e le società dalle stesse controllate o ad esse collegate,
delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali. Tale esclusione non opera per le prime gare
aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi forniti dalle società partecipanti
alle gare.
4. Laggiudicazione è fatta con
il criterio dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi dellarticolo 24, lettera b),
del d.lgs.158/1995, individuata sulla base di elementi di valutazione
prestabiliti dall’ente concedente in apposito capitolato speciale di appalto,
con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) economico (max 35 punti) per la valutazione, con
punteggio nell’ordine:
1) del ribasso sull’importo a base di gara, se previsto a
compensazione di obblighi di servizio pubblico (max punti
5);
2) del programma di esercizio offerto e della relativa
ottimizzazione dei servizi posti a base di gara e degli eventuali servizi di
trasporto aggiuntivi conseguentemente offerti oltre a quelli minimi a base della gara (max punti
25);
3) dell’impegno a sub affidare, ai sensi dellart. 17,
quote di servizi ad eventuali precedenti gestori dei servizi in gara (max punti
5);
b) qualitativo (max
punti 65), per la valutazione, con punteggio
nell’ordine:
1) delle eventuali certificazioni di qualità conseguite per
servizi di trasporto pubblico già esercitati e rilasciate da enti certificatori
di rilevanza comunitaria (max punti 10);
2) delle caratteristiche qualitative dei servizi offerti,
con particolare riferimento, per aggiudicazione di servizi di trasporto,
all’anzianità di costruzione dei veicoli o velivoli da utilizzare, alle loro
eventuali dotazioni per il confort del viaggio e per il trasporto di disabili,
nonché di capitali propri finalizzati, senza vincoli di compensazione, per
investimenti in rinnovo del parco rotabile dei servizi posti in gara e per
interventi in qualità e confort del trasporto e per il miglioramento delle
caratteristiche qualitative del servizio, nell’ambito della salvaguardia
ambientale dando, per i servizi urbani, preferenza a quelli previsti al comma 6
dell’articolo 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194; della disponibilità a
offrire servizi gratuiti agli utenti disabili, di cui all’articolo 30 (max punti
25);
3) della eventuale dotazione propria di impianti fissi
utili all’esercizio dei servizi in gara ( max punti 10);
4) del sistema di informazione e bigliettazione al pubblico
dei servizi offerti (max punti 20).
Ai fini dellaggiudicazione, ai sopra individuati aspetti
economico e qualitativo sono attribuiti punteggi di trentacinque punti per
l’economico e sessantacinque punti per quello qualitativo. Nel caso che non sia
previsto importo a base di gara si prescinde dalla lettera a), punto 1). A
parità di punteggio ha titolo preferenziale il concorrente che ha ricevuto il
miglior punteggio dalla somma dei punti a.2) e b.2) precedenti. Nell’ipotesi di
ulteriore parità si procede alla scelta per sorteggio tra i candidati in seduta
pubblica.
5. Ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 158/1995 sono da
considerare anomale le offerte con ribassi percentuali che superano il limite
del dieci per cento, se riferiti a nuovi servizi posti in gara, nonché,
limitatamente alle gare relative a servizi esistenti e con trasferimento del
personale addetto, il limite del cinque per cento dellimporto a base di
gara.
6. L’eventuale importo posto a base di gara per la gestione
di servizi di TPRL è quantificato nella misura dei costi medi di rete definiti
dal Piano triennale dei servizi e confermati dalla Giunta regionale in fase di
bando di gara.
7. Gli affidamenti definitivi dei servizi di TPRL sono
rilasciati per ciascuna rete, come definita all’articolo 2, comma 4, della
presente legge, sulla base delle competenze di cui all’articolo 3 della presente
legge. Nel caso di reti di servizi ferroviari, automobilistici, tranviari o
filoviari interessanti territori di più enti locali, l’ente locale affidante
viene individuato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti interessati e
l’Osservatorio della mobilità, sulla base della prevalenza delle residenze dei
cittadini interessati all’offerta di trasporto della rete medesima. Ove non sia
rilevabile alcuna prevalenza di interesse, l’affidamento della rete viene
attribuito dalla Giunta regionale.
8. Le reti sono individuate dalla Giunta regionale in sede
di approvazione del PTS di cui all’articolo 8 e delle sue varianti, tenendo
conto dellassetto della domanda di trasporto e dell’organizzazione ottimale
dell’offerta per l’erogazione dei servizi. Le reti interessanti servizi
ferroviari di competenza regionale comprendono gli eventuali servizi
automobilistici sostitutivi e integrativi nonché quelli aventi esclusiva
finalità di adduzione di traffico alle stazioni ferroviarie, così come definiti
dal Piano triennale dei servizi.
9. Nellambito dell’affidamento rilasciato per una rete di
servizi automobilistici e ferroviari, lente competente, in relazione a
sopravvenute variazioni della domanda di trasporto, può disporre, con onere a
carico del proprio bilancio, previa conferenza dei servizi a cui partecipano i
soggetti di cui allarticolo 5, comma 3, e secondo le modalità previste nel
contratto di servizio:
a) trasformazioni dei servizi affidati in servizi speciali
ai sensi dell’articolo 18;
b) modifiche incrementative o riduttive dei programmi di
esercizio dei servizi medesimi;
c) servizi aggiuntivi che interessino centri e percorsi
compresi nella rete e non interferiscano con servizi di altre
reti.
Le istituzioni di nuovi servizi non corrispondenti ai
requisiti di cui alle lettere b) e c) sono disposte dagli enti competenti, con
oneri a totale carico dei propri bilanci, previa approvazione delle necessarie
varianti dei propri piani, secondo le procedure concorsuali di cui al presente
articolo.
10. Ogni provvedimento modificativo o istitutivo di servizi
di trasporto pubblico deve essere comunicato dall’ente competente alla Regione
entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. L’inosservanza della
predetta disposizione comporta le sanzioni di cui allarticolo
31.
Art. 17(Sub
affidamenti) 1. Il soggetto gestore dei servizi di TPRL può dare in sub
affidamento, previa autorizzazione dellente affidante, nei cui confronti rimane
comunque unico responsabile, quote di servizi complessivamente non superiori al
20 per cento dei servizi gestiti ad altri soggetti dotati dei requisiti di
idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente normativa. I
soggetti sub affidatari sono individuati dal soggetto sub affidante tramite le
procedure concorsuali di cui allarticolo 16, preferendo, a parità di altre
condizioni, i precedenti gestori operanti nel bacino interessato. È ammessa la
trattativa privata previa valutazione di almeno tre offerte per compensazioni
annue inferiori a Euro 400.000,00, al netto di IVA.
2. L’eventuale compensazione è determinata con i criteri di
cui all’articolo 16, comma 4. Il sub affidante stipula con il sub affidatario
apposito contratto di servizio con i contenuti di cui all’articolo 19, per
quanto applicabili.
3. Il sub affidante ha facoltà di cedere al sub
affidatario, anche con contratto di franchising, autobus o impianti di sua
proprietà nelle forme più opportune a pattuirsi, fermi restando i vincoli
eventualmente gravanti sugli stessi ai sensi della legge regionale 19 marzo
1982, n.13 e dell’articolo 10 della presente legge.
4. Il sub affidamento cessa al cessare per qualsiasi causa
dell’affidamento, nonché per inadempienze del sub affidatario ai sensi
dell’articolo 20, comma 2, senza riconoscimento di alcun
indennizzo.
Art. 18(Autorizzazioni di servizi speciali) 1. Sono definiti servizi speciali i servizi automobilistici
di trasporto collettivo di persone esercitati con modalità diverse da quelle
ordinarie di linea e con tariffe anche difformi da quelle stabilite al Titolo VI
della presente legge, che abbiano carattere integrativo e non concorrenziale nei
confronti dei servizi di linea. Sono servizi speciali:
a) i servizi occasionali di cui all’articolo 2, comma 6,
punto 2), lettera d);
b) i servizi atipici effettuati con autobus di noleggio per
il trasporto di particolari categorie di utenti per esigenze di lavoro, di
studio, commerciali, di ricreazione o turistiche, su relazioni o in periodi
privi di servizi di linea;
c) i servizi a chiamata, effettuati su percorsi fissi o
variabili con prenotazione da parte degli utenti per esigenze di trasporto in
aree a domanda debole;
d) i servizi di taxi collettivo, effettuati su percorsi
fissi in ambiente urbano o suburbano;
e) i servizi di trasporto collettivo, finalizzati a
utilizzare autoveicoli della categoria M1 ad uso privato per soddisfare modeste
esigenze di trasporto a carattere continuativo o
periodico.
2. I servizi speciali di cui al comma 1 sono autorizzati
dallente competente ai sensi dellarticolo 4 a soggetti di diritto privato
dotati di personalità giuridica che ne facciano domanda e siano in possesso dei
requisiti previsti dalla vigente normativa per lesercizio di autoservizi di
linea e non di linea, previa conferenza dei servizi alla quale partecipano i
soggetti di cui allarticolo 5, comma 3.
3. Per i servizi di trasporto pubblico automobilistico e
ferroviario dei quali sia accertata un’utilizzazione media non coerente con le
finalità del servizio pubblico, su esplicita valutazione dell’Osservatorio della
mobilità, è fatto obbligo allente competente di disporne la trasformazione in
servizi speciali, stabilendone le modalità di effettuazione. Lente competente
può delegare al soggetto gestore dei servizi da trasformare la facoltà di
rilasciare sub autorizzazione ad altro soggetto. Valgono in tal caso le
disposizioni stabilite per il sub affidamento dall’articolo
17.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 2 hanno durata non
superiore a tre anni e sono regolate da contratti di servizio con i contenuti
dellarticolo 19, per quanto applicabili. I contratti di servizio possono
prevedere compensazioni a carico del soggetto autorizzante. In tal caso il
soggetto autorizzato è individuato con le procedure concorsuali previste per i
sub affidamenti con preferenza, a parità di altre condizioni e limitatamente
alla fase di prima attuazione della durata di un anno a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a soggetti titolari di licenze di
noleggio o di taxi ai sensi delle disposizioni dellarticolo 14, comma 4, del
d.lgs. 422/1997.
5. I servizi speciali occasionali di cui al comma 1,
lettera a), sono autorizzati dallente competente senza previsione di
compensazioni, senza obbligo di conferenza dei servizi nè di stipula del
contratto di servizio.
6. Ogni provvedimento autorizzativo di servizi speciali
deve essere comunicato dallente competente alla Regione entro il termine di
quindici giorni dalla sua adozione. Linosservanza della predetta disposizione
comporta le sanzioni di cui allarticolo 31.
TITOLO 5DISPOSIZIONI
GENERALI PER LESERCIZIO DEI SERVIZI
Art. 19(Contratti di
servizio) 1. Lesercizio dei servizi di TPRL e la gestione di
infrastrutture ferroviarie per l’affidamento o per l’autorizzazione, fatta
eccezione per i servizi occasionali di cui allarticolo 18, comma 1, lettere a)
e b), è subordinato alla preventiva stipula del contratto di servizio che regola
i rapporti tra il soggetto affidante e il soggetto gestore e che prevede, tra
l’altro, i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica per
il rispetto dei livelli previsti. I contratti di servizio possono essere
revocati secondo le procedure dell’articolo 20. I contratti sono stipulati prima
dellinizio del loro periodo di validità con un anticipo, per i servizi
ferroviari, di almeno sette mesi al fine di consentire la definizione degli
orari nazionali. I contratti che prevedono importi a compensazione di oneri per
obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti (CEE) n.1191/69 e
n.1893/91 devono avere garanzia di copertura nei bilanci annuali e poliennali
degli enti affidanti.
2. I contratti di servizio devono prevedere un rapporto “r”
tra ricavi del traffico e costi operativi dei servizi, di un valore non
inferiore a 0,35.
3. Gli importi a compensazione dei contratti di servizio,
con esclusione di quelli relativi ai servizi di cui agli articoli 8 e 9 del
d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere
annualmente incrementati, con provvedimenti dei competenti organi deliberanti
degli enti affidanti, in misura non superiore al tasso reale di inflazione.
L’incremento decorre dal primo giorno successivo a quello di compimento di un
anno di vigenza del contratto. Gli oneri annualmente derivanti dall’applicazione
della presente norma sono a carico dei rispettivi enti
affidanti.
4. I contratti di servizio sono redatti sulla base di uno
schema predisposto dalla Giunta regionale con i contenuti di cui allarticolo
19, comma 3, del d.lgs. 422/1997 e definiscono in
particolare:
a) il periodo di validità, comunque non superiore a nove
anni, individuato dalla data di inizio e da quella di
scadenza;
b) le caratteristiche dei servizi offerti e il programma di
esercizio;
c) le caratteristiche qualitative minime dei mezzi offerti,
in termini di età, manutenzione, confort e pulizia dei veicoli, nonché di
rispetto della carta dei servizi;
le tariffe adottate per il trasporto, le loro variazioni
secondo le disposizioni del Titolo VI e il rapporto tra ricavi e costi stabilito
dallente affidante ai sensi del comma 2 del presente articolo;
d) leventuale importo a carico dellente affidante, o del
soggetto sub affidante ai sensi degli articoli 17 e 18, assunto a base per la
compensazione degli obblighi di servizio pubblico, le modalità della sua
erogazione e quelle di revisione annuale ai sensi del comma 3 del presente
articolo;
e) le modalità di revisione dellimporto di cui alla
lettera e), in caso di sub affidamento, trasformazioni in servizi speciali,
modifiche in incremento o riduzione dei programmi di esercizio o servizi
aggiuntivi ai sensi dellarticolo 16, comma 9;
f) gli adempimenti obbligatori a carico del gestore nei
confronti del soggetto affidante, della clientela e del personale dipendente per
il rispetto dei contratti di lavoro e dei livelli occupazionali, nonché le
garanzie che devono essere prestate dal gestore medesimo, con particolare
riferimento alla disponibilità del fondo di fine rapporto lavoro del personale
dipendente, annualmente rivalutato ai sensi della vigente
legislazione;
g) le sanzioni in caso di mancata osservanza dei rapporti
contrattuali o di mancato rispetto della carta dei
servizi;
h) le modalità di proroga del contratto fino alla
cessazione dellaffidamento per scadenza o revoca o decadenza dellaffidamento
medesimo;
i) la regolazione dei rapporti alla cessazione
dellaffidamento, in particolare per quanto riguarda il trasferimento del
personale dipendente e dei veicoli alleventuale nuovo soggetto subentrante
nella gestione, secondo le disposizioni di cui allarticolo 22, fermo restando
che nessun indennizzo compete all’affidatario alla scadenza del provvedimento di
affidamento o in caso di decadenza ai sensi dellarticolo
20;
l) lobbligo di rendicontazione delle risultanze gestionali
secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;
m) il foro competente per eventuali
controversie.
5. I contratti riguardanti servizi di trasporto ferroviario
devono considerare, separatamente, le compensazioni attribuite per lesercizio
del trasporto e quelli per la gestione o per luso dellinfrastruttura
ferroviaria.
6. Gli eventuali disavanzi gestionali delle imprese di
trasporto non coperti dalle compensazioni contrattuali restano a carico delle
imprese medesime, fermo restando quanto previsto dallarticolo 20, comma 2,
lettera a).
7. Per la Regione i contratti di servizio sono sottoscritti
dal dirigente del Settore trasporti.
8. I contratti di servizio sono stipulati ai sensi del
comma 1 dell’articolo 8 della legge 7 dicembre 1999, n.
472.
Art. 20(Revoca,
decadenza, cessione) 1. Ogni affidamento o autorizzazione di servizi rilasciato
ai sensi della presente legge dallente competente può essere revocato dallente
medesimo prima della sua scadenza con provvedimento motivato da sopravvenuta
accertata carenza di pubblico interesse o da esigenze di riorganizzazione
connesse agli obiettivi della programmazione. In tal caso lente competente può
disporre un equo indennizzo in favore del soggetto titolare dellaffidamento
revocato pari al valore del capitale dei veicoli utilizzati per i servizi
revocati, al netto degli ammortamenti effettuati alla data della revoca e degli
eventuali contributi pubblici in conto capitale, e comunque non superiore
allentità delle eventuali compensazioni pattuite per la durata del contratto,
detratte quelle già erogate.
2. Il soggetto gestore di servizi di trasporto pubblico
incorre:
a) nella decadenza di tutti gli affidamenti o
autorizzazioni quando venga a perdere il requisito di idoneità morale o
finanziaria o professionale; quando, dopo la comminazione della sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 31 e nonostante diffida ad
adempiere, reiteri la non osservanza agli obblighi derivanti da leggi,
regolamenti o contratti di lavoro; quando denunci disavanzi gestionali non
coperti dagli eventuali corrispettivi contrattuali per più di due esercizi
consecutivi;
b) nella decadenza dell’affidamento o dell’autorizzazione
quando, in assenza di causa di forza maggiore, non inizi il servizio alla data
fissata nel contratto né a quella successiva fissata con diffida; quando ne
dismetta, anche in parte, l’esercizio senza preventiva autorizzazione dell’ente
affidante; quando, dopo la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria
di cui all’articolo 31 e nonostante diffida ad adempiere, reiteri la non
osservanza anche a una sola delle restanti clausole
contrattuali;
c) nella decadenza dell’affidamento o dell’autorizzazione
quanto ceda a terzi, in qualsiasi forma, il servizio o quote parti di esso senza
la preventiva autorizzazione dell’ente competente. Nel caso di perdita del
requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale la decadenza decorre
dalla data in cui il fatto è accertato; nei restanti casi la pronuncia di
decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al soggetto
gestore dellente affidante ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito
nellultima diffida. La decadenza non attribuisce alcun diritto di indennizzo al
soggetto dichiarato
decaduto;
d) nella decadenza dell’affidamento quando non ottemperi,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a quanto
disposto all’articolo 13, comma 2. La Giunta regionale, in caso di mancata
osservanza esclude dall’erogazione dei contributi corrispettivi le aziende o
consorzi partecipate dalle Province o Comuni. Se l’inosservante fosse la
Regione, un “Commissario ad acta” di
nomina prefettizia, con proprio decreto, esclude dall’erogazione dei contributi
correnti le aziende o consorzi partecipate dalla Regione. A partire dall’anno
successivo a quello di uscita dei suddetti enti dalla proprietà come previsto al
comma 2 dell’articolo 13 della presente legge è ripristinata la quota di risorsa
finanziaria originariamente
assegnata.
3. I soggetti titolari di affidamenti o di autorizzazioni
di servizi di trasporto possono cedere ad altro soggetto giuridico il titolo
posseduto, entro il periodo della sua validità. A tal fine il soggetto cedente e
il soggetto cessionario richiedono la preventiva autorizzazione alla cessione
allente competente, che verifica il possesso da parte del cessionario dei
requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente
legislazione.
4. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, di più
soggetti titolari di affidamenti o autorizzazioni si applicano le disposizioni
del comma 3.
5. Nel caso di improvvisa dismissione di servizi in
affidamento lente affidante, previa nuova verifica della pubblica utilità dei
servizi dismessi, può assicurare la continuità degli stessi per il tempo
strettamente necessario a espletare le procedure concorsuali di cui allarticolo
16, comunque non superiore a dodici mesi, mediante contratti temporanei di
servizio con altri affidatari di servizi limitrofi o precedenti gestori.
La medesima disposizione si applica anche nel caso di decadenza
dell’affidamento. Nel caso di gara deserta o non aggiudicata l’affidamento
permane, per una sola volta, in capo al precedente gestore fino all’espletamento
della nuova gara.
6. I provvedimenti adottati dagli enti locali ai sensi dei
commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere comunicati alla Regione entro quindici giorni
dalla loro adozione. Linosservanza della predetta disposizione comporta le
sanzioni di cui allarticolo 31.
Art. 21(Norme a
garanzia della concorrenza e della trasparenza) 1. I provvedimenti di affidamento o di autorizzazione di
servizi di trasporto non instaurano alcun diritto di esclusività o titolo di
preferenza per il rilascio di qualsivoglia altro provvedimento relativo agli
stessi servizi o a ulteriori servizi, anche limitrofi.
2. Nellesercizio dei servizi di TPRL le imprese di
trasporto possono assumere traffico locale in tutte le fermate autorizzate
dallente affidante. È vietata limposizione, da parte degli enti competenti
allaffidamento dei servizi di TPRL, di divieti di traffico
locale.
3. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni e integrazioni, le commissioni giudicatrici delle
gare per il rilascio di affidamenti o autorizzazioni di servizi di TPRL sono
composte esclusivamente da funzionari alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni e da eventuali esperti esterni. La Regione e gli enti locali che
detengono quote o azioni partecipative in società o consorzi di gestione di
servizi di TPRL, fermo restando le disposizioni dell’articolo 13, comma 2 e
dell’articolo 20, comma 2, lettera d), non possono designare propri funzionari
quali componenti delle commissioni giudicatrici nelle gare a cui concorrono le
predette aziende, società o consorzi. In questo ultimo caso le Giunte dei rispettivi enti affidanti
nominano esperti del settore e docenti universitari di ruolo di Ingegneria dei
trasporti o di Economia dei trasporti.
4. Per i servizi ferroviari, in applicazione della
direttiva 91/440 (CEE) e della disposizione dellarticolo 19, comma 5, del
d.lgs. 422/1997, deve essere garantito alle imprese ferroviarie il diritto di
accesso alle reti ferroviarie di interesse regionale e locale. A tal fine le
imprese esercenti servizi ferroviari regionali e locali devono provvedere a
separare, anche soltanto sul piano della contabilità, la gestione
dellinfrastruttura ferroviaria da quella dei servizi di trasporto. La Giunta
regionale stabilisce le modalità applicative delle disposizioni statali emanate
in attuazione delle direttive 95/18 e 95/19 (CEE), in conformità a quanto
disposto per le ferrovie comunitarie dal decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 1998, n.277.
5. Le imprese di trasporto hanno lobbligo di fornire alle
associazioni dei consumatori, su loro richiesta, ogni informazione circa le
modalità di svolgimento dei servizi.
6. Le imprese di trasporto che esercitano servizi di TPRL,
con qualsiasi modalità, devono adottare, previa approvazione della Giunta
dell’ente affidante, la propria carta dei servizi sulla base dei principi
stabiliti dalla direttiva del 27 gennaio 1994 del Presidente del Consiglio dei
ministri e verificarne periodicamente la corrispondenza con la qualità dei
servizi offerti.
Art. 22(Subentro
nella gestione dei servizi) 1. Quando la gestione di servizi di TPRL o delle
infrastrutture ferroviarie è assegnata, per scadenza o revoca o decadenza del
provvedimento di affidamento o autorizzazione o per qualsiasi altra causa, a un
soggetto denominato “entrante” diverso dal precedente gestore, denominato
“uscente”, tutto il personale dipendente dal soggetto uscente e addetto ai
servizi riassegnati passa alle dipendenze del soggetto entrante secondo la
disciplina dellarticolo 26 del regolamento allegato A) del regio decreto 8
gennaio 1931, n.148.
2. È fatto obbligo al soggetto “uscente” di trasferire al
soggetto “entrante” il fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro maturato
fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di
inadempienza lente affidante si avvale della garanzia contrattuale di cui
allarticolo 19, comma 4, lettera g).
3. Nel
caso che il soggetto “entrante” subentri nella gestione di quote parti dei
servizi gestiti dal soggetto “uscente”, fatte salve diverse pattuizioni, le
quote di personale da trasferire sono individuate distintamente per i settori di
amministrazione, movimento e manutenzione, in quote percentuali del personale
dipendente calcolate sulla base delle percorrenze chilometriche dei servizi
dismessi e di quelli mantenuti dal soggetto “uscente”.
4.
Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito alla successiva gara, le
reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali all’esercizio
dei servizi e utilizzati dal gestore “uscente” di proprietà degli enti
“affidanti” o di società sono assegnati al gestore entrante a fronte di un
canone stabilito dagli enti affidanti o dalle società, previo parere dell’UTE
territorialmente competente, e indicato nel bando di gara.
5. Il soggetto “uscente” ha lobbligo di alienare al
soggetto “entrante”, che è obbligato allacquisto, fatte salve diverse
disposizioni dellente concedente, i beni acquistati con i contributi regionali
sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui allarticolo 10 della presente
legge e allarticolo 14 della l.r. 13/1982 e successive modificazioni, nella
quantità necessaria alleffettuazione dei servizi dismessi dal soggetto
“uscente”. Per lalienazione dei predetti beni valgono le disposizioni di cui
allarticolo 10, commi 3 e 4. Nel caso che il soggetto “uscente” intenda
alienare anche gli altri beni funzionali allesercizio dei servizi, il soggetto
“entrante” ha diritto di prelazione per lacquisto ai prezzi il cui ammontare è
indicato nel bando di gara.
Art. 23(Compiti
degli enti affidanti) 1. Lente competente allaffidamento o autorizzazione di
servizi di TPRL:
a) controlla periodicamente lerogazione dei servizi di
propria competenza, sotto laspetto quantitativo e qualitativo e la rispondenza
alla carta dei servizi;
b) verifica periodicamente la permanenza dei requisiti di
idoneità morale, tecnica e finanziaria dei soggetti
gestori;
c) provvede, anche avvalendosi dei competenti uffici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dellarticolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, al
riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio,
dellidoneità dei percorsi stradali e dellubicazione delle fermate, ai sensi
dellarticolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n.753 e dellarticolo 4 del d.lgs. 422/1997. Per i percorsi e le
fermate nei centri urbani il predetto riconoscimento è attribuito alla
competenza dei Comuni interessati, che ne danno comunicazione all’ente
affidante;
d) autorizza, secondo direttive stabilite dalla Giunta
regionale, limmissione e la dismissione di veicoli adibiti ai servizi di linea
in affidamento, dandone comunicazione allAssessorato regionale ai
trasporti;
e) trasmette allAssessorato regionale ai trasporti i dati
richiesti per il monitoraggio dei servizi, nelle forme e modalità stabilite
dallAssessorato medesimo;
f) riscuote le tasse di concessione e i contributi di
sorveglianza sulla base della vigente normativa;
g) rilascia alle imprese di trasporto pubblico che ne fanno
richiesta, nulla osta a distogliere occasionalmente gli autobus dai servizi di
linea di propria competenza, nelle quantità e nei periodi compatibili con le
esigenze dei medesimi servizi di linea, secondo direttive stabilite dalla Giunta
regionale;
h) autorizza il trasporto di viaggiatori in piedi sugli
autobus interurbani adibiti ai servizi di linea di propria competenza, nel
numero massimo previsto dalla carta di circolazione, secondo direttive stabilite
dalla Giunta regionale;
i) provvede agli adempimenti previsti dalla vigente
legislazione riguardanti il personale dipendente dalle imprese di trasporto e in
particolare:
l) determina, su richiesta e proposta dellimpresa di
trasporto, ai sensi dellarticolo 38 del regolamento allegato A) al r.d.
148/1931, le trattenute per il risarcimento dei danni arrecati dal personale
dipendente di importo superiore a Euro 1.000,00, attivabile previo accertamento
della responsabilità secondo criteri stabiliti dal dirigente del Settore
trasporti dellAssessorato regionale ai trasporti.
2. Nel caso in cui unimpresa di trasporto
eserciti promiscuamente servizi di competenza di più enti, le funzioni di cui al
comma 1, lettera i), sono esercitate dallente competente alla quota prevalente
dei servizi gestiti calcolata sulla base delle percorrenze chilometriche con
criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Compete alla Regione:
a) provvedere, previo nulla osta ai fini della sicurezza da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allassenso per
lincarico di direttore o responsabile dellesercizio ai sensi dellarticolo 90
del d.p.r. 753/1980;
b) nominare, ai sensi dellarticolo 54 del regolamento
allegato A) del r.d. 148/1931 e della sentenza della Corte
costituzionale n. 449 del 25 marzo 1988, il Presidente e i componenti del
Consiglio di disciplina.
4. La Regione esercita la vigilanza generale sulla
regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul
proprio territorio, alluopo riscuotendo i contributi di sorveglianza nella
misura stabilita dalle proprie leggi per tutti i servizi di TPRL.
5. I dipendenti della Regione e degli enti locali che
esercitano funzioni di vigilanza e controllo devono essere muniti di apposita
tessera di servizio rilasciata dallente dal quale dipendono. Le predette
tessere di servizio e quelle rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti consentono la libera circolazione sui servizi di TPRL per
lespletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Le tessere rilasciate
dagli enti locali hanno validità sui servizi di rispettiva
competenza.
6. Le imprese esercenti trasporto pubblico hanno lobbligo
di esibire, a richiesta degli incaricati alla vigilanza e controllo di cui al
comma 5, ogni documento relativo alla gestione dei
servizi.
Art. 24(Poteri
sostitutivi) 1. In caso di mancato o irregolare esercizio da parte
degli enti locali delle funzioni agli stessi conferite dalla presente legge, la
Giunta regionale, previa immediata diffida e dopo sessanta giorni dalla stessa,
dispone, con propri provvedimenti, specifici interventi in sostituzione
dellente locale inadempiente.
Art. 25(Osservatorio
e Agenzia per la mobilità ) 1. Nellambito delle proprie funzioni di programmazione del
sistema integrato dei trasporti regionali e di vigilanza dei servizi di TPRL, è
istituito presso la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, lOsservatorio per la mobilità, con i
seguenti compiti:
a) rilevare e valutare i dati sulla mobilità regionale e i
suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della
valutazione della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche
e sociali della comunità regionale;
b) individuare e monitorare i parametri di efficienza,
efficacia e qualità dei servizi di TPRL, anche in relazione al loro impatto
ambientale, al consumo energetico e alla sicurezza;
c) rilevare e analizzare i livelli di produttività delle
imprese di trasporto, ai fini della definizione di standard ottimali di
gestione;
d) formulare proposte per lindividuazione delle reti di
servizi di cui allarticolo 2, comma 4;
e) verificare il grado di integrazione modale del sistema
del trasporto pubblico e proporre interventi migliorativi;
f) verificare lefficacia degli investimenti effettuati nel
settore;
g) predisporre un programma operativo per la raccolta e
lelaborazione dei dati mediante appropriati sistemi informatizzati, anche al
fine di corrispondere alle richieste del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per lelaborazione del Conto nazionale
trasporti;
h) relazionare annualmente alla Giunta regionale,
evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando ogni proposta utile a
migliorare lefficienza, lefficacia e la qualità del sistema dei
trasporti;
i) curare la pubblicazione e la diffusione dei dati
monitorati.
2. LOsservatorio per la mobilità si compone di 29
membri:
a) l’Assessore regionale ai trasporti, con funzioni di
presidente;
b) gli Assessori ai trasporti o loro delegati delle
Province;
c) un rappresentante dell’UPI;
d) un rappresentante dell’ANCI;
e) il Dirigente del Settore trasporti
f) il Presidente dell’ASSTRA;
g) il Presidente dell’ANAV;
h) il Dirigente del
trasporto locale regionale di Trenitalia spa;
i) il Presidente della Commissione trasporti della
Federazione regionale degli industriali della Puglia;
j) due rappresentanti delle associazioni dei
consumatori;
k) sei rappresentanti delle associazioni sindacali di
categoria e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
l) cinque rappresentanti delle associazioni sindacali
confederali firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
m) un rappresentante delle organizzazioni del trasporto
merci in conto terzi;
n) un rappresentante del Politecnico di Bari, indicato dal
Rettore tra gli esperti del settore trasporti;
o) un rappresentante delle altre università pugliesi,
indicato dal Comitato universitario regionale.
La partecipazione dei componenti alle sedute
dell’Osservatorio avviene senza alcun onere a carico del bilancio
regionale.
3. L’Osservatorio della mobilità è convocato dal Presidente
di norma una volta l’anno, allo scopo di approvare gli obiettivi delle attività
da svolgere e valutare, a consuntivo, i risultati raggiunti nel corso dell’anno,
svolti in particolare dall’Agenzia per la mobilità di cui al comma
5.
4. I soggetti gestori dei servizi hanno lobbligo di
fornire allOsservatorio per la mobilità tutti i dati richiesti nei tempi e con
le modalità stabilite dallOsservatorio medesimo. Linosservanza della suddetta
disposizione comporta lapplicazione delle sanzioni di cui all’art. 31, fermo
restando lobbligo di ottemperare.
5. Per le finalità dell’Osservatorio della mobilità è
costituita l’Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia denominata
AREM, con i seguenti compiti e struttura organizzativa:
a) allAREM sono demandate le funzioni di supporto alla
Regione e all’Osservatorio della mobilità e, ove richiesto, agli enti locali
nelle seguenti materie:
1) gestione del processo di pianificazione degli
investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti;
2) gestione del processo di pianificazione dei servizi per
la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi,
integrati fra loro e con la mobilità privata;
3) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei
servizi di competenza della Regione e, ove richiesto, degli enti
locali;
4) stipula degli accordi di programma e redazione dei
contratti di servizio;
5) controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento
dei servizi e verifica del rispetto della parità e delluguaglianza di
trattamento degli utenti;
6) gestione della politica tariffaria;
7) elaborazione del
Piano regionale delle merci e della logistica;
8) attuazione degli indirizzi del Piano regionale dei
trasporti per il sostegno della razionalizzazione
logistica;
9) definizione e attuazione di azioni di marketing
territoriale per favorire l’installazione nella regione di piattaforme
logistiche a valore aggiunto per la distribuzione nei Paesi del Mediterraneo e
dell’area balcanica;
10) promozione in Italia e all’estero delle risorse di
imprenditorialità, tecnologie e infrastrutture regionali al servizio della
logistica;
11) promozione e gestione di progetti innovativi che
richiedono una forte concertazione di soggetti pubblici e
privati.
b) lAREM realizza e gestisce una banca dati del sistema
della mobilità, del sistema della qualità dei servizi e del sistema di
informazione alla clientela e predispone una relazione annuale sullandamento
dei servizi di trasporto da trasmettere all’Osservatorio della mobilità e alla
Giunta regionale;
c) per lo svolgimento dei compiti di informazione e analisi
della domanda e degli altri propri compiti istituzionali, gli enti locali
trasmettono allAgenzia i dati necessari forniti dalle imprese esercenti
relativi ai servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità specificate nei
contratti di servizio. Per tale attività lAgenzia può avvalersi di una
struttura di monitoraggio, anche esterna, cui può essere conferito il diritto
allaccesso ai dati delle imprese e aziende che gestiscono i servizi di
trasporto. I dati raccolti dallAgenzia sono trasmessi alle organizzazioni
sindacali, imprenditoriali e dei consumatori e sono oggetto di confronto,
nell’ambito dell’Osservatorio della mobilità, tra le organizzazioni e la Regione
per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti;
d) sono organi dellAREM il Direttore generale, il Collegio
dei revisori;
e) il Direttore generale dellAREM è nominato dal
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale,
su proposta dellAssessore ai trasporti;
f) il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato
da contratto di diritto privato e decade alla scadenza della Giunta regionale;
resta in carica per lordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo
Direttore generale. Il suo emolumento è definito dalla Giunta regionale su
proposta dellAssessore. Lincarico è incompatibile con altre attività
professionali. Nel contratto sono individuate le condizioni e le modalità
attraverso le quali il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dellAssessore ai trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale,
può revocare lincarico del Direttore
generale;
g) il Direttore generale ha la rappresentanza legale
dellAgenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione in coerenza con
gli indirizzi della Giunta regionale;
h) il direttore provvede in particolare ai seguenti
compiti:
1) adozione del regolamento, approvato dalla Giunta
regionale, che disciplina il funzionamento dellAgenzia e ne specifica le
funzioni;
2) direzione della struttura;
3) predisposizione del programma annuale delle
attività;
4) predisposizione del bilancio di previsione e del conto
consuntivo;
5) gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali,
verifica del loro utilizzo, gestione del patrimonio e del
personale;
6) verifica e assicurazione del livello di qualità dei
servizi, ispezione e controllo interno;
7) redazione di una relazione annuale sullattività svolta
e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta
regionale;
8) stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di
tutti gli altri atti necessari e obbligatori;
9) cura delle relazioni sindacali;
i) al Direttore generale si applicano, in materia di
revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme nazionali
e regionali in vigore;
l ) presso lAREM è istituito il Collegio dei
revisori;
m) il Collegio dei revisori è composto da cinque membri,
dei quali tre effettivi e due supplenti, iscritti al registro dei revisori
ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è
costituito, con proprio atto, dal Presidente della Giunta regionale. Il collegio
dura in carica tre anni e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura.
I revisori restano, comunque, in carica fino alla nomina del nuovo
collegio;
n) il Collegio dei revisori dei conti
esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
dellAREM e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della
gestione, con apposito atto. I revisori dei conti hanno anche, disgiuntamente,
diritto di accesso agli atti e ai documenti dell’Agenzia;
o) la Giunta regionale determina
lindennità spettante al presidente e ai componenti il collegio, effettivi,
allatto della nomina del collegio stesso;
p) ai componenti del collegio si
applicano, in materia di revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché
prorogatio, le norme nazionali e regionali in vigore;
q) la nomina del Collegio dei revisori dei
conti, in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionati o deceduti,
deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della
revoca, delle dimissioni o del decesso;
r) le funzioni di controllo sullAREM sono esercitate dalla
Giunta regionale;
Sono sottoposti a
controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti
atti:
1. il bilancio di previsione annuale e
poliennale;
2. gli impegni di spesa poliennale;
3. il conto consuntivo;
4. il programma annuale di attività;
5. il regolamento;
6. la dotazione organica;
7. la relazione annuale sullattività svolta;
s) gli atti di cui alla lettera r) devono essere inviati,
per il tramite dell’Assessorato regionale ai trasporti, alla Giunta regionale
corredati del parere del collegio dei revisori;
t) gli atti non soggetti al controllo preventivo della
Giunta regionale sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione
nellalbo della sede dellAREM;
u) nei casi di inadempienza sono attivati i poteri
sostitutivi regionali;
v) il Direttore generale, entro sessanta giorni dalla sua nomina, redige e propone il
regolamento dellAREM;
z) il regolamento è approvato dalla Giunta regionale e
disciplina il funzionamento dellAREM e in particolare ne specifica le funzioni,
ne definisce lorganizzazione, la dotazione organica, le modalità di
reclutamento del personale, le modalità di funzionamento dellOsservatorio, nonché le modalità per la
definizione di rapporti con soggetti esterni, oltre che con soggetti aventi
specifiche professionalità, presenti tra il personale regionale, di enti locali
o di aziende di trasporto. La struttura dellAREM deve essere, comunque,
improntata a principi di alta professionalità, snellezza e funzionalità;
w) per lesercizio dei suoi compiti di
progettazione, studio e ricerca lAREM può stipulare con esperti contratti di
diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può, altresì,
stipulare convenzioni con società, enti qualificati e Università per
lespletamento di particolari servizi e partecipare a consorzi e società con
finalità di ricerca e formazione;
x) per il funzionamento e la gestione dellAREM la Regione
destina annualmente risorse pari al 3,5 per mille dei corrispettivi contrattuali
di servizio.
TITOLO 6DISCIPLINA
TARIFFARIA
Art. 26(Principi generali in materia
tariffaria) 1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le
rappresentanze regionali dellANCI, dellUPI, dellUNCEM, delle imprese di
trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e
delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie
chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi
minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con
lobiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto
dalla vigente normativa e di promuovere lintegrazione tariffaria tra i vari
servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.
2. Le basi tariffarie sono, di norma, incrementate
annualmente applicando l’indice dell’inflazione reale.
3. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi
interurbani sono commisurati alle basi tariffarie chilometriche di cui al comma
1 con i criteri di cui allarticolo 28. I prezzi minimi dei titoli di viaggio,
nonché gli abbonamenti mensili o settimanali dei servizi urbani e suburbani,
sono commisurati al prezzo del biglietto di corsa semplice di cui al comma 1 e
con i criteri stabiliti dagli enti competenti.
4. La Giunta regionale può disporre prezzi
più alti di quelli minimi per i servizi di TPRL interurbano. Analoga facoltà
compete ai Comuni per servizi di propria competenza.
5. La Giunta regionale e i
Comuni, secondo le competenze di cui al comma 4, possono autorizzare tariffe più
alte alle imprese di trasporto che ne fanno richiesta allo scopo di raggiungere,
tenuto conto della elasticità della domanda, il rapporto contrattualmente
stabilito tra ricavi e costi dei servizi. Per il rilascio dellautorizzazione le
imprese di trasporto devono fornire adeguate motivazioni a sostegno della
propria richiesta.
Art. 27(Titoli di
viaggio) 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico sono tenuti
a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del viaggio e
ad esibirlo al personale dellimpresa esercente o dellente di vigilanza o
controllo.
2. Le imprese di trasporto sono
tenute a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti titoli di
viaggio:
a) biglietti di corsa semplice, validi per effettuare una
sola corsa;
b) abbonamenti settimanali, validi per la settimana di
convalida;
c) abbonamenti mensili, validi per il mese di
convalida;
d) abbonamenti settimanali e mensili ridotti, validi per la
settimana o mese di convalida,
e) per eventuali servizi utilizzabili per non più di cinque
giorni alla settimana.
3. Le imprese di trasporto possono con proprio regolamento
limitare la validità degli abbonamenti settimanali e mensili, ferma restando la
validità temporale per la settimana o il mese di convalida, a un numero di corse
non inferiore rispettivamente a dodici e cinquantadue corse, ridotte a dieci e
quarantadue corse per gli abbonamenti ridotti.
4. Le imprese di trasporto possono adottare, previa
autorizzazione della Regione o dei Comuni, secondo le competenze di cui
allarticolo 26, altre tipologie dei titoli di viaggio in relazione a
particolari esigenze dei servizi gestiti.
Art. 28(Prezzi
minimi dei titoli di viaggio) 1. I prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi
interurbani di TPRL sono calcolati con le modalità di cui ai commi 2, 3, e 4
sulla base della lunghezza della relazione del viaggio corrispondente, per i
servizi automobilistici, al minor percorso stradale tra i centri serviti
indipendentemente dalleffettivo percorso dei servizi medesimi. Le lunghezze
sono assunte con riferimento a fasce chilometriche di cinque chilometri fino ai
cinquanta chilometri e di dieci chilometri oltre i cinquanta chilometri,
assumendo la prima fascia da uno a dieci chilometri. I prezzi dei titoli di
viaggio dei servizi di TPRL sono arrotondati, per eccesso e per difetto, ai
dieci centesimi di Euro fino all’importo di venticinque Euro e all’Euro per
importi superiori ai venticinque Euro. I prezzi dei titoli di viaggio sono
comprensivi di IVA.
2. I prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei
servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica
stabilita ai sensi dellarticolo 26, comma 1, per la lunghezza chilometrica
massima della fascia in cui è compresa la lunghezza della relazione. Il prezzo
minimo del biglietto di corsa semplice è commisurato alla lunghezza di quindici
chilometri.
3. I prezzi minimi degli abbonamenti settimanali dei sevizi
interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui
allarticolo 26, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è
compresa la relazione e per il coefficiente dodici, o il coefficiente dieci per
gli abbonamenti ridotti, con applicazione dei seguenti sconti
progressivi:
a) fino a 10 km : 20%
b) da 11 a 20 km : 25%
c) da 21 a 30 km : 35%
d) da 31 a 40 km : 50%
e) da 41 a 50 km : 65%
f) oltre 50 km: 80%
4. I prezzi minimi degli abbonamenti mensili dei servizi
interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui
allarticolo 26, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è
compresa la relazione e per il coefficiente cinquanta, o il coefficiente
quarantadue per gli abbonamenti ridotti, con applicazione dei seguenti sconti
progressivi:
a) Fino a 10 km : 30%
b) da 11 a 20 km : 40%
c) da 21 a 30 km : 50%
d) da 31 a 40 km : 60%
e) da 41 a 50 km : 75%
f) oltre 50 km: 85%
5. I ragazzi di età inferiore a dieci anni accompagnati da
persona adulta sono trasportati gratuitamente.
6. Le imprese di trasporto stabiliscono
con proprio regolamento, trasmesso allente affidante e alla Regione, le
modalità per leventuale rilascio di tessere di riconoscimento per viaggiatori
in abbonamento e di titoli di viaggio a bordo con relativo sovrapprezzo, per la
prenotazione di posti e per il trasporto di bagagli e
animali.
7. Le imprese di trasporto sono obbligate a trasmettere
alla Regione e ai propri enti affidanti le tabelle dei prezzi e delle distanze
dei titoli di viaggio rilasciati per i servizi dalle stesse gestiti, dando
tempestiva notizia delle eventuali variazioni intervenute. Le imprese di
trasporto sono altresì tenute a dare ampia informazione alla clientela delle
tariffe applicate e del regolamento di cui al comma 6. Linosservanza delle
predette disposizioni comporta lapplicazione delle sanzioni di cui allarticolo
31.
8. La base tariffaria chilometrica minima di cui
allarticolo 26, comma 1, è espressa in Euro con almeno quattro cifre
decimali.
Art. 29(Sistema
tariffario integrato) 1. La Regione promuove listituzione di un sistema
tariffario integrato che consenta allutente lutilizzo di tutti i servizi di
TPRL sul proprio territorio con il pagamento di un unico titolo di viaggio,
anche con carte multiservizi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la
Regione promuove la costituzione, anche con la propria partecipazione, di un
centro di gestione del sistema tariffario integrato, in forma societaria o
consortile con la partecipazione delle imprese di trasporto e di altri soggetti
pubblici o privati. Leventuale quota partecipativa regionale non può superare
il trenta per cento.
3. Fino alla costituzione del centro di cui al comma 2 la
Giunta regionale ha facoltà di imporre integrazioni tariffarie tra più imprese
di trasporto pubblico con modalità dalla stessa stabilite e sentite le imprese
interessate.
4. Per aree a elevata diffusione abitativa la Giunta
regionale promuove, nellambito degli obiettivi di cui al comma 1, sistemi
tariffari diversi da quelli di cui agli articoli 27 e 28 riferiti a parametri
temporali e zonali.
Art. 30(Agevolazioni
tariffarie) 1. È facoltà della Regione e degli enti locali disporre
agevolazioni o gratuità tariffarie in favore di determinate categorie di utenti
a condizione che i relativi atti dispositivi provvedano contestualmente a
coprire i minori ricavi del traffico derivanti alle imprese di trasporto dalle
predette agevolazioni.
2. Gli sconti sugli abbonamenti calcolati con i criteri di
cui allarticolo 28, commi 3 e 4, hanno carattere di sconti commerciali e non
costituiscono agevolazioni ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
3. Nei limiti della disponibilità del capitolo di spesa di
cui allarticolo 4, comma 2, lettera e), la Giunta regionale può disporre il
rilascio, da parte delle imprese, di documenti di viaggio per la circolazione
gratuita sugli autoservizi di TPRL delle seguenti categorie di
cittadini:
a) privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo
non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro
eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
b) invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio,
iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A) allegata alla
legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni, e loro eventuali
accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
c) invalidi civili e portatori di handicap certificati
dallautorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura
non inferiore all80 per cento e loro eventuali accompagnatori se ne è
riconosciuto il diritto, nonché invalidi del lavoro certificati dallautorità
competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore
al 70 per cento.
I documenti di viaggio sono rilasciati dalle imprese, nel
limite massimo di valore di cui al comma 4, ai cittadini che ne facciano
richiesta per le tratte di servizio interessate, previo accertamento della loro
appartenenza a una delle predette categorie sulla base di idoneo documento e
sulla base degli elenchi prodotti dalle associazioni regionali delle categorie
aventi diritto.
4. Le compensazioni dei minori ricavi del traffico
conseguenti alle agevolazioni di cui al precedente comma sono stabilite nel
limite massimo del 2 per mille dei corrispettivi contrattuali di servizio e,
comunque, nel limite della disponibilità del capitolo di spesa di cui
allarticolo 4, comma 2, lettera e).
5. Le clausole dei contratti “ponte” di servizio relative
alle gratuità di viaggi alle categorie di cui al precedente comma 3 si intendono
sostituite con riferimento alle presenti disposizioni.
TITOLO 7SANZIONI
Art. 31(Sanzioni
agli enti e imprese di trasporto) 1. La mancata osservanza delle disposizioni della presente
legge comporta lapplicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
1.000,00 a Euro 10.000,00 a carico dellente o impresa
inadempiente.
2. Limporto della sanzione amministrativa spetta allente
competente allaccertamento dellinfrazione, il quale può introitarne limporto
mediante recupero a valere compensativamente sugli eventuali corrispettivi
dovuti allimpresa sanzionata.
3. La Regione può disporre recuperi di somme a qualsiasi
titolo dovute dagli enti locali o dalle imprese di trasporto in sede di
trasferimenti di risorse ai medesimi enti o imprese.
4. Nel caso di inadempienza
agli obblighi di esercizio rivenenti dai contratti di servizio e dalle carte dei
servizi, l’impresa di trasporto inadempiente, ferma restando l’applicazione
delle sanzioni contrattualmente previste, è tenuta a corrispondere un equo
indennizzo agli eventuali utenti che ne abbiano subito danno. I criteri di
indennizzo sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 32(Sanzioni
agli utenti dei servizi) 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che
allatto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio sono
tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una
sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ridotta a Euro 50,00 se lutente estingue lillecito
entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua
notifica.
2. Limporto della predetta sanzione amministrativa compete
allimpresa esercente il servizio.
3. Il mancato rispetto da parte degli
utenti dei servizi delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura
comporta lapplicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 55,00 a
Euro 250,00, ridotte al 50 per cento se lutente estingue lillecito entro i
trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica.
Limporto della predetta sanzione amministrativa compete allesercente il
servizio.
4. Per laccertamento e la contestazione degli illeciti di
cui ai commi 1 e 3 le imprese di trasporto abilitano i propri agenti nelle forme
di legge. Qualora il pagamento delle sanzioni non sia effettuato nelle forme di
cui ai commi 1 e 3, il direttore dellimpresa di trasporto, pubblica o privata,
ricevuto il rapporto dellagente che ha accertato linfrazione, è competente, ai
sensi dellarticolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.689, a emettere
lordinanza-ingiunzione con le procedure di cui al medesimo articolo 18.
TITOLO 8NORME FINALI
E FINANZIARIE
Art. 33(Contratti
Ponte) 1. I contratti ponte di TPRL sottoscritti nella
Regione Puglia restano in vigore sino all’espletamento delle procedure
concorsuali di cui all’articolo 16 della presente legge. I programmi di
esercizio riportati nei contratti ponte non possono subire variazioni salvo per
gli orari, che possono variare per mutate esigenze di mobilità.
Art. 34(Avvio delle procedure
concorsuali) 1. La Regione e gli enti locali competenti, entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno l’obbligo di attivare le procedure concorsuali di cui all’articolo 16
della presente legge affinché, a far data dal 1° gennaio 2004, i servizi di TPRL
– esclusi i servizi ferroviari – vengano affidati con contratto di servizio
pubblico di cui all’articolo 19 della presente legge.
2. I servizi ferroviari esclusi dal comma 1 saranno
affidati a far data dal 1° gennaio 2004 come previsto dal d.lgs. 422/1997 e
d.lgs 400/1999.
Art. 35(Costituzione
A.RE.F.) 1. La Regione Puglia promuove, entro il 31 dicembre 2003,
la costituzione di una società per azioni secondo le norme degli articoli 2325 e
seguenti del Codice civile, denominata Azienda regionale ferroviaria (A.RE.F.)
S.p.A.
2. L’A.RE.F. ha le finalità di realizzare un sistema
ferroviario regionale coordinato e integrato nel sistema del trasporto pubblico
locale che garantisca le esigenze collettive di mobilità delle persone e delle
merci e che promuova un equilibrato sviluppo economico e sociale dell’intero
territorio regionale.
3. Principi e oggetto sociale della società saranno quelli
di partecipare alle gare a evidenza pubblica e gestire l’intera rete dei servizi
ferroviari della Regione Puglia. Così costituita, l’A.RE.F. potrà gestire i
servizi ferroviari e automobilistici integrativi o sostitutivi strettamente
legati all’esercizio ferroviario locale di competenza territoriale della Regione
Puglia.
4. Soci dell’A.RE.F. possono essere enti locali, aziende e
istituti di credito, camere di commercio, industria e artigianato, imprenditori
singoli e associati.
5. Lo Statuto dell’A.REF. è approvato dal competente organo
societario, previo parere della Giunta regionale e nel rispetto di quanto
previsto all’articolo 13.
6. L’A.RE.F., per meglio integrare e consolidare le proprie
finalità intermodali, parteciperà anche a gare del settore automobilistico da
esercitarsi nella Regione Puglia e che siano di proprietà degli enti comunali
capoluoghi di provincia.
7. Il capitale sociale dell’A.RE.F. in fase di costituzione
viene quantificato in Euro 5.200.000,00. La Regione e gli enti locali vi
partecipano nei limiti previsti al comma 2 dell’articolo 13. Sia per la
determinazione della quota di partecipazione della Regione Puglia che per il
relativo finanziamento si dovrà provvedere con specifico provvedimento mediante
stanziamento in apposito capitolo di spesa a costituirsi.
8. La composizione degli organi sociali è determinata dallo
Statuto dell’A.RE.F. La rappresentanza della Regione è designata dalla Giunta
regionale.
9. La rappresentanza della
Regione negli organi statutari dell’A.RE.F. relaziona annualmente alla stessa
sulle realizzazioni e sui programmi della società, nonchè sull’andamento di gestione
economico-finanziaria.
10. La Regione è rappresentata nell’Assemblea dell’A.RE.F.
dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale suo delegato,
che partecipa all Assemblea dopo aver acquisito gli orientamenti della Giunta
stessa.
Art. 36(Norma
finanziaria) 1. Alla copertura
degli oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge, per l’esercizio
finanziario 2002, si provvede:
1. quanto alla spesa prevista all’articolo 4, comma 2,
lettera a), con lo stanziamento iscritto al capitolo
552012/2002;
2. quanto alla spesa prevista all’articolo 4, comma 2,
lettera b), con lo stanziamento iscritto al capitolo
552013/2002;
3. quanto alla spesa prevista all’articolo 4, comma 2,
lettera c), con lo stanziamento iscritto al capitolo
552018/2002;
4. quanto alla spesa prevista all’articolo 4, comma 2,
lettera d), con gli stanziamenti che saranno iscritti ai capitoli di spesa
551041 e 551042, a seguito di assunzione di mutuo con oneri di ammortamento a
totale carico dello Stato ai sensi della legge 194/98;
5. quanto alla spesa prevista all’articolo 4, comma 2,
lettera e), con lo stanziamento iscritto al capitolo
552016/2002;
6. quanto alla spesa prevista all’articolo 33, comma 2, con
lo stanziamento iscritto al capitolo 552023/2002;
7. quanto alla spesa prevista all’articolo 25, con uno
stanziamento di Euro 110.000,00 da iscriversi al capitolo di nuova istituzione
epigrafato “Spese per il funzionamento dell’Agenzia regionale per la mobilità”
mediante contestuale riduzione, di pari importo, dell’autorizzazione di spesa
del bilancio di previsione 2002 iscritta al capitolo 3185.
2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di
predisposizione dei bilanci di previsione annuali.
Art. 37(Obbligo di
notifica UE) 1. L’efficacia della presente legge, limitatamente
agli articoli 9 e 10, che prevedono la concessione di aiuti di Stato a finalità
regionale, è sospesa sino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia dell’esito dell’esame da parte della Commissione Europea, ai
sensi dell’articolo 93 del Trattato UE.
TITOLO 9ABROGAZIONI
Art. 38(Abrogazioni) 1. Sono abrogate: la legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 e le
sue successive modifiche e integrazioni per quanto incompatibili con la presente
e, precisamente, il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 4 maggio
1999, n. 17, l’articolo 15 della legge
regionale 13 dicembre 1999, n, 32, l’articolo 56 della legge regionale 12 aprile
2000, n. 9, i comma 1-3-4-5-8-10-11 dell’articolo 8 della legge regionale 22
dicembre 2000, n. 28, la legge regionale 12 febbraio 2001, n. 10, l’articolo 37
della legge regionale 31 maggio 2001, n.
14, la legge regionale 3 aprile 1995, n.
9, l’articolo 18 della legge regionale 5 dicembre 2001 n. 32, gli articoli 32,
33 e 35 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 e l’articolo 2 della legge
regionale 25 giugno 2002, n. 11.
2. Le disposizioni abrogate di cui al comma 1 restano
applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo
della loro vigenza.
3.
Norme in contrasto con la presente legge sono, in ogni caso,
abrogate.
Disposizioni finali La
presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 60 dello statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
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