Anno 2003
Numero 2
Data 01/04/2003
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
Note Pubblicato nel B.R.R. Puglia dell'9 aprile 2003, n. 38.
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Regolamento Regionale 1 aprile 2003, n. 2

L.r. 9.12.2002, n. 20 - art. 42 - Definizione ordine del giorno Consiglio regionale ai Lavori pubblici.



Il Presidente della Giunta regionale



 
Premesso che allesame dellorgano consultivo regionale competente in materia di opere e lavori pubblici, non ancora esaminati alla data di insediamento del C.R.LL.PP. risultano da esaminare numerose pratiche che attengono:
 
a)      Lammissibilità a contributo regionale del compenso revisionale
b)      Lammissibilità a contributo regionale di somme per interessi per ritardati pagamenti
c)      La definizione di riserve iscritte in contabilità
d)      Pareri per lesecuzione di provvedimenti sanzionatori amministrativi per violazione alle norme antisismiche
 
DISPONE
 
di regolamentare la definizione delle innanzi dette pratiche come segue:
 
- relativamente agli argomenti di cui alla lett. a) e b) i pareri saranno resi dai Dirigenti  delle Strutture Periferiche del Settore lavori Pubblici competenti per territorio. Sulla base di tali pareri verranno emessi i relativi provvedimenti amministrativi da parte dei competenti settori regionali;
 
- per  quanto attiene  la definizione delle riserve iscritte in contabilità, le relative pratiche saranno rimesse agli Enti  interessati  affinchè  sulle stesse, in base alle relazioni riservate del D.L. e del Collaudatore nonché dallesame degli atti, si  esprima  con  motivato parere il responsabile  del procedimento. Nel caso in cui  tale figura non fosse stata a suo tempo individuata, lAmministrazione aggiudicatrice provvederà ad individuare nel proprio organico un tecnico cui affidare, per esame e parere, la pratica in questione.
A seguito  del  parere  come sopra acquisito lEnte interessato assumerà formalmente le proprie determinazioni. Gli eventuali maggiori oneri conseguenti sono a carico dellAmministrazione aggiudicatrice;
 
- i pareri obbligatori previsti dallart. 25 della legge 02.02.1974, n. 64, in materia di repressione delle violazioni antisismiche, saranno espressi dal Dirigente della Struttura Periferica del Settore Lavori Pubblici competente per territorio.
Nellesprimere il singolo parere di demolizione o di adeguamento alle norme tecniche antisismiche vigenti, il Dirigente valuterà adeguatamente gli atti istruttori, ivi comprese le deduzioni di cui allart. 21 della predetta legge, nonché le eventuali memorie difensive prodotte dalla ditta proprietaria dellimmobile oggetto dellabuso.
Ove lo ritenga indispensabile per la propria valutazione, il Dirigente potrà disporre ulteriori verifiche sopralluogo, in particolare finalizzate allaccertamento della conformità o meno dellopera abusiva alle norme antisismiche sopravvenute alla data di espletamento degli accertamenti di cui allart. 21 predetto.