Legge Regionale 20 giugno 1980, n. 71 Inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dai soppressi Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica e dai Centri di orientamento scolastico e professionale.
Art. 1Il personale di ruolo dei soppressi Consorzi provinciali per l istruzione tecnica e dei Centri di orientamento scolastico e professionale trasferito nei ruoli regionali ai sensi e per gli effetti del I comma dell art. 11 della legge regionale n. 53 dell 11- 10- 1978 e inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con decorrenza giuridica ed economica dall 1- 1- 1978. Il livello retributivo e funzionale di inquadramento del personale di cui al precedente comma e determinato in base alla allegata Tab.A) di equiparazione dei livelli di provenienza con i livelli funzionali del ruolo unico regionale.
Art. 2Al personale di cui al precedente articolo sono applicate le norme contenute nei Titoli VI, VII, VIII, IX e X della legge regionale n. 18 del 25- 3- 1974. Qualora, dopo la ricostruzione della carriera effettuata ai sensi dell art. 92 della su richiamata legge, il trattamento economico in godimento risulti superiore a quello spettante in base all inquadramento nel ruolo regionale, la differenza viene mantenuta come assegno << ad personam >>, pensionabile, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.
Art. 3Per effetto dell inquadramento del personale di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo regionale, fissata nella tabella A) della legge regionale n. 18 del 25- 3- 74, viene modificata ed aumentata di n. 28 unita distinte per livelli funzionali di seguito indicati: VI livello n. 9 unita V livello n. 13 unita IV livello n. 3 unita III livello n. 1 unita II livello n. 2 unita Totale n. 28 unita
Art. 4Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza il personale inquadrato e iscritto rispettivamente alla CPDEL, INADEL ed EMPDEP dalla data di decorrenza dell inquadramento. Ai dipendenti trasferiti nel ruolo regionale per effetto degli articoli 39 e 137 del DPR n. 616/ 77 ed ai sensi del I comma dell articolo 11 della legge regionale n. 53 del 1978, ai fini del ricongiungimento dei servizi precedentemente prestati, si applicano le disposizioni previste dalla legge 7- 2- 1979, n. 29. Ai fini dell indennita premio fine servizio si applicano le disposizioni previste dalla legge 8- 3- 1968, n. 152 per il servizio prestato presso la Regione Puglia e per quello eventualmente riscattabile ai sensi di legge. Per il servizio precedentemente prestato presso l Ente di provenienza le somme eventualmente accantonate e versate dall Ente soppresso e data facolta ai dipendenti di chiedere la restituzione delle somme di cui trattasi per i servizi resi presso l Ente di provenienza medesimo, a titolo di indennita di anzianita o di licenziamento o comunque denominata e versate all Amministrazione regionale.
Art. 5All onere finanziario derivante dall applicazione della presente legge si provvedera con lo stanziamento iscritto al capitolo di spesa n. 00302 << Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali LR n. 18/ 74 ed oneri rivenienti dalla applicazione dell articolo 4 della LR n. 23/ 1974 >> per l anno 1980.
TABELLA A TABELLA A) Equiparazione dei livelli di provenienza con i livelli regionali Livello retributivo e funzionale del ruolo di provenienza / Livello retributivo e funzionale del ruolo regionale VI livello...................... VI livello V livello........................ V livello IV livello.......................IV livello III livello........................III livello II livello........................ II livello
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