Legge Regionale 17 gennaio 1988, n. 2 Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato.(1)
TITOLO 1Delle Commissioni provinciali e regionale: organizzazione e funzionamento.
CAPO 1Disposizioni generali
Art. 1(2) [La Regione, nellambito dei principi e delle norme di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, promuove ed attua lo sviluppo dellartigianato con il metodo della programmazione e con la partecipazione delle forze sociali e delle organizzazioni di categoria, nonché degli organi di rappresentanza e di tutela dellartigianato.
Sono organi di rappresentanza e di tutela dellartigianato, oltre che organi amministrativi, la Commissione regionale e le Commissioni provinciali.
Con successivo provvedimento legislativo la Regione attuerà la delega delle proprie competenze nel settore al fine di garantire con il decentramento maggiore funzionalità ed efficacia agli interventi] .
Art. 2 (3) [Le Commissioni provinciali per lartigianato hanno sede nei capoluoghi di Provincia. Esse hanno il compito di:
- curare la tenuta dellalbo delle imprese artigiane disponendo, per il rispettivo territorio, laccertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- disporre liscrizione di ufficio nellalbo delle imprese nei cui confronti sia accertata lesistenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- certificare, liscrizione delle imprese allalbo medesimo;
- provvedere alla revisione dellalbo nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;
- disporre la cancellazione dallalbo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o quando ne sia accertata, anche dufficio, la cessazione dellattività;
- concorrere a promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dellartigianato ed a favorire laggiornamento tecnico, produttivo e professionale delle imprese;
- iscrivere a domanda nella sezione separata dellalbo ai sensi dellart. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i consorzi e le società consortili con sede legale nel territorio della Provincia costituiti esclusivamente tra imprese artigiane;
- concorrere allelaborazione, promozione e realizzazione del programma di attività della Commissione regionale per lartigianato ed allo svolgimento di indagini, studi rilevazioni statistiche informazioni e documentazioni sulle attività artigiane anche utilizzando le possibilità derivanti da una idonea gestione dellalbo ai fini statistici;
- collaborare, quali organi tecnico-consultivi, con gli enti locali in merito ai problemi dellartigianato ed allelaborazione dei relativi programmi di intervento;
- predisporre la relazione da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta regionale per tramite del competente Assessore sullattività svolta nellanno precedente e sulla situazione dellartigianato nei rispettivi territori;
- svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale] .
Art. 3 (4) [La Commissione regionale per lartigianato ha sede presso la Regione. - Essa ha il compito di:
a) collaborare quale organo tecnico-consultivo con la Regione in merito ai problemi dellartigianato;
b) esprimere parere sulla programmazione regionale in materia di artigianato;
c) provvedere alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali;
d) decidere, in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali per lartigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dallalbo delle imprese artigiane;
e) effettuare, nellambito dei programmi regionali, le iniziative e gli interventi ad essa affidati;
f) collaborare allelaborazione dei programmi per la formazione, laddestramento e laggiornamento professionale;
g) sostenere e promuovere iniziative tendenti a sviluppare tutte le forme di associazionismo economico nel settore artigianato;
h) proporre, anche in collaborazione con le Commissioni provinciali, iniziative volte alla promozione, sviluppo, valorizzazione e tutela dellartigianato;
i) predisporre e presentare entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta regionale per il tramite del competente Assessore la relazione sullattività svolta nellanno precedente;
l) svolgere ogni altro compito attribuito con legge]
CAPO 2Commissioni provinciali e regionali: organizzazione e funzioni
Art. 4(5) [La Regione provvede a dotare le Commissioni
provinciali e regionali per lartigianato di sede, attrezzature e personale
funzionali allo svolgimento dei loro compiti, nel rispetto della loro autonomia.
Il personale di cui al comma precedente opera
alle dipendenze funzionali del Presidente della Commissione provinciale per
lartigianato e del Presidente della Commissione regionale per lartigianato.
Le nomine dei responsabili degli uffici di
segreteria delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato sono
effettuate dalla Giunta regionale in base alle leggi vigenti sentito il parere
della Commissione di cui trattasi.
Con legge regionale saranno stabilite le
dotazioni organiche degli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali e
regionale con lindicazione delle qualifiche funzionali e dei profili
professionali relativi]
Art. 5(6) [Le convenzioni tra la Regione e le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al
fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni e compiti delle Commissioni e
delle attività di segreteria e fermo quanto disposto dallart. 6, terzo comma, e
dallart. 12 della presente legge prevedono:
a) la determinazione dei locali, attrezzature
e materiali necessari e le modalità della loro utilizzazione;
b) lautomazione delle certificazioni e degli
atti connessi alla gestione dellalbo attraverso le prestazioni dei centri di
elaborazione di cui dispongono le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
c) la regolamentazione dei conseguenti
reciproci rapporti finanziari.
Nelle medesime convenzioni può altresì essere
stabilito che la Regione, limitatamente ad eventuali carenze dellorganico degli
uffici di segreteria, come determinato nellultimo comma del precedente articolo
si avvalga del personale dipendente dalle Camere di commercio con qualifica
funzionale e profilo professionale uguale o corrispondente a quello previsto in
organico.
Le convenzioni sono stipulate dal Presidente
della Giunta regionale o da un suo delegato in conformità a deliberazioni della
Giunta regionale
Con legge di riordino degli uffici regionali
sarà istituito presso lAssessorato industria, commercio ed artigianato -
Settore artigianato - l«Ufficio Commissioni», per la cura di tutti i rapporti
con le Commissioni provinciali e regionale rivenienti dalla applicazione della
legislazione statale e regionale, per la trattazione dei relativi affari e per
assicurare i necessari collegamenti funzionali delle Commissioni medesime con
lAmministrazione regionale]
Art. 6 (7) [Le Commissioni provinciali e regionale per lartigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale. Esse sono sottoposte alla vigilanza della
Giunta regionale che la esercita per il tramite del competente assessorato. La
Giunta regionale può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle
Commissioni provinciali e regionale per lartigianato.
Con decreto del Presidente della Giunta
regionale su proposta del competente assessore e sentita la Giunta regionale
medesima, può essere nominato un commissario straordinario allorché le
Commissioni provinciali e regionale vengano a trovarsi nella impossibilità di
regolare funzionamento. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni
proprie delle Commissioni provinciali e regionale.
Con il medesimo decreto sarà fissata la
durata delle funzioni commissariali che non potrà superare i sei mesi, salvo
proroga per comprovati motivi]
Art. 7(8) [Ai sensi della presente legge, presso le
Commissioni provinciali e regionale per lartigianato sono istituiti appositi
uffici facenti parte del Settore artigianato per lespletamento delle funzioni
loro proprie.
Spetta allUfficio di segreteria della
Commissione provinciale per lartigianato:
- curare gli adempimenti relativi
alliscrizione, alle variazioni ed alla cancellazione delle imprese dagli albi
Provinciali disposte dalle rispettive Commissioni;
- compiere gli atti connessi agli adempimenti
di legge e comunque di competenza delle rispettive Commissioni;
- curare la verbalizzazione, la pubblicità e
la conservazione degli delle Commissioni stesse;
- curare il rilascio delle certificazioni di
iscrizioni allalbo ed ogni altra certificazione prevista dalla legge;
- predisporre gli atti ed attuare le
procedure relative alla revisione periodica dellalbo;
- predisporre, attuare e curare le iniziative
di carattere promozionale, statistico e di tutela dellartigianato e comunque di
competenza della Commissione medesima.
Spetta allUfficio di segreteria della
Commissione regionale per lartigianato:
- predisporre gli atti e curare le
istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni
provinciali per lartigianato;
- compiere gli atti connessi agli adempimenti
di legge di competenza della Commissione;
- curare la verbalizzazione, la pubblicità e
la conservazione degli atti della Commissione;
- predisporre, attuare e curare le attività
di carattere promozionale, statistico e di tutela dellartigianato, nonché
relative al coordinamento delle iniziative delle Commissioni
provinciali]
CAPO 3Delle Commissioni provinciali e regionali
Art. 8(9) [La Commissione provinciale per
lartigianato dura in carica cinque anni ed è composta:
a) da sedici imprenditori artigiani eletti
dagli iscritti nellalbo provinciale tra gli imprenditori iscritti nellalbo
medesimo nonché iscritti nelle liste elettorati di un comune della Provincia ed
operanti nella Provincia medesima da almeno tre anni;
b) da tre membri designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale
e nominati dal Presidente della Giunta regionale in ragione di almeno uno per
ciascuna di esse;
c) dal direttore della sede I.N.P.S. o da un
suo delegato permanente;
d) dal direttore dellUfficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato permanente;
e) da tre esperti in materia di artigianato
designati da organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale
ed operanti nella Regione da almeno tre anni nominati dal Presidente della
Giunta regionale in ragione di almeno uno per ognuno di esse.
Inoltre partecipano alla Commissione con voto
consultivo tre esperti designati rispettivamente dallAssociazione bancaria
italiana, dalla Federazione interregionale delle casse rurali ed artigiane e
dalla cassa per il credito alle imprese artigiane nominati dal Presidente della
Giunta regionale.
I membri della Commissione eleggono a
maggioranza il Presidente scegliendolo tra i componenti di cui alla lettera a)
nonché il vice - Presidente.
Per la validità delle riunioni della
Commissione in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno metà dei
suoi componenti. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di
almeno sei componenti.
Le deliberazioni devono essere adottate a
maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del
Presidente ] (10)
Art. 9(11) [La Commissione regionale per
lartigianato dura in carica cinque anni.
Essa è composta:
a) dai presidenti delle Commissioni
provinciali per lartigianato;
b) da tre rappresentanti della Regione
nominati dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno;
c) da cinque esperti in materia di
artigianato designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a
struttura nazionale operanti nella Regione da almeno tre anni e nominati dal
Presidente della Giunta regionale in rapporto al grado di rappresentatività
delle organizzazioni medesime e comunque in ragione di almeno uno per ciascuna
di esse.
I componenti di cui sopra eleggono nel
proprio seno a maggioranza il Presidente ed il vice Presidente della
Commissione.
Per la validità delle riunioni della
Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei
suoi componenti. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di
almeno quattro componenti.
Le deliberazioni devono essere adottate a
maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del
Presidente]
CAPO 4Albo provinciale e sezione separata - Istituzione - Iscrizione allalbo e sue
modificazioni.
Art. 10(12) [Sono istituiti:
a) lalbo provinciale delle imprese artigiane
al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese che hanno i requisiti di cui
agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e che svolgono la loro
attività nellambito della Provincia;
b) la sezione separata dellalbo provinciale
delle imprese artigiane alla quale sono iscritti a domanda i consorzi e le
società consortili, che abbiano sede legale nel territorio della Provincia,
costituiti esclusivamente tra imprese artigiane.
Le imprese già iscritte nellalbo di cui
allart. 9 della legge 25 agosto 1956, n. 860, sono di diritto iscritte
nellalbo Provinciale delle imprese artigiane di cui al primo comma, lettera a),
allatto dellentrata in vigore della presente legge senza alcuna altra
formalità.
Le imprese che svolgono la loro attività in
settori dellartigianato artistico, tradizionale e dellabbigliamento su misura
di cui allart. 4, lettera c), della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono anche
riportate in apposito elenco a cura della Commissione provinciale.
La Giunta regionale, sentita la Commissione
regionale per lartigianato e su proposta del competente Assessore, definisce
lorganizzazione interna dellalbo ai fini della classificazione economica e
giuridica delle imprese dei consorzi delle società consortili ed impartisce
direttive in merito alla tenuta e gestione dellalbo medesimo e della sua
separata sezione nonché in merito al coordinamento ed allo svolgimento delle
attività di documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività
artigianali regionali]
Art. 11(13) [Chiunque, sia individualmente che in società
con altri, intenda esercitare personalmente, professionalmente ed in qualità di
titolare una impresa artigiana ai sensi dellart. 2 della legge 8 agosto 1985,
n. 443, per lo svolgimento dellattività di cui allart. 3 e nei limiti
dimensionali di cui allart. 4 della medesima legge è tenuto a richiedere
liscrizione allalbo delle imprese artigiane.
Ai sensi e per gli effetti dellart. 5, comma
secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la domanda ai iscrizione allalbo e
le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui
agli artt. 47 e segg. del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.
Sono di competenza dei Comuni gli atti di
istruzione e certificazione ai fini delliscrizione allalbo delle imprese
artigiane così come stabilito nellart. 63, comma quarto, lettera a), del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616.
Limpresa, prima di fare domanda alla
Commissione provinciale per lartigianato per liscrizione allalbo, è tenuta a
richiedere al Comune nel cui territorio esercita la sua attività il rilascio
delle certificazioni di cui allart. 63, quarto comma, lettera a), del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616.
Il Comune effettua listruttoria in base ai
propri ordinamenti e rilascia le certificazioni richieste]
Art. 12(14) [Alla domanda di iscrizione allalbo, da
redigersi in doppio originale e copia, deve essere allegata la certificazione
rilasciata dal Comune ai sensi del quinto comma del precedente articolo nonché
ogni altro documento che limpresa ritenga utile per lesatta individuazione
della propria attività professionale.
Le società regolarmente costituite devono
allegare alla domanda, oltre i documenti di cui al precedente comma, anche copia
autentica dellatto costitutivo e dello statuto.
La domanda di iscrizione con la relativa
documentazione deve essere presentata direttamente ovvero inoltrata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento alla competente Commissione provinciale
per lartigianato entro e non oltre giorni quindici decorrenti dallinizio
dellattività se si tratti di imprese individuali ovvero dalla stipula dellatto
costitutivo e dello statuto se si tratti di società regolarmente costituite ai
sensi di legge.
Successivamente alla domanda, le società
regolarmente costituite devono trasmettere alla Commissione provinciale per
lartigianato gli atti omologati e, pubblicati a norma di legge nonché il
certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non oltre giorni
quindici decorrenti dalla iscrizione medesima.
Qualora la documentazione sia inoltrata con
raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede, ai fini del decorso del termine di
cui ai precedenti commi, la data di spedizione risultante dal timbro postale e
dalla ricevuta della raccomandata]
Art. 13(15) [Qualora la domanda di iscrizione allalbo
venga presentata direttamente alla Commissione, copia della domanda con
indicazione della data di presentazione deve essere subito rilasciata
allimpresa richiedente.
La Commissione potrà svolgere tutti gli
accertamenti, anche diretti, che ritenga opportuno circa il possesso, a parte
dellimpresa richiedente, dei requisiti prescritti dalla legge per liscrizione
allalbo delle imprese artigiane.
La Commissione provinciale per lartigianato
è tenuta a decidere ed a notificare la relativa decisione allimpresa
interessata entro sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.
La mancata comunicazione della decisione entro tale termine vale come
accoglimento della domanda stessa.
Gli effetti delliscrizione allalbo
decorrono dalla data di cui al precedente comma, qualora sia mancata la
decisione della Commissione medesima.
Il certificato di iscrizione allalbo deve
essere esposto nella sede dellimpresa e deve comunque essere esibito ad ogni
richiesta degli organi addetti alla vigilanza]
Art. 14(16) [Ogni modificazione intervenuta nello stato
di fatto e di diritto delle imprese artigiane deve essere riportata nellalbo.
La relativa domanda deve essere presentata
entro quindici giorni dal verificarsi della modificazione.
Si applicano a tal fine gli articoli 11, 12 e
13 della presente legge salvo quanto disposto dal successivo comma.
Per le società legalmente costituite il
termine di giorni quindici decorre dalla data in cui i relativi atti
modificativi dellatto costitutivo e/o del lo statuto sociale vengono redatti
nelle forme di legge; la società interessata è però tenuta a trasmettere
successivamente gli atti omologati e pubblicati a norma di legge nonché il
certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non oltre quindici
giorni dalliscrizione medesima]
Art. 15(17) [Le imprese artigiane iscritte allalbo che
cessano lattività ovvero perdano i requisiti di legge sono tenute a chiedere la
cancellazione dallalbo.
Si applicano a tal fine gli articoli 11, 12 e
13 della presente legge salvo quanto disposto dai successivi commi.
La domanda di cancellazione dallalbo deve
essere presentata dalle imprese individuali alla competente Commissione
provinciale entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data in cui si è
verificata la cessazione dellattività o si sono perduti i requisiti di legge e
dalle società legalmente costituite entro e non oltre quindici giorni decorrenti
dalla data in cui viene deliberato lo scioglimento o la liquidazione della
società medesima.
Dalla data della delibera della Commissione
cessano gli effetti relativi alla condizione dimpresa artigiana]
CAPO 5Delliscrizione dei consorzi e società consortili nella sezione separata
dellalbo
Art. 16(18) [I consorzi e le società consortili, anche in
forma di cooperativa, di cui allart. 6, commi primo e secondo, della legge 8
agosto 1985, n. 443, sono iscritti a domanda nella separata sezione dellalbo
Provinciale delle imprese artigiane con indicazione per ciascuno di essi delle
imprese che lo compongono.
La domanda, redatta in doppio originale ed
una copia semplice, con allegati copia autentica dellatto costitutivo e dello
statuto, deve essere presentata direttamente o spedita per posta mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno alla Commissione provinciale per
lartigianato nel cui territorio il consorzio o la società consortile hanno la
sede legale.
Qualora la domanda sia inoltrata mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data di spedizione risultante
dal timbro postale.
La Commissione rilascia o spedisce al
consorzio o alla società consortile copia della domanda con indicazione della
data di presentazione o di ricevimento.
La copia della domanda rilasciata dalla
Commissione provinciale per lartigianato deve essere esposta presso la sede del
consorzio o della società consortile e deve comunque essere esibita ad ogni
richiesta degli organi addetti alla vigilanza.
I consorzi o le società consortili anche in
forma di cooperativa sono tenuti a trasmettere successivamente alla domanda gli
atti omologati e pubblicati a norma di legge nonché il certificato di iscrizione
nel registro delle imprese entro e non oltre quindici giorni dalliscrizione
medesima]
Art. 17(19) [La Commissione provinciale per lartigianato
potrà svolgere tutti gli accertamenti, anche diretti, che ritenga opportuno
circa il possesso dei requisiti richiesti per liscrizione dei consorzi e delle
società consortili nella separata sezione dellalbo ed è tenuta a comunicare la
relativa decisione entro sessanta giorni. dalla scadenza del termine cui al
sesto comma del precedente articolo.
In ogni caso, gli effetti costitutivi
delliscrizione nella separata sezione dellalbo decorrono dalla data della
delibera della Commissione ovvero dalla scadenza del termine di cui al primo
comma qualora sia mancata la decisione della Commissione medesima.
Il certificato di iscrizione nella separata
sezione dellalbo deve essere esposto nella sede del Consorzio o della società
consortile e deve comunque essere esibito ad ogni richiesta degli organi addetti
alla vigilanza]
Art. 18(20) [Ogni modificazione intervenuta nello stato
di fatto e di diritto dei consorzi e delle società consortili già iscritti a
domanda nella separata sezione dellalbo è riportata nella separata sezione
medesima.
I consorzi e le società consortili sono
tenuti a trasmettere successivamente gli atti modificativi omologati e
pubblicati a norma di legge nonché il certificato di iscrizione nel registro
delle imprese entro e non oltre trenta giorni dalliscrizione medesima.
I consorzi e le società consortili già
iscritti a domanda nella separata sezione dellalbo sono altresì tenuti a
comunicare ogni variazione che intervenga nellelenco dei soci entro e non oltre
quindici giorni dalla cancellazione dei vecchi soci o dalliscrizione di nuovi
soci nel libro sociale]
CAPO 6Del procedimento di verifica degli iscritti e della revisione dellalbo
Art. 19(21) [Ai fini della verifica della sussistenza dei
requisiti di cui agli articoli 2 - 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, la
Commissione provinciale può disporre accertamenti di ufficio.
Qualora dagli accertamenti risulti la
mancanza di uno o più dei requisiti di cui al precedente comma o la
modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto in violazione del
disposto di cui all art. 14 della presente legge, la Commissione provinciale è
tenuta a farne contestazione scritta allimpresa interessata mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica nelle forme di legge.
Limpresa, entro e non oltre giorni trenta
dal ricevimento o dalla notifica della contestazione, ha facoltà di prendere
visione degli atti e documenti che la riguardano, di estrarne copia e di
depositare presso la segreteria della Commissione atti e memorie difensive e
chiedere altresì di essere sentita.
La decisione della Commissione, previa
audizione dellimpresa se richiesta, deve intervenire nei trenta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma]
Art. 20(22) [La Commissione provinciale per lartigianato
è tenuta a disporre accertamenti di ufficio nellipotesi di cui allart. 7,
comma quarto, della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Qualora dagli accertamenti risulti confermata
la mancanza di uno o più dei requisiti di legge per liscrizione allalbo delle
imprese artigiane, la Commissione provinciale è tenuta a farne contestazione
scritta allimpresa interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o
mediante notifica nelle forme di legge.
Si applicano altresì i commi terzo e quarto
del precedente articolo.
Ove invece risulti confermato i possesso dei
requisiti di legge ovvero risultino modificazioni nello stato di fatto e di
diritto disposte in violazione dellart. 14 della presente legge senza però che
siano venuti meno i requisiti per liscrizione allalbo delle imprese artigiane,
la Commissione provinciale é ugualmente tenuta a deliberare entro sessanta
giorni dallinizio della procedura di accertamento di ufficio]
Art. 21(23) [Ai sensi e per gli effetti dellart. 7,
comma terzo, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la Commissione provinciale per
lartigianato effettua ogni trenta mesi la revisione di ufficio delle imprese
iscritte allalbo.
Sono di competenza dai comuni gli atti di
istruzione e rilevazione per la revisione dellalbo delle imprese artigiane così
come stabilito nellart. 6 del D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202.
La Commissione provinciale invia ai singoli
Comuni, tre mesi prima della scadenza del termine di cui primo comma, lelenco
delle imprese artigiane iscritte allalbo che risultino esercenti la loro
attività nel Comune medesimo. Inoltre la Commissione provinciale può anche
interpellare le associazioni di categoria.
Il Sindaco, entro due mesi dal ricevimento
dellelenco, trasmette alla Commissione le notizie occorrenti per la conferma
della iscrizione o per la cancellazione dallalbo delle singole imprese]
CAPO 7Albo provinciale e registro ditte. Collegamenti funzionali - Ricorsi
Art. 22(24) [La Commissione provinciale è tenuta a
trasmettere alla Camera di commercio per liscrizione nel registro ditte:
- la domanda di iscrizione allalbo e le
successive denunce di modifica e/o di cessazione entro e non oltre giorni
quindici dal loro ricevimento per lannotazione di cui allart. 5, comma
secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- il certificato dal quale risulti
liscrizione, la cancellazione o la modifica dello stato di fatto e di diritto
delle imprese iscritte allalbo entro quindici giorni dal relativo adempimento.
A cura della Costituzione deve essere sempre
data comunicazione al Comune competente per territorio di ogni iscrizione,
cancellazione e/o modifica intervenuta nello stato di fatto e di diritto delle
imprese iscritte allalbo]
Art. 23(25) [Tutte le decisioni della Commissione
provinciale per lartigianato in tema di iscrizione, cancellazione e
modificazione dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte allalbo
vanno comunicate allimpresa interessata ed ai soggetti indicati nellart. 7,
comma quarto e quinto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le finalità ivi
previste,
La comunicazione della decisione ai soggetti
interessati va fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante
notifica nelle forme di legge.
Avverso le decisioni prese dalla Commissione
provinciale per lartigianato in tema di iscrizioni, cancellazioni e/o modifiche
è ammesso ricorso alla Commissione regionale per lartigianato dallimpresa
interessata e dai soggetti indicati nellart. 7, commi quarto e quinto, della
legge 8 agosto 1985, n. 443, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla
comunicazione della decisione come previsto nel precedente comma.
È data facoltà ai ricorrenti di prendere
visione degli atti e dei documenti che li riguardano e di estrarne copia.
La decorrenza dei termini previsti nel terzo
comma è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno e riprende
a decorrere dalla fine della sospensione; qualora la decorrenza abbia inizio
durante il periodo di sospensione, linizio stesso e differito alla fine del
detto periodo.
La Commissione regionale per lartigianato
decide sui ricorsi in via definitiva entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
Avverso le decisioni della Commissione
regionale per lartigianato è ammesso ricorso al tribunale competente per
territorio ai sensi dellart. 7, ultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n.
443]
CAPO 8Delle sanzioni amministrative
Art. 24(26) [Le sanzioni amministrative di cui allart.
5, ultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono inflitte con
riferimento alle fattispecie seguenti e nei limiti minimi e massimi ivi
indicati:
1) adozione da parte di imprese e/o consorzi
e/o società consortili, non iscritti allalbo e non aventi i requisiti per
liscrizione, di denominazione di ditta, insegna o marchio in cui ricorrano o
compaiano riferimenti allartigianato minimo L. 1.666.000 - massimo L.
5.000.000.
2) adozione da parte di imprese e/o consorzi
e/o società consortili, non iscritti allalbo ma aventi i requisiti per
iscriversi, di denominazione di ditta, insegna o marchio in cui ricorrano o
compaiano riferimenti allartigianato: minimo L. 600.000 - massimo L. 1.800.000.
3) omessa richiesta di iscrizione allalbo da
parte delle imprese aventi i requisiti per liscrizione medesima: minimo L.
300.000 - massimo L. 900.000.
4) denunce non veritiere relativamente a
quanto previsto dallart. 12 della presente legge: minimo L. 300.000 - massimo
L. 900.000.
5) dichiarazioni false e/o non veritiere
relativamente a quanto previsto dallart. 14 della presenta legge: minimo L.
600.000 massimo L. 1.800.000.
6) omessa comunicazione alla Commissione
provinciale da parte di consorzi e/o società consortili già iscritti a domanda
nella separata sezione dellalbo e da parte delle singole imprese artigiane
della perdita dei requisiti che legittimano liscrizione allalbo medesimo:
minimo L. 1.200.000 - massimo L. 3.600.000.
7) omessa presentazione alla Commissione
provinciale da parte dei consorzi e/o società consortili già iscritti a domanda
nella separata sezione dellalbo e da parte delle singole imprese artigiane
della domanda di cancellazione per cessazione dellattività: minimo L. 600.000 -
massimo L. 1.800.000]
Art. 25(27) [Sono addetti al controllo sullosservanza
delle disposizioni per la cui violazione è prevista nella presente legge una
sanzione amministrativa ed ai relativi accertamenti, le Commissioni provinciali
per lartigianato ed i Comuni i quali vi provvedono nel rispetto delle procedure
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché ai sensi dellart. 13, quarto
comma, della citata legge, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Le somme corrisposte a titolo di sanzione
amministrativa sono introitate dalla tesoreria regionale in apposito capitolo di
bilancio.
I rapporti di cui allart. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, redatti dai soggetti indicati nel primo comma sono
trasmessi allUfficio regionale del contenzioso esistente in ogni capoluogo di
Provincia per listruttoria e lemanazione dei relativi provvedimenti nel
rispetto delle procedure di cui alla medesima legge 24 novembre 1981, n. 689]
TITOLO 2Disposizioni transitorie e finanziarie al titolo primo
CAPO 1Disposizioni transitorie al titolo primo
Art. 26(28) [È concesso a tutte le imprese il termine di giorni 365
decorrente dallentrata in vigore della presente legge per adeguare e/o
conformare e/o regolarizzare la loro posizione in relazione alle disposizioni
della legge 8 agosto 1985, n. 443, e della presente legge senza che siano
applicate le sanzioni amministrative]
CAPO 2Disposizioni finanziarie al titolo primo
Art. 27(29) [Ai componenti le Commissioni provinciali e
regionale per lartigianato è attribuito un gettone di presenza per ogni giorno
di seduta nella misura e con le modalità stabilite dallart. 4 della legge
regionale 12 agosto 1981, n. 45, e sue successive modifiche ed integrazioni.
Il trattamento previsto dal comma precedente
è aumentato per il Presidente e per il Vice Presidente rispettivamente del 50
per cento e del 30 per cento.
Le relative spese sono imputate al cap.
0001360 del bilancio del corrente esercizio finanziario avente ad oggetto:
Spese per consulenze e per gettoni di presenza, indennità di missione e
rimborso spese di viaggio. Art. 7 legge regionale 12 agosto 1981, n. 45]
Art. 28(30) [Dalla data di entrata in vigore della
presente legge i diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai
sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni
per iscrizioni nellalbo delle imprese artigiane e per il rilascio di
certificazioni di competenza delle Commissioni provinciali per lartigianato
spettano alla Regione e sono riscossi secondo le modalità che saranno stabilite
dalla Giunta regionale.
Le somme riscosse ai sensi del primo comma
saranno introitate in un apposito capitolo iscritto nello stato di previsione
delle entrate del bilancio regionale: Proventi derivanti dai diritti di
segreteria per la tenuta dellalbo delle imprese artigiane e per il rilascio
delle relative certificazioni]
Art. 29(31) [Tutte le spese per lorganizzazione ed il funzionamento delle
Commissioni provinciali e regionale per lartigianato fanno carico ai
corrispondenti capitoli del bilancio regionale]
TITOLO 3Delle elezioni degli imprenditori artigiani
CAPO 1Disposizioni generali
Art. 30(32) [Per le elezioni degli imprenditori artigiani
nelle Commissioni provinciali ai sensi dellart. 10, commi terzo e quinto, della
L. 8 agosto 1985, n. 443, si osservano le norme di cui alle disposizioni
seguenti.
Per quanto non previsto si fa riferimento
alla vigente legislazione statale in materia di elezioni nei comuni con
popolazione superiore a cinquemila abitanti]
Art. 31(33) [Lelezione dei componenti la Commissione
provinciale per lArtigianato di cui allart. 8, lettera a), della legge 8
agosto 1985, n. 443, è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza
proporzionale ed ha luogo in unico giorno di domenica e non oltre la scadenza
del termine di durata in carica della Commissione.
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore
otto e terminano alle ore venti.
Gli artigiani iscritti nellalbo di una
Commissione concorrono tutti egualmente allelezione di ogni componente la
Commissione medesima.
Il Presidente della Giunta regionale, sentiti
i presidenti delle Commissioni provinciali e regionale, con proprio decreto da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, indice le elezioni degli
imprenditori artigiani di cui allart. 10 ultimo comma della legge 8 agosto
1985, n. 443 e ne fissa la data, unica per tutta la Regione.
La pubblicazione nel bollettino regionale
tiene luogo ad ogni effetto di legge di ogni altra forma di pubblicità che sia
prevista da leggi o regolamenti in materia.
Sarà comunque data la massima diffusione alla
data fissata per le elezioni mediante avviso da darsi per iscritto, ed
eventualmente anche a mezzo stampa e manifesti, alle associazioni di categoria e
di patronato degli artigiani ed ai consorzi e cooperative di imprese artigiane.
Qualora per sopravvenute esigenze di forza
maggiore non possa darsi luogo alle elezioni per la data fissata, il Presidente
della Giunta regionale, sentiti i presidenti delle Commissioni provinciali e
regionale per lArtigianato può, con proprio decreto da notificarsi ai
presentatori delle liste ed agli altri interessati, disporre il rinvio delle
elezioni anche oltre il termine di cui al primo comma.
Detto rinvio non può superare il termine di
quarantacinque giorni fermo restando in ogni caso i termini per lattuazione
delle operazioni non ancora compiute.
Le operazioni già compiute rimangono valide
eccettuate quelle successive allinsediamento del seggio.
La nuova data viene fissata dal Presidente
della Giunta regionale sentiti i Presidenti delle Commissioni provinciali e
regionale nei modi previsti dai precedenti commi]
CAPO 2Della presentazione delle candidature
Art. 32(34) [La lista dei candidati per ogni Commissione
deve essere presentata da un minimo di 100 (cento) sino ad un massimo di 150
(centocinquanta) elettori o da un minimo di 150 (centocinquanta) ad un massimo
di 225 (duecentoventicinque) elettori a seconda che la Commissione cui la lista
si riferisce abbia un numero di artigiani iscritti nellalbo inferiore o
superiore a 10.000.
I presentatori devono essere elettori
iscritti nellalbo delle imprese artigiane e la loro firma deve essere
autenticata nei modi di legge.
Ciascun elettore non può sottoscrivere più di
una dichiarazione di presentazione di lista.
Nessuna lista può comprendere, un numero di
candidati superiore a quella dei componenti da eleggere, né inferiore ad un
terzo.
Di tutti i candidati deve essere indicato
cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una
numerazione progressiva secondo lordine di presentazione.
Con la lista devesi anche presentare:
1) un modello di contrassegno, anche
figurato, in triplice esemplare;
2) la dichiarazione autenticata di
accettazione di ogni candidato;
3) il certificato di iscrizione nelle liste
elettorali del comune di residenza di ogni candidato;
4) il certificato di iscrizione allalbo
delle imprese artigiane di ogni candidato;
5) lindicazione di due delegati che hanno
facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso
lUfficio elettorale provinciale di cui al successivo art. 34; le designazioni
da parte dei delegati debbono essere fatte per iscritto e la loro firma deve
essere autenticata nei modi di legge.
La lista e gli allegati devono essere
presentati allUfficio elettorale provinciale entro e non oltre le ore 12 dal
35° al 33° giorno anche se festivi, precedenti la data delle elezioni.
Il Presidente dellUfficio elettorale
provinciale o chi lo sostituisce rilascia ricevuta dettagliata degli atti
presentati indicando il giorno e lora della presentazione]
Art. 33(35) [Sono elettori tutti gli artigiani iscritti
nelle liste elettorali predisposte dalle competenti Commissioni provinciali
dellartigianato.
Sono eleggibili tutti i titolari di imprese
artigiane iscritti nelle liste di cui al precedente comma e nelle liste
elettorali del comune di residenza ed operanti da almeno tre anni allatto della
presentazione della lista.
Per laccertamento della decorrenza del
triennio si ha riguardo esclusivamente alla data di iscrizione del candidato
nellalbo provinciale delle imprese artigiane.
Ogni elettore può votare solo nel seggio ove
è compreso il comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Egli deve
intervenire personalmente e vota, a scrutinio segreto, per non più di tre
nominativi scelti in una medesima lista.
La Commissione provinciale, nei quindici
giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino regionale del
decreto di cui allart. 31, quarto comma, stabilisce il numero delle sezioni
elettorali di ogni Comune.
La divisione in sezioni è fatta
indistintamente per iscritti nellalbo di sesso maschile e femminile ed in modo
che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 400 né
inferiore a 100.
Qualora particolari condizioni di lontananza
o di viabilità rendano difficile lesercizio del voto, si possono costituire
sezioni con un numero minore di 100 iscritti ma non inferiore a 50.
Qualora gli elettori di un comune siano in
numero inferiore a 50 essi sono ammessi a votare nei comune più vicino della
medesima Provincia]
Art. 34(36) [Con il decreto con cui vengono indette le
elezioni, od anche con separato successivo provvedimento, è costituito in ogni
capoluogo di Provincia un Ufficio elettorale la cui sede sarà indicata nel
decreto medesimo, composto di quattro funzionari regionali del massimo livello
funzionale, operante negli uffici regionali di ciascuna Provincia e dal
Segretario generale della Camera di commercio.
Con lo stesso decreto e nominato il
Presidente dellUfficio elettorale.
LUfficio elettorale provinciale, entro il
giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:
a) verifica che le liste siano sottoscritte
dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
b) ricusa i contrassegni che siano identici o
che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con
quelli riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che per essere
usati da altre liste possono trarre in errore lelettore;
c) ricusa altresì i contrassegni riproducenti
immagini o soggetti di natura religiosa;
d) elimina dalle liste i nomi dei candidati
per i quali manca la dichiarazione di accettazione o il certificato di
iscrizione nelle liste elettorali di un Comune di cui al comma sesto, nn. 2 e 3
del precedente art. 32;
e) cancella i nomi dai candidati già compresi
in altre liste presentate in precedenza;
f) ricusa le liste che contengono un numero
di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un
numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nomi.
Il delegato di ciascuna lista può prendere
cognizione entro la stessa sera delle contestazioni fatte dallUfficio e delle
modificazioni da questo apportate alla lista.
LUfficio elettorale provinciale torna a
riunirsi il giorno successivo alle ore 9 per udire eventualmente i delegati
delle liste contestate o modificate e deliberare seduta stante sulle
modificazioni eseguite.
LUfficio elettorale resta in carica fino al
compimento delle operazioni elettorali ed alla proclamazione degli eletti.
Alle riunioni dellUfficio elettorale devono
essere sempre presenti almeno tre componenti oltre il segretario; questi, in
caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente lufficio più giovane
di età.
Compete ai componenti lUfficio elettorale un
gettone di presenza per ogni seduta nella misura e con le modalità di cui
allart. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 e sue successive
modifiche ed integrazioni, oltre le spese ed indennità di missione se dovute]
CAPO 3Della formazione delle liste elettorali
Art. 35(37) [La Commissione provinciale per lartigianato
iscrive nella lista elettorale tutti gli artigiani che possedendo i requisiti
per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea
del diritto elettorale attivo sono compresi nellalbo delle imprese artigiane.
La lista, distinta per uomini e donne, deve
essere suddivisa per comune e per ordine alfabetico degli artigiani ammessi al
voto, con lindicazione delle loro generalità, residenza, luogo e data di
nascita.
Sono elettori anche gli artigiani che fanno
parte di società o di altri organismi associativi o consortili tra le imprese
artigiane cui partecipino anche imprese non artigiane così come previsto dalla
legislazione vigente e sempreché le imprese artigiane siano iscritte allalbo ed
in possesso dei requisiti di legge.
Lartigiano che sia iscritto allalbo sia
come titolare dimpresa che come socio di altra impresa sarà iscritto nella
lista elettorale una sola volta.
Nella lista non possono essere iscritti
coloro che non sono elettori ai sensi dellart. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n.
233 e coloro che per qualsiasi motivo sono stati cancellati dallalbo delle
imprese artigiane]
Art. 36(38) [La lista elettorale viene depositata presso
la segreteria della Commissione e dellavvenuto deposito viene dato avviso alle
imprese artigiane con manifesto da affiggersi nellalbo dei Comuni della
Provincia e in altri luoghi pubblici con invito alle categorie interessate a
prendere visione della lista elettorale entro e non oltre giorni 15 decorrenti
dalla data di pubblicazione del manifesto.
Il ricorso alla Commissione regionale contro
le decisioni della Commissione provinciale potrà essere proposto da chiunque vi
abbia interesse entro e non oltre giorni 15 successivi alla scadenza del termine
di cui al precedente comma.
Allaggiornamento della lista elettorale ed
alle conseguenti variazioni in conseguenza di nuove iscrizioni o cancellazioni
si procede entro il 30 marzo ed il 30 settembre di ogni anno.
Per gli effetti del precedente comma, la
mancata iscrizione nella lista o la cancellazione dalla lista medesima deve
essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno allinteressato il
quale può proporre ricorso alla Commissione regionale per lartigianato entro e
non oltre il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento della comunicazione
di esclusione.
In caso di elezioni, allaggiornamento della
lista elettorale ed alle sue variazioni si procede entro il quarantesimo giorno
precedente quello delle elezioni.
Le copie della lista elettorale devono essere
autenticate dal Presidente della Commissione provinciale per
lartigianato]
CAPO 4Del procedimento elettorale: attribuzioni dei Comuni
Art. 37(39) [Lorganizzazione e lo svolgimento delle
operazioni elettorali e lesercizio della funzione di vigilanza sulle operazioni
medesime sono demandate ai Comuni.
Tutte le spese sostenute dai Comuni per
lorganizzazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali sono a carico
della Regione e saranno rimborsate in conformità alla presente legge.
In ciascuna sezione elettorale è costituito
un seggio elettorale composto da un Presidente, da quattro scrutatori dei quali
uno, scelto dal Presidente, assume le funzioni di vice-presidente, e da un
segretario.
Ai componenti i seggi elettorali spettano i
compensi stabiliti dalla vigente legislazione statale per le elezioni
amministrative.
Il Presidente è nominato dal Sindaco tra i
dipendenti comunali aventi una qualifica funzionale non inferiore allottava.
Gli scrutatori sono nominati dal Sindaco tra
gli artigiani residenti nel Comune ed iscritti nella lista elettorale purché non
candidati e tra i dipendenti del Comune medesimo; qualora ciò non sia possibile
gli scrutatori sono scelti tra gli elettori del Comune anche non artigiani.
Il segretario del seggio elettorale è
nominato dal Presidente del seggio medesimo]
Art. 38(40) [Entro il ventesimo giorno precedente quello
delle elezioni il Presidente della Commissione provinciale per lartigianato
trasmette ai Sindaci dei Comuni sedi di sezioni elettorali:
a) la lista degli elettori di ogni sezione
elettorale in duplice copia;
b) un congruo numero di manifesti con le
liste dei candidati da affiggersi nei principali luoghi pubblici;
c) certificati elettorali;
d) lelenco dei delegati autorizzati a
designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali.
Il certificato elettorale indica le
generalità dellelettore, il giorno, il luogo e lora della votazione e reca un
tagliando da staccarsi a cura del Presidente del seggio elettorale allatto
dellesercizio di voto.
Qualora non sia stato fatto dalla Commissione
provinciale, il luogo della votazione viene indicato sul certificato elettorale
a cura del Comune]
Art. 39(41) [Entro il decimo giorno precedente quello
delle elezioni, la Regione trasmette ai Sindaci dei Comuni sedi di seggi
elettorali per la consegna ai presidenti dei seggi elettorali medesimi:
a) il pacco sigillato delle schede per la
votazione;
b) il plico sigillato con il bollo della
sezione;
c) il pacco contenente il materiale di
cancelleria;
d) tre copie delle liste degli elettori della
sezione autenticate in ciascun foglio dal Presidente della Commissione
Provinciale, di cui una da affiggersi nella sala dellelezione durante il corso
delle operazioni elettorali per la consultazione da parte degli elettori;
e) tre copie del manifesto recante le liste
dei candidati delle quali una deve restare a disposizione dellufficio
elettorale e le altre devono essere affisse nella sala dellelezione durante il
corso delle operazioni elettorali per la consultazione da parte degli elettori]
Art. 40(42) [Tra il quindicesimo ed il quinto giorno
precedente quello della votazione, il Sindaco:
a) istituisce i seggi elettorali in numero
pari alle sezioni elettorali assegnate al Comune;
b) nomina il Presidente e gli scrutatori dei
seggi e ne notifica la nomina agli interessati,
c) comunica alla Commissione provinciale per
lartigianato ed alla Regione Puglia - Assessorato industria, commercio ed
artigianato - Settore artigianato - la costituzione dei seggi elettorali, la
loro ubicazione e le generalità dei loro componenti;
d) provvede a far consegnare agli elettori
residenti nel Comune i certificato elettorali.
Per gli elettori residenti nel Comune la
consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dellelettore o di
persona della sua famiglia o addetto al suo servizio.
Qualora la persona cui fu fatta la consegna
non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua
dichiarazione.
Per gli elettori residenti fuori del Comune,
i certificati elettorali vengono spediti agli interessati con raccomandata con
ricevuta di ritorno come per legge.
Nel giorno precedente le elezioni e prima
dellinsediamento del seggio elettorale, il Sindaco provvede a far consegnare al
Presidente del seggio:
1) i locali in cui si svolgono le operazioni
elettorali;
2) i plichi di cui al precedente articolo;
3) latto di nomina degli scrutatori;
4) lelenco dei delegati autorizzati a
designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali;
5) le urne, gli arredi e le cabine occorrenti
per la votazione;
6) il blocco dei fonogrammi]
CAPO 5Della votazione e dello scrutinio
Art. 41(43) [Alle ore sedici del giorno precedente le
elezioni, il Presidente costituisce lufficio elettorale chiamando a farne parte
gli scrutatori ed il segretario.
Qualora tutti od alcuni degli scrutatori non
siano presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in
sostituzione gli elettori presenti e, ove questi manchino, i presenti nel
seggio.
Il Presidente apre il pacco delle schede e ne
distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori
iscritti nella sezione.
Lo scrutatore scrive il numero progressivo
sullappendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda
stessa.
Terminate le operazioni e redatto il relativo
verbale il Presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno
seguente provvedendo alla custodia del materiale ed alla chiusura della sala
mediante apposizione di appositi sigilli.
Alle ore sette del giorno fissato per la
votazione, il Presidente ricostituisce il seggio, riprende le operazioni
elettorali e, previa constatazione dellintegrità dei sigilli che chiudono il
plico che contiene il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa
attestazione del numero indicato nel bollo.
Imprime quindi il bollo a tergo di ciascuna
scheda riponendole tutte in apposita cassetta.
Tali operazioni devono essere compiute entro
le ore otto. Quindi il Presidente dichiara aperta la votazione]
Art. 42(44) [La votazione prosegue fino alle ore venti e
vengono ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del
seggio.
Successivamente il Presidente del seggio:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti
dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione provinciale per
lartigianato e lo dichiara nel verbale;
3) provvede, unitamente a due scrutatori, a
vidimare le due liste del seggio usate per la votazione che chiude in due plichi
sigillati sui quali appongono le loro firme il Presidente ed almeno due
scrutatori;
4) estrae e conta le schede autenticate e non
utilizzate per la votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori
che dopo aver ricevuto la scheda non labbiano riportata o ne abbiano consegnata
una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore,
corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;
5) chiude le schede autenticate e non
utilizzate per la votazione nonché quelle rimaste nel pacco consegnatogli dal
Sindaco in un plico sul quale appongono la firma il Presidente medesimo ed
almeno due scrutatori.
Dellesecuzione di queste operazioni
nellordine sopra indicato se ne fa menzione nel processo verbale nel quale si
prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle
decisioni prese.
Successivamente il Presidente del seggio
provvede alla custodia del materiale vario ed inizia le operazioni di scrutinio]
Art. 43(45) [Il Presidente, udito il parere degli
scrutatori, si pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli
incidenti che si sollevino intorno alle operazioni del seggio e sulla nullità
dei voti.
Nel verbale deve farsi anche menzione di
tutti i reclami avanzati anche verbalmente, dei voti contestati, attribuiti o
non, e delle decisioni adottate dal Presidente.
Il verbale, redatto in duplice copia deve
essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.
Un esemplare del verbale senza allegati sarà
depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne
visione.
Il Presidente, dopo lo spoglio dei voti conta
il numero delle schede e riscontrato che esso corrisponde al numero dei votanti,
le chiude in un plico sigillato sul quale appongono la loro firma il Presidente
ed almeno due scrutatori.
Le schede nulle, quelle dalle quali non
risulta alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i
reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti del seggio ed
allegati allaltra copia del verbale che viene chiuso in un plico sigillato col
bollo del seggio elettorale sul quale appongono la firma il Presidente ed almeno
due scrutatori.
Il Presidente successivamente forma altro
plico con il bollo della sezione e con il materiale di cancelleria inutilizzato]
Art. 44(46) [Terminate le operazioni di scrutinio il
Presidente del seggio rimette al Sindaco del Comune, affinché il giorno
successivo a quello delle votazioni provveda a farli consegnare allUfficio
elettorale provinciale di cui allarticolo 34:
1) i due plichi sigillati contenenti le liste
usate per la votazione (art. 42, comma secondo, n. 3);
2) il plico contenente le schede autenticate
e non utilizzate per la votazione nonché quelle rimaste nel pacco consegnatogli
dal Sindaco (art. 42, comma secondo, n. 5);
3) il plico contenente le schede usate per la
votazione (art. 43, comma sesto);
4) il plico contenente lesemplare del
verbale coi i relativi allegati (art. 43, comma settimo);
5) il plico contenente il bollo della sezione
ed il materiale di cancelleria residuo (art. 43, comma ottavo).
Il Presidente del seggio provvede poi alla
consegna dei locali e dei relativi arredi e scioglie ladunanza]
CAPO 6Della proclamazione degli eletti
Art. 45(47) [Il Presidente dellUfficio elettorale
provinciale, ricevuti nel giorno di lunedì successivo alla votazione o al più
tardi nella mattina del martedì successivo i plichi di cui al precedente
articolo e riscontrata la regolarità dei sigilli, riunisce lUfficio ed apre i
soli plichi contenenti lesemplare, del verbale delle operazioni elettorali
(art. 43, settimo comma).
LUfficio elettorale provinciale attribuisce
i voti di lista e/o di preferenza che risultassero contestati e si pronuncia su
tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.
Quindi il Presidente riassume i voti ottenuti
da ogni lista e quelli di preferenza riportati da ogni candidato in tutte le
sezioni elettorali della Provincia senza poterne modificare i risultati salvo
per quanto previsto al precedente comma in ordine allassegnazione dei voti
contestati, e determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra
individuale di ciascun candidato.
La cifra elettorale di una lista è costituita
dalla somma dei voti validi riportati dalla lista medesima in tutte le sezioni
della Provincia.
La cifra individuale di ciascun candidato è
costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza]
Art. 46(48) [Per determinare il numero degli eletti in
ogni lista, si divide il totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste per
il numero dei componenti la Commissione provinciale da eleggere «più due»,
ottenendo così il quoziente elettorale.
Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti
quante volte il quoziente elettorale, considerato a cifre intere e senza
decimali, risulti compreso nella cifra elettorale della lista medesima,
Qualora il numero dei rappresentanti da
attribuire complessivamente alle liste risulti superiore a quello dei componenti
da eleggere, le operazioni di cui al comma precedente si ripetono con un nuovo
quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.
Qualora invece, per effetto delle operazioni
di cui al precedente comma, il numero degli eletti da attribuire
complessivamente alle varie liste dovesse risultare inferiore a quello dei
componenti la Commissione provinciale da eleggere, la differenza sarà attribuita
a quelle liste per le quali la divisione tra i voti di lista validi ed il
quoziente elettorale ha dato i maggiori resti e, in caso di parità dei resti,
alla lista che ha avuto la più alta cifra elettorale.
Stabilito il numero dei componenti assegnati
a ciascuna lista, lUfficio elettorale provinciale forma la graduatoria generale
dei candidati delle singole liste secondo lordine decrescente delle rispettive
cifre individuali]
Art. 47(49) [Il Presidente dellUfficio provinciale
elettorale proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha
diritto, quei candidati che nellordine della graduatoria di cui allultimo
comma del precedente articolo hanno riportato le cifre individuali più elevate
e, a parità di cifra, i più anziani di età e partecipa lelezione agli
interessati.
Nel verbale deve essere altresì riportata la
graduatoria generale dei candidati di cui allultimo comma del precedente
articolo.
I rappresentanti di lista hanno diritto di
assistere alle operazioni dellUfficio elettorale provinciale.
L Ufficio elettorale provinciale si pronunzia
altresì su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.
Di tutte le operazioni compiute, degli
incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle eventuali denunzie di cause
di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel processo
verbale che, redatto in triplice esemplare, deve essere firmato in ciascun
foglio dal Presidente e da tutti i componenti lUfficio elettorale provinciale.
Un esemplare del verbale viene trasmesso al
Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di sua competenza.
Un altro esemplare viene trasmesso
allAssessorato industria, commercio ed artigianato - Settore artigianato.
Il terzo esemplare viene trasmesso alla
Segreteria della Commissione provinciale per lartigianato ed ogni elettore ha
diritto di prenderne conoscenza.
Tutti i plichi di cui allart. 44 della
presente legge vengono chiusi in un unico plico che, sigillato con la firma del
Presidente e di almeno due componenti lufficio, viene rimesso allufficio
competente per essere ivi custodito.
Tale plico non può in nessun caso essere
aperto se non per disposizione dellAutorità Giudiziaria in caso di
contestazione]
Art. 48(50) [Un esemplare del decreto del Presidente
della Giunta regionale con il quale vengono costituite le Commissioni
provinciali e regionale per lartigianato è trasmesso a tutti i componenti delle
Commissioni medesime mediante, raccomandata con avviso di ricevimento.
Con il medesimo provvedimento viene fissata
la data della prima riunione delle Commissioni provinciali e regionale.
Assume la presidenza della Commissione nella
prima seduta il componente che ha riportato il maggior numero di voti nella
lista che a sua volta ha conseguito la cifra elettorale di lista più alta e, in
caso di parità di voti, il più anziano di età]
CAPO 7 Delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità
Art. 49(51) [La perdita delle condizioni di eleggibilità
che sopravvengono anche successivamente alla elezione comporta la decadenza
dalla carica di componente la Commissione provinciale e regionale.
Le cause di incompatibilità, sia che esistano
al momento della elezione e sia che sopravvengono successivamente ad essa,
comportano la decadenza dalla carica]
Art. 50(52) [Nella seduta immediatamente successiva alle
elezioni la Commissione provinciale per lartigianato, prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve
esaminare la condizione degli eletti a norma della presente legge e dichiarare
la ineleggibilità di essi o la loro decadenza quando sussistano alcune delle
cause previste dalle norme vigenti.
Il componente eletto, per qualsiasi causa
cessato dalla carica, è sostituito con decreto del Presidente della Giunta
regionale da quello che nella medesima lista segue lultimo eletto.
Gli altri componenti, per qualsiasi causa
cessati dalla carica, sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta
regionale nel rispetto delle norme di legge statale e regionale che regolano la
composizione della Commissione provinciale e regionale per lartigianato]
TITOLO 4Disposizioni transitorie e finanziarie al titolo terzo
CAPO 1Disposizioni transitorie al titolo terzo
Art. 51(53) [I certificati e le schede elettorali nonché il verbale delle
operazioni di voto e di scrutinio ed il bollo dei seggi elettorali devono essere
conformi ai modelli approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale
su proposta dellAssessore allartigianato]
Art. 52(54) [Le elezioni per il rinnovo delle Commissioni provinciali per
lartigianato in carica saranno indette entro sei mesi dallentrata in vigore
della presente legge]
CAPO 2Disposizioni finanziarie al titolo terzo
Art. 53(55) [In occasione delle elezioni delle Commissioni provinciali per
lartigianato il personale regionale da adibire ai servizi elettorali da
indicarsi su proposta dellAssessore allartigianato, può essere autorizzato
dalla Giunta regionale, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare
lavoro straordinario fino ad un massimo individuale di 80 ore mensili per il
periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto che indice le
elezioni fino al trentesimo giorno successivo al giorno della consultazione]
Art. 54(56) [Tutte le spese inerenti allattuazione delle elezioni delle
Commissioni provinciali per lartigianato di cui al titolo terzo della presente
legge, ivi comprese le competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali e
quelle per la provvista dei relativi materiali, fanno carico al bilancio
regionale]
Art. 55(57) [Gli oneri relativi al
trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e quelli rivenienti
dai compiti attribuiti ai Comuni e derivanti dall attuazione delle elezioni
delle Commissioni Provinciali per l Artigianato sono anticipati dai Comuni
medesimi e sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto da
presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle elezioni.
La Regione e tenuta ad erogare
ai Comuni nel mese precedente le elezioni acconti pari al 90% delle spese sulla
base di preventivi rimessi dai Comuni sedi di seggi elettorali.]
Art. 56(58) [Lonere riveniente per lelezione delle Commissioni
provinciali per lartigianato, valutato in L. 1.500.000.000, sarà iscritto al
corrispondente capitolo del bilancio di previsione per il 1988]
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