Legge Regionale 5 maggio 1973, n. 10 Bilancio di Previsione della Regione per l' esercizio finanziario dell' anno 1973.
Art. 1E autorizzato l accertamento, la riscossione e il versamento
nella Cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata
regionale secondo le leggi in vigore in conformita allo stato di previsione
dell entrata annesso alla presente legge.
Art. 2E autorizzato l impegno, la liquidazione e il pagamento delle
spese della Regione per l anno finanziario 1973 in conformita dello stato di
previsione della spesa annesso alla presente legge.
Art. 3La Giunta regionale e autorizzata, ai sensi dell art. 40
della legge sulla contabilita generale dello Stato, a disporre prelevamenti di
somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d ordine e la loro
iscrizione ai capitoli elencati nell allegato n. 1 allo stato di previsione
della spesa annesso alla presente legge, relativo alle spese obbligatorie e d
ordine.
Art. 4La Giunta regionale e autorizzata a disporre il prelevamento
di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione a
capitoli di bilancio che non riguardino le spese di cui al precedente articolo,
istituendo ove occorra capitoli nuovi.
Art. 5La Giunta e autorizzata ad introdurre con proprie
deliberazioni nel bilancio della Regione le variazioni occorrenti per iscrivere
all entrata e alla spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme
assegnate dallo Stato per l esercizio di funzioni delegate, dando alle somme
stesse la destinazione per cui sono state assegnate.
Art. 6La Giunta regionale e autorizzata ad introdurre con proprie
deliberazioni nel bilancio della Regione le variazioni occorrenti per l
attuazione delle leggi regionali che utilizzano il fondo a disposizione per far
fronte ad oneri derivanti da leggi regionali.
Art. 7Per le finalita di cui ai capitoli nn. 273, 274, 279, 283,
287, 289 e autorizzato un ulteriore limite trentacinquennale di impegno annuo
di L. 186.250.000, L. 518.087.300, L. 237.151.850, L. 17.000.000, L. 39.141.560,
L. 23.384.200, rispettivamente.
Art. 8Alle spese per l esercizio delle funzioni amministrative nelle
materie previste dall art. 117 della Costituzione aventi natura corrispondente
a quelle di cui alle spese soppresse o ridotte negli stati di previsione del
bilancio dello Stato con i decreti legislativi di trasferimento delle funzioni
amministrative, la Giunta e autorizzata a provvedere con i singoli
corrispondenti capitoli stanziati nello stato di previsione della spesa, in
applicazione delle vigenti leggi dello Stato fino a quando la Regione non avra
diversamente disposto con legge regionale.
Art. 9E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della
Regione per l anno 1973 annesso alla presente legge.
Art. 10La presente legge
regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127,
comma 2, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.
Art. 11La presente legge entra
in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
All. Omissis
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