Legge Regionale 10 dicembre 1982, n. 36 Interventi regionali in attuazione dell' art. 20 della legge 10- 5- 76, n. 319: " Norme per la tutela delle acque dall' inquinamento"- integrata e modificata dalla legge 24- 12- 79, n. 650.
Art. 1La Regione, in attuazione dellart. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrata e modificata dalla legge 24.12.1979, n. 650, concede contributi in conto capitale alle imprese singole o associate e ai consorzi di cui al secondo e al terzo comma dellart. 9 della medesima legge 24 dicembre 1979, n. 650, già in attività alla data del 1° gennaio 1975, che realizzano o modificano impianti di depurazione o di pretrattamento di scarichi o di fanghi di risulta dei processi depurativi, per il loro adeguamento alle previsioni della normativa nazionale e regionale.
Art. 2Gli interventi di cui al precedente art. 1 saranno destinati con carattere di priorità allattuazione delle opere a servizio dei complessi produttivi insediati nei territori dei Comuni costieri, in quelli dellentroterra che direttamente hanno influenza sulle coste stesse, nei bacini tributari di invasi di accumulo nonchè negli abitati cui sia riferibile un apporto inquinante superiore a 100.000 abitanti equivalenti. Nella concessione dei contributi saranno privilegiati gli impianti che prevedono il riciclo delle risorse idriche, il recupero degli scarti di lavorazione, il risparmio energetico e siano al servizio di insediamenti produttivi appartenenti ai comparti agro-alimentari, della lavorazione delle pelli, della chimica, della meccanica, della lavorazione di materiali lapidei nonchè di allevamenti zootecnici specie se a conduzione associata.
Art. 3Entro 30 giorni dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, approva le priorità, lindividuazione delle aree geografiche e dei settori merceologici in attuazione dei criteri definiti dal precedente art. 2 e dal primo programma di risanamento delle acque nonchè la misura dei contributi regionali di cui al precedente art. 1 in conformità con la normativa della Comunità Economica Europea. Entro 60 giorni (1) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione contenente le indicazioni di cui al comma precedente, le imprese interessate dovranno presentare alla Giunta regionale le domande per la concessione dei contributi contenenti lindicazione delle opere realizzate a cominciare dal 1976 e quelle in corso di realizzazione o da realizzare ed i relativi costi in coerenza con i programmi presentati alla Regione ai sensi dellarticolo 2 della legge 24.12.79, n. 650. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma precedente, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 1. Detto piano di riparto costituisce concessione di contributo e dovrà indicare, per ogni beneficiario, lammontare del contributo concesso, nonchè le opere ammesse a contributo.
(1) Con l.r. 2/84, art. 6, i termini per la presentazione sono stati prorogati di altri 60 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della stessa l.r. 2/84
Art. 4Lerogazione dei contributi sarà effettuata, con Decreto del Presidente della Giunta regionale o dellAssessore competente, se delegato, a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione comprovante lavvenuta realizzazione degli impianti e delle opere relativi ai contributi concessi ed attestazione, da parte del Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato linsediamento produttivo, della conformità delle opere realizzate con quelle autorizzate nonchè del rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650. Il decorso dei termini prescritti dal piano di riparto comporta la decadenza del contributo concesso.
Art. 5Al finanziamento del piano di
riparto di cui al precedente art. 3, si provvede mediante l impegno degli
stanziamenti spettanti alla Regione ai sensi dei commi sette, nove e dieci dell
art. 5 della legge 24- 12- 1979, n. 650. Al bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:
PARTE II -
SPESA Variazione in
aumento Cap. 02329 Opere
relative a scarichi industriali e agricoli - Art. 5, settimo comma,
legge 650/ 79 Bilancio Competenza
26.090.042.830 Bilancio Cassa
26.090.042.830 Variazione in diminuzione
Cap. 16204 Fondo per
il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione
Bilancio Competenza
26.090.042.830 Bilancio Cassa
26.090.042.830
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