Legge Regionale 5 maggio 1973, n. 10 Bilancio di Previsione della Regione per l' esercizio finanziario dell' anno 1973.
Art. 1E autorizzato l
accertamento, la riscossione e il versamento nella Cassa della Regione delle
imposte, delle tasse e di ogni altra entrata regionale secondo le leggi in
vigore in conformita allo stato di previsione dell entrata annesso alla
presente legge.
Art. 2E autorizzato l
impegno, la liquidazione e il pagamento delle spese della Regione per l anno
finanziario 1973 in conformita dello stato di previsione della spesa annesso
alla presente legge.
Art. 3La Giunta regionale e
autorizzata, ai sensi dell art. 40 della legge sulla contabilita generale
dello Stato, a disporre prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d ordine e la loro iscrizione ai capitoli elencati nell
allegato n. 1 allo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge,
relativo alle spese obbligatorie e d ordine.
Art. 4La Giunta regionale e
autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le
spese impreviste e la loro iscrizione a capitoli di bilancio che non riguardino
le spese di cui al precedente articolo, istituendo ove occorra capitoli
nuovi.
Art. 5La Giunta e autorizzata
ad introdurre con proprie deliberazioni nel bilancio della Regione le variazioni
occorrenti per iscrivere all entrata e alla spesa, istituendo - ove occorra -
nuovi capitoli, le somme assegnate dallo Stato per l esercizio di funzioni
delegate, dando alle somme stesse la destinazione per cui sono state
assegnate.
Art. 6Per le finalita di cui
ai capitoli nn. 273, 274, 279, 283, 287, 289 e autorizzato un ulteriore limite
trentacinquennale di impegno annuo di L. 186.250.000, L. 518.087.300, L.
237.151.850, L. 17.000.000, L. 39.141.560, L. 23.384.200,
rispettivamente.
Art. 7Per le finalita di cui
ai capitoli nn. 273, 274, 279, 283, 287, 289 e autorizzato un ulteriore limite
trentacinquennale di impegno annuo di L. 186.250.000, L. 518.087.300, L.
237.151.850, L. 17.000.000, L. 39.141.560, L. 23.384.200,
rispettivamente.
Art. 8Alle spese per l esercizio
delle funzioni amministrative nelle materie previste dall art. 117 della
Costituzione aventi natura corrispondente a quelle di cui alle spese soppresse o
ridotte negli stati di previsione del bilancio dello Stato con i decreti
legislativi di trasferimento delle funzioni amministrative, la Giunta e
autorizzata a provvedere con i singoli corrispondenti capitoli stanziati nello
stato di previsione della spesa, in applicazione delle vigenti leggi dello Stato
fino a quando la Regione non avra diversamente disposto con legge
regionale.
Alle spese per l esercizio
delle funzioni amministrative nelle materie previste dall art. 117 della
Costituzione, che non trovano previsione in appositi capitoli del bilancio, e
alle altre spese per interventi operativi di competenza regionale, si provvede
con lo stanziamento del fondo indiviso previsto al cap. 230 e contemporaneo
trasferimento a carico dei singoli capitoli di spesa che verranno modificati od
istituiti con successivi provvedimenti di variazione, quando saranno definite le
specifiche destinazioni della spesa stessa.
Art. 9E approvato il quadro
generale riassuntivo del bilancio della Regione per l anno 1973 annesso alla
presente legge.
Art. 10La presente legge
regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127,
comma 2, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.
Art. 11La presente legge entra
in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
|