Anno 1980
Numero 71
Data 20/06/1980
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 20 giugno 1980, n. 71

Inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dai soppressi Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica e dai Centri di orientamento scolastico e professionale.



Art. 1


Il personale di ruolo dei soppressi Consorzi provinciali per l istruzione tecnica e dei Centri di orientamento scolastico e professionale trasferito nei ruoli regionali ai sensi e per gli effetti del I comma dell art. 11 della legge regionale n. 53 dell 11- 10- 1978 e inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con decorrenza giuridica ed economica dall 1- 1- 1978.

Il livello retributivo e funzionale di inquadramento del personale di cui al precedente comma e determinato  in base alla allegata Tab.A) di equiparazione dei livelli  di provenienza con i livelli funzionali del ruolo unico regionale.





Art. 2


Al personale di cui al precedente articolo sono applicate le norme contenute nei Titoli VI, VII, VIII, IX e X della legge regionale n. 18 del 25- 3- 1974.

Qualora, dopo la ricostruzione della carriera effettuata ai sensi dell art. 92 della su richiamata legge, il trattamento economico in godimento risulti superiore a quello spettante in base all inquadramento nel ruolo regionale, la differenza viene mantenuta come assegno << ad personam >>, pensionabile, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.





Art. 3


Per effetto dell inquadramento del personale di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo regionale, fissata nella tabella A) della legge regionale n. 18 del 25- 3- 74, viene modificata ed aumentata di n. 28 unita distinte  per livelli funzionali di seguito indicati:

VI livello n. 9 unita

V livello n. 13 unita

IV livello n. 3 unita

III livello n. 1 unita

II livello n. 2 unita

Totale n. 28 unita





Art. 4


Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza il personale inquadrato e iscritto rispettivamente alla CPDEL, INADEL ed EMPDEP dalla data di decorrenza dell inquadramento.

Ai dipendenti trasferiti nel ruolo regionale per effetto degli articoli 39 e 137 del DPR n. 616/ 77 ed ai sensi del I comma dell articolo 11 della legge regionale n. 53 del 1978, ai fini del ricongiungimento dei servizi precedentemente prestati, si applicano le disposizioni previste dalla legge 7- 2- 1979, n. 29.

Ai fini dell indennita premio fine servizio si applicano le disposizioni previste dalla legge 8- 3- 1968, n. 152 per il servizio prestato presso la Regione Puglia e per quello eventualmente riscattabile ai sensi di legge.

Per il servizio precedentemente prestato presso l Ente di provenienza le somme eventualmente accantonate e versate dall Ente soppresso e data facolta ai dipendenti di chiedere la restituzione delle somme di cui trattasi per i servizi resi presso l Ente di provenienza medesimo, a titolo di indennita di anzianita o di licenziamento o comunque denominata e versate all Amministrazione regionale.





Art. 5


All onere finanziario derivante dall applicazione della presente legge si provvedera con lo stanziamento iscritto al capitolo di spesa n. 00302 << Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali LR n. 18/ 74 ed oneri rivenienti dalla applicazione dell articolo 4 della LR n. 23/ 1974 >> per l anno 1980.





TABELLA A


TABELLA A)

Equiparazione dei livelli di provenienza con i livelli regionali

Livello retributivo e funzionale del ruolo di provenienza / Livello retributivo e funzionale del ruolo regionale

VI livello...................... VI livello

V livello........................ V livello

IV livello.......................IV livello

III livello........................III livello

II livello........................ II livello