Legge Regionale 20 giugno 1980, n. 71 Inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dai soppressi Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica e dai Centri di orientamento scolastico e professionale.
Art. 1Il personale di ruolo dei soppressi Consorzi provinciali per listruzione tecnica e dei Centri di orientamento scolastico e professionale trasferito nei ruoli regionali ai sensi e per gli effetti del I comma dellart. 11 della legge regionale n. 53 dell11.10.1978 è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con decorrenza giuridica ed economica dall1.1.1978. Il livello retributivo e funzionale di inquadramento del personale di cui al precedente comma è determinato in base alla allegata Tabella A) di equiparazione dei livelli di provenienza con i livelli funzionali del ruolo unico regionale.
Art. 2Al personale di cui al precedente articolo sono applicate le norme contenute nei Titoli VI, VII, VIII, IX e X della legge regionale n. 18 del 25.3.1974. Qualora, dopo la ricostruzione della carriera effettuata ai sensi dellart. 92 della su richiamata legge, il trattamento economico in godimento risulti superiore a quello spettante in base allinquadramento nel ruolo regionale, la differenza viene mantenuta come assegno <<ad personam>>, pensionabile, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.
Art. 3Per effetto dellinquadramento del personale di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo regionale, fissata nella tabella A) della legge regionale n. 18 del 25.3.74, viene modificata ed aumentata di n. 28 unità distinte per livelli funzionali di seguito indicati: VI livello n. 9 unità V livello n. 13 unità IV livello n. 3 unità III livello n. 1 unità II livello n. 2 unità Totale n. 28 unità
Art. 4Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza (1) ed assistenza il personale inquadrato è iscritto rispettivamente alla C.P.D.E.L., I.N.A.D.E.L. ed E.N.P.D.E.P. dalla data di decorrenza dellinquadramento. Ai dipendenti trasferiti nel ruolo regionale per effetto degli articoli 39 e 137 del D.P.R. n. 616/77 ed ai sensi del I comma dellarticolo 11 della legge regionale n. 53 del 1978, ai fini del ricongiungimento dei servizi precedentemente prestati, si applicano le disposizioni previste dalla legge 7.2.1979, n. 29. Ai fini dellindennità premio fine servizio si applicano le disposizioni previste dalla legge 8.3.1968, n. 152 per il servizio prestato presso la Regione Puglia e per quello eventualmente riscattabile ai sensi di legge. Per il servizio precedentemente prestato presso lEnte di provenienza le somme eventualmente accantonate e versate dallEnte soppresso è data facoltà ai dipendenti di chiedere la restituzione delle somme di cui trattasi per i servizi resi presso lEnte di provenienza medesimo, a titolo di indennità di anzianità o di licenziamento o comunque denominata e versate allAmministrazione regionale.
(1) La l.r. 36/87, artt. 1 e 2, estende anche al personale di cui alla presente legge la possibilità della ricongiunzione dei periodi assicurativi senza oneri a carico del personale
Art. 5All onere finanziario
derivante dall applicazione della presente legge si provvedera con lo
stanziamento iscritto al capitolo di spesa n. 00302 Stipendi,
retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo,
compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali LR n. 18/ 74 ed oneri
rivenienti dalla applicazione dell articolo 4 della LR n. 23/ 1974 per
l anno 1980. TABELLA A Equiparazione dei livelli di provenienza con i livelli regionali Livello retributivo e funzionale del ruolo di provenienza | Livello retributivo e funzionale del ruolo regionale | VI livello V livello IV livello III livello II livello | VI livello V livello IV livello III livello II livello |
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