Regolamento Regionale 1 aprile 2003, n. 2 L.r. 9.12.2002, n. 20 - art. 42 - Dedinizione ordine del giorno Consiglio regionale ai Lavori pubblici.(1) (2)
(1) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 8,
Reg.
15 marzo 2007, n. 7. (2) Vedi l'art.11
della l.r.
11 maggio 2001, n. 13 "Norme regionali in materia di opere e lavori
pubblici"e l'art. 42
della l.r.
9 dicembre 2002, n. 20 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2002"
Il Presidente della Giunta regionale Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla L.Cost. 22
novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
regionale lemanazione dei regolamenti regionali;
Vista la Delib.G.R. 11 marzo 2003, n.163 con la quale si
approva il regolamento regionale per la L.R. n. 20/2002 - art. 42 - Definizione
ordine del giorno Consiglio regionale ai Lavori Pubblici;
Vista la L.R.
9 dicembre 2002, n. 20 - art. 42:
Modalità per la definizione degli argomenti posti allesame dellorgano
consultivo regionale competente in materia di opere e lavori pubblici, non
ancora esaminati alla data di insediamento del C.R.LL.PP.
Emana
Il seguente regolamento:
Art. 1(3) [Premesso che allesame dellorgano consultivo regionale competente in materia
di opere e lavori pubblici, non ancora esaminati alla data di insediamento del
C.R.LL.PP. risultano da esaminare numerose pratiche che attengono: a) lammissibilità a contributo regionale del compenso
revisionale; b) lammissibilità a contributo regionale di somme per
interessi per ritardati pagamenti; c) la definizione di riserve iscritte in contabilità; d) pareri per lesecuzione di provvedimenti sanzionatori
amministrativi per violazione alle norme antisismiche.
Dispone
di regolamentare la definizione delle innanzi dette
pratiche come segue: - relativamente agli argomenti di cui alle lettere a) e b) i
pareri saranno resi dai Dirigenti delle Strutture Periferiche del Settore Lavori
Pubblici competenti per territorio. Sulla base di tali pareri verranno emessi i
relativi provvedimenti amministrativi da parte dei competenti settori regionali;
- per quanto attiene la definizione delle riserve iscritte in
contabilità, le relative pratiche saranno rimesse agli Enti interessati affinché
sulle stesse, in base alle relazioni riservate del D.L. e del Collaudatore
nonché dallesame degli atti, si esprima con motivato parere il responsabile del
procedimento. Nel caso in cui tale figura non fosse stata a suo tempo
individuata, lAmministrazione aggiudicatrice provvederà ad individuare nel
proprio organico un tecnico cui affidare, per esame e parere, la pratica in
questione.
A seguito del parere come sopra acquisito lEnte interessato
assumerà formalmente le proprie determinazioni. Gli eventuali maggiori oneri
conseguenti sono a carico dellAmministrazione aggiudicatrice; - i pareri obbligatori previsti dallart. 25 della legge 2
febbraio 1974, n. 64, in materia di repressione delle violazioni antisismiche,
saranno espressi dal Dirigente della Struttura Periferica del Settore Lavori
Pubblici competente per territorio.
Nellesprimere il singolo parere di demolizione o di
adeguamento alle norme tecniche antisismiche vigenti, il Dirigente valuterà
adeguatamente gli atti istruttori, ivi comprese le deduzioni di cui allart. 21
delle predetta legge, nonché le eventuali memorie difensive prodotte dalla ditta
proprietaria dellimmobile oggetto dellabuso.
Ove lo ritenga indispensabile per la propria valutazione, il
Dirigente potrà disporre ulteriori verifiche sopralluogo, in particolare
finalizzate allaccertamento della conformità o meno dellopera abusiva alle
norme antisismiche sopravvenute alla data di espletamento degli accertamenti di
cui allart. 21 predetto]
(3) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 8,
Reg.
15 marzo 2007, n. 7.
Disposizioni finali Il presente Regolamento sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
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