Regolamento Regionale 30 giugno 2003, n. 5
Sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita
Art. 11. Sono sospesi fino al 31 luglio 2003 gli effetti dell’art. 5 e norme ad esso collegate del Regolamento Regionale n. 4 del 20/03/2001 in materia di grandi strutture di vendita.