Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 10 Istituzione del Consiglio regionale dell' economica e del lavoro.(1)
Art. 1(Finalita) 1. La Regione assicura la partecipazione al processo di
programmazione oltre che degli enti locali territoriali, tramite il Comitato d
intesa di cui alla legge
regionale 24 maggio 1985, n. 43, anche delle forze economiche e sociali, in
attuazione di quanto stabilito dagli artt. 1 e 3 del proprio Statuto e dall
art. 2
della legge
regionale 4 marzo 1975, n. 24.
2. Per le finalita di cui al precedente comma, e istituito il
Consiglio regionale dell economia e del lavoro.
Art. 2(Attribuzioni) 1. Il Consiglio regionale dell economia e del lavoro e
organismo permanente consultivo della Regione.
2. Il Consiglio puo esprimere voti e proposte alla Regione e,
tramite la Regione, al Parlamento e al Governo centrale in materia di economia
del lavoro.
3. Gli organi della Regione possono chiedere al Consiglio:
a) di formulare pareri:
- su materie che comportano indirizzi di politica economica,
finanziaria e sociale;
- su atti e normative di particolare rilevanza per la
programmazione economica e finanziaria da adottare, modificare o aggiornare e su
modalita, procedure e tempi di attuazione degli stessi;
- su piani e interventi volti al mantenimento dei livelli
occupazionali e allo sviluppo dell occupazione;
- su programmi di sperimentazione e adeguamento tecnologico nei
settori produttivi;
- su obiettivi e criteri da perseguire in rapporto all
intervento per il Mezzogiorno;
- su ogni altra questione che rientri nell ambito dell
economia del lavoro;
- quando leggi regionali prevedono la consultazione delle forze
economiche e sociali e ogniqualvolta gli Organi della Regione ritengano di
interpellarlo;
b) di compiere studi e indagini in materia di economia e
lavoro, delimitandone l oggetto e le finalita.
Art. 3(Componenti) 1. Il Consiglio regionale dell economia e del lavoro e
composto da:
a) il Presidente, designato dalla Giunta regionale;
b) diciotto rappresentanti dei lavoratori dei diversi settori
produttivi (primario, secondario, terziario e terziario avanzato);
c) due rappresentanti dei dirigenti di azienda;
d) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti
(compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari);
e) tre rappresentanti delle attivita artigiane;
f) tre rappresentanti del movimento cooperativistico;
g) quattro rappresentanti delle imprese industriali scelti in
modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della
grande industria, e dell impresa a partecipazione statale;
h) tre rappresentanti delle imprese agricole;
i) due rappresentanti delle imprese commerciali;
l) tre rappresentanti delle imprese di trasporto;
m) un rappresentante della FINPUGLIA, designato dal Consiglio
di amministrazione;
n) nove esperti nelle materie economiche e sociali designati:
tre dalla Giunta regionale, due dall Universita di Bari, due dallUniversita
di Lecce e tre dall Universita di Foggia;
o) il Direttore dell Ufficio regionale del lavoro e MO di
Bari;
p) il Direttore dell Agenzia regionale per l impiego.
2. I rappresentanti di cui alle lett. b), c) e d) del
precedente comma 1 sono designati dalle Organizzazioni sindacali e professionali
delle Confederazioni e Associazioni regionali piu rappresentative a livello
regionale, presenti nel Consiglio nazionale dell economia e del lavoro.
Art. 4(Nomina) 1. Il Presidente e i membri del Consiglio regionale dell
economia e del lavoro sono nominati con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
2. Il Consiglio elegge nel suo seno due Vice Presidente.
3. La posizione di componente del Consiglio e incompatibile
con quella di membro del Parlamento o di Consigliere regionale o di dipendente
della Regione.
4. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Nel caso in cui,
per dimissioni o altro motivo, taluno dei componenti il Consiglio debba essere
sostituito, la sostituzione ha luogo per il tempo che ancora rimane alla
scadenza del quinquennio.
5. Il Presidente della Giunta regionale procede alla
costituzione e insediamento del Consiglio dopo che, alla scadenza del termine
assegnato, almeno la meta delle categorie rappresentate abbia fatto pervenire
le proprie designazioni.
Art. 5(Funzionamento) 1. Il Consiglio regionale dell economia e del lavoro si
riunisce almeno due volte l anno ed e convocato dal suo Presidente, che ne
disciplina i lavori.
2. Il Consiglio puo essere convocato anche su richiesta di un
terzo dei suoi componenti. La convocazione deve effettuarsi almeno quindici
giorni prima di quello stabilito per la seduta, salvo casi di urgenza. In tal
caso la convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della data
fissata.
3. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di
almeno la meta dei componenti.
4. I pareri del Consiglio devono essere resi entro il termine
stabilito nella richiesta. Il Presidente del Consiglio ha facolta di chiedere
una proroga.
5. I pareri sono formulati per iscritto e corredati della
documentazione che il Consiglio giudichi utile per chiarirli e completarli.
6. Il Consiglio puo istituire Commissioni speciali, alle quali
assegnare determinati argomenti.
Art. 6(Sede - Segreteria - Informazione) 1. Il Consiglio regionale dell economia e del lavoro ha sede
presso la Regione Puglia.
2. I rapporti tecnico - burocratici del Consiglio sono
assicurati dai servizi della Segreteria della Presidenza della Giunta
regionale.
3. L attivita del Consiglio e regolarmente verbalizzata e i
relativi estratti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 7(Indennita) 1. Ai partecipanti alle riunioni del Consiglio regionale dell economia e del
lavoro sono corrisposte dalla Regione le indennita previste dall art.4
della legge regionale
12 agosto 1981, n. 45.
Art. 8(Norma finanziaria) 1. Per la spesa riveniente dall applicazione della presente
legge, prevista, in termini di competenza e cassa, in lire 200.000.000, si fa
fronte mediante lo stanziamento previsto al cap. 0004970 Attuazione
della normativa per la costituzione del Consiglio regionale pugliese per l
economia e il lavoro del bilancio di previsione per l esercizio
finanziario 1995.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvedera in
sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.
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