1. Le Unita Sanitarie Locali della Regione assicurano, a partire dall 1 gennaio 1987, la continuita delle prestazioni socio – assistenziali in favore delle persone affette da disturbi psichici, tenendo apposita contabilita separata .
2. La Regione, con decreto del Presidente della Giunta o dell Assessore ai Servizi Sociali, se delegato, assegna le somme occorrenti, con periodicita trimestrale, sulla base di richieste documentate che le Unita Sanitarie Locali inoltrano all Assessorato regionale ai Servizi sociali.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fissa criteri e modalita di erogazione degli interventi, a modifica od integrazione di quelli in vigore.
4. Alla spesa riveniente dall applicazione della presente legge si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1987:
PARTE II - SPESA
Variazione in aumento
Cap. 0307110 << Assegnazioni finanziarie alle UUSSLL per interventi socio - assistenziali collegati all Assistenza psichiatrica >> (nuova denominazione) competenza 10.000.000.000, cassa 10.000.000.0000
Variazione in diminuzione
Cap. 1602080 << Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali da modificare, integrare e abrogare >> (con modifica dell allegato 9 del bilancio 1987) competenza 10.000.000.000, cassa 10.000.000.000
5. Per gli anni successivi si fara fronte con le disponibilita del corrispondente capitolo del bilancio di previsione.