Regolamento Regionale 30 giugno 2003, n. 5
Sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita
IL
PRESIDENTE
DELA
GIUNTA REGIONALE
-
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge
Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente
della Giunta Regionale l’emanazione dei Regolamenti
regionali;
-
Vista la
L.R. 4/8/1999, n. 24 con la quale la Regione
Puglia ha fissato i principi e le direttive per l’esercizio delle competenze
regionali in materia di commercio in applicazione del decreto legislativo n.
114/98;
-
Visto l’
art. 5 del Regolamento Regionale n. 4/01 che
fissa gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita
prevedendo le misure massime per ciascuna area provinciale per interventi di
apertura di grandi strutture di vendita suddivisi nel tempo tra secondo semestre
e anni successivi dalla data di entrata in vigore del Regolamento
stesso;
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Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 948 del 27/6/2003, con la quale si
propone la sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture
di vendita;
EMANA
il
seguente Regolamento
Art. 1Sono sospesi fino al 31 luglio 2003 gli effetti dellart.
5
e norme ad esso collegate del
Reg.
20 marzo 2001, n. 4 in materia di grandi strutture di vendita.
(1)
(1) Ai sensi dell'art. 28,
comma 10, L.R.
1° agosto 2003, n. 11, recante la nuova disciplina del commercio, sono fatti
salvi gli effetti della sospensione disposta dal presente regolamento. Vedi,
anche, le altre disposizioni ivi previste.
Disposizioni finali Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dellart.
60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.