Anno 1988
Numero 2
Data 17/01/1988
Abrogato
Materia Artigianato;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 25 gennaio 1988, n. 14, S.O.
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Legge Regionale 17 gennaio 1988, n. 2

Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


TITOLO 1

Delle Commissioni provinciali e regionale: organizzazione e funzionamento.





CAPO 1

Disposizioni generali





Art. 1

(2) 


[La Regione, nellambito dei principi e delle norme di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, promuove ed attua lo sviluppo dellartigianato con il metodo della programmazione e con la partecipazione delle forze sociali e delle organizzazioni di categoria, nonché degli organi di rappresentanza e di tutela dellartigianato.

Sono organi di rappresentanza e di tutela dellartigianato, oltre che organi amministrativi, la Commissione regionale e le Commissioni provinciali.

Con successivo provvedimento legislativo la Regione attuerà la delega delle proprie competenze nel settore al fine di garantire con il decentramento maggiore funzionalità ed efficacia agli interventi] .



(2) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 2

 (3) 


 [Le Commissioni provinciali per lartigianato hanno sede nei capoluoghi di Provincia.

Esse hanno il compito di:

- curare la tenuta dellalbo delle imprese artigiane disponendo, per il rispettivo territorio, laccertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni;

- disporre liscrizione di ufficio nellalbo delle imprese nei cui confronti sia accertata lesistenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

- certificare, liscrizione delle imprese allalbo medesimo;

- provvedere alla revisione dellalbo nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;

- disporre la cancellazione dallalbo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o quando ne sia accertata, anche dufficio, la cessazione dellattività;

- concorrere a promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dellartigianato ed a favorire laggiornamento tecnico, produttivo e professionale delle imprese;

- iscrivere a domanda nella sezione separata dellalbo ai sensi dellart. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i consorzi e le società consortili con sede legale nel territorio della Provincia costituiti esclusivamente tra imprese artigiane;

- concorrere allelaborazione, promozione e realizzazione del programma di attività della Commissione regionale per lartigianato ed allo svolgimento di indagini, studi rilevazioni statistiche informazioni e documentazioni sulle attività artigiane anche utilizzando le possibilità derivanti da una idonea gestione dellalbo ai fini statistici;

- collaborare, quali organi tecnico-consultivi, con gli enti locali in merito ai problemi dellartigianato ed allelaborazione dei relativi programmi di intervento;

- predisporre la relazione da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta regionale per tramite del competente Assessore sullattività svolta nellanno precedente e sulla situazione dellartigianato nei rispettivi territori;

- svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale] .



(3) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 3

 (4) 


[La Commissione regionale per lartigianato ha sede presso la Regione. 

- Essa ha il compito di:

a) collaborare quale organo tecnico-consultivo con la Regione in merito ai problemi dellartigianato;

b) esprimere parere sulla programmazione regionale in materia di artigianato;

c) provvedere alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali;

d) decidere, in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali per lartigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dallalbo delle imprese artigiane;

e) effettuare, nellambito dei programmi regionali, le iniziative e gli interventi ad essa affidati;

f) collaborare allelaborazione dei programmi per la formazione, laddestramento e laggiornamento professionale;

g) sostenere e promuovere iniziative tendenti a sviluppare tutte le forme di associazionismo economico nel settore artigianato;

h) proporre, anche in collaborazione con le Commissioni provinciali, iniziative volte alla promozione, sviluppo, valorizzazione e tutela dellartigianato;

i) predisporre e presentare entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta regionale per il tramite del competente Assessore la relazione sullattività svolta nellanno precedente;

l) svolgere ogni altro compito attribuito con legge]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


CAPO 2

Commissioni provinciali e regionali: organizzazione e funzioni 





Art. 4

(5) 


[La Regione provvede a dotare le Commissioni provinciali e regionali per lartigianato di sede, attrezzature e personale funzionali allo svolgimento dei loro compiti, nel rispetto della loro autonomia.

Il personale di cui al comma precedente opera alle dipendenze funzionali del Presidente della Commissione provinciale per lartigianato e del Presidente della Commissione regionale per lartigianato.

Le nomine dei responsabili degli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato sono effettuate dalla Giunta regionale in base alle leggi vigenti sentito il parere della Commissione di cui trattasi.

Con legge regionale saranno stabilite le dotazioni organiche degli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali e regionale con lindicazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali relativi] 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 5

(6) 


[Le convenzioni tra la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni e compiti delle Commissioni e delle attività di segreteria e fermo quanto disposto dallart. 6, terzo comma, e dallart. 12 della presente legge prevedono:

a) la determinazione dei locali, attrezzature e materiali necessari e le modalità della loro utilizzazione;

b) lautomazione delle certificazioni e degli atti connessi alla gestione dellalbo attraverso le prestazioni dei centri di elaborazione di cui dispongono le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) la regolamentazione dei conseguenti reciproci rapporti finanziari.

Nelle medesime convenzioni può altresì essere stabilito che la Regione, limitatamente ad eventuali carenze dellorganico degli uffici di segreteria, come determinato nellultimo comma del precedente articolo si avvalga del personale dipendente dalle Camere di commercio con qualifica funzionale e profilo professionale uguale o corrispondente a quello previsto in organico.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato in conformità a deliberazioni della Giunta regionale

Con legge di riordino degli uffici regionali sarà istituito presso lAssessorato industria, commercio ed artigianato - Settore artigianato - l«Ufficio Commissioni», per la cura di tutti i rapporti con le Commissioni provinciali e regionale rivenienti dalla applicazione della legislazione statale e regionale, per la trattazione dei relativi affari e per assicurare i necessari collegamenti funzionali delle Commissioni medesime con lAmministrazione regionale] 



(6) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 6

 (7) 


[Le Commissioni provinciali e regionale per lartigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale. 

Esse sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale che la esercita per il tramite del competente assessorato. La Giunta regionale può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del competente assessore e sentita la Giunta regionale medesima, può essere nominato un commissario straordinario allorché le Commissioni provinciali e regionale vengano a trovarsi nella impossibilità di regolare funzionamento. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie delle Commissioni provinciali e regionale.

Con il medesimo decreto sarà fissata la durata delle funzioni commissariali che non potrà superare i sei mesi, salvo proroga per comprovati motivi] 



(7) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 7

(8) 


[Ai sensi della presente legge, presso le Commissioni provinciali e regionale per lartigianato sono istituiti appositi uffici facenti parte del Settore artigianato per lespletamento delle funzioni loro proprie.

Spetta allUfficio di segreteria della Commissione provinciale per lartigianato:

- curare gli adempimenti relativi alliscrizione, alle variazioni ed alla cancellazione delle imprese dagli albi Provinciali disposte dalle rispettive Commissioni;

- compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge e comunque di competenza delle rispettive Commissioni;

- curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli delle Commissioni stesse;

- curare il rilascio delle certificazioni di iscrizioni allalbo ed ogni altra certificazione prevista dalla legge;

- predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alla revisione periodica dellalbo;

- predisporre, attuare e curare le iniziative di carattere promozionale, statistico e di tutela dellartigianato e comunque di competenza della Commissione medesima.

Spetta allUfficio di segreteria della Commissione regionale per lartigianato:

- predisporre gli atti e curare le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali per lartigianato;

- compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della Commissione;

- curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della Commissione;

- predisporre, attuare e curare le attività di carattere promozionale, statistico e di tutela dellartigianato, nonché relative al coordinamento delle iniziative delle Commissioni provinciali]



(8) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


CAPO 3

Delle Commissioni provinciali e regionali 





Art. 8

(9) 


[La Commissione provinciale per lartigianato dura in carica cinque anni ed è composta:

a) da sedici imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nellalbo provinciale tra gli imprenditori iscritti nellalbo medesimo nonché iscritti nelle liste elettorati di un comune della Provincia ed operanti nella Provincia medesima da almeno tre anni;

b) da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale e nominati dal Presidente della Giunta regionale in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

c) dal direttore della sede I.N.P.S. o da un suo delegato permanente;

d) dal direttore dellUfficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato permanente;

e) da tre esperti in materia di artigianato designati da organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella Regione da almeno tre anni nominati dal Presidente della Giunta regionale in ragione di almeno uno per ognuno di esse.

Inoltre partecipano alla Commissione con voto consultivo tre esperti designati rispettivamente dallAssociazione bancaria italiana, dalla Federazione interregionale delle casse rurali ed artigiane e dalla cassa per il credito alle imprese artigiane nominati dal Presidente della Giunta regionale.

I membri della Commissione eleggono a maggioranza il Presidente scegliendolo tra i componenti di cui alla lettera a) nonché il vice - Presidente.

Per la validità delle riunioni della Commissione in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno sei componenti.

Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente ] (10) 



(10) Vedi anche, quanto disposto dalla l.r. 4 maggio 1990, n. 18
(9) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 9

(11) 


[La Commissione regionale per lartigianato dura in carica cinque anni.

Essa è composta:

a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per lartigianato;

b) da tre rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno;

c) da cinque esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale operanti nella Regione da almeno tre anni e nominati dal Presidente della Giunta regionale in rapporto al grado di rappresentatività delle organizzazioni medesime e comunque in ragione di almeno uno per ciascuna di esse.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno a maggioranza il Presidente ed il vice Presidente della Commissione.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente] 



(11) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


CAPO 4

Albo provinciale e sezione separata - Istituzione - Iscrizione allalbo e sue modificazioni. 





Art. 10

(12) 


[Sono istituiti:

a) lalbo provinciale delle imprese artigiane al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e che svolgono la loro attività nellambito della Provincia;

b) la sezione separata dellalbo provinciale delle imprese artigiane alla quale sono iscritti a domanda i consorzi e le società consortili, che abbiano sede legale nel territorio della Provincia, costituiti esclusivamente tra imprese artigiane.

Le imprese già iscritte nellalbo di cui allart. 9 della legge 25 agosto 1956, n. 860, sono di diritto iscritte nellalbo Provinciale delle imprese artigiane di cui al primo comma, lettera a), allatto dellentrata in vigore della presente legge senza alcuna altra formalità.

Le imprese che svolgono la loro attività in settori dellartigianato artistico, tradizionale e dellabbigliamento su misura di cui allart. 4, lettera c), della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono anche riportate in apposito elenco a cura della Commissione provinciale.

La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per lartigianato e su proposta del competente Assessore, definisce lorganizzazione interna dellalbo ai fini della classificazione economica e giuridica delle imprese dei consorzi delle società consortili ed impartisce direttive in merito alla tenuta e gestione dellalbo medesimo e della sua separata sezione nonché in merito al coordinamento ed allo svolgimento delle attività di documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali] 



(12) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 11

(13) 


[Chiunque, sia individualmente che in società con altri, intenda esercitare personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare una impresa artigiana ai sensi dellart. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, per lo svolgimento dellattività di cui allart. 3 e nei limiti dimensionali di cui allart. 4 della medesima legge è tenuto a richiedere liscrizione allalbo delle imprese artigiane.

Ai sensi e per gli effetti dellart. 5, comma secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la domanda ai iscrizione allalbo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui agli artt. 47 e segg. del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Sono di competenza dei Comuni gli atti di istruzione e certificazione ai fini delliscrizione allalbo delle imprese artigiane così come stabilito nellart. 63, comma quarto, lettera a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Limpresa, prima di fare domanda alla Commissione provinciale per lartigianato per liscrizione allalbo, è tenuta a richiedere al Comune nel cui territorio esercita la sua attività il rilascio delle certificazioni di cui allart. 63, quarto comma, lettera a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Il Comune effettua listruttoria in base ai propri ordinamenti e rilascia le certificazioni richieste] 



(13) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 12

(14) 


[Alla domanda di iscrizione allalbo, da redigersi in doppio originale e copia, deve essere allegata la certificazione rilasciata dal Comune ai sensi del quinto comma del precedente articolo nonché ogni altro documento che limpresa ritenga utile per lesatta individuazione della propria attività professionale.

Le società regolarmente costituite devono allegare alla domanda, oltre i documenti di cui al precedente comma, anche copia autentica dellatto costitutivo e dello statuto.

La domanda di iscrizione con la relativa documentazione deve essere presentata direttamente ovvero inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla competente Commissione provinciale per lartigianato entro e non oltre giorni quindici decorrenti dallinizio dellattività se si tratti di imprese individuali ovvero dalla stipula dellatto costitutivo e dello statuto se si tratti di società regolarmente costituite ai sensi di legge.

Successivamente alla domanda, le società regolarmente costituite devono trasmettere alla Commissione provinciale per lartigianato gli atti omologati e, pubblicati a norma di legge nonché il certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non oltre giorni quindici decorrenti dalla iscrizione medesima.

Qualora la documentazione sia inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede, ai fini del decorso del termine di cui ai precedenti commi, la data di spedizione risultante dal timbro postale e dalla ricevuta della raccomandata]



(14) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 13

(15) 


[Qualora la domanda di iscrizione allalbo venga presentata direttamente alla Commissione, copia della domanda con indicazione della data di presentazione deve essere subito rilasciata allimpresa richiedente.

La Commissione potrà svolgere tutti gli accertamenti, anche diretti, che ritenga opportuno circa il possesso, a parte dellimpresa richiedente, dei requisiti prescritti dalla legge per liscrizione allalbo delle imprese artigiane.

La Commissione provinciale per lartigianato è tenuta a decidere ed a notificare la relativa decisione allimpresa interessata entro sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione della decisione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

Gli effetti delliscrizione allalbo decorrono dalla data di cui al precedente comma, qualora sia mancata la decisione della Commissione medesima.

Il certificato di iscrizione allalbo deve essere esposto nella sede dellimpresa e deve comunque essere esibito ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza] 



(15) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 14

(16) 


[Ogni modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto delle imprese artigiane deve essere riportata nellalbo.

La relativa domanda deve essere presentata entro quindici giorni dal verificarsi della modificazione.

Si applicano a tal fine gli articoli 11, 12 e 13 della presente legge salvo quanto disposto dal successivo comma.

Per le società legalmente costituite il termine di giorni quindici decorre dalla data in cui i relativi atti modificativi dellatto costitutivo e/o del lo statuto sociale vengono redatti nelle forme di legge; la società interessata è però tenuta a trasmettere successivamente gli atti omologati e pubblicati a norma di legge nonché il certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non oltre quindici giorni dalliscrizione medesima] 



(16) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 15

(17) 


[Le imprese artigiane iscritte allalbo che cessano lattività ovvero perdano i requisiti di legge sono tenute a chiedere la cancellazione dallalbo.

Si applicano a tal fine gli articoli 11, 12 e 13 della presente legge salvo quanto disposto dai successivi commi.

La domanda di cancellazione dallalbo deve essere presentata dalle imprese individuali alla competente Commissione provinciale entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la cessazione dellattività o si sono perduti i requisiti di legge e dalle società legalmente costituite entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data in cui viene deliberato lo scioglimento o la liquidazione della società medesima.

Dalla data della delibera della Commissione cessano gli effetti relativi alla condizione dimpresa artigiana] 



(17) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


CAPO 5

Delliscrizione dei consorzi e società consortili nella sezione separata dellalbo 





Art. 16

(18) 


[I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, di cui allart. 6, commi primo e secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono iscritti a domanda nella separata sezione dellalbo Provinciale delle imprese artigiane con indicazione per ciascuno di essi delle imprese che lo compongono.

La domanda, redatta in doppio originale ed una copia semplice, con allegati copia autentica dellatto costitutivo e dello statuto, deve essere presentata direttamente o spedita per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla Commissione provinciale per lartigianato nel cui territorio il consorzio o la società consortile hanno la sede legale.

Qualora la domanda sia inoltrata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

La Commissione rilascia o spedisce al consorzio o alla società consortile copia della domanda con indicazione della data di presentazione o di ricevimento.

La copia della domanda rilasciata dalla Commissione provinciale per lartigianato deve essere esposta presso la sede del consorzio o della società consortile e deve comunque essere esibita ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

I consorzi o le società consortili anche in forma di cooperativa sono tenuti a trasmettere successivamente alla domanda gli atti omologati e pubblicati a norma di legge nonché il certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non oltre quindici giorni dalliscrizione medesima] 



(18) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 17

(19) 


[La Commissione provinciale per lartigianato potrà svolgere tutti gli accertamenti, anche diretti, che ritenga opportuno circa il possesso dei requisiti richiesti per liscrizione dei consorzi e delle società consortili nella separata sezione dellalbo ed è tenuta a comunicare la relativa decisione entro sessanta giorni. dalla scadenza del termine cui al sesto comma del precedente articolo.

In ogni caso, gli effetti costitutivi delliscrizione nella separata sezione dellalbo decorrono dalla data della delibera della Commissione ovvero dalla scadenza del termine di cui al primo comma qualora sia mancata la decisione della Commissione medesima.

Il certificato di iscrizione nella separata sezione dellalbo deve essere esposto nella sede del Consorzio o della società consortile e deve comunque essere esibito ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza] 



(19) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 18

(20) 


[Ogni modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto dei consorzi e delle società consortili già iscritti a domanda nella separata sezione dellalbo è riportata nella separata sezione medesima.

I consorzi e le società consortili sono tenuti a trasmettere successivamente gli atti modificativi omologati e pubblicati a norma di legge nonché il certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non oltre trenta giorni dalliscrizione medesima.

I consorzi e le società consortili già iscritti a domanda nella separata sezione dellalbo sono altresì tenuti a comunicare ogni variazione che intervenga nellelenco dei soci entro e non oltre quindici giorni dalla cancellazione dei vecchi soci o dalliscrizione di nuovi soci nel libro sociale] 



(20) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


CAPO 6

Del procedimento di verifica degli iscritti e della revisione dellalbo 





Art. 19

(21) 


[Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 - 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, la Commissione provinciale può disporre accertamenti di ufficio.

Qualora dagli accertamenti risulti la mancanza di uno o più dei requisiti di cui al precedente comma o la modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto in violazione del disposto di cui all art. 14 della presente legge, la Commissione provinciale è tenuta a farne contestazione scritta allimpresa interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica nelle forme di legge.

Limpresa, entro e non oltre giorni trenta dal ricevimento o dalla notifica della contestazione, ha facoltà di prendere visione degli atti e documenti che la riguardano, di estrarne copia e di depositare presso la segreteria della Commissione atti e memorie difensive e chiedere altresì di essere sentita.

La decisione della Commissione, previa audizione dellimpresa se richiesta, deve intervenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma]



(21) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 20

(22) 


[La Commissione provinciale per lartigianato è tenuta a disporre accertamenti di ufficio nellipotesi di cui allart. 7, comma quarto, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Qualora dagli accertamenti risulti confermata la mancanza di uno o più dei requisiti di legge per liscrizione allalbo delle imprese artigiane, la Commissione provinciale è tenuta a farne contestazione scritta allimpresa interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica nelle forme di legge.

Si applicano altresì i commi terzo e quarto del precedente articolo.

Ove invece risulti confermato i possesso dei requisiti di legge ovvero risultino modificazioni nello stato di fatto e di diritto disposte in violazione dellart. 14 della presente legge senza però che siano venuti meno i requisiti per liscrizione allalbo delle imprese artigiane, la Commissione provinciale é ugualmente tenuta a deliberare entro sessanta giorni dallinizio della procedura di accertamento di ufficio]



(22) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 21

(23) 


[Ai sensi e per gli effetti dellart. 7, comma terzo, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la Commissione provinciale per lartigianato effettua ogni trenta mesi la revisione di ufficio delle imprese iscritte allalbo.

Sono di competenza dai comuni gli atti di istruzione e rilevazione per la revisione dellalbo delle imprese artigiane così come stabilito nellart. 6 del D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202.

La Commissione provinciale invia ai singoli Comuni, tre mesi prima della scadenza del termine di cui primo comma, lelenco delle imprese artigiane iscritte allalbo che risultino esercenti la loro attività nel Comune medesimo. Inoltre la Commissione provinciale può anche interpellare le associazioni di categoria.

Il Sindaco, entro due mesi dal ricevimento dellelenco, trasmette alla Commissione le notizie occorrenti per la conferma della iscrizione o per la cancellazione dallalbo delle singole imprese] 



(23) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


CAPO 7

Albo provinciale e registro ditte. Collegamenti funzionali - Ricorsi 





Art. 22

(24) 


[La Commissione provinciale è tenuta a trasmettere alla Camera di commercio per liscrizione nel registro ditte:

- la domanda di iscrizione allalbo e le successive denunce di modifica e/o di cessazione entro e non oltre giorni quindici dal loro ricevimento per lannotazione di cui allart. 5, comma secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 443;

- il certificato dal quale risulti liscrizione, la cancellazione o la modifica dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte allalbo entro quindici giorni dal relativo adempimento.

A cura della Costituzione deve essere sempre data comunicazione al Comune competente per territorio di ogni iscrizione, cancellazione e/o modifica intervenuta nello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte allalbo] 



(24) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 23

(25) 


[Tutte le decisioni della Commissione provinciale per lartigianato in tema di iscrizione, cancellazione e modificazione dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte allalbo vanno comunicate allimpresa interessata ed ai soggetti indicati nellart. 7, comma quarto e quinto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le finalità ivi previste,

La comunicazione della decisione ai soggetti interessati va fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica nelle forme di legge.

Avverso le decisioni prese dalla Commissione provinciale per lartigianato in tema di iscrizioni, cancellazioni e/o modifiche è ammesso ricorso alla Commissione regionale per lartigianato dallimpresa interessata e dai soggetti indicati nellart. 7, commi quarto e quinto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione come previsto nel precedente comma.

È data facoltà ai ricorrenti di prendere visione degli atti e dei documenti che li riguardano e di estrarne copia.

La decorrenza dei termini previsti nel terzo comma è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno e riprende a decorrere dalla fine della sospensione; qualora la decorrenza abbia inizio durante il periodo di sospensione, linizio stesso e differito alla fine del detto periodo.

La Commissione regionale per lartigianato decide sui ricorsi in via definitiva entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

Avverso le decisioni della Commissione regionale per lartigianato è ammesso ricorso al tribunale competente per territorio ai sensi dellart. 7, ultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443] 



(25) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


CAPO 8

Delle sanzioni amministrative 





Art. 24

(26) 


[Le sanzioni amministrative di cui allart. 5, ultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono inflitte con riferimento alle fattispecie seguenti e nei limiti minimi e massimi ivi indicati:

1) adozione da parte di imprese e/o consorzi e/o società consortili, non iscritti allalbo e non aventi i requisiti per liscrizione, di denominazione di ditta, insegna o marchio in cui ricorrano o compaiano riferimenti allartigianato minimo L. 1.666.000 - massimo L. 5.000.000.

2) adozione da parte di imprese e/o consorzi e/o società consortili, non iscritti allalbo ma aventi i requisiti per iscriversi, di denominazione di ditta, insegna o marchio in cui ricorrano o compaiano riferimenti allartigianato: minimo L. 600.000 - massimo L. 1.800.000.

3) omessa richiesta di iscrizione allalbo da parte delle imprese aventi i requisiti per liscrizione medesima: minimo L. 300.000 - massimo L. 900.000.

4) denunce non veritiere relativamente a quanto previsto dallart. 12 della presente legge: minimo L. 300.000 - massimo L. 900.000.

5) dichiarazioni false e/o non veritiere relativamente a quanto previsto dallart. 14 della presenta legge: minimo L. 600.000 massimo L. 1.800.000.

6) omessa comunicazione alla Commissione provinciale da parte di consorzi e/o società consortili già iscritti a domanda nella separata sezione dellalbo e da parte delle singole imprese artigiane della perdita dei requisiti che legittimano liscrizione allalbo medesimo: minimo L. 1.200.000 - massimo L. 3.600.000.

7) omessa presentazione alla Commissione provinciale da parte dei consorzi e/o società consortili già iscritti a domanda nella separata sezione dellalbo e da parte delle singole imprese artigiane della domanda di cancellazione per cessazione dellattività: minimo L. 600.000 - massimo L. 1.800.000] 



(26) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 25

(27) 


[Sono addetti al controllo sullosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista nella presente legge una sanzione amministrativa ed ai relativi accertamenti, le Commissioni provinciali per lartigianato ed i Comuni i quali vi provvedono nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché ai sensi dellart. 13, quarto comma, della citata legge, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le somme corrisposte a titolo di sanzione amministrativa sono introitate dalla tesoreria regionale in apposito capitolo di bilancio.

I rapporti di cui allart. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, redatti dai soggetti indicati nel primo comma sono trasmessi allUfficio regionale del contenzioso esistente in ogni capoluogo di Provincia per listruttoria e lemanazione dei relativi provvedimenti nel rispetto delle procedure di cui alla medesima legge 24 novembre 1981, n. 689]  



(27) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


TITOLO 2

Disposizioni transitorie e finanziarie al titolo primo 





CAPO 1

Disposizioni transitorie al titolo primo 





Art. 26

(28) 


[È concesso a tutte le imprese il termine di giorni 365 decorrente dallentrata in vigore della presente legge per adeguare e/o conformare e/o regolarizzare la loro posizione in relazione alle disposizioni della legge 8 agosto 1985, n. 443, e della presente legge senza che siano applicate le sanzioni amministrative] 


(28) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


CAPO 2

Disposizioni finanziarie al titolo primo 





Art. 27

(29) 


[Ai componenti le Commissioni provinciali e regionale per lartigianato è attribuito un gettone di presenza per ogni giorno di seduta nella misura e con le modalità stabilite dallart. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il trattamento previsto dal comma precedente è aumentato per il Presidente e per il Vice Presidente rispettivamente del 50 per cento e del 30 per cento.

Le relative spese sono imputate al cap. 0001360 del bilancio del corrente esercizio finanziario avente ad oggetto: Spese per consulenze e per gettoni di presenza, indennità di missione e rimborso spese di viaggio. Art. 7 legge regionale 12 agosto 1981, n. 45]



(29) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 28

(30) 


[Dalla data di entrata in vigore della presente legge i diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni per iscrizioni nellalbo delle imprese artigiane e per il rilascio di certificazioni di competenza delle Commissioni provinciali per lartigianato spettano alla Regione e sono riscossi secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale.

Le somme riscosse ai sensi del primo comma saranno introitate in un apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale: Proventi derivanti dai diritti di segreteria per la tenuta dellalbo delle imprese artigiane e per il rilascio delle relative certificazioni] 



(30) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 29

(31) 


[Tutte le spese per lorganizzazione ed il funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale] 


(31) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


TITOLO 3

Delle elezioni degli imprenditori artigiani 





CAPO 1

Disposizioni generali 





Art. 30

(32) 


[Per le elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali ai sensi dellart. 10, commi terzo e quinto, della L. 8 agosto 1985, n. 443, si osservano le norme di cui alle disposizioni seguenti.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla vigente legislazione statale in materia di elezioni nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti] 



(32) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 31

(33) 


[Lelezione dei componenti la Commissione provinciale per lArtigianato di cui allart. 8, lettera a), della legge 8 agosto 1985, n. 443, è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ed ha luogo in unico giorno di domenica e non oltre la scadenza del termine di durata in carica della Commissione.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto e terminano alle ore venti.

Gli artigiani iscritti nellalbo di una Commissione concorrono tutti egualmente allelezione di ogni componente la Commissione medesima.

Il Presidente della Giunta regionale, sentiti i presidenti delle Commissioni provinciali e regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, indice le elezioni degli imprenditori artigiani di cui allart. 10 ultimo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 e ne fissa la data, unica per tutta la Regione.

La pubblicazione nel bollettino regionale tiene luogo ad ogni effetto di legge di ogni altra forma di pubblicità che sia prevista da leggi o regolamenti in materia.

Sarà comunque data la massima diffusione alla data fissata per le elezioni mediante avviso da darsi per iscritto, ed eventualmente anche a mezzo stampa e manifesti, alle associazioni di categoria e di patronato degli artigiani ed ai consorzi e cooperative di imprese artigiane.

Qualora per sopravvenute esigenze di forza maggiore non possa darsi luogo alle elezioni per la data fissata, il Presidente della Giunta regionale, sentiti i presidenti delle Commissioni provinciali e regionale per lArtigianato può, con proprio decreto da notificarsi ai presentatori delle liste ed agli altri interessati, disporre il rinvio delle elezioni anche oltre il termine di cui al primo comma.

Detto rinvio non può superare il termine di quarantacinque giorni fermo restando in ogni caso i termini per lattuazione delle operazioni non ancora compiute.

Le operazioni già compiute rimangono valide eccettuate quelle successive allinsediamento del seggio.

La nuova data viene fissata dal Presidente della Giunta regionale sentiti i Presidenti delle Commissioni provinciali e regionale nei modi previsti dai precedenti commi]



(33) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


CAPO 2

Della presentazione delle candidature 





Art. 32

(34) 


[La lista dei candidati per ogni Commissione deve essere presentata da un minimo di 100 (cento) sino ad un massimo di 150 (centocinquanta) elettori o da un minimo di 150 (centocinquanta) ad un massimo di 225 (duecentoventicinque) elettori a seconda che la Commissione cui la lista si riferisce abbia un numero di artigiani iscritti nellalbo inferiore o superiore a 10.000.

I presentatori devono essere elettori iscritti nellalbo delle imprese artigiane e la loro firma deve essere autenticata nei modi di legge.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Nessuna lista può comprendere, un numero di candidati superiore a quella dei componenti da eleggere, né inferiore ad un terzo.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo lordine di presentazione.

Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato;

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza di ogni candidato;

4) il certificato di iscrizione allalbo delle imprese artigiane di ogni candidato;

5) lindicazione di due delegati che hanno facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso lUfficio elettorale provinciale di cui al successivo art. 34; le designazioni da parte dei delegati debbono essere fatte per iscritto e la loro firma deve essere autenticata nei modi di legge.

La lista e gli allegati devono essere presentati allUfficio elettorale provinciale entro e non oltre le ore 12 dal 35° al 33° giorno anche se festivi, precedenti la data delle elezioni.

Il Presidente dellUfficio elettorale provinciale o chi lo sostituisce rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati indicando il giorno e lora della presentazione]



(34) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 33

(35) 


[Sono elettori tutti gli artigiani iscritti nelle liste elettorali predisposte dalle competenti Commissioni provinciali dellartigianato.

Sono eleggibili tutti i titolari di imprese artigiane iscritti nelle liste di cui al precedente comma e nelle liste elettorali del comune di residenza ed operanti da almeno tre anni allatto della presentazione della lista.

Per laccertamento della decorrenza del triennio si ha riguardo esclusivamente alla data di iscrizione del candidato nellalbo provinciale delle imprese artigiane.

Ogni elettore può votare solo nel seggio ove è compreso il comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Egli deve intervenire personalmente e vota, a scrutinio segreto, per non più di tre nominativi scelti in una medesima lista.

La Commissione provinciale, nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino regionale del decreto di cui allart. 31, quarto comma, stabilisce il numero delle sezioni elettorali di ogni Comune.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti nellalbo di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 400 né inferiore a 100.

Qualora particolari condizioni di lontananza o di viabilità rendano difficile lesercizio del voto, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti ma non inferiore a 50.

Qualora gli elettori di un comune siano in numero inferiore a 50 essi sono ammessi a votare nei comune più vicino della medesima Provincia] 



(35) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 34

(36) 


[Con il decreto con cui vengono indette le elezioni, od anche con separato successivo provvedimento, è costituito in ogni capoluogo di Provincia un Ufficio elettorale la cui sede sarà indicata nel decreto medesimo, composto di quattro funzionari regionali del massimo livello funzionale, operante negli uffici regionali di ciascuna Provincia e dal Segretario generale della Camera di commercio.

Con lo stesso decreto e nominato il Presidente dellUfficio elettorale.

LUfficio elettorale provinciale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che per essere usati da altre liste possono trarre in errore lelettore;

c) ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

d) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune di cui al comma sesto, nn. 2 e 3 del precedente art. 32;

e) cancella i nomi dai candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

f) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nomi.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione entro la stessa sera delle contestazioni fatte dallUfficio e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

LUfficio elettorale provinciale torna a riunirsi il giorno successivo alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

LUfficio elettorale resta in carica fino al compimento delle operazioni elettorali ed alla proclamazione degli eletti.

Alle riunioni dellUfficio elettorale devono essere sempre presenti almeno tre componenti oltre il segretario; questi, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente lufficio più giovane di età.

Compete ai componenti lUfficio elettorale un gettone di presenza per ogni seduta nella misura e con le modalità di cui allart. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 e sue successive modifiche ed integrazioni, oltre le spese ed indennità di missione se dovute]  



(36) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


CAPO 3

Della formazione delle liste elettorali 





Art. 35

(37) 


[La Commissione provinciale per lartigianato iscrive nella lista elettorale tutti gli artigiani che possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo sono compresi nellalbo delle imprese artigiane.

La lista, distinta per uomini e donne, deve essere suddivisa per comune e per ordine alfabetico degli artigiani ammessi al voto, con lindicazione delle loro generalità, residenza, luogo e data di nascita.

Sono elettori anche gli artigiani che fanno parte di società o di altri organismi associativi o consortili tra le imprese artigiane cui partecipino anche imprese non artigiane così come previsto dalla legislazione vigente e sempreché le imprese artigiane siano iscritte allalbo ed in possesso dei requisiti di legge.

Lartigiano che sia iscritto allalbo sia come titolare dimpresa che come socio di altra impresa sarà iscritto nella lista elettorale una sola volta.

Nella lista non possono essere iscritti coloro che non sono elettori ai sensi dellart. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 233 e coloro che per qualsiasi motivo sono stati cancellati dallalbo delle imprese artigiane]



(37) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 36

(38) 


[La lista elettorale viene depositata presso la segreteria della Commissione e dellavvenuto deposito viene dato avviso alle imprese artigiane con manifesto da affiggersi nellalbo dei Comuni della Provincia e in altri luoghi pubblici con invito alle categorie interessate a prendere visione della lista elettorale entro e non oltre giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del manifesto.

Il ricorso alla Commissione regionale contro le decisioni della Commissione provinciale potrà essere proposto da chiunque vi abbia interesse entro e non oltre giorni 15 successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

Allaggiornamento della lista elettorale ed alle conseguenti variazioni in conseguenza di nuove iscrizioni o cancellazioni si procede entro il 30 marzo ed il 30 settembre di ogni anno.

Per gli effetti del precedente comma, la mancata iscrizione nella lista o la cancellazione dalla lista medesima deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno allinteressato il quale può proporre ricorso alla Commissione regionale per lartigianato entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

In caso di elezioni, allaggiornamento della lista elettorale ed alle sue variazioni si procede entro il quarantesimo giorno precedente quello delle elezioni.

Le copie della lista elettorale devono essere autenticate dal Presidente della Commissione provinciale per lartigianato]



(38) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


CAPO 4

Del procedimento elettorale: attribuzioni dei Comuni 





Art. 37

(39) 


[Lorganizzazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali e lesercizio della funzione di vigilanza sulle operazioni medesime sono demandate ai Comuni.

Tutte le spese sostenute dai Comuni per lorganizzazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali sono a carico della Regione e saranno rimborsate in conformità alla presente legge.

In ciascuna sezione elettorale è costituito un seggio elettorale composto da un Presidente, da quattro scrutatori dei quali uno, scelto dal Presidente, assume le funzioni di vice-presidente, e da un segretario.

Ai componenti i seggi elettorali spettano i compensi stabiliti dalla vigente legislazione statale per le elezioni amministrative.

Il Presidente è nominato dal Sindaco tra i dipendenti comunali aventi una qualifica funzionale non inferiore allottava.

Gli scrutatori sono nominati dal Sindaco tra gli artigiani residenti nel Comune ed iscritti nella lista elettorale purché non candidati e tra i dipendenti del Comune medesimo; qualora ciò non sia possibile gli scrutatori sono scelti tra gli elettori del Comune anche non artigiani.

Il segretario del seggio elettorale è nominato dal Presidente del seggio medesimo] 



(39) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 38

(40) 


[Entro il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni il Presidente della Commissione provinciale per lartigianato trasmette ai Sindaci dei Comuni sedi di sezioni elettorali:

a) la lista degli elettori di ogni sezione elettorale in duplice copia;

b) un congruo numero di manifesti con le liste dei candidati da affiggersi nei principali luoghi pubblici;

c) certificati elettorali;

d) lelenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali.

Il certificato elettorale indica le generalità dellelettore, il giorno, il luogo e lora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del Presidente del seggio elettorale allatto dellesercizio di voto.

Qualora non sia stato fatto dalla Commissione provinciale, il luogo della votazione viene indicato sul certificato elettorale a cura del Comune] 



(40) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 39

(41) 


[Entro il decimo giorno precedente quello delle elezioni, la Regione trasmette ai Sindaci dei Comuni sedi di seggi elettorali per la consegna ai presidenti dei seggi elettorali medesimi:

a) il pacco sigillato delle schede per la votazione;

b) il plico sigillato con il bollo della sezione;

c) il pacco contenente il materiale di cancelleria;

d) tre copie delle liste degli elettori della sezione autenticate in ciascun foglio dal Presidente della Commissione Provinciale, di cui una da affiggersi nella sala dellelezione durante il corso delle operazioni elettorali per la consultazione da parte degli elettori;

e) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati delle quali una deve restare a disposizione dellufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala dellelezione durante il corso delle operazioni elettorali per la consultazione da parte degli elettori]  



(41) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 40

(42) 


[Tra il quindicesimo ed il quinto giorno precedente quello della votazione, il Sindaco:

a) istituisce i seggi elettorali in numero pari alle sezioni elettorali assegnate al Comune;

b) nomina il Presidente e gli scrutatori dei seggi e ne notifica la nomina agli interessati,

c) comunica alla Commissione provinciale per lartigianato ed alla Regione Puglia - Assessorato industria, commercio ed artigianato - Settore artigianato - la costituzione dei seggi elettorali, la loro ubicazione e le generalità dei loro componenti;

d) provvede a far consegnare agli elettori residenti nel Comune i certificato elettorali.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dellelettore o di persona della sua famiglia o addetto al suo servizio.

Qualora la persona cui fu fatta la consegna non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati elettorali vengono spediti agli interessati con raccomandata con ricevuta di ritorno come per legge.

Nel giorno precedente le elezioni e prima dellinsediamento del seggio elettorale, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente del seggio:

1) i locali in cui si svolgono le operazioni elettorali;

2) i plichi di cui al precedente articolo;

3) latto di nomina degli scrutatori;

4) lelenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali;

5) le urne, gli arredi e le cabine occorrenti per la votazione;

6) il blocco dei fonogrammi] 



(42) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


CAPO 5

Della votazione e dello scrutinio 





Art. 41

(43) 


[Alle ore sedici del giorno precedente le elezioni, il Presidente costituisce lufficio elettorale chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario.

Qualora tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione gli elettori presenti e, ove questi manchino, i presenti nel seggio.

Il Presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sullappendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Terminate le operazioni e redatto il relativo verbale il Presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente provvedendo alla custodia del materiale ed alla chiusura della sala mediante apposizione di appositi sigilli.

Alle ore sette del giorno fissato per la votazione, il Presidente ricostituisce il seggio, riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dellintegrità dei sigilli che chiudono il plico che contiene il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Imprime quindi il bollo a tergo di ciascuna scheda riponendole tutte in apposita cassetta.

Tali operazioni devono essere compiute entro le ore otto. Quindi il Presidente dichiara aperta la votazione] 



(43) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 42

(44) 


[La votazione prosegue fino alle ore venti e vengono ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio.

Successivamente il Presidente del seggio:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione provinciale per lartigianato e lo dichiara nel verbale;

3) provvede, unitamente a due scrutatori, a vidimare le due liste del seggio usate per la votazione che chiude in due plichi sigillati sui quali appongono le loro firme il Presidente ed almeno due scrutatori;

4) estrae e conta le schede autenticate e non utilizzate per la votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non labbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

5) chiude le schede autenticate e non utilizzate per la votazione nonché quelle rimaste nel pacco consegnatogli dal Sindaco in un plico sul quale appongono la firma il Presidente medesimo ed almeno due scrutatori.

Dellesecuzione di queste operazioni nellordine sopra indicato se ne fa menzione nel processo verbale nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

Successivamente il Presidente del seggio provvede alla custodia del materiale vario ed inizia le operazioni di scrutinio]  



(44) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 43

(45) 


[Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni del seggio e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati anche verbalmente, dei voti contestati, attribuiti o non, e delle decisioni adottate dal Presidente.

Il verbale, redatto in duplice copia deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.

Un esemplare del verbale senza allegati sarà depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne visione.

Il Presidente, dopo lo spoglio dei voti conta il numero delle schede e riscontrato che esso corrisponde al numero dei votanti, le chiude in un plico sigillato sul quale appongono la loro firma il Presidente ed almeno due scrutatori.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulta alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti del seggio ed allegati allaltra copia del verbale che viene chiuso in un plico sigillato col bollo del seggio elettorale sul quale appongono la firma il Presidente ed almeno due scrutatori.

Il Presidente successivamente forma altro plico con il bollo della sezione e con il materiale di cancelleria inutilizzato]  



(45) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 44

(46) 


[Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente del seggio rimette al Sindaco del Comune, affinché il giorno successivo a quello delle votazioni provveda a farli consegnare allUfficio elettorale provinciale di cui allarticolo 34:

1) i due plichi sigillati contenenti le liste usate per la votazione (art. 42, comma secondo, n. 3);

2) il plico contenente le schede autenticate e non utilizzate per la votazione nonché quelle rimaste nel pacco consegnatogli dal Sindaco (art. 42, comma secondo, n. 5);

3) il plico contenente le schede usate per la votazione (art. 43, comma sesto);

4) il plico contenente lesemplare del verbale coi i relativi allegati (art. 43, comma settimo);

5) il plico contenente il bollo della sezione ed il materiale di cancelleria residuo (art. 43, comma ottavo).

Il Presidente del seggio provvede poi alla consegna dei locali e dei relativi arredi e scioglie ladunanza] 



(46) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


CAPO 6

Della proclamazione degli eletti 





Art. 45

(47) 


[Il Presidente dellUfficio elettorale provinciale, ricevuti nel giorno di lunedì successivo alla votazione o al più tardi nella mattina del martedì successivo i plichi di cui al precedente articolo e riscontrata la regolarità dei sigilli, riunisce lUfficio ed apre i soli plichi contenenti lesemplare, del verbale delle operazioni elettorali (art. 43, settimo comma).

LUfficio elettorale provinciale attribuisce i voti di lista e/o di preferenza che risultassero contestati e si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Quindi il Presidente riassume i voti ottenuti da ogni lista e quelli di preferenza riportati da ogni candidato in tutte le sezioni elettorali della Provincia senza poterne modificare i risultati salvo per quanto previsto al precedente comma in ordine allassegnazione dei voti contestati, e determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista medesima in tutte le sezioni della Provincia.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza] 



(47) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 46

(48) 


[Per determinare il numero degli eletti in ogni lista, si divide il totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste per il numero dei componenti la Commissione provinciale da eleggere «più due», ottenendo così il quoziente elettorale.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale, considerato a cifre intere e senza decimali, risulti compreso nella cifra elettorale della lista medesima,

Qualora il numero dei rappresentanti da attribuire complessivamente alle liste risulti superiore a quello dei componenti da eleggere, le operazioni di cui al comma precedente si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

Qualora invece, per effetto delle operazioni di cui al precedente comma, il numero degli eletti da attribuire complessivamente alle varie liste dovesse risultare inferiore a quello dei componenti la Commissione provinciale da eleggere, la differenza sarà attribuita a quelle liste per le quali la divisione tra i voti di lista validi ed il quoziente elettorale ha dato i maggiori resti e, in caso di parità dei resti, alla lista che ha avuto la più alta cifra elettorale.

Stabilito il numero dei componenti assegnati a ciascuna lista, lUfficio elettorale provinciale forma la graduatoria generale dei candidati delle singole liste secondo lordine decrescente delle rispettive cifre individuali] 



(48) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 47

(49) 


[Il Presidente dellUfficio provinciale elettorale proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che nellordine della graduatoria di cui allultimo comma del precedente articolo hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, i più anziani di età e partecipa lelezione agli interessati.

Nel verbale deve essere altresì riportata la graduatoria generale dei candidati di cui allultimo comma del precedente articolo.

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dellUfficio elettorale provinciale.

L Ufficio elettorale provinciale si pronunzia altresì su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle eventuali denunzie di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel processo verbale che, redatto in triplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e da tutti i componenti lUfficio elettorale provinciale.

Un esemplare del verbale viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di sua competenza.

Un altro esemplare viene trasmesso allAssessorato industria, commercio ed artigianato - Settore artigianato.

Il terzo esemplare viene trasmesso alla Segreteria della Commissione provinciale per lartigianato ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Tutti i plichi di cui allart. 44 della presente legge vengono chiusi in un unico plico che, sigillato con la firma del Presidente e di almeno due componenti lufficio, viene rimesso allufficio competente per essere ivi custodito.

Tale plico non può in nessun caso essere aperto se non per disposizione dellAutorità Giudiziaria in caso di contestazione]



(49) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 48

(50) 


[Un esemplare del decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale vengono costituite le Commissioni provinciali e regionale per lartigianato è trasmesso a tutti i componenti delle Commissioni medesime mediante, raccomandata con avviso di ricevimento.

Con il medesimo provvedimento viene fissata la data della prima riunione delle Commissioni provinciali e regionale.

Assume la presidenza della Commissione nella prima seduta il componente che ha riportato il maggior numero di voti nella lista che a sua volta ha conseguito la cifra elettorale di lista più alta e, in caso di parità di voti, il più anziano di età] 



(50) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


CAPO 7

 Delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità 





Art. 49

(51) 


[La perdita delle condizioni di eleggibilità che sopravvengono anche successivamente alla elezione comporta la decadenza dalla carica di componente la Commissione provinciale e regionale.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione e sia che sopravvengono successivamente ad essa, comportano la decadenza dalla carica] 



(51) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 50

(52) 


[Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni la Commissione provinciale per lartigianato, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della presente legge e dichiarare la ineleggibilità di essi o la loro decadenza quando sussistano alcune delle cause previste dalle norme vigenti.

Il componente eletto, per qualsiasi causa cessato dalla carica, è sostituito con decreto del Presidente della Giunta regionale da quello che nella medesima lista segue lultimo eletto.

Gli altri componenti, per qualsiasi causa cessati dalla carica, sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale nel rispetto delle norme di legge statale e regionale che regolano la composizione della Commissione provinciale e regionale per lartigianato]  



(52) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


TITOLO 4

Disposizioni transitorie e finanziarie al titolo terzo 





CAPO 1

Disposizioni transitorie al titolo terzo 





Art. 51

(53) 


[I certificati e le schede elettorali nonché il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio ed il bollo dei seggi elettorali devono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dellAssessore allartigianato]


(53) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 52

(54) 


[Le elezioni per il rinnovo delle Commissioni provinciali per lartigianato in carica saranno indette entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge] 


(54) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


CAPO 2

Disposizioni finanziarie al titolo terzo 





Art. 53

(55) 


[In occasione delle elezioni delle Commissioni provinciali per lartigianato il personale regionale da adibire ai servizi elettorali da indicarsi su proposta dellAssessore allartigianato, può essere autorizzato dalla Giunta regionale, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo individuale di 80 ore mensili per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto che indice le elezioni fino al trentesimo giorno successivo al giorno della consultazione]  


(55) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 54

(56) 


[Tutte le spese inerenti allattuazione delle elezioni delle Commissioni provinciali per lartigianato di cui al titolo terzo della presente legge, ivi comprese le competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali e quelle per la provvista dei relativi materiali, fanno carico al bilancio regionale] 


(56) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 55

(57) 


[Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e quelli rivenienti dai compiti attribuiti ai Comuni e derivanti dall attuazione delle elezioni delle Commissioni Provinciali per l Artigianato sono anticipati dai Comuni medesimi e sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle elezioni.

La Regione e tenuta ad erogare ai Comuni nel mese precedente le elezioni acconti pari al 90% delle spese sulla base di preventivi rimessi dai Comuni sedi di seggi elettorali.]  



(57) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29


Art. 56

(58) 


[Lonere riveniente per lelezione delle Commissioni provinciali per lartigianato, valutato in L. 1.500.000.000, sarà iscritto al corrispondente capitolo del bilancio di previsione per il 1988] 


(58) Legge abrogata dalla l.r. 6/2005, art. 29