Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 26
Assegnazioni finanziarie alle UU.SS.LL. per interventi socio - assistenziali collegati all' assistenza psichiatrica.(1)
Articolo unico [1. Le Unita Sanitarie Locali della Regione assicurano, a partire dall 1 gennaio 1987,
la continuita delle prestazioni socio – assistenziali
in favore delle persone affette da disturbi psichici, tenendo apposita contabilita separata .
2. La Regione, con decreto del Presidente
della Giunta o dell Assessore ai Servizi Sociali, se delegato, assegna le somme
occorrenti, con periodicita trimestrale, sulla base
di richieste documentate che le Unita Sanitarie
Locali inoltrano all Assessorato regionale ai Servizi sociali.
3. La Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, fissa criteri e modalita di erogazione degli interventi, a modifica od
integrazione di quelli in vigore.
4. Alla spesa riveniente dall
applicazione della presente legge si fa fronte mediante la seguente variazione
al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1987: omissis]