Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 10 Istituzione del Consiglio regionale dell' economica e del lavoro.
Art. 1(Finalita) 1. La Regione assicura la
partecipazione al processo di programmazione oltre che degli enti locali
territoriali, tramite il Comitato d intesa di cui alla legge regionale 24
maggio 1985, n. 43, anche delle forze economiche e sociali, in attuazione di
quanto stabilito dagli artt. 1 e 3 del proprio Statuto e dall art. 2 della
legge regionale 4 marzo 1975, n. 24.
2. Per le finalita di cui al
precedente comma, e istituito il Consiglio regionale dell economia e del
lavoro.
Art. 2(Attribuzioni) 1. Il Consiglio regionale dell
economia e del lavoro e organismo permanente consultivo della
Regione.
2. Il Consiglio puo esprimere
voti e proposte alla Regione e, tramite la Regione, al Parlamento e al Governo
centrale in materia di economia del lavoro.
3. Gli organi della Regione
possono chiedere al Consiglio:
a) di formulare
pareri:
- su materie che comportano
indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale;
- su atti e normative di
particolare rilevanza per la programmazione economica e finanziaria da adottare,
modificare o aggiornare e su modalita, procedure e tempi di attuazione degli
stessi;
- su piani e interventi volti al
mantenimento dei livelli occupazionali e allo sviluppo dell
occupazione;
- su programmi di
sperimentazione e adeguamento tecnologico nei settori
produttivi;
- su obiettivi e criteri da
perseguire in rapporto all intervento per il Mezzogiorno;
- su ogni altra questione che
rientri nell ambito dell economia del lavoro;
- quando leggi regionali
prevedono la consultazione delle forze economiche e sociali e ogniqualvolta gli
Organi della Regione ritengano di interpellarlo;
b) di compiere studi e indagini
in materia di economia e lavoro, delimitandone l oggetto e le
finalita.
Art. 3(Componenti) 1. Il Consiglio regionale dell
economia e del lavoro e composto da:
a) il Presidente, designato
dalla Giunta regionale;
b) diciotto rappresentanti dei
lavoratori dei diversi settori produttivi (primario, secondario, terziario e
terziario avanzato);
c) due rappresentanti dei
dirigenti di azienda;
d) cinque rappresentanti dei
coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli
proprietari);
e) tre rappresentanti delle
attivita artigiane;
f) tre rappresentanti del
movimento cooperativistico;
g) quattro rappresentanti delle
imprese industriali scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della
piccola, della media e della grande industria, e dell impresa a partecipazione
statale;
h) tre rappresentanti delle
imprese agricole;
i) due rappresentanti delle
imprese commerciali;
l) tre rappresentanti delle
imprese di trasporto;
m) un rappresentante della
FINPUGLIA, designato dal Consiglio di amministrazione;
n) nove esperti nelle materie
economiche e sociali designati: tre dalla Giunta regionale, due dall
Universita di Bari, due dallUniversita di Lecce e tre dall Universita di
Foggia;
o) il Direttore dell Ufficio
regionale del lavoro e MO di Bari;
p) il Direttore dell Agenzia
regionale per l impiego.
2. I rappresentanti di cui alle
lett. b), c) e d) del precedente comma 1 sono designati dalle Organizzazioni
sindacali e professionali delle Confederazioni e Associazioni regionali piu
rappresentative a livello regionale, presenti nel Consiglio nazionale dell
economia e del lavoro.
Art. 4(Nomina) 1. Il Presidente e i membri del
Consiglio regionale dell economia e del lavoro sono nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale.
2. Il Consiglio elegge nel suo
seno due Vice Presidente.
3. La posizione di componente
del Consiglio e incompatibile con quella di membro del Parlamento o di
Consigliere regionale o di dipendente della Regione.
4. Il Consiglio dura in carica
cinque anni. Nel caso in cui, per dimissioni o altro motivo, taluno dei
componenti il Consiglio debba essere sostituito, la sostituzione ha luogo per il
tempo che ancora rimane alla scadenza del quinquennio.
5. Il Presidente della Giunta
regionale procede alla costituzione e insediamento del Consiglio dopo che, alla
scadenza del termine assegnato, almeno la meta delle categorie rappresentate
abbia fatto pervenire le proprie designazioni.
Art. 5(Funzionamento) 1. Il Consiglio regionale dell
economia e del lavoro si riunisce almeno due volte l anno ed e convocato dal
suo Presidente, che ne disciplina i lavori.
2. Il Consiglio puo essere
convocato anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti. La convocazione
deve effettuarsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la seduta,
salvo casi di urgenza. In tal caso la convocazione deve essere fatta almeno
cinque giorni prima della data fissata.
3. Le sedute del Consiglio sono
valide con la presenza di almeno la meta dei componenti.
4. I pareri del Consiglio devono
essere resi entro il termine stabilito nella richiesta. Il Presidente del
Consiglio ha facolta di chiedere una proroga.
5. I pareri sono formulati per
iscritto e corredati della documentazione che il Consiglio giudichi utile per
chiarirli e completarli.
6. Il Consiglio puo istituire
Commissioni speciali, alle quali assegnare determinati
argomenti.
Art. 6(Sede - Segreteria -
Informazione) 1. Il Consiglio regionale dell
economia e del lavoro ha sede presso la Regione Puglia.
2. I rapporti tecnico -
burocratici del Consiglio sono assicurati dai servizi della Segreteria della
Presidenza della Giunta regionale.
3. L attivita del Consiglio e
regolarmente verbalizzata e i relativi estratti sono pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 7(Indennita) 1. Ai partecipanti alle
riunioni del Consiglio regionale dell economia e del lavoro sono corrisposte
dalla Regione le indennita previste dall art. 4 della legge regionale 12
agosto 1981, n. 45.
Art. 8(Norma
finanziaria) 1. Per la spesa riveniente dall
applicazione della presente legge, prevista, in termini di competenza e cassa,
in lire 200.000.000, si fa fronte mediante lo stanziamento previsto al cap.
0004970 << Attuazione della normativa per la costituzione del Consiglio
regionale pugliese per l economia e il lavoro >> del bilancio di
previsione per l esercizio finanziario 1995.
2. Per gli esercizi finanziari
successivi si provvedera in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di
previsione.
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